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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.113 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 26 novembre 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di
complessivi fr. 51'586,80 lordi, oltre interessi, a
titolo di salario per i mesi da aprile 2008 a marzo 2009;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 15 marzo 2011 ha respinto;
appellante l’attore che, con atto di appello 28 marzo 2011, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande formulate con la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
la convenuta postulando con risposta 4 maggio 2011 la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP
1 è stato assunto dal 1° giugno 2001 da AO 1 quale responsabile amministrativo.
Il contratto prevedeva inizialmente un salario lordo di fr. 8'000.- mensili per tredici mensilità (doc. A e doc. 2), stipendio in
seguito aumentato, in relazione anche alle ulteriori mansioni assunte dal
lavoratore, fino a fr. 8'900.- lordi mensili per tredici mensilità (doc. D e
doc. 3). Il 30 marzo 2006 la datrice di lavoro ha sottoposto al lavoratore una
dichiarazione scritta a valere quale "rescissione consensuale del
contratto di lavoro" per il 31 maggio 2006, che il dipendente ha
sottoscritto "per ricevuta" (doc. F).
Il 10 aprile 2006 il dott. med. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa
totale a causa di malattia dall' 11 aprile 2006 (doc. 5), circostanza
notificata già in tale data dalla datrice di lavoro alla compagnia assicurativa
(doc. 6).
Con missiva 11 aprile 2006 (doc. H) la datrice di lavoro ha inteso ribadire al
dipendente che, sottoscrivendo la rescissione consensuale 30 marzo 2006, aveva
aderito alla stessa e che comunque, la proposta di un testo di accordo valesse
perlomeno quale chiara comunicazione della volontà della datrice di lavoro di
porre fine al contratto per il 31 maggio 2006. Infine, "a titolo del
tutto prudenziale nell'ipotesi in cui non dovesse essere considerata valida la
rescissione consensuale o unilaterale per il 30 maggio 2006" con
medesimo scritto è stata comunicata "una nuova disdetta contrattuale
per il 30 giugno 2006" (doc. H).
Con scritto 24 novembre 2006 (doc. 9) la datrice di
lavoro ha comunicato al dipendente di ritenere concluso il rapporto di lavoro
per il 30 novembre 2006 siccome il termine di disdetta scadente il 31 maggio
2006 (come da disdetta 30 marzo 2006) è rimasto sospeso per 180 giorni ai sensi
dell'art. 336c cpv. 1 CO. Di conseguenza, con medesimo scritto il lavoratore
veniva informato sul diritto, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro, di passare all'assicurazione individuale presso il medesimo istituto
a cui era assicurato per la malattia durante il rapporto di lavoro.
B. Con
istanza 26 marzo 2007 (inc. DI.2007.39) AP 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord di dichiarare nulla la
disdetta 11 aprile 2006 e di accertare la continuazione del rapporto
lavorativo, così come, tra l'altro, di condannare AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 28'780.70 oltre interessi a vario titolo.
Con sentenza 27 marzo 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza,
dichiarando nulla la disdetta e respingendo le ulteriori richieste del
lavoratore.
Accogliendo parzialmente l'appello interposto dall'istante, questa Camera, con
sentenza 1° dicembre 2008 (inc. n. 12.2008.80), ha confermato la nullità della
disdetta dell’11 aprile 2006, condannando la convenuta a versare al dipendente complessivi fr. 17'800.- lordi, oltre interessi, quale salario di dicembre 2006 e
gennaio 2007. Accertato che, vista la nullità della suddetta disdetta, il
rapporto di lavoro ha continuato a sussistere perlomeno durante i due mesi
oggetto delle richieste salariali accolte, il giudizio d'appello ha per contro
respinto la domanda volta ad accertare che "il contratto continua ad esplicare
i suoi effetti", non potendosi infatti escludere che lo stesso avesse
comunque preso termine in un momento successivo al periodo oggetto del
giudizio. Nel contempo è stato respinto l'appello adesivo della convenuta che
chiedeva di confermare la validità della disdetta del 30 marzo 2006, ovvero di
considerare il rapporto di lavoro validamente rescisso in tale data, valendo
quale disdetta la dichiarazione scritta sottoposta al lavoratore e da questi
firmata in segno di ricevuta, il termine di cessazione del lavoro per il 31
maggio 2006 essendovi chiaramente indicato e corrispondendo a quello ordinario
di disdetta. La sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera ha pertanto concluso non esservi stata alcuna disdetta da
parte del datore di lavoro il 30 marzo 2006.
C. Nel frattempo, con decisione 4 ottobre 2007 del preposto Ufficio AI
(doc. L), è stata accertata un'incapacità lavorativa di AP 1 totale per i mesi
da aprile 2006 a maggio 2007 e parziale del 60% a partire da quel momento. Ne è
conseguita una rendita AI intera dal mese di aprile 2007, ridotta a ¾ di
rendita da settembre 2007 (doc. L).
Per il periodo contrattualmente previsto di 730 giorni, a partire
dall'inabilità lavorativa dell’11 aprile 2006 e fino all’8 aprile 2008, la
datrice di lavoro ha pure percepito le relative indennità giornaliere (ridotte
ai sensi di legge per evitare il sovraindennizzo assicurativo), poi riversate
al dipendente, con modalità e tempi di cui meglio si dirà in seguito (doc. N, O
e S; doc. 7, 8, 11, 12).
Il 27 gennaio 2009 la datrice di lavoro ha inviato una comunicazione scritta al
dipendente secondo la quale "facendo seguito a quanto disposto dalla
sentenza della Seconda Camera Civile del tribunale d'Appello intimataci in data
10 dicembre 2008, ci vediamo costretti a formalizzare nuovamente la volontà di
codesta Società di procedere al suo licenziamento" (doc. P). Ricordata
la vertenza tra le parti in corso dal 2006 e asserito che una disdetta del
rapporto di lavoro sarebbe già intervenuta per atti concludenti, la datrice di
lavoro ha quindi nuovamente disdetto il contratto, "con preavviso di
due mesi, per il 31 marzo 2009" (doc. P).
Con scritto 2 febbraio 2009 (doc. Q) il dipendente ha comunicato di accettare
la disdetta per il 31 marzo 2009, non essendovene stata alcuna valida in
precedenza, e quindi di attendere un conteggio fino a tale data relativo allo
stipendio, commissioni, bonus e rimborso spese.
D. Con petizione 26 novembre 2009 AP 1 si è nuovamente rivolto alla Pretura
chiedendo di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 51'586,80 lordi, oltre interessi, quale saldo delle pretese salariali per il periodo
dal 9 aprile 2008 al 31 marzo 2009, ovvero dal termine del periodo coperto
dalle prestazioni assicurative per malattia fino alla conclusione del contratto
di lavoro. A mente dell'attore, ritenuta la sua capacità lavorativa residua del
40%, accertata dalla decisione relativa alla rendita AI, il relativo reddito
potenziale ancora conseguibile ammonterebbe a fr. 4'395,75 lordi mensili.
La convenuta si è opposta alla domanda contestando ogni pretesa salariale
siccome, a suo parere, il contratto di lavoro aveva già preso termine prima del
periodo in questione, ovvero al più tardi al 31 gennaio 2007.
Esperita l'istruttoria, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive domande e allegazioni producendo allegati conclusivi.
Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto la petizione, con
spese e ripetibili poste a carico dell'attore.
E. Con appello 28 marzo 2011 l'attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la datrice di lavoro convenuta al versamento della somma richiesta con la petizione. Con risposta 4 maggio 2011 la convenuta postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese
(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso
avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta
dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Nel giudizio impugnato il Pretore ha
anzitutto ribadito i criteri definiti da dottrina e giurisprudenza a proposito
dell'interpretazione, secondo il principio dell'affidamento, della
manifestazione di volontà alla base di una disdetta del contratto di lavoro.
Nel caso concreto, riepilogati i fatti salienti del contenzioso sorto tra le
parti, il primo giudice ha quindi ritenuto che, nello scambio di corrispondenza
intercorso, la convenuta avrebbe chiaramente manifestato all'attore la volontà
di porre fine al contratto. Con lo scritto 11 aprile 2006 (doc. H) tale
intenzione è stata manifestata in modo chiaro e univoco e in tal senso doveva
pure essere interpretato dal destinatario lo scritto 24 novembre 2006 (doc. 9).
Il Pretore non ha inoltre ravvisato una contestazione di tale circostanza negli
allegati scritti dell'attore e ha ritenuto che, a prescindere dalla non validità
delle due disdette summenzionate (doc. H e 9), il licenziamento come tale era
comunque valido esplicando i suoi effetti per il prossimo termine utile, ovvero,
nelle circostanze concrete, per il 31 gennaio 2007. Ogni pretesa salariale
successiva a tale data è quindi stata ritenuta ingiustificata e la relativa
domanda di causa respinta.
Abbondanzialmente il giudice di prime cure ha poi ritenuto che le pretese
dell'attore sarebbero comunque da respingere anche nell'ipotesi in cui il
contratto abbia preso termine solo per il 31 marzo 2009 (a seguito della
disdetta 27 gennaio 2009, Doc. P), essendo il lavoratore in mora (art. 102
segg. CO). A mente del Pretore, infatti, il lavoratore, benché inizialmente
liberato dall'obbligo di fornire la prestazione lavorativa fino al termine del
periodo di disdetta scadente il 30 giugno 2006 (doc. H), avrebbe dovuto offrire
alla datrice di lavoro la sua prestazione lavorativa non appena il preposto
ufficio AI (decisione 4 ottobre 2007, Doc. L) ne ha attestato la residua capacità,
ovvero concluso il periodo di impedimento totale per malattia iniziato il
giorno stesso in cui il dipendente ha ricevuto la disdetta.
3.
L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore
di aver considerato il contratto validamente rescisso con effetto al 31 gennaio
2007 sulla base degli scritti 11 aprile 2006 (doc. H) e 24 novembre 2006 (doc.
9), ovvero due comunicazioni che neppure costituiscono una disdetta, e di aver
inoltre dedotto l'intenzione chiara e univoca di disdire il contratto da una
disdetta la cui nullità è già stata accertata giudizialmente (nell'ambito della
vertenza inc. DI.2007.39 della stessa Pretura di cui al giudizio 1° dicembre
2008 di questa Corte, inc. n. 12.2008.80).
Egli rimprovera altresì al primo giudice di non aver considerato una
circostanza di fatto atta a confermare la continuazione del rapporto
contrattuale ben oltre la data del 31 gennaio 2007, ovvero l'erogazione
dell'indennità giornaliera per malattia fino all'8 aprile 2008 (doc. O), ovvero
sino al termine del periodo assicurato di 730 giorni.
La disdetta del 27 gennaio 2009 (doc. P) dimostrerebbe inoltre come la datrice
di lavoro fosse ben cosciente del persistere di un rapporto di lavoro, a quel
momento validamente disdetto per il 31 marzo successivo.
Parimenti contestato è infine il giudizio del Pretore laddove ha ritenuto che
l'esonero del lavoratore dal fornire le sue prestazioni non si sarebbe esteso a
tutto il periodo di validità del rapporto di lavoro, limitandosi al periodo di
disdetta. A mente dell'appellante tale circostanza sarebbe stata allegata e
suffragata con la petizione e mai la convenuta ha ritenuto di contestarla nelle
varie comparse scritte, trattandosi di fatto pacifico e sul quale non sussiste
dubbio alcuno da risolvere sulla base di presunzioni come fatto dal Pretore con
riferimento alla citata dottrina.
4.
La volontà della datrice di lavoro di
disdire entro il primo termine utile il rapporto di impiego con l'attore è
stata ritenuta dal Pretore come chiaramente espressa e ribadita, a prescindere
dalla nullità a seguito dell'intervenuta malattia delle disdette formali
inviate.
L’appellante non pretende di non aver colto, sin dal primo momento, la chiara
intenzione della controparte di liberarsi dal contratto. Resta però da
esaminare se tale espressione di volontà di disdetta abbia avuto un effetto
giuridico risolutivo sul rapporto di lavoro o se, come pretende l'appellante,
la nullità delle disdette notificate e l'erogazione di prestazioni assicurative
per perdita di guadagno a seguito di malattia le abbiano rese inefficaci.
Preliminarmente va chiarito come l'erogazione di prestazioni assicurative di
perdita di guadagno a seguito di malattia non sia circostanza rilevante ai fini
di stabilire la durata del rapporto di lavoro. Infatti, per loro natura, si tratta
di indennità che la compagnia assicurativa è tenuta a versare al lavoratore,
seppur per il tramite del datore di lavoro, ai sensi di un rapporto
contrattuale di tipo assicurativo, a prescindere dalla continuazione o
dall'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Nessuna circostanza
favorevole alle tesi dell'appellante può pertanto essere dedotta
dall'intervenuto bonifico di quanto gli era dovuto a questo titolo. Non può
pertanto essere rimproverato il Pretore per aver ritenuto irrilevante ai fini della
determinazione della data di conclusione del rapporto di impiego la circostanza
secondo la quale la datrice di lavoro ha percepito anche per i mesi successivi,
ovvero fino al termine del periodo assicurato, le indennità giornaliere
riversandole poi di conseguenza al dipendente ad integrazione della rendita
parziale AI.
Rimane quindi da valutare se l'accertata nullità delle disdette intimate al
dipendente (doc. H e 9) impedisce a tali dichiarazioni di volontà di essere
efficaci e come tali atte a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro
in essere tra le parti. L'appellante rimprovera infatti al Pretore di aver
invocato tali disdette, nulle, quali elementi da cui dedurre l'esistenza di una
valida rescissione del contratto. La domanda dell'appellante dovendo essere
respinta per i motivi di cui al considerando successivo, la questione può
comunque rimanere indecisa, così come non occorre esaminare oltre gli atti per
determinare se sussistano ulteriori circostanze, segnatamente altri elementi
emergenti dallo scambio di corrispondenza intercorso a cui il Pretore fa
riferimento, da cui si possa altrimenti dedurre una chiara manifestazione di
volontà della datrice di lavoro di porre fine al contratto per il prossimo
termine utile.
5.
Non può infatti trovare tutela la pretesa
dell'appellante di veder riconosciuta nella disdetta dell’11 aprile 2006 (doc.
H) la volontà della datrice di lavoro di liberarla dagli obblighi di fornire la
prestazione lavorativa a tempo indeterminato e quindi per tutta la durata del
rapporto contrattuale.
Dapprima va rilevato come la nullità di tale scritto, giudizialmente stabilita
(sentenza 1° dicembre 2008 di questa Corte, inc. n. 12.2008.80) e a ragione
invocata dal dipendente (si veda il considerando precedente), si estenda al suo
intero contenuto. È pertanto malvenuto l'attore nel pretendere di considerare
tale manifestazione di volontà comunque valida limitatamente agli effetti
(parziali) a lui graditi, come se questi potessero essere considerati a sè
stanti.
In ogni caso, viste le circostanze concrete, il lavoratore in buona fede doveva
facilmente immaginare che la datrice di lavoro, a fronte del protrarsi dei
propri obblighi ben oltre a quanto inizialmente previsto, avesse il desiderio o
la necessità di far capo nuovamente alle prestazioni del lavoratore, che non
poteva pertanto omettere di farsi parte diligente e manifestare chiaramente la
propria buona disponibilità al lavoro non appena riacquistata la parziale
abilità.
Nel caso concreto il lavoratore è rimasto del tutto inattivo al riguardo. Non
solo non ha offerto alla datrice di lavoro le sue prestazioni a valere
perlomeno dal giorno in cui ha preso atto della relativa decisione AI che ne
attestava l'abilità parziale (lettera del 4 ottobre 2007, doc. L), ma neppure
ha ritenuto di rendere nota questa sua disponibilità in seguito, nel periodo
durante il quale pretende essere rimasto in vigore il rapporto di impiego. Il
giudizio pretorile va pertanto confermato.
6.
Non sovverte tale conclusione la tesi
dell'appellante secondo il quale dalla mancata contestazione negli allegati di
causa può essere dedotta una rinuncia della datrice di lavoro ad avvalersi
delle residue capacità lavorative del dipendente al termine del periodo di
inabilità totale. Egli sostiene infatti di aver allegato e suffragato con la
petizione la specifica circostanza e che mai la convenuta ha ritenuto di
contestarla nelle varie comparse scritte, trattandosi di un fatto pacifico e
sul quale non sussiste dubbio alcuno da risolvere sulla base di presunzioni
come fatto dal Pretore con riferimento alla citata dottrina.
La censura non merita accoglimento. Infatti, oltre a non aver intravvisto nelle
dichiarazioni di causa della convenuta il significato preteso dall’appellante,
il Pretore, ricordate in termini essenziali le relative normative e menzionate
dottrina e giurisprudenza, ha esaminato i fatti verificatesi durante il periodo
precedente l’avvio della vertenza, rilevando elementi tali da riconoscere la
mora del lavoratore. Tali fatti e circostanze, relativi al comportamento delle
parti durante la relazione contrattuale, sussistono ed emergono dagli atti e
non possono certo essere ignorati in virtù di pretesi silenzi nelle allegazioni
di una parte nella successiva fase processuale.
Anche a questo proposito il giudizio pretorile merita pertanto conferma.
7.
In definitiva la sentenza del Pretore regge
alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolate in base a un valore litigioso
di fr. 51'586,80, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili
decide
1. L’appello 28 marzo 2011 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di fr. 1'600.-, già anticipati, sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla parte appellata fr. 1'400.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).