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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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cancelliere: |
Isotta |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.131 (procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 febbraio 2011 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con la quale è chiesta la convocazione di un’assemblea generale di AP 1 per una data fissata dal giudice;
domanda avversata dalla convenuta con osservazioni prodotte in sede di udienza di discussione del 3 marzo 2011 e che il Pretore aggiunto ha accolto con sentenza 11 aprile 2011;
appellante la convenuta con atto di appello 22 aprile 2011, del quale gli istanti chiedono la reiezione con osservazioni 10 maggio 2011;
considerato,
in fatto:
A. Il 22 settembre 2010 AO 1 e AO 2, nella loro qualità di azionisti al 50% della società AP 1 SA, hanno chiesto all’amministratore unico M__________ di rescindere il rapporto di lavoro con S__________ e di fissare l’assemblea generale per l’approvazione dei conti e la nomina (o rinnovo) dell’amministratore (doc. I). Con scritto 6 ottobre 2010 M__________ ha risposto di ritenere ingiustificato il licenziamento chiesto (doc. H). Il 14 ottobre 2010 l’avv. RA 2, a nome dei richiedenti, ha ribadito che la discussione sul licenziamento di S__________ doveva essere prevista quale trattanda della prossima assemblea ordinaria della società, da indirsi per la ratifica dei conti (doc. G). Il 15 novembre 2010 lo stesso legale riformulava la richiesta di fissare l’assemblea generale ordinaria della società (doc. F). Nuovamente il 13 gennaio 2011 egli ripeteva la domanda di indire l’assemblea generale “per l’approvazione dei conti, delle strategie e quant’altro e della discussione e delibera sulla questione di __________ quale tuttofare” (doc. A). A fronte del diniego di M__________ del 19 gennaio 2011 (doc. B), l’avv.RA 2 insisteva il 20 gennaio 2011 per la convocazione dell’assemblea allo scopo di “approvare anche i conti (che non sono stati formalmente approvati), di modo da poter decidere una volta per tutte, sia su __________ che sul rinnovo dell’amministratore …” (doc. C).
B. Con istanza 10 febbraio 2011 AO 1 e AO 2 hanno chiesto che venisse convocata l’assemblea generale di AP 1 SA in data da fissare dal giudice. La convenuta ha avversato la domanda all’udienza di discussione 3 marzo 2011 ritenendola carente dei presupposti legali e statutari e priva di interesse giuridico. Le parti hanno proceduto seduta stante alla replica, alla duplica e alla triplica orali ribadendo le proprie allegazioni e domande.
C. Con sentenza 11 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, facendo ordine all’amministratore unico della AP 1 SA di convocare l’assemblea generale della società, da indirsi nel luogo in cui si era tenuta l’ultima assemblea entro due mesi dalla crescita in giudicato della decisione, con le trattande: approvazione dei conti, nomina dell’amministratore, discussione e decisione sul rapporto di lavoro con S__________.
Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 22 aprile 2011 con il quale chiede in via principale la reiezione integrale dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale nel senso della convocazione dell’assemblea generale straordinaria della società entro due mesi dalla crescita in giudicato della decisione pretorile con oggetto l’approvazione dei conti societari. Gli istanti hanno postulato la reiezione dell’appello con osservazioni 10 maggio 2011.
e considerato,
in diritto:
1. La decisione impugnata è stata emessa l’11 aprile 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC). Con decisione 27 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha determinato il valore della lite in fr. 100'000.–, pari al capitale azionario della società (DTF 132 III 555; Seconda Camera civile inc. 12.2010.155, sentenza del 16 novembre 2010 consid. 8) per cui l’appello, tempestivo, è ricevibile (art. 308 e 314 CPC).
2. Nella decisione 11 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha, in estrema sintesi, rilevato che la domanda giudiziale volta alla convocazione dell’assemblea generale su ordine del giudice era stata preceduta da diverse lettere (doc. A, C, F, G, H) in cui gli istanti avevano più che sufficientemente indicato le trattande postulate, ribadendole all’udienza di discussione. Ha pertanto accolto l’istanza facendo ordine all’amministratore unico di AP 1 SA di convocare l’assemblea generale della società, da indirsi nel luogo in cui si era tenuta l’ultima assemblea entro due mesi dalla crescita in giudicato della decisione, con le trattande: approvazione dei conti, nomina dell’amministratore, discussione e decisione sul rapporto di lavoro con S__________.
3. L’appellante rimprovera al primo giudice di essere andato oltre le domande degli istanti nell’aggiungere all’ordine di convocare l’assemblea generale le trattande da discutere, quando nell’istanza non ne era stata fatta menzione. Soggiunge poi che né gli istanti né il Pretore aggiunto hanno specificato se si tratti di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria. Precisazione necessaria dal momento che l’art. 16 degli Statuti prevede che la durata del mandato dell’amministratore cessa il giorno dell’assemblea generale ordinaria. Rileva altresì che tutte le richieste di convocazione dell’assemblea da parte degli istanti difettano di chiarezza delle trattande e di proposte concrete in relazione con gli oggetti di discussione e che la posizione lavorativa di S__________ è di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Conclude sostenendo che l’approvazione dei conti già è avvenuta, senza che la controparte l’avesse contestata.
4. L’art. 699 cpv. 2 CO prevede che l’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie. Il cpv. 3 dello stesso disposto stabilisce che uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell’assemblea generale. La convocazione e l’iscrizione all’ordine del giorno devono essere chieste per iscritto, indicando l’oggetto e le proposte. Il cpv. 4 infine sancisce che qualora il consiglio d’amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice a istanza dei richiedenti.
4.1 Formalmente la richiesta dell’azionariato di convocare un’assemblea generale deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne il contenuto, essa deve menzionare il o gli oggetti dei quali è chiesto l’inserimento nelle trattande da sottomettere all’assemblea generale, come pure le proposte sufficientemente precisate dei richiedenti quanto al o ai singoli oggetti. Scopo di questa esigenza è di permettere al consiglio di amministrazione, agli altri azionisti e agli organi di gestione di conoscere le intenzioni dei richiedenti e di preparare l’assemblea in modo adeguato (Commentaire Romand, Code des obligations II, 2008, n. 8 ad art. 699). Il giudice chiamato ad ordinare la convocazione di un’assemblea generale della società anonima, nel caso di rifiuto dell’amministrazione di dare seguito alla relativa richiesta degli azionisti, dovrà quindi anche esaminare se la domanda di questi ultimi è stata formulata nei modi e nei termini voluti dalla legge ed è quindi valida e operante. Egli non si può infatti disinteressare di questo aspetto e ordinare la convocazione di un’assemblea senza indicazione dell’oggetto e/o delle proposte con il rischio che le decisioni di quell’assemblea, così indetta, possano essere sanzionate di nullità o annullate ai sensi degli art. 706 e 706b CO (Rep. 1994 pag. 362 segg.). All’interpretazione letterale dell’art. 699 cpv. 4 CO si oppone in effetti giustamente la dottrina maggioritaria, secondo la quale la richiesta di inserire un determinato oggetto all’ordine del giorno può essere sottoposta al giudice (Commentaire Romand, cit. n. 28 ad art. 699).
4.2 Nel caso concreto risulta indubbiamente dagli scritti indirizzati dagli istanti alla convenuta che le trattande da porre all’ordine del giorno dell’assemblea generale, ribadite espressamente all’udienza di discussione del 3 marzo 2011, erano le seguenti: l’approvazione dei conti, il rinnovo dell’amministratore e la rescissione del rapporto di lavoro con S__________. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nell’inserire nel giudizio le trattande il Pretore aggiunto non è andato oltre le richieste formulate dagli istanti. Che l’approvazione dei conti fosse già avvenuta, come essa pretende, è rimasta asserzione priva di qualsiasi riscontro documentale. Non sovviene al proposito lo scritto 19 gennaio 2011 del patrocinatore dell’appellante (doc. B), dal quale risulta un laconico “da quanto mi risulta …”. Che gli istanti abbiano inteso ottenere la convocazione di un’assemblea generale ordinaria si evince chiaramente dagli scritti 14 ottobre e 15 novembre 2010 (doc. F e G). D’altro canto, come si è visto, non risulta che dopo il 10 dicembre 2008 (doc. D) sia stata convocata un’assemblea generale ai sensi dell’art. 699 cpv. 2 prima frase CO per cui, in tutta evidenza, non poteva che trattarsi di quella ordinaria prevista peraltro anche all’art. 9 cpv. 2 degli Statuti (doc. 1). Del resto, l’approvazione dei conti rientra indubbiamente negli scopi principali di un’assemblea generale ordinaria (Commentaire Romand, cit. n. 20 ad art. 699). Ma, a ben vedere, la questione non è di rilievo dal momento che, ordinaria o straordinaria, si trattava comunque di indire un’assemblea generale per ossequiare l’art. 699 CO. E l’indicazione della trattanda con “approvazione dei conti” contiene già, per lo meno implicitamente, la proposta dei richiedenti. Diversamente è il discorso per quella del rinnovo dell’amministratore, oggetto per il quale era indispensabile l’indicazione delle proposte, ossia dei nomi delle persone da eventualmente proporre per la conferma o per la nomina (Rep. citato, pag. 364 consid. 5). Riguardo infine alla posizione del gerente S__________, del quale gli istanti avevano chiesto il licenziamento, trattasi di attribuzione inalienabile e irrevocabile del consiglio d’amministrazione (art. 716 cpv. 1 n. 4 CO) che esula dalle competenze dell’assemblea generale e non può da essa essere concretizzata (Commentaire Romand cit., n. 24 ad art. 699).
5. Ciò posto, l’appello merita accoglimento come postulato nella domanda subordinata e la sentenza impugnata conseguentemente riformata. Per quanto concerne le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) di prima sede, il relativo dispositivo viene confermato sia perché la convenuta non ha dato seguito alle ripetute richieste degli istanti di indire l’assemblea generale, sia perché essa aveva chiesto in via principale la reiezione integrale dell’istanza. Le spese processuali e le spese ripetibili di questa sede sono a carico degli appellati, che nelle osservazioni hanno postulato la reiezione dell’appello.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 104 seg. e 96 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: I. L'appello 22 aprile 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 aprile 2011 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è riformata come segue:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
È fatto ordine all’amministratore della AP 1 di convocare l’assemblea generale entro due mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione con la trattanda approvazione dei conti.
2. Invariato.
II. Le spese processuali di appello in fr. 1'000.-, anticipati dall’appellante, sono posti a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno a controparte, pure in solido, fr. 2’000.– di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.