Incarto n.
12.2011.65

Lugano

20 febbraio 2012/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per giudicare nella causa inc. OA.2006.712 (compravendita) promossa con petizione 13 novembre 2006 da

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

                                  contro

 

AP 1

e

__________ SA,

rappr. dall’ RA 1

 

 

volta a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dall’8 settembre 2006, a titolo di saldo di una compravendita mobiliare, domanda alla quale i convenuti si sono opposti, presentando a loro volta azione riconvenzionale per la restituzione di fr. 50'000.- versati all’attrice, con interessi al 5% dal 26 gennaio 2007, alla quale si è opposta l’attrice;

 

domande sulle quali il Pretore ha statuito l’8 marzo 2011, accogliendo la petizione e respingendo l’azione riconvenzionale;

 

appellante il convenuto AP 1 che con atto di appello del 7 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, in via subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale;

 

e ora sull’istanza di gratuito patrocinio presentata contestualmente all’appello e alla quale si è opposta l’appellata con le osservazioni 7 giugno e 12 luglio 2011;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto

 

                             1.  __________, amministratrice unica di AO 1, e AP 1 hanno sottoscritto il 10 febbraio 2006 una “dichiarazione d’intenti” (doc. C) in vista della compravendita dell’arredamento, della cassaforte e dell’impianto d’allarme di una gioielleria a __________, al prezzo di fr. 100'000.-. La società B__________ SA, di cui AP 1 era amministratore unico, ha versato a AO 1 il 14 agosto 2006 fr. 50'000.- a titolo di “acconto negozio”. Successivamente sono sorte tra AP 1 e __________ divergenze sulla situazione dell’arredamento e sul suo valore, in seguito alle quali il saldo di fr. 50'000.- non è stato versato.

 

                             2.  Con petizione 13 novembre 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e B__________ SA postulando il pagamento del saldo, in quanto il contratto sarebbe stato impeccabilmente concluso, senza garanzia della mercede, contro il versamento di fr. 100'000.-. Oltretutto, l’accettazione da parte dei convenuti sarebbe stata definitivamente suffragata dall’avvenuto pagamento di un acconto pari alla metà di quanto pattuito. Ciò, indipendentemente dall’effettiva sottoscrizione del contratto di locazione da parte di B__________ SA e non di AP 1, amministratore unico della società. Ad ogni buon conto, AP 1 sarebbe responsabile, su base precontrattuale, per il risarcimento della perdita finanziaria occorsa all’attrice, per un danno da essa stessa cifrato in fr. 50'000.-. Con risposta 16 febbraio 2007 i convenuti si sono opposti alla petizione, siccome la “dichiarazione di intenti” non costituirebbe un valido contratto e nessun contratto sarebbe sorto per atti concludenti, mancando il consenso su più punti essenziali. Di conseguenza, in via riconvenzionale, essi hanno postulato la restituzione di fr. 50'000.-, già versati da B__________ SA. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di riconosciuta validità dei presupposti contrattuali, i convenuti ne hanno comunque contestato la legittimità in virtù degli art. 21, 24 cpv. 1 cifra 4 e art. 28 CO, chiedendo la conseguente restituzione dell’indebito arricchimento da parte dell’attrice. Nei rispettivi allegati di replica e risposta alla domanda riconvenzionale, di duplica con replica riconvenzionale e di duplica riconvenzionale, le parti si sono poi sostanzialmente riconfermate nelle loro domande di giudizio.

                             3.  Statuendo l’8 marzo 2011 la Pretora ha stralciato la causa dai ruoli nei confronti di B__________ SA, nel frattempo radiata dal Registro di commercio. Ha invece integralmente accolto la petizione per quanto riguarda AP 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia per la domanda principale e per l’azione riconvenzionale (fr. 3'500.-, rispettivamente fr. 2'300.-) nonché le spese, concedendo infine ripetibili all’attrice per complessivi fr. 12'000.-.

 

                             4.  AP 1 è insorto contro la decisione pretorile con appello 7 aprile 2011, nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, subordinatamente l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Contestualmente all’appello AP 1 chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (ora “gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore”) giusta gli art. 117-123 CPC, protestate tasse spese e ripetibili. In sostanza, egli adduce di non essere in grado di sostenere le spese giudiziarie e legali d’appello. In particolare, pur essendo proprietario di un immobile, specifica come lo stesso sia gravato da un diritto di abitazione e di usufrutto a favore della di lui madre.

 

                             5.  La presidente di questa Camera, con ordinanza 11 aprile 2011, ha richiesto all’appellante di completare la documentazione presentata a sostegno della domanda di gratuito patrocinio. Nel termine impartito l’appellante ha prodotto quanto richiesto, ad eccezione delle notifiche fiscali per gli anni 2009 e 2010, adducendo di non averle ancora ricevute, allegando invece due dichiarazioni fiscali, da lui stesso redatte nei primi mesi del 2011. Dal canto suo l’appellata, con osservazioni 8 aprile 2011, si è opposta alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto la controparte sarebbe in grado di pagare le spese occasionate dalla presente procedura. A sua detta, la documentazione prodotta sarebbe incompleta ed emergerebbero delle palesi incongruenze, ad esempio legate alle spese per la formazione dei figli. In particolare, non ci si potrebbe in ogni caso appoggiare a “semplici” dichiarazioni fiscali, oltretutto non firmate, in contraddizione alla notifica del 2008 dalla quale emergerebbe l’esistenza di fr. 401'364.-, sostanza in titoli e capitali di cui nel seguito non vi è più traccia. D’altra parte, constatato il valore peritale della particella __________ RFD di__________, l’appellante potrebbe agevolmente aumentare la cartella ipotecaria dell’immobile. Le successive considerazioni e precisazioni presentate dall’appellante il 6 luglio 2011, rispettivamente dall’appellata il 12 luglio 2011, saranno riprese, laddove necessario, nello svolgimento dei prossimi considerandi.

 

                             6.  Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 117 pag. 465-466). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria, giusta l’art. 119 cpv. 3 CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ad art. 119, pag. 486). In quest’ultimo caso la valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se l’appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg in Basler Kommentar ZPO 2010, n. 21 ad art. 117).  

 

                             7.  In primo luogo occorre stabilire se l’appellante è sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC. Una persona viene ritenuta priva dei mezzi necessari, ai fini del gratuito patrocinio, quando essa non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I 225 consid. 2.5.1). Tale situazione si apprezza non solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale di base (Rüegg, op. cit., n. 12 art. 117). Può essere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, op. cit., n. 12 art. 117). È determinante la situazione finanziaria del richiedente al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio (DTF 135 I 221 consid. 5.1; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 117).

 

                             8.  Nella fattispecie il gratuito patrocinio chiesto dall’appellante in questa sede dovrebbe coprire i costi di patrocinio, vale a dire l’onorario del suo patrocinatore per la sola procedura di appello, e le spese processuali del presente giudizio. Tenuto conto del valore di fr. 100'000.- (azione principale fr. 50'000.- e azione riconvenzionale fr. 50'000.-) ancora litigioso, le spese processuali del presente giudizio possono essere stimate in fr. 3'000.-. Più arduo definire il probabile ammontare delle spese di patrocinio, in assenza di ogni indicazione al riguardo nell’istanza e di una nota delle spese ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC. A ogni modo, la vertenza giudiziaria è tutto sommato semplice e per la redazione dell’appello si può stimare in circa fr. 4'000.- l’onorario massimo che il patrocinatore dell’appellante potrebbe esporre per le proprie prestazioni. Non vanno invece considerate le indennità per ripetibili eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza dell’appellante, poiché queste ultime non sono coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 3 CPC). Si tratta quindi di stabilire se l’appellante sia sprovvisto dei mezzi, comprensivi di reddito e sostanza, per far fronte alle proprie spese giudiziarie e di patrocinio per circa fr. 7'000.-.

 

                             9.  Dalla documentazione prodotta a sostegno della domanda di gratuito patrocinio è possibile stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell’istante, della moglie e dei loro quattro figli secondo i parametri proposti dalle circolari CEF. L’appellante, tuttavia, ha presentato solo la notifica di tassazione del 2008 e le dichiarazioni fiscali per i due successivi periodi. Tali dichiarazioni, incomplete e a tratti contraddittorie possono essere prese in considerazione unicamente laddove sono adeguatamente corroborate da altre prove, sempre in applicazione del criterio della verosimiglianza che regge la presente procedura. Per una coppia con quattro figli, maggiori di 10 anni, il minimo di base ammonta a fr. 4’100.- da cui va però dedotta la quota parte di fr. 600.- riguardante il figlio S__________, il quale come addotto dall’appellante risiede dallo zio materno, negli Stati Uniti, per motivi di studio (cfr. scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, pag. 2). Allo stesso modo deve anche essere radiato l’importo relativo alla figlia A__________ (1991). Impossibile infatti stabilire dalla documentazione prodotta dall’appellante se quest’ultima, maggiorenne, gravi in una qualche maniera sul bilancio familiare. Le uniche informazioni a questo riguardo sono che A__________, stando a quanto riportato dalla dichiarazione fiscale 2009, viveva ancora con i genitori e stava seguendo il __________ __________ a __________. La frequentazione di tale istituto privato sembra del resto di primo acchito escludere l’asserita situazione di indigenza dell’appellante. Nel computo del bilancio familiare devono essere presi in considerazione anche i premi relativi all’assicurazione malattia, limitatamente al premio LAMal. Sono esclusi quelli relativi alla figlia maggiorenne A__________ (doc. 7, polizza del 12.10.2010). Per quanto attiene alle spese professionali, nella dichiarazione 2010 l’appellante ha esposto fr. 4'092.- annuali per sé e fr. 780.- per la moglie. Non bisogna però considerare le “altre spese professionali” per entrambi i coniugi nonché, per il solo appellante, le spese per i pasti, per il fatto che quest’ultimo non ha reso verosimile l’esistenza di accresciuti oneri in questo senso. Ne deriva un aggravio supplementare del bilancio familiare arrotondato a fr. 80.- mensili. Di conseguenza, il minimo esecutivo del nucleo familiare può essere quantificato in fr. 3'700.-.

 

                                  Da rilevare che l’appellante non ha alcun onere per l’alloggio, siccome per sua stessa ammissione egli vive in un appartamento proprietà della sorella senza pagare pigione alcuna (cfr. scritto 6 luglio 2011 dell’appellante a questa Camera, p. 2, doc. 6 prodotto con la domanda di gratuito patrocinio). A questo proposito, l’appellante adduce di avere concordato di pagare, al posto della pigione, gli interessi ipotecari gravanti sull’immobile sito al mapp. __________ RFD di __________ di sua proprietà. L’immobile è gravato da un usufrutto e da un diritto di abitazione in favore della madre dell’istante. L’appellante ha dichiarato di prendere a suo carico gli oneri ipotecari e in contropartita di non corrispondere alla sorella la pigione a suo tempo pattuita. Di tale asserito accordo, tuttavia, non vi è traccia agli atti e la situazione della proprietà immobiliare e degli oneri di alloggio non è affatto chiara, poiché il contratto di locazione sottoscritto con la sorella (doc. 6) risale al 2005 ed è anteriore allo scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________ RFD __________, avvenuto nel 2006 (doc. 8). Non è dato capire se si tratti dello stesso immobile o di due immobili diversi, come afferma l’appellante, al quale incombeva l’onere di esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC).

 

                                  Al minimo esecutivo di fr. 3'700.- si può aggiungere il 20%, ovvero fr. 740.-, cosicché il fabbisogno intangibile della famiglia ammonta a fr. 4'440.- mensili, pari a fr. 53'280.- annuali. Considerato come, secondo i certificati di lavoro, il reddito da lavoro conseguito nel 2010 dai coniugi __________ si attestava a fr. 58'283.-, ne discende che l’appellante sembra disporre di sufficienti mezzi finanziari per far fronte alle spese della presente procedura, se del caso con rateazioni sull’arco di uno-due anni per quel che concerne le spese di patrocinio. Se a ciò si aggiunge che l’immobile di cui l’appellante è proprietario aveva un valore peritale di fr. 886'000.- nel 2006, a fronte di un aggravio ipotecario di fr. 450'000.-, si constata che l’appellante non ha reso verosimile di aver esaurito le possibilità di aumentare il mutuo ipotecario, visto che in definitiva si tratta di reperire al massimo fr. 7'000.- per finanziare la procedura di appello.

 

                           10.  Si deve dunque concludere che l’istante non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC. L’istanza di gratuito patrocinio può così essere respinta senza che sia necessario esaminare le probabilità di successo dell’appello giusta l’art. 117 lit. b CPC. Ne deriva che all’appellante deve essere assegnato, con decisione separata, un congruo termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese.

 

                           11.  Nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Per quel che concerne le ripetibili, la parte appellata ha presentato osservazioni all’istanza, in esito alla richiesta 23 maggio 2011 della Presidente della Camera, e le possono pertanto essere attribuiti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

Per i quali motivi,

 

decide:

 

                             1.  L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di AP 1 è respinta.

 

                             2.  Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili per la procedura di gratuito patrocinio.

 

                             3.  Notificazione:

 

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                    La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).