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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 18 aprile 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’ RA 3
con cui l’attrice ha chiesto in via cautelare di ordinare il blocco di dodici certificati __________: __________ depositati presso la Banca __________, sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, e contestualmente in via principale di condannare in solido AO 1 e AO 2 a versarle l’importo di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2011, e l’importo di fr. 21'985.- oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2011, nonché di condannare la sola AO 1 a restituirle 1'200 parti __________ oltre interessi, depositate presso la Banca __________, sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, ed in via subordinata di revocare la donazione immobiliare della part. n. __________ avvenuta il 19 ottobre 2006 con la conseguenza che il fondo torni ad essere di proprietà dell’attrice;
domande avversate dai convenuti che hanno chiesto con domanda riconvenzionale 23 maggio 2012 che l’attrice sia condannata a consegnare loro l’automobile VW Polo e a versare loro l’importo di fr. 46'344,10;
domanda cautelare che è stata respinta con decisione 31 maggio 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona;
appellante l’attrice che, con atto d’appello 14 giugno 2012, chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di pronunciare la misura provvisionale richiesta;
mentre i convenuti, con osservazioni 17 agosto 2012, propongono la reiezione in ordine, subordinatamente nel merito del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Il 19 ottobre 2006 AP 1 ha donato in comproprietà per ½ ciascuno ai coniugi AO 1 e AO 2 il fondo part. n. __________, comprendente un giardino e un’abitazione per un totale di 275 mq, riservando per sé e per il suo convivente V__________, padre di AO 1, un diritto di abitazione sulla casa ubicata sul fondo donato (doc. A). In medesima data AP 1 e i coniugi __________ hanno firmato una convenzione nella quale hanno pattuito tra l’altro che: “I signori AO 1 e AO 2 si impegnano inoltre, in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1, e a richiesta di quest’ultima, a gravare all’occorrenza il fondo ricevuto in donazione con ulteriori pegni immobiliari per un valore massimo di tali pegni pari a fr. 100'000.- (centomila) e a mettere il controvalore finanziario ricevuto a disposizione della Signora AP 1 oppure a corrispondere in altro modo, secondo modalità che le parti concorderanno, l’identico importo di CHF 100'000.-”, nonché impegnandosi a non vendere e a non gravare di ulteriori pegni l’abitazione fino a che la donante fosse rimasta in vita (doc. B). L’8 giugno 2006 AO 1 ha sottoscritto una dichiarazione, nella quale attesta che “i 12 certificati (12/100) “__________” depositati presso Banca __________ sono di proprietà di AP 1 e __________, e che posso entrare in possesso degli stessi solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP 1 e __________” (doc. D). Con scritto 20 settembre 2011, il legale di AP 1, agendo a titolo e per conto di quest’ultima, ha chiesto ai coniugi __________ di versarle l’importo di fr. 100'000.- in applicazione della convenzione del 19 ottobre 2006, dichiarando che la sua mandante era disposta ad annullare la donazione immobiliare del fondo part. n. __________ assumendone le spese, e che inoltre la sua mandante revocava ad AO 1 la relazione intestata a lei a titolo fiduciario, chiedendole la restituzione degli averi, poiché di sua proprietà (doc. C). Tale richiesta è rimasta senza riscontro.
B. Con petizione 18 aprile 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio i coniugi AO 1 e AO 2 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti al versamento di fr. 100'000.- oltre interessi in conformità della convenzione di cui al doc. B, fr. 21'985.- oltre interessi per gli oneri ipotecari e le spese dello stabile da lei supportate e che invece asserisce sarebbero dovuti essere pagati dai donatari, alla restituzione da parte di AO 1 di 1'200 parti __________ oltre ai redditi maturati, e in via subordinata la revoca della donazione immobiliare 19 ottobre 2006 della part. n. __________. Contestualmente a tali domande l’attrice ha inoltre richiesto che in via cautelare fosse ordinato il blocco di 12 (dodici) certificati __________”) depositati presso la Banca __________, sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, per evitare che tali averi vengano liquidati con conseguente danno economico, prevalendosi del fatto che la convenuta le ha revocato la procura su tale relazione bancaria.
C. All’udienza di discussione del provvedimento cautelare del 21 maggio 2012, l’istante si è confermata nelle proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. A loro dire, già la richiesta del blocco di un conto bancario, ovvero di una prestazione monetaria, non potrebbe essere suscettibile di un provvedimento cautelare, visto che può essere sempre soddisfatta. Nel merito essi hanno eccepito che l’attrice era proprietaria dei certificati litigiosi di cui chiede il blocco solo in comune con il defunto padre della convenuta AO 1, la quale subentrerà nella proprietà dei certificati al realizzarsi di due condizioni ovvero: la morte di V__________, già avvenuta, e quella di AP 1, non ancora avvenuta. I convenuti asseriscono che l’attrice potrebbe solo rivendicare la non distrazione dei titoli fino alla sua morte. Per le parti convenute non sarebbe comunque adempiuto il requisito dell’urgenza, atteso come il provvedimento richiesto da controparte svuoterebbe la causa del suo oggetto, che infine, pure nel merito, è sprovvista di buon fondamento. In replica l’istante ha ribattuto che la revoca della procura sulla relazione bancaria della convenuta era la dimostrazione del pericolo di sottrazione dei beni ivi depositati. I convenuti non hanno duplicato. Il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti i documenti prodotti dalle parti e ha chiuso l’istruttoria sulla domanda provvisionale.
D. Nella risposta 23 maggio 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la consegna dell’automobile __________, fondandosi sullo scritto 20 settembre 2009 sottoscritto da AP 1 che dichiara di donare la sua automobile ad AO 1 (doc. 11), e alla riconsegna di fr. 31'044,10.
E. Con decisione 31 maggio 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza cautelare, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, nonché obbligandola a rifondere alle controparti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
F. Alice Ostini è insorta contro il giudizio pretorile con atto d’ appello 14 giugno 2012, nel quale ha chiesto che la decisione provvisionale impugnata sia riformata, con l’ordine di bloccare i 12 certificati __________, depositati presso la Banca __________ sulla relazione n. __________ intestata ad AO 1, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta all’appello del 17 agosto 2012, i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello sia in ordine, sia nel merito, protestando spese e ripetibili d’appello. Di queste si dirà in seguito, per quanto necessario.
e considerato
in diritto:
1. I provvedimenti cautelari sono adottati in procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle vertenze a carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). L’attrice ha chiesto il blocco in via cautelare di beni del valore di almeno fr. 130'000.- e la decisione del Pretore aggiunto è pertanto appellabile. L’appello, interposto nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) è dunque ricevibile. La risposta presentata il 17 agosto 2012 dai convenuti è invece tardiva. Gli appellati hanno ricevuto l’appello il 5 luglio 2012 (osservazioni, pag. 1, punto 1) e hanno ritenuto che i termini della procedura d’appello fossero sospesi durante le ferie giudiziarie, ciò che - come del resto rammentato nell’ordinanza 4 luglio 2012 (art. 145 cpv. 3 CPC) - non è (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). La risposta 17 agosto 2012 risulta dunque tardiva e non può essere considerata ai fini del giudizio odierno.
2. Il Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che la domanda provvisionale non poteva essere rivolta contro entrambi i convenuti nella causa di merito, ma solo contro la convenuta AO 1, e dopo aver brevemente ricordato le condizioni alle quali è soggetta l’emanazione di un provvedimento cautelare, ha ritenuto che nella fattispecie le domande provvisionali dell’attrice non potevano essere accolte. La circostanza della revoca della procura concessa all’attrice, secondo il giudice di prima istanza, non significa, né lascia presagire, una lesione illecita – attuale o imminente – e di un danno difficilmente riparabile” (sentenza impugnata, pag. 3). La protezione di una pretesa obbligatoria, come quella vantata nel merito dall’attrice, non poteva inoltre essere sorretta da un provvedimento provvisionale.
3. Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n. 12.2012.38). Il pregiudizio può essere di ogni natura, anche meramente pecuniario (Sprecher in op. cit., pag. 1240, n. 28 e seg. ad art. 261 CPC), ma deve rivestire una certa importanza, come ad esempio il rischio di una perdita finanziaria significativa, a causa del rischio d’insolvenza della controparte (Trezzini in op. cit., pag. 1164 ad art. 261 CPC) e deve essere di difficile riparabilità o irreparabile. È difficilmente riparabile in particolare il pregiudizio che tocca diritti assoluti quali la personalità o la proprietà o quando sono in gioco somme di denaro importanti e la solvibilità della convenuta è dubbia (Trezzini in op. cit., pag. 1165 ad art. 261 CPC con riferimenti; Sprecher in op. cit., pag. 1241, n. 34 ad art. 261 CPC). Infine il provvedimento cautelare può essere ordinato soltanto se vi è urgenza della misura e se il provvedimento richiesto è necessario, ovvero se è indispensabile per raggiungere lo scopo ricercato (criterio della proporzionalità; Trezzini in op. cit. pag. 1166-1167 ad art. 261 CPC; Sprecher in op. cit., pag. 1243 e seg., n. 39 e seg. ad art. 261 CPC; Zürcher in op. cit., pag. 1512-1513, n. 8 e seg. ad art. 261 CPC). La verosimiglianza è il concetto essenziale della procedura cautelare e comprende tutti gli elementi sia di fatto che di diritto (Zürcher in Brunner/Gasser/Schawander, ZPO-Kommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1511, n. 2, ad art. 261 CPC).
4. In primo luogo l’appellante adduce che il Pretore avrebbe accertato in maniera errata i fatti, affermando che l’istanza cautelare non può essere rivolta nei confronti di entrambi i convenuti, “visto che la stessa istanza era diretta solo contro l’appellata AO 1”. L’attrice sostiene che il procedimento provvisionale poteva essere combinato con la causa di merito e rileva che le domande di giudizio erano state strutturate con 3 petita distinti. La censura mossa al Pretore non è fondata. L’attrice ha convenuto in causa entrambi i coniugi e ha formulato tre distinte domande di giudizio: in via cautelare, in via principale e in via subordinata, senza specificare che l’istanza cautelare era diretta contro la sola convenuta AO 1 e non contro entrambi i convenuti. Il quesito, a ogni modo, non ha rilevanza pratica, poiché, come si vedrà in seguito, l’appello va respinto.
5. In secondo luogo l’appellante censura l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Pretore con riferimento alle condizioni da adempiere per ottenere un provvedimento cautelare. Come si è detto, il Pretore aggiunto ha considerato che la revoca della procura a beneficio dell’attrice da parte di AO 1 non fosse da interpretare come “una lesione illecita – attuale o imminente – e di un danno difficilmente riparabile” (sentenza impugnata, pag. 3), e che il provvedimento cautelare era possibile solo a tutela di diritti reali e non di pretese obbligatorie, come quella dell’attrice (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante sostiene invece che vi sarebbe lesione, poiché la revoca della procura sulla relazione bancaria della convenuta le impedirebbe di esercitare il suo diritto di proprietà sui titoli oggetto della vertenza. A detta dell’attrice la sua situazione sarebbe simile a “quella di un proprietario di casa che non riesce più ad accedervi in seguito alla sostituzione dei cilindri delle serrature” (appello, pag. 5, punto 14). L’attrice asserisce inoltre di essere la proprietaria di titoli contabili (parti di fondi di investimento), che sarebbero parificabili a dei diritti reali, e di aver sottoscritto con la convenuta un patto fiduciario, retto dalle regole sul contratto di mandato, in forza del quale la convenuta sarebbe obbligata a restituirle le parti del fondo __________ di sua proprietà. L’appellante afferma, infine, che ci si troverebbe di fronte ad un pregiudizio difficilmente riparabile, poiché “tocca […] la “proprietà” dell’appellante sui titoli contabili di sua spettanza, e quindi un diritto assoluto. Nel contesto globale della controversia che oppone l’appellante all’appellata e a AO 2, sono inoltre in gioco somme di denaro che – poste in relazione con la situazione patrimoniale delle parti – sono da considerare senz’altro importanti” (appello, pag. 7, punto 27).
6. Come rileva con pertinenza l’appellante, anche un pregiudizio patrimoniale può giustificare l’adozione di provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5D_211/2011 del 30 marzo 2012 consid. 6.3 destinato alla pubblicazione), contrariamente a quanto sembra aver ritenuto il Pretore aggiunto. Se non che, l’attrice doveva rendere verosimile l’esistenza del pregiudizio economico e l’urgenza della misura provvisionale. Ora, l’appellante ravvisa il rischio di una significativa perdita finanziaria nel solo fatto di non disporre più della procura sulla relazione bancaria della convenuta dove si trovano depositate le parti di fondo di investimento litigiose e nell’importanza dei valori investiti in fondi in relazione con la situazione patrimoniale delle parti. A torto. Dagli atti emerge solo che l’investimento in titoli litigiosi ammonta a fr. 131'196.- (doc. E), ma non vi sono altri elementi che rendano verosimile l’esistenza di un pregiudizio economico difficilmente riparabile, per esempio a causa di una precaria situazione finanziaria della convenuta o della sua insolvibilità, che renderebbe impossibile la restituzione dei beni. Manca quindi la condizione – cumulativa – del pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che impedisce l’emanazione del provvedimento cautelare chiesto dall’appellante. Sia pur per altri motivi, quindi, la decisione del Pretore aggiunto regge nel risultato alla critica. L’appello deve dunque essere respinto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alle controparti, la cui risposta all’appello si è rivelata tardiva. Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è fissato a fr. 131'196.-, pari alla somma dei certificati azionari di cui era chiesto il blocco (doc. E).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello 14 giugno 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 400.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).