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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.643 (tutela dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 giugno 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 3 locali e mezzo al 1° piano e dal posteggio esterno nella Casa __________, che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 16 luglio 2012;
appellante la convenuta, che con atto 24 luglio 2012 diretto alla Pretura distrettuale chiede in sostanza “una proroga di almeno sei mesi per organizzare un trasloco e trovare un’altra sistemazione di mio gradimento e in quel di __________”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al primo piano e un posteggio esterno nello stabile denominato “Casa __________” a __________, dal 1° giugno 2002 al canone di fr. 12'600.- annui oltre fr. 1'200.- quale acconto per le spese accessorie (doc. A);
che il contratto di locazione poteva essere disdetto solo dai conduttori la prima volta per il 31 maggio 2004 con un preavviso di sei mesi (doc. A, clausola n. 24);
che AO 1 ha inviato il 26 agosto 2011 a AP 1 la disdetta del contratto di locazione per il 31 maggio 2012 sull’apposito modulo ufficiale del Cantone (doc. B);
che la conduttrice ha contestato la validità della disdetta (doc. D) all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco (inc. 67/2011), il quale ha constatato all’udienza dell’11 ottobre 2011 la mancata conciliazione e in calce al verbale ha rilasciato lo stesso giorno all’attrice l’autorizzazione a procedere in giudizio (doc. C);
che AP 1 non ha promosso azione di contestazione della disdetta nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 209 cpv. 4 CPC;
che con istanza 11 giugno 2012 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona lo sfratto immediato della conduttrice, che non aveva riconsegnato l’appartamento e il posteggio il 31 maggio 2012 alla scadenza del contratto;
che all’udienza dell’11 luglio 2012 l’istante ha confermato la richiesta di “sfratto” (correttamente: espulsione) alla quale la convenuta si è opposta, rilevando che non vi era motivo per disdire il contratto;
che con decisione 16 luglio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza del contratto il 31 maggio 2012 e ha accolto la domanda, ordinando l’espulsione immediata della convenuta dall’appartamento di 3 ½ locali e dal posteggio esterno nella Casa __________, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;
che con scritto 24 luglio 2012 indirizzato a uno dei Pretori aggiunti della Pretura di Bellinzona AP 1 si duole di “incroci e pasticci della vostra pretura”, puntualizza alcuni punti della decisione di espulsione, chiede che le sia data “una proroga di almeno sei mesi per organizzare un trasloco e trovare un’altra sistemazione di mio gradimento e in quel di __________”, sollecita informazioni sul procedimento della causa 67/2011 e il perché di “due differenti pretori. Avete commesso degli errori, a voi ropararli”;
che la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera, ritenendolo un appello contro la decisione di espulsione;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 41'400.- (tre anni di pigione, come accertato dal pretore aggiunto) è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che nella fattispecie la conduttrice si duole di “incroci e pasticci della vostra pretura”, puntualizza alcuni punti della decisione di espulsione, chiede che le sia data “una proroga di almeno sei mesi per organizzare un trasloco e trovare un’altra sistemazione di mio gradimento e in quel di __________”, sollecita informazioni sul procedimento della causa 67/2011 e il perché di “due differenti pretori. Avete commesso degli errori, a voi ropararli”;
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che a prescindere dalla dubbia ricevibilità dell’appello, nel quale si rilevano asseriti “incroci e pasticci della vostra pretura”, si deve constatare che i fatti e la situazione giuridica sono chiari;
che infatti il proprietario ha disdetto il contratto di locazione sull’apposito modulo ufficiale (doc. B) e la conduttrice ha contestato la validità della disdetta rivolgendosi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco (doc. D);
che l’Ufficio di conciliazione ha constatato l’assenza di un accordo e ha rilasciato alla conduttrice l’autorizzazione ad agire (doc. C), vale a dire ad avviare presso la Pretura nel termine di 30 giorni una causa di contestazione della validità della disdetta;
che in tal modo la procedura di conciliazione (inc. 67/2011 dell’Ufficio di conciliazione) ha preso fine;
che la conduttrice non ha avviato la causa giudiziaria nel termine di 30 giorni, con il risultato che la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 maggio 2012 è valida e non può più essere rimessa in discussione;
che le svariate contestazioni della conduttrice sulla validità della disdetta non potevano pertanto essere esaminate dal Pretore aggiunto, il quale poteva limitarsi ad accertare, come ha fatto, che il contratto era terminato e che la conduttrice non aveva riconsegnato al proprietario l’appartamento e il posteggio;
che i rimproveri mossi dall’appellante alla Pretura sono a dir poco incomprensibili perché la causa 67/2011 non è stata trattata dalla Pretura di Bellinzona ma dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, autorità di conciliazione amministrativa completamente distinta e autonoma dalla Pretura, alla quale se del caso deve rivolgersi l’appellante per avere informazioni;
che è pacifica la mancata riconsegna dei locali e del posteggio al proprietario alla scadenza del 31 maggio 2012 e la conduttrice li occupa pertanto senza titolo giuridico dal 1° giugno 2012;
che quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato la riconsegna immediata dell’appartamento e del posteggio esterno, disponendone l’esecuzione effettiva;
che la conduttrice chiede una proroga di sei mesi, senza tuttavia prevalersi di circostanze che impediscono l’esecuzione della decisione di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che una domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del contratto, pacificamente avvenuta il 31 maggio 2012 e che una decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;
che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente;
che non si attribuiscono ripetibili al proprietario, al quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 24 luglio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è proponibile e la decisione 16 luglio 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella procedura SO.2012.643 è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).