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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.2445 (espulsione in procedura sommaria di tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 giugno 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione del convenuto dall’appartamento n. __________, con relativo posteggio interno, dello stabile sito in via __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 6 luglio 2012;
appellante il convenuto, che con atto 25 luglio 2012 chiede la reiezione in ordine dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la società AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento n.__________,
con relativo posteggio interno, nello stabile sito in __________, al canone di
locazione mensile di fr. 1'600.- (doc. C);
che il contratto 19 maggio 2011 indicava che la locazione, di durata
determinata ("Feste Mietdauer"), sarebbe iniziata il 1° giugno
2011 e avrebbe preso termine il 31 maggio 2012 (doc. C);
che, giunta tale scadenza, il conduttore non ha riconsegnato l'ente locato e la
locatrice ha conseguentemente inoltrato alla competente Pretura domanda di
espulsione immediata, con contestuale richiesta di adozione di una serie di
misure di esecuzione;
che all’udienza del 6 luglio 2012 l’istante ha confermato la domanda di
espulsione con esecuzione effettiva, mentre il convenuto vi si è opposto e ha
chiesto di rimanere nell’appartamento fino alla fine di settembre 2012;
che con decisione 6 luglio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 4, ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari,
visto che il contratto di locazione era giunto inderogabilmente a scadenza il
31 maggio 2012 senza alcuna richiesta di protrazione entro i termini di legge e,
alla luce della mancata riconsegna dell’immobile entro tale data, ha accolto la
domanda di espulsione, ordinando a AP 1 di mettere a libera disposizione
dell’istante l'appartamento in questione e il relativo posto auto entro 10
giorni dalla notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva
e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di
indennità;
che con appello 25 luglio 2012, con domanda di effetto sospensivo, AP 1 chiede
venga respinta l'istanza di sfratto: riepilogate le fasi salienti del rapporto
contrattuale tra le parti l'appellante sostiene esservi stata una trattativa
verbale per un rinnovo a tempo indeterminato del contratto, alla luce del
desiderio del conduttore di stabilirvisi durevolmente, e rimprovera quindi al
Pretore di aver deciso l’espulsione senza considerare l'atteggiamento
contraddittorio e finanche in malafede dell'istante, rilevando altresì di
essere comparso personalmente all'udienza precludendosi così un'adeguata
difesa;
che l'atto non è stato notificato alla controparte, mentre con decisione 26
luglio 2012 la Presidente della scrivente Camera ha dichiarato priva di oggetto
l'istanza dell'appellante chiedente il conferimento dell'effetto sospensivo,
siccome lo stesso è dato per legge (art. 315 cpv. 1 CPC), ponendo a suo carico
le spese;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti e il cui valore è di fr. 18'200.- come accertato dal Pretore, è dato
il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve
esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione
del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit
du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie l'appellante solleva la questione della comparsa
all'udienza senza l'ausilio di un patrocinatore, ma senza indicare quali
sarebbero stati i pretesi pregiudizi patiti, in particolare quali ragioni
avrebbe voluto far valere "in modo approfondito" o quali
sarebbero state "le necessarie prove" da allegare "a
sostegno delle sue tesi" (appello pag. 6 n. 8);
che a tal riguardo l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza
di motivazione;
che peraltro la semplicità della questione discussa dinanzi al Pretore aggiunto
neppure avrebbe giustificato di obbligare il convenuto a munirsi di un
patrocinatore, non sussistendo elemento alcuno che inducesse a credere che il
conduttore non fosse in grado di compiutamente esporre le sue argomentazioni,
comprendendo la portata dei suoi atti e le conseguenze giuridiche della
procedura in corso;
che, a questo proposito, il tenore dello scritto inviato il 25 maggio 2012 alla
rappresentanza della locatrice (doc. D) ben dimostra come il conduttore avesse
compreso le conseguenze della situazione venutasi a creare a seguito della
richiesta di riconsegna dei locali alla scadenza contrattuale;
che, in ogni modo, anche le ulteriori censure vanno respinte, siccome non sono
atte a sovvertire la conclusione pretorile le asserite circostanze relative a
pretesi e non dimostrati accordi orali tra le parti e alle difficoltà personali
del conduttore in ragione della sua cagionevole salute;
che, infatti, è l'appellante stesso a descrivere quanto da lui intrapreso nella
speranza di ottenere un accordo di rinnovo a tempo indeterminato o perlomeno di
prolungamento di alcuni mesi del contratto, riconoscendo però che la locatrice
non ha acconsentito a tali ipotesi;
che le generiche lamentele di "atteggiamento contraddittorio e finanche
in malafede della locatrice" (appello pag. 5 n. 8) non sono
sostanziate, esaurendosi nella critica dell'appellante che sostiene di essere
stato illuso in merito alle ipotesi auspicate e in seguito non concretizzatesi;
che pertanto l’opposizione all’espulsione si rivela infondata, poiché
l’appellante non ha saputo dimostrare che il contratto non abbia effettivamente
preso termine come da accordo scritto (doc. C), la mancata riconsegna dei locali
alla scadenza contrattuale essendo rimasta incontestata;
che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela manifestamente
infondato e va respinto già all’esame preliminare, con la procedura prevista
dall’art. 312 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte
per osservazioni;
che, tenuto conto del valore litigioso summenzionato, all'appellante sono
accollate spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, somma non comprendente
le spese per l'istanza chiedente l'effetto sospensivo già decisa il 26 luglio
2012;
che non si assegnano ripetibili, siccome l'appello e la summenzionata istanza
non sono stati notificati alla controparte.
Per questi motivi
richiamati la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 25 luglio 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 6 luglio 2012 (SO.2012.2445) del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano è confermata.
2. Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr.
200.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).