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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.2109 (procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 14 maggio 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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chiedente l’espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria per mora dall’appartamento al primo piano, interno n. 15, dell’edificio di via __________ in __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 11 giugno 2012;
appellanti i convenuti, che con atto 21 giugno 2012 presentato tramite la Federazione utenti sanità pubblica chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di “confermare il rapporto di locazione con compensazione delle pigioni arretrate”, subordinatamente di concedere un congruo termine per trovare un nuovo alloggio;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in locazione a AP 2 e AP 1 dal 1° settembre 2011 un appartamento di 4 ½ locali al primo piano interno n. 15 dello stabile denominato “Residenza __________” in via __________, per un canone di locazione mensile di fr. 1'520.- oltre un importo di fr. 190.- mensile a titolo di acconto spese accessorie (doc. A);
che il 17 gennaio 2012 AO 1 ha diffidato entrambi i conduttori, con lettera separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di novembre 2011, dicembre 2011 e gennaio 2012 per un totale di fr. 5'130.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. C, D);
che il 1° marzo 2012 il rappresentante del proprietario ha inviato a ognuno dei conduttori la disdetta per mora del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 30 aprile 2012 (doc. E, F);
che i conduttori non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno contestato la disdetta, motivo per cui il locatore li ha convenuti con istanza 14 maggio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 giugno 2012 (decisione ordinatoria del 15 maggio 2012) e il 5 giugno 2012 ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza presentata il medesimo giorno da AP 2, che adduceva motivi di salute;
che all’udienza del 6 giugno 2012 il legale dell’istante ha confermato la domanda di espulsione, e i convenuti sono stati rappresentati da __________ e __________ della UCM Federazione utenti sanità pubblica, i quali hanno ammesso la situazione di mora e hanno chiesto “un po’ di tempo per rientrare con il pagamento degli scoperti e per trovare una soluzione alternativa”;
che con decisione 11 giugno 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore aggiunto ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con appello 21 giugno 2012, presentato tramite UCM Federazione utenti sanità pubblica, i convenuti chiedono, previa concessione al rimedio dell’effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza di espulsione, confermare il contratto di locazione e compensare le pigioni arretrate, in via subordinata di concedere agli appellanti un “congruo termine” per trovare un nuovo alloggio;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 54'720.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di aver erroneamente deciso l’espulsione in procedura sommaria di tutela dei casi manifesti nonostante la volontà dei convenuti di “compensare le pigioni arretrate con i propri crediti” e negando loro la conciliazione preliminare in presenza della loro determinazione di “ottemperare al dovuto non appena le loro risorse economiche glielo avessero permesso”;
che essi si dolgono inoltre della violazione del loro diritto di essere sentito, per non avere il Pretore aggiunto “proditoriamente” concesso il rinvio dell’udienza e impedito loro in tal modo di “ribadire a controparte la propria volontà di corrispondere le pigioni arretrate”;
che gli appellanti affermano di aver nel frattempo pagato un acconto di fr. 10'000.- sul debito di fr. 13'680.-, con due versamenti di fr. 5'000.- nel mese di giugno 2012;
che in definitiva essi ammettono di essere in mora nel pagamento delle pigioni e di non aver contestato la disdetta straordinaria del 1° marzo 2012;
che la circostanza di aver saldato (per altro non interamente) il debito per gli arretrati delle pigioni (8 mensilità) in epoca posteriore alla disdetta non ne intacca la validità;
che i tentativi dei conduttori di “interloquire” con il proprietario per esporgli i problemi finanziari e la loro “determinazione di ottemperare al dovuto non appena le loro risorse economiche glielo avessero permesso” non possono fondare un rapporto contrattuale in assenza di un accordo dell’istante, che non risulta dagli atti aver revocato la disdetta straordinaria o accettato di concludere un nuovo contratto di locazione;
che la critica relativa alla violazione del diritto di essere sentito è ai limiti del pretesto, dal momento che i convenuti sono stati rappresentati all’udienza del 6 giugno 2012 e hanno così potuto esporre compiutamente le loro richieste, come risulta dal verbale di udienza;
che ci si potrebbe invero interrogare sulla possibilità della UCM, associazione di categoria (come risulta dagli statuti diffusi su Internet www.ucmsanita.ch) per il settore della sanità, di rappresentare parti nelle procedure di locazione (cfr. art. 68 CPC e 12 LACPC);
che il quesito può rimanere indeciso, visto l’esito del giudizio odierno;
che nella fattispecie la mora dei conduttori è pacifica e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore aggiunto ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta;
che in via subordinata gli appellanti chiedono un “termine ritenuto congruo per trovare un nuovo alloggio”;
che una decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;
che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti, ma possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le circostanze economiche precarie in cui si trovano gli appellanti;
che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 21 giugno 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto e la decisione 11 giugno 2012 nella causa SO.2012.2109 è confermata.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).