Incarto n.
12.2011.64

Lugano

29 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

per statuire sulla domanda di nomina del presidente del collegio arbitrale su istanza 4 aprile 2011 di

 

 

IS 1,

rappr. dall’RA 1,

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1,

CO 2,

CO 3,

CO 4,

CO 5,

tutti rappr. dall’__________,

 

 

 

 

 

sentite le parti all'udienza di discussione 28 aprile 2011;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che IS 1, CO 1, CO 2, CO 2, CO 4 e CO 5 hanno sottoscritto il 18 gennaio 2010 un accordo intitolato “patti parasociali e accordo di investimento tra i soci di X__________, S__________, X__________., A__________., P__________.”;

 

                                         che il citato accordo prevede all’art. 19 litt. p una clausola arbitrale in forza della quale ogni controversia sarà devoluta a un collegio di tre arbitri;

 

                                         che il 18 marzo 2011 le parti contraenti hanno modificato parzialmente l’art. 19 litt. p, precisando in particolare che la designazione del presidente del collegio arbitrale sarebbe stata avvenuta a cura della seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

 

                                         che la parte istante si è rivolta il 4 aprile 2011 alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, adducendo che ogni parte aveva designato il proprio arbitro e che rimaneva da designare il presidente del collegio arbitrale a norma della clausola compromissoria modificata il 18 marzo 2011;

 

                                         che, giusta l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice del luogo di sede del Tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato;

 

                                         che, pertanto, la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b n. 8 LOG provvede alla nomina del presidente del collegio arbitrale, designando l’avv.dr. __________ C__________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;

 

                                         che le spese del procedimento vanno sopportate in parti uguali dalle parti, mentre le ripetibili sono compensate, così come concordato all’udienza del 28 aprile 2011;

 

 

per i quali motivi,

 

visti l’art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, l’art. 356cpv. 2 lett. b CPC e 48b n. 7 LOG e per le spese la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   L'istanza di nomina di presidente del collegio arbitrale 4 aprile 2011 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv.dr. __________ C__________, __________, è designato presidente del collegio arbitrale nella controversia che oppone l'istante a CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- (fr. 200.- tassa di giustizia, fr. 100.- spese), già anticipate dall’istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione al presidente del collegio arbitrale designato, avv.dr. __________ C__________, __________.

 

 

La presidente

della Seconda Camera civile

del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).