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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.169 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 dicembre 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto A__________ __________ al pagamento di almeno fr. 10'000'000.- (fino all’ammontare di fr. 5'000'000.- in solido con i convenuti E__________ __________ e AP 1) oltre interessi e la condanna dei convenuti E__________ __________ e AP 1 al pagamento di almeno fr. 5'000'000.- (in solido con il convenuto A__________ __________) oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora, avendo l’attrice dichiarato il 24 aprile 2012 di ritirare la petizione nei confronti dei convenuti E__________ __________ e AP 1, sulla decisione 6 giugno 2012 con cui il Pretore, ha stralciato la causa dai ruoli nei loro confronti e ha caricato all’attrice una tassa di giustizia di fr. 500.- e un’indennità per ripetibili di fr. 520.- per ogni convenuto dimesso;
reclamante il convenuto AP 1 con reclamo 21 giugno 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di caricare all’attrice un’indennità ripetibile di fr. 35'000.-, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 10 luglio 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che le parti hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (il convenuto in data 23 agosto 2012) e di duplica spontanea (l’attrice il 30 agosto 2012);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con petizione 12 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto la condanna di A__________ __________ al pagamento di almeno fr. 10'000'000.- (fino all’ammontare di fr. 5'000'000.- in solido con E__________ __________ e AP 1) oltre interessi e la condanna di E__________ __________ e AP 1 al pagamento di almeno fr. 5'000'000.- (in solido con A__________ __________) oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che, con tre separate risposte, hanno postulato la reiezione della petizione;
che l’attrice, preso atto dell’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione sollevata in risposta dai convenuti E__________ __________ e AP 1, con lettera 24 aprile 2012 ha comunicato al Pretore di ritirare l’azione promossa nei loro confronti, chiedendo nel contempo la concessione di un termine per inoltrare la relativa istanza di conciliazione;
che il Pretore, respinta il 27 aprile 2012 la richiesta di concessione del termine per l’inoltro dell’istanza di conciliazione, non necessaria, e raccolte sul tema del ritiro dell’azione le osservazioni dei convenuti E__________ __________ e AP 1 (i quali postulavano per ciascuno di loro l’attribuzione di fr. 35'000.- a titolo di ripetibili), con decisione 6 giugno 2012 ha stralciato la causa dai ruoli nei loro confronti e, per quanto qui interessa, ha caricato all’attrice, oltre alla tassa di giustizia (di fr. 500.-), un’indennità per ripetibili di fr. 520.-, pari a 2 ore di lavoro a fr. 260.-, a favore di ciascun convenuto dimesso: il primo giudice ha in sostanza rilevato che, per giurisprudenza (non meglio precisata, ma da individuarsi in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art. 77), in caso di stralcio del processo per difetto di un presupposto processuale, le spese giudiziarie non andavano calcolate sul valore dell’intera causa bensì unicamente tenendo conto della tematica oggetto del presupposto processuale ed in particolare del dispendio che la sua definizione aveva generato in capo alle parti segnatamente ai convenuti, che in concreto era stato assolutamente limitato, essendo evidente la mancanza del tentativo di conciliazione, dal che tra l’altro la brevità degli argomenti difensivi da loro espressi al riguardo; poco importava invece, per il giudizio sulle spese giudiziarie, se i convenuti, per una loro scelta strategica, avevano ritenuto di presentare delle risposte omnitematiche, tanto più che con assai grande verosimiglianza quelle argomentazioni di merito avrebbero da loro potuto essere riutilizzate nel futuro processo che sarebbe stato introdotto dall’attrice una volta trascorsa la fase della conciliazione preventiva;
che con il reclamo 21 giugno 2012 che qui ci occupa, il convenuto AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 35'000.- l’indennità ripetibile a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo grado: a suo dire, il fatto che il giudice non avesse limitato il tema della risposta all’assenza del presupposto processuale di mancato esperimento del tentativo di conciliazione in applicazione dell’art. 222 cpv. 3 CPC, gli imponeva di presentare una risposta completa, pena il rischio di una sua preclusione, tanto più che l’assunto pretorile secondo cui le sue argomentazioni di merito avrebbero da lui potuto essere riutilizzate in un futuro processo introdotto dall’attrice era in realtà irrilevante; di qui la richiesta di farsi attribuire ripetibili pari a circa 1/6 di quelle previste dalla tariffa (2%, con l’aggiunta di IVA e spese) per un valore litigioso di fr. 5'000'000.- (anche se, in realtà, da tale calcolo si otterrebbe solo poco più della metà dell’importo ora rivendicato);
che della risposta al reclamo 10 luglio 2012 dell’attrice, rispettivamente della replica spontanea 23 agosto 2012 e della duplica spontanea 30 agosto 2012 (sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86) si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);
che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è senz’altro competente a statuire sul reclamo del convenuto, per altro inoltrato tempestivamente;
che, preliminarmente, devono essere estromessi dagli atti i nuovi documenti prodotti dall’attrice con la risposta al reclamo rispettivamente con la duplica spontanea al reclamo (doc. B-E; non così invece i suoi doc. A e F come pure i doc. A-B prodotti dal convenuto con il reclamo rispettivamente con la replica spontanea al reclamo, già facenti parte, sia pure con altre designazioni, dell’incarto di prima sede) e dichiarate irricevibili le nuove allegazioni di fatto formulate dall’attrice sempre in quella sede (in particolare quella circa l’avvio nei confronti del convenuto di una nuova procedura di conciliazione e quella del suo precedente rifiuto dell’offerta di rinuncia alla preventiva procedura di conciliazione), nella procedura di reclamo non essendo ammissibili l’allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, è innanzitutto incontestabile che il fatto che essa abbia ritirato la causa nei confronti del convenuto qui reclamante per motivi processuali, sia pure non per ragioni di merito ma riservandosi implicitamente la facoltà di reintrodurla poi presso l’autorità di conciliazione competente, costituisca un atto di acquiescenza (recte: desistenza) da parte sua, tale da imporle, in quanto parte soccombente, il pagamento di ripetibili a favore di quest’ultimo (art. 106 cpv. 1 2ª frase CPC; cfr. Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 106; Infanger, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 63 CPC);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);
che l’art. 13 cpv. 2 del Regolamento dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza invalsa (II CCA 24 novembre 2010 inc. n. 12.2010.139, 20 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.215) questa disposizione va intesa secondo i dettami dell’art. 11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 segg. ad art. 150);
che, alla luce di quanto precede, l’assunto pretorile secondo cui le ripetibili dovute al convenuto in caso di desistenza dell’attrice andavano stabilite unicamente in base al dispendio di tempo (2 ore a fr. 260.-) da lui impiegato per sollevare l’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione non può così essere condiviso, non trovando per altro conferma nemmeno nel precedente giurisprudenziale cui egli si era ispirato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art. 77);
che, ciò posto, resta da stabilire se l’onorario ad horam da mediare con quello ad valorem debba essere calcolato tenendo conto dello sforzo profuso per la formulazione della sola eccezione oppure di quello impiegato per l’allestimento dell’intero allegato responsivo: a questo proposito occorre chiarire se il convenuto era effettivamente tenuto ad allestire un allegato di risposta completo, oppure se avrebbe potuto inoltrare - se del caso previa autorizzazione del giudice - una risposta preliminare limitata all’eccezione, così che la redazione da parte sua di un allegato completo appariva a quel momento superflua o inutile (art. 108 CPC) e con ciò non tale da essere remunerata oltre la misura necessaria all’esposizione dell’eccezione;
che nel caso di specie, come del resto già implicitamente stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in applicazione del codice di rito cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art. 77), si deve sicuramente optare per la seconda ipotesi: nonostante la dottrina sia divisa sulla questione a sapere se il convenuto possa allestire di sua iniziativa un allegato responsivo preliminare per far valere una determinata eccezione (a favore: Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler, ZPO Komm., n. 13 ad art. 222; contra: Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 222 CPC e n. 6 ad art. 223 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 60 e n. 29 e 34 ad art. 222; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse (in seguito Bohnet, Défenses), in: RDS 2009 II p. 206 seg.; Sutter-Somm, Die Bedeutung der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung für erbrechtlichen Prozesse – eine verfahrensrechtliche Übersicht, in: successio 2010 p. 176; Bauer/Sandoz, La nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et les principales nouveautés en matière de procédure civile et de procédure penale, in: RJN 2010 p. 89), essa è comunque concorde nell’ammettere che egli possa chiedere al giudice di limitare il tema della risposta alla particolare eccezione (art. 222 cpv. 3 CPC con rif. all’art. 125 lett. a CPC), il quale a sua volta potrà accogliere la richiesta oppure respingerla assegnandogli però un termine supplementare per allestire la risposta completa (Pahud, DIKE- Komm. ZPO, n. 13 e 16 ad art. 222; Leuenberger, op. cit., ibidem; Frei/Willisegger, op. cit., ibidem; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 60 e n. 29 e 34 ad art. 222; Bohnet, Défenses, p. 207 seg.; Bauer/Sandoz, op. cit., ibidem; Novier, Demande et réponse en procédure ordinaire selon le CPC: quelques observations, in: JdT 2010 III p. 221 seg.);
che nell’occasione, non avendo il convenuto inoltrato di sua iniziativa un allegato responsivo preliminare limitato all’eccezione e non avendo egli chiesto al Pretore di limitare la risposta a quel determinato tema (che per altro nella fattispecie il giudice non era tenuto ad evidenziare, siccome la formulazione dell’eccezione da parte del convenuto era facoltativa, tanto che avrebbe persino potuto rinunciarvi tacitamente o per atti concludenti, omettendo di sollevarla, cfr. art. 199 cpv. 1 CPC; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 199; Infanger, op. cit., n. 4 ad art. 199 CPC), né di conseguenza ottenuto un suo rifiuto o una mancata risposta alla questione, l’allestimento da parte sua dell’allegato responsivo completo - sia pure lecito - non era (ancora) necessario e il suo lavoro in tal senso non era con ciò tale da essere remunerato oltre la misura necessaria all’esposizione dell’eccezione, che rimane dunque determinante;
che il fatto di considerare per il giudizio sulle spese e sulle ripetibili, nel caso particolare in cui l’eccezione abbia per oggetto un presupposto processuale come la competenza, non il lavoro svolto per l’allestimento dell’allegato di risposta completo ma solo quanto era necessario alla formulazione dell’eccezione tiene altresì conto del fatto che la desistenza dell’attrice non era riferita tanto al merito della lite ma solo all’eccezione (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), con dunque la possibilità per lei di riproporre in futuro la medesima azione senza quel carente presupposto e per il convenuto di eventualmente riutilizzare le argomentazioni difensive di merito già esposte in questa causa (cfr. per analogia art. 13 cpv. 1 del Regolamento);
che, giusta l’art. 11 del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore litigioso di almeno fr. 5'000'000.-, la retribuzione ad valorem dovuta alla parte vincente per il compimento dell’intera causa avrebbe potuto raggiungere il 2% del valore di causa (nel caso - come quello in esame - con un valore litigioso elevatissimo, nonostante l’esistenza di una forchetta in concreto tra il 2 e il 4%, occorre in effetti far capo alla percentuale tariffale minima, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 150), in concreto, ovvero circa fr. 100'000.-;
che, per quanto riguarda invece la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 del Regolamento, avendo il convenuto contestato in questa sede che il suo dispendio orario per l’allestimento della risposta (preliminare) limitata all’eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione fosse limitato alle 2 ore lavorative a fr. 260.- indicate dal Pretore ed in assenza di un conteggio allestito dal suo patrocinatore, che - contrariamente a quanto previsto dall’attrice - costituisce un documento facoltativo (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 105), il suo dispendio orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem; cfr. pure per analogia TF 9 gennaio 2012 2C_421/2011 consid. 9.3): sulla base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l’esame della lunga e complessa petizione (di 47 pagine, esclusa la lista delle prove) corredata di numerosi documenti, per l'allestimento del possibile allegato preliminare limitato all’eccezione e per le ulteriori incombenze di causa, tra cui l’allestimento delle osservazioni alla lettera di ritiro della causa nei suoi confronti, può così essere stimato in circa 10 ore di lavoro (a fr. 400.-, importo da ritenersi congruo all’importanza della causa), così che la retribuzione in base al criterio ad horam potrebbe essere quantificata in circa fr. 4'000.-;
che, su queste basi, l’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento conduce ad un importo per ripetibili di circa fr. 7’700.-, che, tenuto conto delle presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del Regolamento), può essere arrotondato a fr. 8’800.-;
che, in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere confermata (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione);
che, in parziale accoglimento del reclamo, le ripetibili a favore del convenuto possono così essere quantificate in fr. 8'800.-;
che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore qui litigioso di fr. 34'480.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide
I. Il reclamo 21 giugno 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 6 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’attrice, la quale è condannata a versare al convenuto AP 1 qui dimesso l’importo di fr. 8’800.- di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.-, da anticiparsi dal reclamante, restano a suo carico per ¾ e per ¼ sono poste a carico della resistente, a cui il reclamante rifonderà fr. 750.- per parti di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).