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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.14 della Pretura del Distretto di Leventina, promossa con istanza 26 marzo 2010 da
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AP 2, AP 1,
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
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con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 50'000.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti e che il Pretore ha respinto con sentenza del 14 marzo 2011;
appellanti gli istanti i quali con atto 12 aprile 2011 chiedono l'accoglimento dell'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre i convenuti con osservazioni 2 maggio 2011 propongono, nei limiti della sua ricevibilità, la reiezione dell'appello protestando ugualmente tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La società __________ SA, attualmente in fase di liquidazione dopo essere stata sottoposta a procedura di moratoria concordataria nell'estate del 2008 ed essere stata dichiarata fallita il 24 giugno 2009, è (stata) proprietaria degli impianti di risalita della omonima stazione invernale come pure degli esercizi pubblici (__________) ad essa collegati. La __________ è invece un bar situato in zona partenza della seggiovia di proprietà di G__________. Con l'intenzione di salvare gli impianti di risalita e nel contempo l'esistenza della stessa stazione invernale, alcuni privati cittadini con residenza di villeggiatura nella località (segnatamente S__________, M__________ e AO 4) hanno promosso, insieme ai Comuni e all'ente turistico della regione, un'iniziativa volta a riprendere la proprietà degli impianti e ad aggiudicarsi, nel frattempo, la loro gestione durante la fase di liquidazione. In vista dell'auspicata riapertura per la stagione 2008/2009, i promotori iniziarono così a preparare tra le altre cose anche gli aspetti legati alla ristorazione. A tale scopo avviarono ben presto trattative con AP 1 e AP 2, da anni attivi nel settore della ristorazione della località turistica e con esperienza pure nella conduzione degli esercizi pubblici in questione, i quali erano considerati i naturali continuatori dell'attività di ristorazione della stazione invernale (v. doc. E).
2. Il 2 dicembre 2008 si svolse a Bellinzona, presso lo studio dell'arch. S__________, una riunione di coordinamento del gruppo di sostegno alla quale parteciparono tra gli altri anche i coniugi L__________. Tra le varie tematiche affrontate vi era infatti anche quella legata all'affitto dei ristoranti. I promotori erano orientati verso una loro assegnazione a questi ultimi per un canone di fr. 60'000.-; i coniugi L__________ invece, in considerazione del fatto che a quel momento non aveva ancora nevicato e che la stagione invernale si limitava comunque a circa tre mesi, offrivano fr. 30'000.-/40'000.-. I rappresentanti del gruppo di sostegno avrebbero manifestato una disponibilità di massima a trovare una soluzione di compromesso. Le opinioni divergono invece sulla questione se al termine della discussione, allorché l'ing. AO 2 incaricò la segretaria A__________ di redigere una bozza di contratto sulla base di dati che le sarebbero stati forniti in un secondo tempo, le parti avessero o meno raggiunto un accordo definitivo.
3. Qualche giorno più tardi, il 10 dicembre 2008, l'ing. AO 4 informò i coniugi L__________ della decisione di affidare la gestione dei ristoranti a F__________, già titolare di un ristorante a __________ e vicesindaco di __________, il quale si era dichiarato disposto a rilevarla per un canone di affitto di fr. 60'000.-. Il giorno dopo, allorché fu possibile raggiungere un accordo con __________ SA e con G__________ per la gestione degli impianti, venne costituita la AO 1 (in seguito: Nuova __________), i cui soci sono i Comuni di A__________, C__________, Ca__________, F__________, M__________ e O__________, nonché l'ente __________ Turismo, mentre suoi gerenti, con diritto di firma collettiva a due, sono P__________ (sindaco di Ca__________), S__________, Ma__________ (sindaco di C__________), Mi__________ e AO 4. AO 2 (sindaco di F__________) è infine presidente della gerenza, pure con diritto di firma collettiva a due (doc. C). Il 19 dicembre 2008 la Nuova __________ e la Ristorazione __________ Sagl (società facente capo a F__________ e a D__________, sua compagna) sottoscrissero un contratto di locazione per le infrastrutture di ristorazione relative ai locali pubblici legati agli impianti di risalita di __________ (doc. 5).
4. Ritenendo di avere concluso un contratto di locazione con i promotori di AO 1 e di avere subito una perdita di guadagno di fr. 50'000.- dal mancato rispetto di tale accordo, AP 1 e AP 2, esperito l'infruttuoso tentativo di conciliazione, hanno – con istanza 26 marzo 2010 - convenuto in giudizio dinanzi al Pretore del Distretto di Leventina detta società nonché, a titolo personale, AO 2,AO 3 e AO 4 chiedendo loro il risarcimento del danno. In via subordinata gli istanti hanno fondato la domanda di risarcimento su una responsabilità per culpa in contrahendo reputando che i convenuti avessero dato avvio a trattative e le avessero proseguite senza la reale volontà di impegnarsi. Dal canto loro i convenuti, eccepita la carenza di legittimazione passiva, hanno contestato l'esistenza di un contratto fra le parti come pure i presupposti per una responsabilità precontrattuale. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni.
5. Con sentenza 14 marzo 2011, il Pretore ha respinto l'istanza (dispositivo n. 1) e posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 800.- a carico, in solido, degli istanti, facendo loro obbligo di rifondere ai convenuti fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). In sintesi il primo giudice ha escluso una responsabilità contrattuale per il motivo che le parti non erano riuscite a trovare un consenso in merito al canone locativo e inoltre perché, per essere ritenuto valido, il contratto avrebbe dovuto, nelle loro intenzioni, essere stipulato in forma scritta. Egli ha quindi pure escluso una responsabilità per culpa in contrahendo poiché sebbene i promotori avessero dichiarato il proposito di affidare la ristorazione a chi già se ne era occupato in precedenza, ciò rappresentava una mera dichiarazione d'intenti sulla quale, in assenza di un accordo completo su tutti i punti essenziali del contratto, gli istanti non potevano in buona fede fare affidamento. A titolo abbondanziale, il Pretore ha respinto la pretesa degli istanti anche per mancanza di prove in merito al danno lamentato.
6. Con l'appello che qui ci occupa gli istanti rimproverano al Pretore un apprezzamento errato delle prove e ribadiscono che tra le parti si sarebbe in realtà perfezionato un contratto di affitto o di locazione in forma verbale. Il mancato rispetto di tale accordo con la concessione in uso dei locali alla Ristorazione __________ avrebbe dunque determinato una violazione contrattuale oltre che un danno che gli appellati sono ora chiamati a risarcire. E anche qualora non si ammettesse una relazione contrattuale, a loro giudizio gli obblighi precontrattuali imponevano alla controparte di tenere fede alla parola data. I convenuti li avrebbero infatti indotti con il loro atteggiamento a confidare nella volontà contrattuale e a iniziare ogni atto utile ai fini del negozio. Quanto alla consistenza del danno, gli appellanti chiedono a questa Camera di meglio apprezzare i fatti allegati, se del caso nell'ottica della sola verosimiglianza preponderante, colmando la situazione di impossibilità probatoria provocata dalla controparte. Delle osservazioni con cui i convenuti sostengono l'inammissibilità dell'appello e, nei limiti della sua ricevibilità, ne postulano la reiezione si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. La decisione impugnata è stata comunicata il 14 marzo 2011. Di conseguenza all’impugnativa è applicabile il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC). Innanzitutto, è necessario valutare l’ammissibilità dell'appello.
7.1 I convenuti osservano a ragione che l'atto di appello si limita formalmente a impugnare i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza pretorile senza per contro specificare le conclusioni e senza indicare in quale misura il giudizio di primo grado debba essere riformato. La logica di applicare anche all'appello i principi generali validi per gli scritti di primo grado suggerisce che le conclusioni d'appello debbano essere – di principio – quantificate, rispettivamente specificate. La giurisprudenza ha tuttavia ugualmente precisato che non va dichiarato nullo un atto di appello le cui conclusioni emergono unicamente (ma pur sempre) dalla sua motivazione (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 311 pag. 1368 seg.). Nella fattispecie le conclusioni di appello non sono immediatamente intelligibili, anche perché se da un lato emerge la volontà degli appellanti di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione degli obblighi contrattuali o precontrattuali incombenti alla controparte, dall'altro essi sembrano chiedere l'esecuzione dell'accordo stipulato (appello, pag. 16). Sia come sia, anche volendo ritenere (al limite) ricevibile il gravame e ammettere che le sue motivazioni contengono la richiesta, già formulata in primo grado, di condannare i convenuti al risarcimento di fr. 50'000.-, l'esito del giudizio non cambierebbe perché l'appello è comunque infondato.
7.2 Chiaramente inammissibili sono i (non pochi) fatti nuovi addotti per la prima volta in questa sede – dei quali si dirà, ove necessario, in seguito - e la documentazione prodotta con l’appello (docc. BB-DD). Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, nella procedura d’appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati se vengono immediatamente addotti e non era possibile addurli dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Sennonché, gli appellanti, che si limitano a richiamare la norma, non spiegano minimamente perché si realizzerebbero queste condizioni. Ne discende che i nuovi fatti e i nuovi documenti non possono essere considerati.
7.3 In maniera inammissibile, in quanto ampiamente tardiva, gli appellanti cercano inoltre inutilmente di rimettere in discussione la decisione, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale il Pretore, anziché sospendere la causa come gli avevano chiesto i coniugi istanti, il 5 febbraio 2010 aveva (giustamente: DTF 133 III 645, RtiD I-2007 35c pag. 779) dichiarato irricevibile la loro petizione del 28 settembre 2009 per non averla preventivamente sottoposta al giudizio dell'autorità di conciliazione in materia di locazione. Tentativo di conciliazione che è poi stato esperito in un secondo tempo (il 9 febbraio 2010) nell'ambito della presente procedura.
8. Indipendentemente dalla causa giuridica della pretesa risarcitoria, suscita grosse perplessità pure la legittimazione passiva dei convenuti. Come riconoscono gli stessi appellanti (v. appello pag. 16, punto 18.2), la società AO 1 non ha assunto l'asserito (e contestato) impegno dei suoi promotori di affidare loro la gestione della ristorazione. Già solo per questo motivo, non si comprende come la società possa essere dichiarata responsabile per l'eventuale danno subito dagli istanti, ritenuto che in simile evenienza possono tutt'al più essere chiamate a risponderne personalmente e in solido unicamente le persone che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio (art. 779a cpv. 1 CO; Trüeb, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 6 ad art. 779a CO). Le perplessità in questo senso aumentano poi quando gli istanti pretendono che i promotori avrebbero „rescisso“ il 10 dicembre 2008 il preteso contratto da loro concluso, prima ancora quindi che la società fosse costituita e acquisisse personalità giuridica. Ma anche riguardo alla legittimazione passiva delle persone fisiche convenute, gli appellanti sembrano dimenticare che queste agivano evidentemente (ad eccezione forse dell'ing. AO 4 che non era municipale di uno dei Comuni associati) nella loro veste di rappresentanti degli enti pubblici interessati e che in quanto tali non assumevano diritti e obblighi a titolo personale, ma tutt'al più - ove autorizzati - per conto degli enti da loro rappresentati. Infine, gli appellanti nemmeno spiegano in quale misura e in virtù di quali accordi le singole persone fossero abilitate a impegnare, oltre agli enti da loro rappresentati, anche eventuali promotori assenti, come ad esempio il convenuto AO 3 (rispettivamente il Comune di C__________), la cui presenza alla riunione del 2 dicembre 2008 non ha potuto essere dimostrata (verbale di udienza 13 settembre 2010, teste __________ M__________).
9.
9.1 Modificando la propria impostazione, gli appellanti sostengono - per la prima volta in questi termini - che in realtà essi avrebbero già nell'estate del 2008 concluso un accordo per l'aggiudicazione della ristorazione degli impianti di __________ per l'importo proposto dai promotori di fr. 60'000.- e che solo in un secondo tempo, a causa dei ritardi del gruppo di sostegno “nel riprendere le redini della stazione sciistica”, avrebbero chiesto – e a loro giudizio anche ottenuto – la riduzione a fr. 30'000.-. Orbene, come osservano a ragione gli appellati, questo nuovo argomento, oltre a non potere essere considerato, è in realtà anche smentito dalle tavole processuali. A sostegno della tesi dell'accordo iniziale per fr. 60'000.- gli appellanti si prevalgono della presa di posizione 19 dicembre 2008 dell'avv. __________ C__________ secondo il quale il gruppo di sostegno avrebbe sempre preteso un canone di fr. 60'000.- senza mai incontrare obiezioni di sorta (doc. E). Sennonché, il documento citato precisa ugualmente che questo importo era stato avanzato nell'ambito della trattativa intavolata nel corso del mese di ottobre 2008. Ma vi è di più. L'inesistenza di un accordo (iniziale) sulla cifra di fr. 60'000.- si deduce anche dalla chiara deposizione del teste di parte istante N__________, il quale, riferendo delle discussioni intercorse alla riunione del 2 dicembre 2008, ha senza mezzi termini indicato che in quel momento si trattava ancora di definire la questione della pigione. Del resto, se le parti avessero effettivamente raggiunto un simile consenso sull'importo di fr. 60'000.- nell'estate del 2008, non vi sarebbe stata necessità per i convenuti, che erano propensi a concedere la gestione dei ristoranti a chi se ne era occupato in precedenza (v. ad esempio verbale di udienza 13 settembre 2010, teste P__________), di affidarla per lo stesso importo a un altro affittuario. A meno che le stesse parti non si fossero in un secondo tempo accordate – come pretendono per la prima volta gli appellanti – per una modifica contrattuale a fr. 30'000.-. Ciò che però non hanno dimostrato. Così come non hanno del resto neppure provato il perfezionamento di un contratto di affitto o di locazione per i locali in questione.
9.2 Per l'art. 1 CO, il contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà. L'accordo deve comprendere tutti i punti essenziali del contratto (art. 2 CO). Il corrispettivo per la concessione in uso dell'ente locato configura un elemento costitutivo del contratto di locazione come pure di affitto. Non sorge così normalmente un contratto di locazione fra le parti se esse sono d'accordo sul principio della cessione a titolo oneroso dell'uso di una cosa, ma non sull'entità del canone di locazione (cfr. DTF 119 II 347). In caso di contestazioni, la prova della sua esistenza va portata da chi ne vuol dedurre un proprio diritto (art. 8 CC). La parte gravata dall'onere è tenuta a portare la prova piena di quanto da lei asserito, ovvero a fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della veridicità delle sue allegazioni. Sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid. 3.2).
Dagli atti di causa risulta che già nel corso dell'autunno 2008 sono state avviate dai rappresentanti del gruppo promotore discussioni con gli istanti in merito alla conduzione dei quattro esercizi pubblici per la stagione invernale 2008/2009. In occasione della seduta del 2 dicembre 2008, indetta per prendere una decisione di massima sull'apertura degli impianti, si trattava di definire tra le altre cose la pigione (verbale di udienza 13 settembre 2010, testi __________ M__________ e N__________). I rappresentanti della costituenda AO 1 erano sempre orientati sull'importo di fr. 60'000.-, gli istanti invece chiedevano di abbassarla a fr. 40'000.-, poi a fr. 30'000.-. Vi sarebbe stata una disponibilità di massima dei Comuni a discutere questo aspetto (verbale di udienza 13 settembre 2010, teste __________ S__________). Tuttavia, come ha accertato il giudice di prime cure, l'istruttoria non ha permesso di provare che le trattative si fossero concluse con un accordo chiaro e definitivo sulla cifra da versare. Lo stesso teste __________ S__________, cui si richiamano gli appellanti a sostegno della loro tesi, oltre a fornire comunque un mero parere personale („Secondo me a fine riunione si era giunti ad un accordo“), giustamente ritenuto dal Pretore privo di valenza probatoria poiché basato su un suo apprezzamento soggettivo (v. II CCA 29 settembre 2008, inc. n. 12.2007.186), non è stato in grado di indicare un importo preciso della pigione, la stessa aggirandosi a suo avviso tra i fr. 30'000.- e i fr. 40'000.-(verbale di udienza 13 settembre 2010 pag. 3). La medesima vaghezza contraddistingue inoltre la deposizione della segretaria A__________, la quale non ricorda più di che cifra esattamente si parlasse („mi pare fr. 40'000.- o fr. 60'000.-“). E anche il teste __________ S__________, pur accennando a un accordo per fr. 40'000.-, ha subito aggiunto che i coniugi istanti avevano poi cercato di abbassare ancora un po' a fr. 30'000.- (verbale di udienza 13 settembre 2010, pag. 5). A contrastare la tesi dell'accordo sulla pigione vi è poi la deposizione del teste__________ M__________ il quale oltre a essere, contrariamente ai testi__________ S__________ e N__________ S__________, del tutto disinteressato al tema dell'aggiudicazione della ristorazione, non ricorda che fosse stata presa una decisione, nemmeno in merito a tale questione (verbale di udienza 13 settembre 2010, pag. 1). Non sorprende quindi che anche gli istanti in sede di conclusioni (memoriale conclusivo, pag. 14), dopo avere affermato che tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di locazione, abbiano in maniera assai vaga indicato la pigione annua in „CHF 30'000.- (alcuni testi dicono evt. CHF 40'000.-)“. Ciò a dimostrazione della valutazione del primo giudice secondo cui (nemmeno) alla riunione del 2 dicembre 2008 sarebbe in realtà stata definita la controprestazione in denaro e del fatto che le parti non erano riuscite a concludere le trattative (v. in questo senso verbale di udienza 13 settembre 2010, testi __________ M__________ e __________ B__________, per il quale prima del 10 dicembre ci si trovava solo in una fase interlocutoria per tutti gli aspetti legati alla riapertura della stazione sciistica). Va pertanto letto in questa ottica anche l'invito rivolto alla segretaria A__________ di tenersi pronta a preparare una prima bozza di contratto sulla base dei dati che – ancora un paio di giorni dopo la riunione del 2 dicembre 2008 – le sarebbero dovuti essere trasmessi in un secondo tempo, ma che in realtà non le sono mai pervenuti poiché l'ing. AO 4 le intimò una decina di giorni dopo di bloccare tutto. Ciò a riprova del fatto che i dati definitivi a quel momento non c'erano, proprio per l'assenza di un accordo sulla pigione. La mancanza di un accordo chiaro e definitivo a quella data non deve del resto stupire perché, come osserva a ragione il giudice di prime cure, oltre a non disporre dei beni oggetto delle trattative, i promotori della costituenda società nemmeno avevano ancora la assoluta certezza di poter riprendere dai proprietari la gestione delle strutture. Difatti anche l'accordo con la società Ristorante __________ venne formalizzato solo dopo avere raggiunto l'intesa con i proprietari degli impianti (v. doc. 4 e 5).
9.3 Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, la consegna, il 3 dicembre 2008, delle chiavi degli esercizi pubblici e la messa in atto, da parte loro, dei preparativi in vista dell'auspicata riapertura della stazione invernale non inficiano affatto la validità di questa conclusione, non fosse altro perché le chiavi gli sono state consegnate dal responsabile della ristorazione per la società __________ (D__________), vale a dire dalla proprietaria degli impianti che nulla aveva a che fare con la costituenda società. Quanto alla pretesa prenotazione, da parte di AO 4, di una cena aziendale presso gli appellanti prima di Natale, la circostanza non è stata provata, ma si basa unicamente su quanto hanno riferito gli istanti stessi al teste __________ S__________. Anche per questi motivi si deve concludere che i coniugi istanti non sono stati in grado di fornire la necessaria prova del perfezionamento di un contratto di locazione o di affitto fra le parti. Di conseguenza la società AO 1 poteva affidare - pressoché in concomitanza con la sottoscrizione, a metà dicembre 2008, del contratto per la gestione degli impianti (verbale di udienza 13 settembre 2010, teste P__________, pag. 8) - la locazione degli esercizi pubblici in esame alla Ristorazione __________ (doc. 4 e 5) senza violare alcun obbligo contrattuale nei confronti degli istanti.
10. Può inoltre ugualmente essere confermata la valutazione degli atti che ha condotto il Pretore ad escludere l’esistenza di una responsabilità dei convenuti per culpa in contrahendo.
10.1 La figura della culpa in contrahendo si colloca nell'ambito del principio dell'affidamento (art. 2 CC) e concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto; trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di negoziare seriamente e in conformità con le loro vere intenzioni: in altre parole, le parti non devono proseguire le trattative senza la reale volontà di concludere il contratto, pena il risarcimento dei danni sorti alla rispettiva controparte. È per contro pacifico che non ogni interruzione di trattative comporta la possibilità (eccezionale) di prevalersi di tale principio, in conformità peraltro con la libertà di negoziare dell'individuo. In linea di principio è data facoltà alle parti di ritirarsi e rompere unilateralmente le trattative, senza addurre motivi. In tal caso la controparte dovrà sopportare il danno così cagionatole (in particolare dovuto alla non conclusione del contratto), salvo violazione da parte di colui che recede delle regole della buona fede che reggono anche il rapporto precontrattuale (v. II CCA 6 novembre 2003, inc. n. 12.2002.193 in: NRCP 2004 pag. 378, e 30 ottobre 2003, inc. n. 12.2002.209 in: NRCP 2004 pag. 348).
10.2 Nella fattispecie non si ravvisa alcuna colpa nella decisione dei promotori di AO 1 di lasciare cadere le trattative per la conclusione del contratto di locazione con gli istanti non appena essi - di fronte al tentativo messo in atto dai coniugi istanti di abbassare (ulteriormente) la pigione - hanno trovato altre persone disposte a pagare il canone da loro (sin dall'inizio) auspicato di fr. 60'000.-. Tenuto conto anche degli interessi pubblici in gioco, nessun rimprovero può essere infatti mosso ai convenuti. Tanto più che essi erano realmente intenzionati ad affidare la ristorazione agli istanti per la stagione a venire se solo questi - forse convinti del fatto che sarebbero stati gli unici a potere riprendere la gestione degli esercizi pubblici – non avessero fatto eccessivamente leva sulla loro posizione negoziale, rafforzata tra l'altro dalla mancanza - in quel momen-to - di innevamento e dalla fretta dei promotori di risolvere tutte le questioni in vista dell'auspicata imminente riapertura. In ogni caso, come osserva giustamente la sentenza impugnata, gli istanti non potevano fare affidamento su una mera dichiarazione di intenti fintanto che non avessero trovato un accordo completo sui punti essenziali del contratto. Del resto anche l'interessamento di F__________ si concretò solo nel momento in cui P__________ prese atto che gli istanti non erano disposti a pagare fr. 60'000.- e si informò della sua disponibilità a corrispondere questa somma (verbale di audizione 13 settembre 2010, teste P__________, pag. 8). Gli istanti non possono dunque rimproverare alla controparte un comportamento contrario alla buona fede, anche perché, sempre secondo il teste P__________, l'idea iniziale di assegnare ai coniugi istanti la gestione della ristorazione sarebbe valsa ancora l'11 dicembre 2008, malgrado i promotori avessero già raccolto la disponibilità di F__________ a rilevarla per l'importo desiderato.
10.3 Gli appellanti non possono infine dedurre nulla a loro favore neppure dalle perplessità espresse dai Comuni associati di M__________ e di O__________ nello scritto 23 dicembre 2008 al „comitato“ della AO 1 (doc. G). Benché in detto scritto i rappresentanti dei due Comuni, oltre a lamentarsi della carente informazione, si dolgano effettivamente, per gli aspetti legati alla ristorazione, del fatto di non avere la gerenza tenuto conto dei dubbi esposti ma di avere semplicemente scelto in base al criterio del maggior introito finanziario, tali dubbi sembrano tuttavia identificarsi, per quanto indicato dagli stessi istanti, con asseriti problemi di solvibilità personale dei locatari (v. conclusioni, pag. 5) e quindi non tanto con la pretesa violazione di obblighi (pre)contrattuali nei loro riguardi.
11. Ad ogni buon conto, il primo giudice ha rilevato a ragione che anche ammettendo, per mera ipotesi, un legame contrattuale o una responsabilità precontrattuale, gli istanti non avrebbero in alcun modo provato il danno da loro subito. Tale valutazione va condivisa perché la contabilità richiamata, inerente ai (soli) ricavi realizzati durante la gestione precedente del ristorante__________ e del bar __________, non permette di ricostruire gli eventuali utili. Essa attesta unicamente gli incassi conseguiti, facendo per contro astrazione dei costi maturati segnatamente a titolo di affitto, salari e fornitori, dei quali manca ogni traccia. È così evidente che tale documentazione - come del resto anche il riferimento alla cifra d'affari totale, indicato dal teste F__________ in fr. 600'000.-/650'000.- - non poteva fungere da base sufficiente e attendibile per dimostrare la perdita di guadagno lamentata. A ciò si aggiunge che la mancata edizione di tutta la contabilità inerente ai ricavi realizzati dalla ristorazione della stazione sciistica di __________ per il periodo 2006-2009 non era imputabile a un atteggiamento colposo dei convenuti, come pretendono gli appellanti, ma piuttosto al fatto che la richiesta era almeno in parte priva di pertinenza. Infatti, come già ricordato dal Pretore in occasione dell'ordinanza 19 luglio 2010, il guadagno realizzato dalla Ristorazione __________ per la stagione 2008-2009 non poteva essere idoneo a stabilire l'entità dell'utile che avrebbero potuto, con altri mezzi e con una diversa impostazione (v. verbale d'audizione, teste F__________, pag. 6), conseguire gli istanti. Inoltre, se i coniugi istanti ribadiscono di avere perso tre mesi di stipendio da fr. 5'000.- ciascuno, essi avrebbero perlomeno potuto e dovuto fornire dei conteggi salariali o delle dichiarazioni fiscali comprovanti tale circostanza. Cosa che però non hanno fatto. In tali circostanze, essi non possono semplicemente chiedere alla Camera giudicante di meglio apprezzare i fatti, se del caso riparando una situazione di impossibilità probatoria causata dalla controparte („Beweisnot“). Benché i combinati disposti degli art. 42 cpv. 2 e 99 cpv. 3 CO diano al giudice la facoltà di determinare il danno in via equitativa tenendo conto del corso ordinario delle cose e delle misure che sono state adottate dalla parte lesa, allorché il suo ammontare esatto non possa essere stabilito, gli appellanti non vi possono far capo nel tentativo di sanare una propria negligenza processuale. Ora, la pretesa emergenza probatoria non è stata causata né dalle particolari circostanze della fattispecie né da un comportamento colposo della controparte, bensì da una conduzione della fase istruttoria non del tutto ineccepibile da parte dei procedenti.
12. Gli appellanti chiedono infine di tenere conto di quanto già versato a titolo di tasse, spese e ripetibili in occasione della loro prima causa (ordinaria) promossa il 28 settembre 2009 senza preventivo tentativo di conciliazione e dichiarata irricevibile dal Pretore con sentenza del 5 febbraio 2010. Non è chiaro se in questo modo gli appellanti intendano anche impugnare il giudizio pretorile sugli oneri processuali. L'appello sarebbe in questo caso inammissibile poiché non indica quale importo diverso essi vogliono veder pronunciato dall'autorità di seconda istanza. Nella misura in cui la domanda si riferisce invece agli oneri processuali di secondo grado, la stessa va disattesa già solo perché il giudizio di soccombenza pronunciato il 5 febbraio 2010 e cresciuto incontestato in giudicato si limitava a un altro tema, relativo all'(in)esistenza di un presupposto processuale.
13. Ne discende la reiezione dell'appello. Seppur infondato e in buona parte inammissibile, il gravame non può per contro dirsi temerario, come sostengono gli appellati. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa di fr. 50'000.–.
Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 e 96 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 12 aprile 2011 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 1'200.- (tassa di giustizia fr. 1'100.- e spese fr. 100.-) sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali verseranno alla controparte complessivi fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).