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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. AC.2010.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con petizione 24 giugno 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto, in applicazione dell’art. 85a cpv. 1 LEF, di accertare l’inesistenza del debito - di fr. 105'731.- (pari a € 70'000.-) oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2009 - oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 giugno 2012 ha integralmente respinto;
reclamante l'attrice con reclamo 25 giugno 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 30 luglio 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel novembre 2007 AO 1, da diversi anni già membro del consiglio d’amministrazione e consigliere delegato delle società __________ (doc. H) e __________ (doc. L), è stato nominato anche membro del consiglio d’amministrazione di AP 1 (doc. D). Nel dicembre 2007 è stato pure nominato membro del consiglio d’amministrazione di __________ (doc. F).
Il 3 aprile 2009 egli ha rassegnato le dimissioni da ogni incarico in seno a quelle società (doc. E, G, I e M; cfr. pure doc. D e F).
2. Il 16 novembre 2009 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 105'731.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2009, indicando come titolo di credito: “riconoscimento di debito 24.03.08” (cfr. doc. C). L’opposizione interposta al PE dall’escussa è in seguito stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 11 maggio 2010 (doc. Q), regolarmente cresciuta in giudicato.
3. Con la petizione in rassegna, datata 24 giugno 2010, AP 1, alla quale il 14 giugno 2010 era stata recapitata la comminatoria di fallimento (doc. B), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, AO 1 al fine di far accertare, ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF, l’inesistenza del debito di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano. L’attrice, in estrema sintesi, ha eccepito di falso la lettera 6 febbraio 2008 (doc. O) firmata dal suo amministratore M__________ __________ (cfr. doc. D), con cui erano stati approvati una serie di bonus a favore di vari suoi manager, tra cui quello di € 70'000.- ora vantato dalla controparte, e il successivo riconoscimento di debito 24 marzo 2008 (doc. N), sempre a firma di costui, confermante quell’importo, e ha poi sostenuto che quel bonus, nondimeno dovuto, era già stato soluto in occasione dei versamenti da lei effettuati tra il mese di giugno 2008 e il mese di marzo 2009, con i quali al compenso ordinario del convenuto erano stati per l’appunto aggiunti mensilmente tutta una serie di importi fino a concorrenza dell’ammontare di quel bonus (cfr. gli estratti bancari, doc. T, e il riassunto dei maggiori pagamenti, doc. U).
4. Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale - per quanto qui interessa - è stato da una parte respinto il richiamo dell’incarto del procedimento penale nel frattempo avviato contro ignoti per falsità in documenti ed è stato dall’altra ammesso l’interrogatorio formale dell’amministratore dell’attrice avv. F__________ __________ cui il convenuto ha però in seguito rinunciato, ed effettuato il dibattimento finale, il Pretore, con la sentenza 12 giugno 2012, ha respinto integralmente la petizione.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che l’attrice aveva riconosciuto in causa (petizione p. 6) di essere debitrice del bonus di € 70'000.-, per cui non era necessario esaminare l’eccezione di falso materiale dei doc. O e N. Egli ha quindi osservato che la tesi dell’attrice, secondo cui quel bonus sarebbe stato soluto con i versamenti rateali da lei effettuati da giugno 2008 a marzo 2009 in aggiunta al compenso ordinario del convenuto, era rimasta allo stadio di mera allegazione di parte, tanto più che quest’ultimo aveva documentato di aver assunto in quel periodo nuove funzioni di maggiore responsabilità in seno all’attrice e ad altre società del gruppo di cui questa era capofila (cfr. doc. 4 e 6), di modo che gli aumenti nei bonifici bancari prodotti nel doc. T dovevano essere considerati interamente relativi all’aumentato compenso ordinario a lui spettante e non quale pagamento rateale del bonus.
5. Con il reclamo 25 giugno 2012, che qui ci occupa, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ritiene che la petizione doveva essere ammessa in primo luogo per il fatto che il titolo di credito alla base della procedura esecutiva, ovvero il riconoscimento di debito di cui al doc. N, era risultato falso, ciò che si evinceva già dai documenti versati agli atti (cfr. la perizia grafologica, doc. V, e le stesse dichiarazioni del firmatario del riconoscimento di debito M__________ __________, doc. BB e doc. 12) e sarebbe risultato con ulteriore certezza dall’incarto penale, il cui richiamo le era però stato rifiutato in violazione del suo diritto alla prova e che viene qui riproposto. A suo dire, l’accoglimento della petizione s’imponeva inoltre per il fatto che era stato dimostrato che il bonus di € 70'000.- era già stato corrisposto a cavallo tra il 2008 e il 2009 (cfr. il plico doc. T), tanto più che il convenuto aveva fallito nella prova sul contestato “importante aumento di compenso” (posto che la dichiarazione di cui al doc. 11 era priva di valenza e gli ulteriori documenti agli atti non provavano nulla), questioni queste su cui poteva esprimersi il suo amministratore unico avv. F__________ __________, di cui chiede l’assunzione in questa sede. E infine osserva che il convenuto aveva a suo tempo chiesto e ottenuto che il bonus fosse pagato da __________.
6. Delle osservazioni 30 luglio 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. L’attrice, preso atto dei rimedi giuridici indicati dal Pretore, ha impugnato la sentenza pretorile con un reclamo, da lei presentato nel termine di 10 giorni dal ricevimento di quell’atto. In realtà, atteso che il querelato giudizio costituiva una decisione finale di prima istanza attinente una controversia patrimoniale con un valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione, di almeno fr. 10'000.-, esso, reso nell’ambito di una causa ex art. 85a cpv. 1 LEF (che non ricade cioè nelle eccezioni previste dall’art. 309 lett. a e b CPC), avrebbe dovuto essere impugnato mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e 308 cpv. 2 CPC). Ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per l’attrice, nulla ostando in effetti a che il reclamo sia “convertito” in appello, di cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. Kunz, in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n. 45 vor art. 308 segg. CPC, secondo cui in tal caso si tratterebbe più che altro di un’erronea designazione del rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr. pure II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115).
9. Per l'art. 85a cpv. 1 LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione di accertare l'inesistenza del debito, la sua estinzione o la concessione di una dilazione. Per il cpv. 3 della norma se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l'esecuzione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 seg. ad art. 85a LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83 LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie, delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito: l’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., n. 13 ad art. 85a; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, p. 146; II CCA 25 aprile 2006 inc. n. 12.2005.39, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 23 marzo 2011 inc. n. 12.2010.174, 25 luglio 2011 inc. n. 12.2011.87). Questo mezzo di difesa dell'escusso, che nella sistematica si affianca a quelli previsti (già nel diritto anteriore) dagli art. 85 e 86 LEF, è condizionato dall'esistenza di un'esecuzione in corso, nell'ambito della quale il precetto è divenuto esecutivo (DTF 125 III 149 consid. 2c; II CCA 29 aprile 2013 inc. n. 12.2011.132), com’è pacificamente il caso nella presente fattispecie.
10. A questo stadio della lite è oramai pacifico - il relativo assunto pretorile, per altro ineccepibile, non essendo stato qui censurato da nessuna delle parti - che l’attrice aveva riconosciuto con la petizione (p. 6) di essere debitrice del bonus di € 70'000.- (cfr. pure l’ammissione rilasciata nella denuncia penale, doc. W).
In tali circostanze, è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse necessario esaminare l’eccezione di falso materiale dei doc. O e N. Ciò esclude da una parte che il Pretore, rifiutando di richiamare l’incarto penale relativo a quella questione, non rilevante per l’esito della lite, possa aver violato il diritto alla prova dell’attrice, e dall’altra che quest’ultima possa pretendere in questa sede la produzione di quell’incarto.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, non è in ogni caso vero che il fatto che il titolo di credito alla base della procedura esecutiva, ossia il riconoscimento di debito di cui al doc. N, fosse eventualmente risultato falso avrebbe di per sé imposto di accogliere la petizione: diversamente dalla procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è tra l’altro tenuto ad esaminare (d’ufficio) se il titolo di credito posto alla base dell’esecuzione sia valido, nell’ambito dell’azione di inesistenza del debito egli è in effetti tenuto ad esaminare (ad istanza di parte) solo se il credito non esistesse, non esista più o sia stato estinto oppure se non sia stata concessa una dilazione. A fronte della chiara ammissione dell’attrice di essere debitrice del bonus, si deve concludere che il credito era esistente.
11. Ammessa con ciò l’esistenza del credito di € 70'000.-, si tratta di esaminare se lo stesso sia stato in seguito estinto dall’attrice, circostanza per la quale l’onere della prova incombeva inequivocabilmente a quest’ultima.
11.1 In questa sede l’attrice chiede innanzitutto di sentire in qualità di teste (o in interrogatorio formale) il proprio amministratore unico avv. F__________ __________, il quale, a suo dire, avrebbe potuto esprimersi sugli aspetti rilevanti per il tema. La richiesta andrebbe dichiarata irricevibile già per il fatto che l’attrice non ha assolutamente spiegato le ragioni a sostegno di quella nuova prova ed in particolare non ha lamentato il fatto che il Pretore, preso atto della rinuncia poi espressa dal convenuto, non avesse dato seguito a quella prova, da lui inizialmente ammessa (così che la stessa non avrebbe potuto essere addotta in prima istanza senza sua colpa ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC). Ma, a prescindere da quanto precede, essa è senz’altro infondata anche nel merito. L’attrice non aveva in effetti eccepito alcunché quando il giudice di prime cure al termine dell’udienza di discussione del 20 marzo 2012, utilizzando la locuzione “il Pretore deciderà”, aveva di fatto dichiarato chiusa l’istruttoria (CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.95.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n. 11.2002.34; II CCA 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), senza aver esperito quella prova. Sottoscrivendo allora il verbale d’udienza senza aver formulato riserve di sorta, essa ha così dato atto di non aver ulteriori prove da proporre (sentenze CCC e II CCA citate) rispettivamente di essere d’accordo con l’emanazione della sentenza nonostante la mancata assunzione di quella prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 187; TF 6 dicembre 1994 4P.134/1994 consid. 2b; CCC 9 settembre 2003 inc. n. 16.2003.13; II CCA 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323, 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6, 25 maggio 2007 inc. n. 12.2006.123, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), sicché è malvenuta a reiterarne ora l’assunzione, che costituisce una richiesta nuova ed irrita (art. 317 cpv. 1 CPC).
11.2 Escluso con ciò che sia possibile assumere altre prove, oltre a quelle documentali agli atti, il giudizio con cui il Pretore ha concluso che gli aumenti nei bonifici bancari prodotti nel doc. T dovevano essere considerati interamente relativi all’aumentato compenso ordinario spettante al convenuto e non quale pagamento rateale del bonus può senz’altro essere confermato.
11.2.1 All’attrice va innanzitutto rimproverato di aver disatteso l’onere di motivazione dell’appello che le competeva (art. 311 cpv. 1 CPC). A fronte di una sentenza pretorile che riteneva una semplice allegazione di parte la sua tesi secondo cui quel bonus sarebbe stato soluto con versamenti rateali da giugno 2008 a marzo 2009 in aggiunta al compenso ordinario tanto più che il convenuto aveva documentato di aver assunto in quel periodo nuove funzioni di maggiore responsabilità in seno all’attrice e ad altre società del gruppo di cui questa era capofila (cfr. doc. 4 e 6) con conseguente maggior compenso ravvisabile nel doc. T, essa si è in effetti limitata ad affermare, in pochissime righe, che invece era “stato dimostrato” che il bonus era “già stato rifuso a cavallo tra il 2008 e il 2009 (cfr. il plico doc. T)”, rispettivamente che il convenuto aveva “fallito nella prova sul contestato “importante aumento di compenso” (posto che la dichiarazione di cui al doc. 11 è priva di valenza probatoria e che gli altri documenti agli atti non provano nulla)” (appello p. 8). In tali circostanze non si può ritenere che essa si sia confrontata criticamente con la sentenza pretorile ed abbia spiegato in modo chiaro per quali ragioni la conclusione del Pretore sarebbe errata e con ciò da riformare: il semplice rinvio al plico doc. T, costituito - come detto - dalla copia dei 16 estratti bancari relativi ai pagamenti, senza alcuna particolare causale, effettuati a favore del convenuto dal 10 gennaio 2008 all’8 aprile 2009 (quello del 10 gennaio 2008 di € 6'000.-, quello dell’8 febbraio 2008 di € 6'000.-, quello del 10 marzo 2008 di € 6'000.-, quello del 10 aprile 2008 di € 12'000.-, quello dell’11 maggio 2008 di € 6'000.-, quello del 10 giugno 2008 di € 5'898.85, quello del 10 luglio 2008 di € 11’600.-, quello dell’8 agosto 2008 di € 12’800.-, quello del 10 settembre 2008 di € 13’300.-, quello del 10 ottobre 2008 di € 13’300.-, quello del 10 novembre 2008 di € 13’300.-, quello del 10 dicembre 2008 di € 13’075.-, quello del 9 gennaio 2009 di € 13'321.16, quello del 10 febbraio 2009 di € 13’300.-, quello del 10 marzo 2009 di € 13’300.- e quello dell’8 aprile 2009 di € 13'512.34), non è in effetti sufficiente per dimostrare l’avvenuta estinzione del bonus di € 70'000.- e l’attrice non ha spiegato perché dagli stessi si dovesse evincere il contrario; essa non ha nemmeno illustrato le ragioni per cui i doc. 4 e 6, ritenuti rilevanti dal Pretore per la questione del compenso aumentato a seguito delle maggiori mansioni espletate dal convenuto, in realtà “non provano nulla”.
11.2.2 Ma se anche così non fosse, è chiaro che quelle sue (scarse) allegazioni non sono certo sufficienti per ammettere che essa abbia fatto fronte all’onere della prova che le incombeva in merito all’avvenuto pagamento del bonus di € 70'000.-.
Dal plico doc. T si evince che da luglio 2008 l’attrice aveva versato al convenuto complessivamente € 130'808.50. Anche ammettendo - come rilevato dall’attrice negli allegati preliminari, ma non più in questa sede - che questi avesse in precedenza avuto una retribuzione mensile di € 6'000.-, ne risulterebbe un maggior pagamento in quei mesi di € 70'808.50, ridotto a € 70'821.16 nel documento riassuntivo, riportante alcuni correttivi, da lei versato agli atti (doc. U). Sennonché, né in prima istanza né tanto meno in questa sede essa ha spiegato, ancor prima che provato, per quale motivo essa avrebbe dovuto corrispondergli € 808.50 o € 821.16 in più di quanto concordato, rispettivamente come mai con l’ultimo versamento mensile non avrebbe ritenuto di versargli un importo, ridotto in quella misura, di € 12'703.84 o € 12'691.18. Appare per altro anomalo che l’asserito pagamento del bonus sia avvenuto con versamenti mensili non costanti nel tempo, rispettivamente che la sua asserita completa estinzione sia avvenuta proprio in occasione del versamento dell’ultimo stipendio a favore del convenuto, quello di marzo 2009.
Ma, soprattutto, si osserva che l’attrice non ha in ogni caso assolutamente contestato con la sua replica - con ciò ammettendolo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 175; Rep. 1995 p. 233, 1999 p. 260 seg.; II CCA 8 novembre 2006 inc. n. 12.2005.157, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197) - né l’assunto di risposta del convenuto secondo cui da maggio 2008 gli erano state affidate nuove e più importanti mansioni tali da giustificare una maggiore remunerazione, né quello secondo cui tali circostanze potevano essere evinte, come poi effettivamente risultava, dai doc. 3-8. E del resto essa nemmeno ha contestato, se non per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), la dichiarazione con cui il suo (ora ex) amministratore M__________ __________ aveva confermato, nel doc. 11, che l’aumento di compenso che fu stabilito per il convenuto era legato proprio alla nuova funzione assegnatagli quale Direttore delle Operations.
12. Nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è infine la censura dell’attrice secondo cui il convenuto, al pari degli altri manager cui era stato riconosciuto un bonus analogo, avrebbe a suo tempo chiesto e ottenuto che il bonus fosse pagato da __________. La circostanza è per altro rimasta allo stadio di puro parlato, anche perché il doc. O, che a detta dell’attrice avrebbe dovuto provarla, in realtà nulla dice al proposito.
13. Ne discende che il reclamo (recte: appello) dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 105'731.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. Il reclamo (recte: appello) 25 giugno 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).