Incarto n.
12.2011.63

Lugano

9 giugno 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

cancelliere:

Isotta

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.16 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con petizione 23 febbraio 2009 da

 

 

 

 AP 1 

(  RA 1 )

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

  RA 2 )

 

 

 

 

 

 

con la quale è chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 50'000. di cui al riconoscimento di debito 17 dicembre 2004 oggetto della procedura esecutiva n. 702947 dell’UEF di Mendrisio e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;

 

petizione avversata dalla convenuta con risposta 24 marzo 2009 e che il Pretore, con sentenza 28 febbraio 2001 ha respinto;

 

appellante l’attore con atto di appello 4 aprile 2011, del quale la convenuta chiede la reiezione con risposta del 29 aprile 2011;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:                      

 

                                  A.   Il 17 dicembre 2004 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione attestante la ricevuta dalla ex moglie AO 1, a titolo di prestito, di fr. 80'000. e di ulteriori fr. 20'000. e, di conseguenza, si riconosceva debitore nei suoi confronti dell’importo di fr. 100'000.–, che si impegnava a restituire nei modi e alle scadenze ivi indicati (doc. B). Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 50'000. oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito del 17 dicembre 2004 (doc. D). L’opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud con decisione 4 febbraio 2009 (doc. A).

 

                                  B.   Con petizione del 23 febbraio 2009 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di cui alla procedura esecutiva testé citata e, di conseguenza, la conferma dell’opposizione, sostenendo, in estrema sintesi, di non avere mai ricevuto dalla ex moglie qualsivoglia somma a titolo di prestito e di avere firmato il riconoscimento di debito perché messo sotto pressione per anni.

 

                                         Nella risposta 24 marzo 2009 AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione evidenziando che il credito poggiava sul riconoscimento di debito firmato dall’attore il 17 dicembre 2004.

 

                                  C.   Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie allegazione e domande con conclusioni del 1° e dell’11 febbraio 2010.

 

                                         Con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore ha respinto la petizione.

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio è insorto AP 1 con appello del 4 aprile 2011 in cui chiede che esso venga annullato e riformato nel senso che la petizione 23 febbraio 2009 è accolta e, di conseguenza, è accertata l’inesistenza del debito di fr. 50'000. di cui la riconoscimento del debito 17 dicembre 2004 oggetto della procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di Mendrisio ed è confermata la relativa opposizione. La controparte ha chiesto la reiezione dell’appello con risposta del 29 aprile 2011.

 

Considerando,

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata emessa il 28 febbraio 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC).

                                     

                                   2.   Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001 inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248).

 

                                   3.   Nel proprio giudizio il Pretore, stabilito che lo scritto firmato il 17 dicembre 2004 da AP 1 costituiva riconoscimento del debito per fr. 100'000. ai sensi dell’art. 17 CO, ha rilevato che l’istruttoria non aveva sostanziato elemento alcuno atto a sovvertirne la validità e la fedefacenza. In particolare non risultava che gli importi ivi riconosciuti non fossero stati effettivamente corrisposti all’attore, come peraltro risultava dall’interrogatorio formale di AO 1, unico mezzo di prova assunto, pur relativizzandone la valenza probatoria, date le circostanze. A proposito del carteggio fiscale, il Pretore ha escluso che fosse atto a provare l’inesistenza del debito perché la creditrice aveva affermato che gli importi non erano stati dichiarati e, comunque, al massimo ciò poteva assurgere a verosimiglianza del mancato versamento.

 

                                   4.   L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere applicato in modo stereotipato l’eccezione al principio dell’onere della prova nel caso in cui entra in considerazione l’art. 17 CO. A suo dire, con il riconoscimento di debito in oggetto la creditrice era solo al beneficio di una presunzione di fatto sull’esistenza del suo asserito credito, quella giuridica valendo unicamente nel caso di riconoscimento con atto pubblico o autentico. Di conseguenza occorreva solo rendere verosimile la sussistenza di seri dubbi sulla sua esistenza e non necessitava la prova piena. L’appellante si dilunga poi sull’interrogatorio formale della controparte, evidenziando come ne risulta che i due versamenti indicati nel riconoscimento di debito improvvisamente erano divenuti quattro. Sostiene poi che l’importo di fr. 20'000. risaliva persino a gennaio 1996 e non è neppure menzionato nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 2002; che l’importo di fr. 30'000. ricevuto dai genitori della convenuta per investimenti in borsa mai gli era stato versato; che non sussiste prova alcuna del versamento di fr. 15'000. a diverse riprese non avendo mai avuto un conto bancario in passivo; che l’importo di fr. 35'000. mai gli era stato versato perché l’appartamento affittato al momento dell’uscita di casa era ammobiliato e perché dalla convenzione già risulta l’attribuzione di una vettura, per cui non necessitava di una nuova. Con riferimento alla documentazione fiscale (plico I), l’appellante assevera infine che, come ammesso in sede di interrogatorio dalla controparte, non risulta alcun documento giustificativo.

 

                                   5.   Gli argomenti proposti dall’appellante in questa sede non possono essere condivisi. Intanto non entra in discussione che l’impegno assunto il 17 dicembre 2004 (doc. B) dall’appellante costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO. Esso indica la causa dell’obbligazione (“prestito”) e la volontà del beneficiario di restituire l’importo ricevuto con un versamento di fr. 20'000. entro il 31 dicembre 2004 e di rate mensili di fr. 5'000., la prima volta entro il 31 gennaio 2005. Che, in quanto scrittura privata, configuri un titolo che pone la concedente al beneficio della sola presunzione (di fatto) dell’esistenza del suo credito nulla modifica all’onere dell’escusso e attore di addurre le prove atte a determinare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito risultante dal titolo (DTF 131 III 268 consid. 3.1). Orbene, riguardo ai versamenti che l’appellante sostiene di non avere ricevuto, il fatto che dal riconoscimento di debito del 17 dicembre 2004 risulterebbe che sono stati effettuati in due sole occasioni (fr. 20'000. e fr. 80'000.) e non in quattro scaglioni non è argomento di peso perché in effetti, a ben vedere, come confermato nell’interrogatorio formale dalla convenuta, c’era stato un primo versamento di fr. 20'000. nel 1996, mentre i successivi di fr. 30'000., fr. 15'000. e fr. 35'000., corrispondenti a fr. 80'000., erano di data successiva. E ancora, dall’interrogatorio formale della convenuta risulta sì lo scopo dei versamenti indicati, peraltro neppure singolarmente menzionati dal Pretore, però con la precisazione che in definitiva ella non era in grado di dire come questi soldi fossero effettivamente stati utilizzati (risposta 2.b). Precisazione di rilevanza non trascurabile dal momento che l’appellante si diffonde sui singoli importi contestando lo scopo cui essi avrebbero dovuto essere destinati secondo le indicazioni da lei date. D’altro canto, anche il riferimento alla convenzione 15 marzo 2002 (doc. C), in cui non è parola del prestito di fr. 20'000. del 1996, non è atto a inficiare l’espresso riconoscimento del 17 dicembre 2004 perché la convenzione era stata, allora, concordata “in uno spirito di reciproca comprensione”. E ancora: fosse vero che l’appartamento affittato dall’appellante era già ammobiliato, non si vede perché non abbia prodotto una fotocopia del contratto a suffragio di questa affermazione; che non necessitasse di una vettura nuova dal momento che la convenzione già gli attribuiva la Daewoo non significa che potesse averla acquistata quando aveva lasciato la casa d’abitazione, ossia antecedentemente alla firma della stessa (cfr. clausola 11 seconda frase della convenzione doc. C). Ma anche la mancanza di riscontri giustificativi nel plico della documentazione fiscale, di cui era stata chiesta l’edizione, ha trovato esaurienti spiegazioni nell’interrogatorio formale di AO 1, la quale ha ammesso che essi “non sono mai esistiti. La documentazione prodotta si limita ad attestare il dettaglio delle entrate e del patrimonio dal 2002 al 2004 e delle notifiche e dichiarazione di imposta per il medesimo periodo” (risposta 2.f), soggiungendo che “non risulta nei documenti fiscali il credito vantato nei confronti del mio ex marito in quanto i risparmi dai quali ho prelevato gli importi non erano dichiarati al fisco” (risposta 2.g).

 

                                   6.   Fermo resta, quindi, che l’appellante aveva sottoscritto il 17 dicembre 2004 un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 100'000. a favore della ex moglie, dei quali ha rimborsato solamente fr. 50'000.. La circostanza che egli avesse firmato per disperazione in un periodo in cui era afflitto da problemi fisici e psichici che lo avevano portato ad un prolungato ricoverato in clinica (petizione pag. 4 e appello pag. 3 n. 2) è rimasta mera affermazione non sostanziata e, peraltro, di credibilità per lo meno dubbia, visto che in quello stesso periodo aveva sottoscritto anche la convenzione relativa alla modifica dei contributi alimentari (doc. 1), non contestata. Gli ulteriori argomenti proposti in questa sede non sono atti neppure a rendere verosimile né, tanto meno, a insinuare il dubbio che l’importo mai gli sarebbe stato versato, come da lui preteso. Del resto, così fosse, mal si capirebbe  né l’appellante spende una parola al proposito  a che titolo avrebbe restituito all’ex moglie i fr. 50'000.– che lei riconosce avere ricevuto, tant’è che ha proceduto nei suoi confronti per la rimanenza di fr. 50'000.–. Non avendo l’appellante, gravato dal relativo onere, provato che il prestito menzionato nel riconoscimento di debito del 17 dicembre 2004 non fosse valido per questo o quel motivo, o non era stato elargito dalla  – pretesa –  concedente (TF 14 aprile 2009 4A_17/2009 consid. 3.2 in fine), l’appello, privo di fondamento, deve essere respinto.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa di fr. 50'000..

 

Per questi motivi,

 

richiamati per le spese gli art. 104 seg. e 96 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

 

decide:                       

 

                                   1.   L’appello 4 aprile 2011 di AP 1 è respinto.

 

                                        

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

      a) tassa di giustizia                             fr. 1’400.

      b) spese                                               fr.    100.

                                                                     fr. 1’500.

                                        

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.