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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.703 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 10 maggio 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 23'594.40 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 9'900.-) e di “indennità di picchetto” (fr. 13'694.40);
domanda avversata da controparte e che la Pretora, statuendo con sentenza 17 marzo 2011, ha accolto limitatamente a fr. 9'900.- di indennità per disdetta abusiva e a fr. 3'906.60 lordi a titolo di remunerazione per ore di libero non godute;
appellante la convenuta che con appello 15 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 14 ottobre 2005 AO 1 è stata assunta da AP 1, retroattivamente dal 7 ottobre 2005, in qualità di “collaboratrice domestica e aiuto al marito nelle diverse attività e meglio come risulta dalla scheda personale e dal mansionario allegato” al contratto. Le parti hanno pattuito un salario di fr. 3'000.- (oltre a tredicesima), di cui fr. 2'400.- mensili lordi in denaro e fr. 600.- corrispondenti alla metà “dell’affitto” dell’abitazione messa a disposizione sua e del marito, __________ __________, anch’esso assunto dal 7 ottobre 2005 come “giardiniere-custode”. Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, poteva essere disdetto con un preavviso di tre mesi. Le parti hanno altresì previsto che tale disdetta sarebbe valsa anche per “l’abitazione messa a disposizione” (doc. A). Il 9 gennaio 2007 la datrice di lavoro ha comunicato alla lavoratrice un aumento del salario a fr. 3'300.- mensili lordi, composti di fr. 2'700.- in denaro e fr. 600.- in natura. In tale occasione sono state altresì “aggiornate” le attività a carico della lavoratrice (doc. B). Dal 1° maggio 2007 il mansionario è stato ulteriormente modificato (doc. C).
B. Con scritto 8 agosto 2009 indirizzato a __________ __________, figlia della datrice di lavoro, __________ __________ ha comunicato l’intenzione sua e della propria moglie di effettuare “le tre settimane di vacanze come stabilito dal sig. __________”, soggiungendo che il “piano vacanze” redatto da quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie da loro effettuate e che avrebbero fatto valere, al rientro dalle vacanze, le loro ragioni nelle sedi opportune (doc. F). Il 31 agosto 2009 essi hanno quindi trasmesso a __________ __________, con copia per conoscenza al __________ __________, un conteggio delle ore supplementari che hanno affermato di aver eseguito dal 14 ottobre 2005, senza che le medesime fossero state compensate con giorni di libero o retribuite (doc. G).
C. Con raccomandata 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 31 dicembre 2009, affermando di dover “rivedere la pianificazione del servizio presso la mia abitazione”. Ella ha esonerato la lavoratrice dall’impiego a partire dal 20 settembre 2009 e ha chiesto a quest’ultima di liberare l’appartamento occupato da lei e dal marito nel corso del mese di settembre 2009 (doc. H). Lo stesso giorno ella ha inviato al marito della lavoratrice una missiva dal contenuto identico. Il 21 settembre 2009 la datrice di lavoro ha, inoltre, contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie inviatole dalla lavoratrice il 31 agosto 2009. Al riguardo, ella ha affermato che non le risultavano “ore straordinarie eseguite al di fuori da quelle pattuite dal contratto di lavoro e dalle schede / mansuario che sono parti integranti del contratto di lavoro” (doc. I). Il 22 dicembre 2009 entrambi i lavoratori si sono opposti alla disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola abusiva ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. La moglie ha proposto, a titolo transattivo, il versamento di fr. 13'694.40 a titolo di “indennità per picchetto” dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e a tacitazione di qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro (doc. L). Il 14 gennaio 2010 la datrice di lavoro, per il tramite della propria figlia __________ __________, ha contestato che la disdetta era stata data per rappresaglia, asserendo che essa era frutto di una “analisi da tempo avviata per una differente pianificazione del servizio” e che la nuova impostazione prevedeva di avvalersi di “ditte esterne”. Ella ha altresì contestato la fondatezza della richiesta di versamento dell’“indennità per picchetto” (doc. M).
D. Con istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano affermando l’abusività della disdetta 16 settembre 2009 e chiedendo la condanna della datrice di lavoro al versamento in suo favore di complessivi fr. 23'594.40 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 9'900.-) e di indennità di picchetto (fr. 13'694.40). All’udienza preliminare 17 giugno 2010 la convenuta si è opposta all’istanza. L’istruttoria è stata congiunta con quella dell’incarto DI.2010.702 relativo alla causa pendente tra la datrice di lavoro e __________ __________, consorte dell’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti coi quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 17 marzo 2011 la Pretora ha accolto l’istanza parzialmente, condannando la convenuta al versamento di fr. 9'900.-, senza deduzioni sociali, a titolo di indennità per disdetta abusiva, e di fr. 3'906.60 lordi quale remunerazione per ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, il tutto oltre interessi.
E. Con appello 15 aprile 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza. Con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la decisione è stata intimata il 17 marzo 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Nella fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-. Di conseguenza la causa è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 15 aprile 2011 e la risposta 26 maggio 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. La Pretora ha dichiarato l’abusività del licenziamento dell’istante, poiché ha reputato che era stato pronunciato come reazione alle rivendicazioni di quest’ultima. Ella ha poi quantificato l’indennità per disdetta abusiva in fr. 9'900.-, in ragione dell’età della lavoratrice, della durata dell’impiego, della ragione della disdetta, dell’obbligo di lasciare l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici giorni, così come delle buone condizioni economiche della convenuta. La prima giudice ha infine riconosciuto all’istante fr. 3'906.60 lordi per remunerazione di ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
4. L’appellante critica la prima giudice per aver dichiarato abusiva la disdetta del rapporto di lavoro, ritenendo che tra le rivendicazioni della lavoratrice e la disdetta sarebbe intercorso un breve periodo di tempo. A suo dire, ella avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della liceità della medesima.
4.1 La datrice di lavoro sostiene, anzitutto, di aver notificato la disdetta in questione perché la lavoratrice avrebbe appoggiato incondizionatamente le innumerevoli “molestie”, reiterate e ripetute negli anni, esercitate dal marito nei confronti degli altri collaboratori. Secondo la convenuta, invero, la disdetta era necessaria al fine di salvaguardare la personalità di questi ultimi (appello, pag. 5 segg.). La prima giudice ha reputato che a fronte di una più che sospetta coincidenza di date tra le rivendicazioni della lavoratrice e il suo licenziamento la convenuta non era stata in grado di dimostrare che esso sarebbe comunque sopraggiunto. Secondo la Pretora, né il carattere poco solare dell’istante, né eventuali critiche fatte nei confronti della datrice di lavoro con altro personale, per le quali non risulta agli atti che l’istante sia mai stata oggetto di richiami, né il licenziamento (abusivo) del marito, potevano essere considerati motivi atti a suffragare l’invocata oggettività della disdetta (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo).
Dal carteggio processuale non emerge, invero, alcun richiamo della lavoratrice a un comportamento più corretto e idoneo, né tanto meno che la disdetta sia stata motivata in tal senso. Al riguardo l’appellante reputa che siccome non è stato pronunciato un licenziamento per gravi motivi, non erano necessari degli ammonimenti con comminatoria di licenziamento (appello, pag. 9). Tuttavia, la prima giudice non ha affermato che tali ammonimenti erano necessari alla validità della disdetta, bensì ha reputato che l’assenza di qualsivoglia richiamo in tal senso, unitamente ad altri indizi, non lasciava spazio per ritenere che il motivo della disdetta fosse, come invece allegato dalla convenuta, il cattivo comportamento dell’istante. La datrice di lavoro sostiene di aver in ogni caso “affrontato la problematica” con la lavoratrice prima di procedere al licenziamento (appello, pag. 8 seg.). Al riguardo, ella indica un passaggio della testimonianza di __________ __________ __________ ove questa ha affermato di aver riferito al signor __________, allora responsabile del personale, di insulti ricevuti da parte dell’istante, e che il signor __________ aveva convocato i coniugi AO 1 e lei per una discussione (verbale 14 settembre 2010, pag. 6 in basso e 7 in alto). Sennonché, tale episodio risale, a detta della teste, “se ben ricordo nel marzo del 2007” (loc. cit, pag. 6 in fondo), di modo che non si può ragionevolmente credere che esso sia significativo quale indizio per confermare la liceità della disdetta, pronunciata più di due anni dopo, ossia il 16 settembre 2009.
La datrice di lavoro sostiene che il comportamento dell’istante sia peggiorato nel tempo e risultato intollerabile (memoriale, pag. 9). Su questo punto l’appellante rinvia, anzitutto, al passaggio della testimonianza di __________ __________ (titolare della __________, che si occupava della consulenza giardinistica e, dal 1° ottobre 2009, della manutenzione del parco e delle piante all’interno della villa), laddove questi dichiara che “soprattutto l’anno scorso, mi sembra verso maggio/giugno c’era sul posto di lavoro una tensione che definisco impressionante, scatenata in ultima analisi da un problema di una pianta che era stata trapiantata, ma che alla fine era poi morta e questo aveva scatenato discussioni sulla responsabilità di tale conseguenza. In merito a questo episodio, ricordo che il AO 1 aveva voluto specificarmi di aver dato tutte le necessarie istruzioni relative a questa pianta prima di partire per le sue vacanze al rientro delle quali aveva invece trovato la pianta praticamente in coma” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Cionondimeno, l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza summenzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano state il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice, peraltro avvenuto, in rapporto al fatto della pianta riportato sopra, unicamente nei mesi successivi, ovvero il 16 settembre 2009. In tal senso, a nulla muta la testimonianza di __________ __________, figlia della convenuta, che ha affermato che i “problemi” tra la governante __________ __________ __________ e i signori AO 1 “non ci sono più stati quando [questi ultimi] sono partiti. Attualmente la situazione lavorativa non è così tesa come invece era all’epoca in cui c’erano gli istanti” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4). Anche in questo caso non vi è invero alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato dettato da tali conflitti. Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
4.2 L’appellante prosegue sostenendo che la sentenza non ha nemmeno preso in considerazione le “violazioni del dovere di diligenza e fedeltà” nei suoi confronti (memoriale, pag. 7 seg.). A suo dire, l’istante minava la serenità e la tranquillità dell’ambiente, invece necessario a causa della condizione fisica della convenuta. Al riguardo, quest’ultima rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questa ha dichiarato che “a volte AO 1 si sfogava con me. Non stava bene. Si lamentava sia di questioni che riguardavano il proprio ruolo, le proprie mansioni, sia di presunte disparità di trattamento a favore di altri colleghi. Da parte mia cercavo di sostenerla dicendole che non doveva prestare attenzione a questi fatti, che doveva limitarsi a svolgere il compito che le era affidato. Devo anche dire che l’atteggiamento della signora AP 1 e anche del marito era un po’ quello di volere “tirare dalla loro parte” altri fra noi dipendenti nei dissidi che essi avevano con gli altri, mi riferisco a quelli con la __________ __________. È capitato che la signora AP 1 mi facesse partecipe di sue critiche all’agire di __________ __________ e mi risulta che l’abbia fatto anche con altri colleghi” (verbale 14 settembre 2010, pag. 10). Cionondimeno, l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nella testimonianza testé menzionata non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano state il motivo per decidere il licenziamento della lavoratrice.
La convenuta rinvia, altresì, al passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questi ha dichiarato che l’istante “era brontolona, aveva il muso” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Ella omette, tuttavia, di indicare la frase nella sua completezza. Il teste ha infatti affermato quanto testé indicato, ma ha soggiunto che l’istante era comunque “rispettosa” (loc. cit.). Sempre su questo punto l’appellante sostiene che l’atteggiamento della lavoratrice era peggiorato nell’ultimo anno. __________ __________ ha affermato: “è vero che il signor __________, specialmente l’ultimo anno, a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai licenziato. La moglie non mi disse mai una cosa del genere, era brontolona, aveva il muso, ma era rispettosa” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Da tale testimonianza emerge, quindi, che tale atteggiamento si era manifestato “specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato tuttavia formulato una volta trascorso un anno dal momento di inizio di tale inasprimento.
L’appellante rinvia, poi, alla testimonianza della propria figlia, __________ __________. La teste ha riferito che “sin dall’inizio (2005) io però mi ero fatta un’idea sugli istanti. All’inizio del loro impiego era successo un episodio, che si può definire un incidente. Ricordo che, come avveniva col precedente custode, era capitato che una volta chiesi al signor AO 1 di lavare la mia macchina. Lui si era presentato con la mia auto che aveva due gomme tagliate dallo stesso lato. Gli avevo quindi chiesto se aveva preso un cordolo. Lui aveva risposto in malo modo. Da quel momento ho deciso di non occuparmi più dei custodi perché li ritenevo suscettibili” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in alto). Dall’istruttoria è quindi emerso che il comportamento considerato dalla datrice di lavoro inidoneo in questa sede era già presente nel 2005. Una volta di nuovo, quindi, prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice nell’agosto 2009 e il licenziamento. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
4.3 Secondo la datrice di lavoro, inoltre, il comportamento dell’istante sarebbe contrario al principio della buona fede. Ella reputa che la lavoratrice e suo marito mal sopportavano il ruolo di __________ __________ __________, che lavorava al suo servizio da dieci anni e nella quale nutriva la massima fiducia. Di conseguenza, pur sapendo che la convenuta non avrebbe rinunciato ai servizi della signora __________, essi avrebbero inasprito a tal punto la situazione da rendere improponibile la continuazione del loro rapporto di lavoro. Non vi è tuttavia alcuna traccia nel carteggio processuale che confermi una tale intenzionalità. D’altra parte, nemmeno l’appellante rinvia a risultanze istruttorie che suffragherebbero tale tesi. Ella soggiunge che la lavoratrice avrebbe assunto un “chiaro comportamento provocatorio” nel rifiutare senza motivo le sue direttive, affinché le fosse intimato il licenziamento. Su questo punto ella menziona il passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questi ha affermato che “è vero che il signor AO 1, specialmente l’ultimo anno, a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai licenziato” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Tuttavia, a parte il fatto che tale testimonianza si riferisce al marito dell’istante, va detto che dalla medesima emerge che tale atteggiamento, come già indicato (sopra, consid. 4.2), si era manifestato “specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato cionondimeno formulato una volta trascorso un anno da tale inasprimento. Una volta di nuovo, quindi, prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice nell’agosto 2009 e il licenziamento. Anche su questo punto l’appello è respinto.
4.4 L’appellante sostiene che anche il metodo seguito dall’istante e dalla moglie per far valere le loro pretese “risulta arrogante, e prevaricatore”, tanto da attestare un comportamento abusivo (appello, pag. 11). A dire della convenuta, la lavoratrice avrebbe infatti fissato “termini e modifiche del contratto che non potevano oggettivamente essere presi in considerazione in base al principio della buona fede”. La datrice di lavoro rinvia, al riguardo, alla missiva 8 agosto 2009 (doc. F). Nella medesima il lavoratore ha informato la convenuta che lui e la moglie avrebbero effettuato le tre settimane di vacanza “come stabilito dal sig. __________”. Egli ha di poi dichiarato che il piano vacanze redatto da quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie eseguite dai coniugi ed era “in palese contrasto con le disposizioni di legge”, così come il contratto di lavoro. Per questi motivi egli ha dichiarato che al suo rientro dalle vacanze avrebbe fatto valere nelle opportune sedi le sue ragioni. Per concludere, ha dato istruzioni sull’innaffiatura delle piante in sua assenza e, “onde evitare i soliti fraintendimenti”, ha lasciato alla figlia della convenuta “o al sig. __________ il compito di disporre chi deve effettuare tali mansioni”. Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non si intravvede alcun tono arrogante o prevaricatore nel contenuto dello scritto testé menzionato. Il fatto, poi, che l’appellante “considera del tutto infondate” le pretese ivi contenute è irrilevante. Al riguardo, basti pensare che la prima giudice ha riconosciuto alla lavoratrice una retribuzione a tale titolo, confermata da questa Camera (consid. 6).
Su questo punto l’appellante sostiene inoltre che l’atteggiamento della lavoratrice sarebbe stato inappropriato e, quindi, abusivo perché a suo dire in passato tutte le pretese da lei avanzate erano sempre state soddisfatte. Non si comprende, tuttavia, in che misura tale censura possa influire sull’esito del presente giudizio. Ponendo, per ipotesi, che l’appellante voglia sostenere che l’istante abbia fatto valere le proprie pretese in malafede e, quindi, l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO non sarebbe applicabile alla fattispecie, va detto che con scritto 31 agosto 2009 la lavoratrice ha inviato alla figlia della convenuta, __________ __________, “il conteggio delle ore straordinarie” (doc. G). Non si intravvede perché la circostanza che l’istante abbia avanzato le proprie pretese per iscritto possa implicare la sua malafede. Per tacere del fatto che qualora la datrice di lavoro avesse voluto, come lei sostiene essere d’uso in passato, soddisfare le richieste della medesima, avrebbe potuto farlo anche se formulate per iscritto, mentre il 16 settembre 2009 ha licenziato la lavoratrice (doc. H) e il 21 settembre 2009 ha contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie inviatole il 31 agosto 2009 (doc. I).
Sempre su questo punto l’appellante rinvia al “riassunto generale 2009” per il periodo da gennaio a giugno (doc. 8), sottoscritto a tergo dalla lavoratrice con il proprio cognome da nubile (“____________________”). Nel medesimo è indicato, sotto la dicitura “ore lavorative”, che il “riporto ore 2008” ha un saldo negativo di trenta ore, mentre nel 2009 sono state eseguite trenta ore in più, sicché a quel momento il saldo delle ore per il 2009 è pari a zero. La lavoratrice sostiene di non aver in alcun modo rinunciato ai propri diritti per “ore straordinarie di lavoro (di picchetto) per l’anno 2009” (risposta, pag. 11). Come spiegato dalla Pretora, l’istante non ha distinto chiaramente nella domanda quante ore si riferivano alla pretesa di remunerazione del lavoro straordinario e quante concernevano le ore di libero non godute a causa del picchetto serale e notturno. Ritenuto che al marito era stato riconosciuto a titolo di indennizzo per il tempo libero non goduto a causa del picchetto serale e notturno l’importo di fr. 3'906.60, la prima giudice ha riconosciuto alla lavoratrice in via equitativa la medesima cifra, dato che la stessa aveva condiviso con il coniuge l’obbligo di picchetto contrattualmente previsto (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Ne consegue che il doc. 8 è irrilevante ai fini del giudizio, dato che concerne le “ore fatte in (+ / -)” e, quindi, le ore straordinarie. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
4.5 Secondo l’appellante, poi, la disdetta sarebbe stata motivata dalla sostituzione della lavoratrice e del coniuge con personale esterno. La Pretora ha spiegato che i testi hanno parlato di ipotesi di affidamento a ditte esterne della sorveglianza e della manutenzione, non di una concreta volontà che avrebbe preceduto il licenziamento dell’istante. Inoltre, per quanto riguarda l’attività di domestica e di assistenza alla convenuta svolta dall’istante, la prima giudice ha ritenuto che già dal 2007 tali compiti avrebbero potuto essere assunti da terzi, ciò che non avrebbe a quel tempo portato ad alcuna riorganizzazione del servizio e per cui si sarebbero attesi due anni (sentenza impugnata, pag. 8). La datrice di lavoro menziona dei passaggi della testimonianza di __________ __________ rispettivamente di __________ __________, che, tuttavia, confermano quanto accertato dalla prima giudice. Invero, il primo asserisce di “suggerimenti” alla datrice di lavoro di avvalersi di un “outsourcing”, modalità che quest’ultima, tuttavia, non gradiva (verbale 14 settembre 2010, pag. 5). La seconda ha dichiarato di aver “preso in considerazione l’idea di dare a terzi le mansioni svolte dai signori AO 1” e di aver “anche detto loro che in futuro non [avrebbe] più voluto assumere un marito e una moglie insieme” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in mezzo). Non vi è alcun accenno a una decisione in tal senso. Per tacere del fatto che __________ __________ ha indicato di aver espresso i suoi suggerimenti a fine 2008 / inizio 2009 e __________ __________ “ a partire dal 2008”, mentre il licenziamento è avvenuto unicamente nel settembre 2009. Secondo l’appellante, la sua tesi sarebbe confortata dal doc. 1, che comproverebbe chiaramente che i contatti con le ditte esterne erano già iniziati e che queste collaboravano già con lei prima del licenziamento dell’istante. Tuttavia, sebbene l’offerta 31 agosto 2009 della ditta __________ inerente al servizio di inserimento e disinserimento dell’allarme (doc. 1) è precedente al licenziamento 16 settembre 2009, essa è successiva alle rivendicazioni dei lavoratori 8 agosto 2009 (doc. D). La datrice di lavoro conclude, su questo punto, affermando che l’istante e sua moglie non sono stati sostituiti da altri lavoratori, bensì da un servizio fornito da ditte esterne “come già discusso a inizio del 2009”. Sennonché, ciò non significa ancora che la motivazione del licenziamento era quella sostenuta dalla convenuta. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.
4.6 L’appellante sostiene che l’assenza di indicazione, nella lettera di licenziamento, delle “problematiche sorte con la collaboratrice” era unicamente volta a non creare difficoltà di reinserimento professionale alla lavoratrice. A suo dire sarebbe quindi inaccettabile che la Pretora abbia utilizzato la frase “pur essendo soddisfatta della sua prestazione e della sua disponibilità” contenuta nella disdetta come elemento per comprovare l’abusività della disdetta (appello, pag. 12 seg.). Al contrario di quanto allegato, la prima giudice non ha speso una parola su tale aspetto, sicché la censura è incomprensibile. Al riguardo l’appello dev’essere pertanto respinto.
4.7 La datrice di lavoro conclude affermando che la disdetta del rapporto di lavoro era l’unica soluzione praticabile perché era impossibile mantenere in essere il suo contratto dopo il licenziamento del marito. A dire della convenuta, l’ambiente di lavoro era troppo compromesso e, inoltre, l’istante non aveva la patente di guida e non poteva quindi svolgere le mansioni a lei assegnate (memoriale, pag. 6 seg.). Per quanto concerne l’ambiente di lavoro, si ribadisce che anche volendo ipotizzare che lo stesso si fosse deteriorato, dall’istruttoria non è emerso che esso sia stato alla base del licenziamento (sopra, consid. 4.1-4.4). Circa, poi, la patente di guida, dal carteggio processuale non risulta che ciò fosse un requisito alla base dell’assunzione della lavoratrice. Non vi è inoltre alcuna menzione sul fatto che i contratti di lavoro dei coniugi dipendessero l’uno dall’altro. A nulla giova, al riguardo, il riferimento della convenuta alla clausola n. 2 del contratto di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A; appello, pag. 2 in fondo). Invero, tale clausola prevede che all’istante e al marito viene messa a disposizione un’abitazione nella proprietà padronale ed è regolamentata la questione delle spese di manutenzione e di riscaldamento, così come ogni altra spesa. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.
5. In via subordinata la datrice di lavoro contesta l’ammontare dell’indennità concessa dalla Pretora alla lavoratrice (appello, pag. 13 seg.). La prima giudice ha spiegato che la colpa della convenuta era grave in ragione dell’età dell’istante (cinquantacinque anni), della durata dell’impiego (cinque anni), della concomitanza del licenziamento con le richieste di quest’ultima senza offrirle la possibilità di dialogo e del fatto che le è stato imposto di abbandonare l’abitazione da lei occupata in meno di quattordici giorni. Nella commisurazione dell’indennità la Pretora ha poi tenuto in considerazione la buona posizione economica della convenuta, fissando la medesima in fr. 9'900.-, pari a tre mesi di stipendio della lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 10).
5.1 L’appellante contesta la colpa grave attribuitole dalla Pretora e afferma che è invece il comportamento della lavoratrice ad assurgere a concolpa grave. Ella si limita ad affermare che la prima giudice non avrebbe sufficientemente considerato gli elementi emersi dall’istruttoria e rinvia in maniera generica al comportamento assunto dalla lavoratrice nei suoi confronti e degli altri collaboratori. Così facendo, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’argomentazione pretorile. La censura è pertanto irricevibile (art. 310 CPC).
5.2 La datrice di lavoro sostiene, altresì, che la richiesta rivolta all’istante di lasciare l’abitazione con effetto immediato sarebbe facilmente spiegabile dal fatto che durante tutto il rapporto di lavoro ella avrebbe mantenuto la propria abitazione a __________. Ella rinvia al contenuto della procura e al contratto di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A). Dai medesimi risulta che l’istante era domiciliata in tale luogo all’inizio del rapporto di lavoro e al momento del conferimento del mandato al proprio legale, datato 15 maggio 2010. Nulla è dato di sapere, tuttavia, se ella abbia mantenuto per uso proprio tale abitazione in costanza di rapporto di lavoro, rispettivamente se si tratta della medesima sistemazione. L’appellante sostiene che la brevità del trasferimento non è nemmeno stata allegata nell'istanza. Tuttavia, nelle proprie conclusioni 20 dicembre 2010 la lavoratrice ha menzionato il breve lasso di tempo impostole quale indizio dell’abusività della disdetta (memoriale, pag. 4). In tal senso, ella si è limitata a completare le proprie adduzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 lett. a CPC-TI. Nemmeno si può dire che sia stato leso il diritto al contraddittorio della convenuta. Le parti hanno invero rinunciato a comparire alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti. La convenuta medesima si è quindi privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Ella non se ne può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo.
L’agire della convenuta risulterebbe comunque contraddittorio. Invero, nel contratto di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A) le parti hanno pattuito che la disdetta, possibile in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, sarebbe valsa anche per l’abitazione messa a disposizione (clausola n. 7). La datrice di lavoro il 16 settembre 2009 ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2009, mentre ha chiesto di liberare i locali occupati dalla lavoratrice entro la fine di settembre 2009 (doc. H). Ella ha quindi applicato due tempistiche differenti, motivandole con il fatto che voleva rivedere la pianificazione del servizio. Invero, ella ha indicato che “per tale scopo” doveva essere liberata l’abitazione. Tuttavia, tale motivazione è sconfessata dalla datrice di lavoro medesima, che più volte nell’appello ha dichiarato di essersi avvalsa di ditte esterne. Pur esimendo la lavoratrice dall’impiego già a partire dal 20 settembre 2009 non vi era quindi la necessità di avere a disposizione tali locali già a partire da inizio ottobre 2009. Non si intravvede pertanto una motivazione oggettiva nel fissare un termine così breve per provvedere allo sgombero dell’abitazione. Nemmeno emerge dalla lettera di licenziamento o in generale dall’istruttoria che alla base della fissazione di tale breve termine vi fosse, come invece sostenuto in appello, che la datrice di lavoro avesse considerato l’esistenza di un’altra abitazione di cui l’istante già poteva disporre. L’appellante soggiunge che non era oggettivamente possibile lasciare l’istante nell’abitazione in questione, perché in caso contrario ella si sarebbe resa responsabile di violazione dell’obbligo di protezione degli altri suoi dipendenti (memoriale, pag. 14 in alto). Come esposto (sopra, consid. 4), va confermata la decisione della Pretora di reputare la disdetta abusiva poiché formulata a seguito delle richieste avanzate dalla lavoratrice e non, come invece asserisce l’appellante, per tutelare, tra le altre cose, l’incolumità degli altri dipendenti. Di conseguenza, dal carteggio processuale nemmeno emerge che un allontanamento dai locali da lei occupati era giustificato da una tale esigenza.
5.3 La convenuta contesta, altresì, che il rapporto di lavoro sia durato cinque anni. A ragione. Al contrario di quanto accertato dalla prima giudice, il rapporto contrattuale è durato circa quattro anni e tre mesi, dal 7 ottobre 2005 (doc. A) al 31 dicembre 2009 (doc. H). Tuttavia, non si può dire che tale differenza qualifichi il rapporto di lavoro come di durata breve e, quindi, non si intravvede come tale censura possa influire sull’esito del giudizio. Tant’è che nemmeno l’appellante trae conclusioni dal proprio asserto.
5.4 La datrice di lavoro sostiene, poi, che le modalità di notifica della disdetta non evidenziano alcuna sua malafede o volontà di nuocere, bensì quella di promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro. La Pretora non ha considerato il contenuto della disdetta, se non per quanto concerne il breve periodo concesso alla lavoratrice per sgomberare l’appartamento da lei occupato. Tuttavia, mal si comprende come la frase inserita nella missiva testé menzionata possa mitigare la colpa della datrice di lavoro, di fronte, come evidenziato dalla prima giudice, all’età della lavoratrice, alla durata dell’impiego, alla motivazione del licenziamento e al breve periodo concessole per lo sgombero dei locali.
5.5 L’appellante reputa, infine, che il criterio dell’età della lavoratrice non sarebbe pertinente nella fissazione dell’indennità giusta l’art. 336a CO. A torto. Invero, come spiegato dal Tribunale federale occorre considerare anche le possibili conseguenze economiche del licenziamento, sicché è inevitabile che il fattore età giochi un ruolo (DTF 123 III 391). Sempre su questo punto la convenuta sottolinea che al momento dell’assunzione l’istante aveva cinquant’anni, sicché era già difficilmente collocabile. Tuttavia, non va dimenticato che anche per tenere conto di tale aspetto tra i diversi fattori occorre considerare la durata dell’impiego. Come detto, nella fattispecie è stato di durata media, sicché l’età dell’istante non può essere ragionevolmente equiparata a quella al momento dell’inizio dell’impiego. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
6.L’appellante contesta, infine, il riconoscimento all’istante di una remunerazione per ore di libero non godute (memoriale, pag. 14 seg.).
6.1 La datrice di lavoro reputa che la lavoratrice non ha dimostrato di aver dovuto effettuare degli interventi durante il “picchetto”, sicché ella non avrebbe effettuato durante il tempo libero delle “ore di lavoro”. Non si comprende come l’appellante possa affermare che il servizio di picchetto, indipendentemente dall’effettuazione di interventi, non equivalga ad attività lavorativa. Invero, durante il tempo libero garantito al lavoratore il datore di lavoro non ha alcun diritto all’ottenimento della prestazione lavorativa, tant’è che se lo desidera durante il proprio tempo libero il dipendente può allontanarsi dal posto di impiego (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar 2010, n. 9 e 13 ad art. 329 CO). Nella fattispecie l’obbligo di presenza serale e notturna, quindi, non è equiparabile a tempo libero.
6.2 Secondo la convenuta il “picchetto” era previsto contrattualmente e, quindi, tale remunerazione era già compresa nello stipendio. Va detto anzitutto che tale tesi contrasta con quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (cfr. art. 329 CO e 362 CO). Va ricordato che la regolamentazione concernente i giorni di riposo è motivata da una parte da ragioni di politica sociale, dall’altra da motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori. Di principio finché dura il rapporto di lavoro non è pertanto possibile compensare il mancato godimento di giorni di riposo con denaro o altre prestazioni (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar 1996, n. 12 ad art. 329 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar 2010, n. 13 ad art. 319 CO). La datrice di lavoro sostiene, come illustrato sopra (consid. 6.1), che l’istante non avrebbe portato alcuna prova che durante il “picchetto” avrebbe effettuato degli interventi, “vale a dire abbia effettuato delle ore di lavoro”. L’appellante medesima, quindi, sostiene che tale attività di “picchetto” non è equiparabile a una prestazione lavorativa (memoriale, pag. 14), sicché non è dato di capire come poi possa qualificarla come tale per giustificare che fosse già contemplata nella fissazione dello stipendio. La sua tesi, contraddittoria, non può quindi essere condivisa e, al riguardo, l’appello dev’essere respinto.
6.3 La convenuta contesta, inoltre, che l’istante abbia eseguito i giorni di “picchetto” riconosciutole dalla Pretora (appello, pag. 15). La prima giudice ha ritenuto che la censura della convenuta, fondata sulla testimonianza di __________ __________, secondo la quale la presenza obbligatoria notturna era imposta ai coniugi AO 1 alternativamente, oltre a essere stata tardivamente addotta con le conclusioni non aveva trovato riscontro né nei contratti sottoscritti dalle parti né nella testimonianza di __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 12). L’appellante si limita a ribadire il contenuto della testimonianza di __________ __________, senza confrontarsi, quindi, compiutamente con la motivazione pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 310 CPC). L’appellante afferma, altresì, che la lavoratrice non avrebbe chiaramente indicato nell’istanza i giorni di riposo non goduti, sicché le era impossibile “contestarli in modo approfondito, perché gli altri giorni era il marito dell’istante, anch’esso custode, che doveva occuparsi del picchetto” (appello, pag. 15). La Pretora ha spiegato che in via equitativa all’istante poteva essere riconosciuto a titolo di giorni di riposo non goduti il medesimo importo riconosciuto al marito, dato che ella aveva condiviso con quest’ultimo e nella sua stessa misura l’obbligo di picchetto serale e notturno (sentenza impugnata, pag. 12). Una volta di nuovo, quindi, l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, sicché l’argomentazione è inammissibile (art. 310 CPC). Ella critica, poi, la prima giudice per aver reputato che la censura era stata addotta tardivamente (memoriale, pag. 15). Come indicato sopra, tuttavia, la Pretora ha sì indicato tale circostanza, ma ha poi fondato il proprio giudizio su altri elementi, sicché la critica è irrilevante ai fini del giudizio. L’appellante reputa, altresì, che il doc. 8 suffragherebbe la sua tesi. Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.4).
6.4 La convenuta ritiene, inoltre, che dal doc. 3 emergerebbe che nel 2009 l’istante ha beneficiato di 29 giorni di vacanza e nel 2008 di 27 giorni, anziché i 20 giorni per anno previsti, sicché ella avrebbe goduto di quasi due settimane di vacanze a compensazione delle pretese derivanti dal picchetto (memoriale, pag. 15). Dinnanzi al primo giudice la convenuta ha prodotto il documento in questione, non sottoscritto dalle parti, intitolato “giornate di vacanze usufruite dai signori __________ e AO 1”, concernente gli anni dal 2007 al 2009 compresi e sul quale è indicato che “tutte le vacanze concordate sono sempre state discusse con gli interessati e questo per eliminare eventuali ore fatte o giornate non compensate”. Nella propria risposta 17 giugno 2010 la datrice di lavoro ha affermato che “non sono stati presi in considerazione e conteggiati i giorni di vacanza usufruiti in più dai collaboratori come da conteggio doc. 3” (pag. 7 in basso). L’istante, seppur non riferendosi esplicitamente a tale documento, ha contestato che ella “avesse avuto la possibilità di compensare delle ore straordinarie”, ad eccezione di quelle da lei già defalcate dal calcolo delle pretese fatte valere. Ella ha, poi, soggiunto che le stesse sono state liquidate unicamente nei termini che emergono dai documenti prodotti, ovvero solo per il periodo precedente le pretese qui fatte valere” (verbale di discussione 17 giugno 2010, pag. 10 in basso). Nell’istanza 10 maggio 2010 la lavoratrice ha chiesto il versamento di una retribuzione per ore di picchetto prestate nei giorni di libero per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e ha sottratto dal calcolo dei giorni di riposo non goduti le “ore dedotte dal 20 settembre al 31” (pag. 8). Di conseguenza, con “ore straordinarie” ella intendeva “giorni di riposo”. D’altra parte, la convenuta non poteva credere altrimenti di fronte alla pretesa dell’istante, volta a ottenere una retribuzione per i giorni di riposo non goduti. Va altresì detto che nella missiva 8 agosto 2009 (doc. F) la lavoratrice ha già contestato parte del contenuto del doc. 3, dato che è indicato che il piano vacanze redatto dal signor __________ è errato e non contempla tutte le ore straordinarie dei coniugi. Inoltre, con scritto 31 agosto 2009 la lavoratrice e il marito hanno trasmesso a __________ __________, con riferimento alla missiva testé menzionata, il conteggio delle “ore straordinarie”, che corrispondono alle “ore di libero” non effettuate (doc. G). Di fronte alla contestazione della lavoratrice espressa nella replica, competeva quindi alla datrice di lavoro dimostrare la portata del proprio asserto, cosa che invece non ha fatto. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.5 La datrice di lavoro sostiene, infine, che il contratto di lavoro può essere modificato a sfavore del lavoratore con accordo scritto delle parti, come indicato all’art. 1 del Contratto collettivo di lavoro per il personale domestico. Di conseguenza, a suo dire la parti avrebbero stabilito regole diverse per quanto concerne le ore di libero (appello, pag. 15 in basso). L’articolo testé menzionato prevede che il rapporto di lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private è disciplinato dal contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente alla volontà delle parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato mediante convenzione scritta e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto collettivo di lavoro (cpv. 2). Tuttavia, l’appellante dimentica che l’art. 329 CO è una norma semi-imperativa, alla quale non può quindi essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (art. 362 CO). La censura non può pertanto essere condivisa.
7. Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC), fermo restando che la parte appellante, risultata soccombente, deve essere condannata al pagamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1 e 114 lett. c CPC) calcolata sulla base del valore litigioso in questa sede, di fr. 13'806.60. Tale importo equivale anche al valore determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 15 aprile 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'450.- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).