Incarto n.
12.2012.135

Lugano

3 aprile 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.729 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur 5 luglio 2012 da

 

 

 

CO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

con cui è stato chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera nei confronti del convenuto l’ordinanza 7/11 giugno 2012 del Tribunale di __________, Sezione III civile, domanda che il Pretore con decisione 9 luglio 2012 ha accolto;

 

ed ora sul reclamo 31 luglio 2012 con cui il convenuto ha chiesto, in via preliminare, di sospendere la procedura sino alla crescita in giudicato del reclamo presentato all’estero nei confronti della decisione da riconoscere e da eseguire, e nel merito, di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur o in subordine, in caso di conferma del suo accoglimento, di condizionare l’ordine di eventuali misure di esecuzione al deposito di una cauzione di almeno fr. 800'000.-,  richiesta alla quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 20 settembre 2012;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nell’ambito del procedimento n. __________, il Tribunale di __________, Sezione III civile, con ordinanza 7/11 giugno 2012 (doc. D), ha autorizzato, in favore del CO 1, il sequestro conservativo ex art. 671 CPC/It di beni mobili ed immobili - ivi compresi crediti e diritti reali - sino a concorrenza di € 2'000'000 a carico di __________, di __________ e di RE 1.

 

 

                                   2.   Con istanza 5 luglio 2012 il CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona RE 1 chiedendo che la menzionata ordinanza del Tribunale di __________, Sezione III civile, relativa a una pretesa di natura civile (azione di responsabilità degli amministratori), fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera nei suoi confronti, domanda che il Pretore con decisione 9 luglio 2012 ha accolto, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- nonché l’indennità per ripetibili di fr. 200.-.

 

 

                                   3.   Con il reclamo 31 luglio 2012 che qui ci occupa, il convenuto chiede, in via preliminare, di sospendere la procedura sino alla crescita in giudicato del reclamo presentato all’estero nei confronti della decisione da riconoscere e da eseguire in Svizzera, e nel merito, di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur o in subordine, in caso di conferma del suo accoglimento, di condizionare l’ordine di eventuali misure di esecuzione al deposito di una cauzione di almeno fr. 800'000.-. Egli adduce in estrema sintesi che la decisione del Tribunale di __________, nel frattempo da lui impugnata con un reclamo in Italia, era manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale e procedurale svizzero, siccome violava il divieto dell’abuso di diritto, il divieto della discriminazione e il diritto di essere sentito.

                                         Con risposta 20 settembre 2012 l’istante, dopo aver rilevato che il reclamo inoltrato in Italia era frattanto stato respinto, ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   4.   Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 16 e 18 ad art. 36 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220). Secondo la dottrina più autorevole, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90).

 

 

                                   5.   Giusta l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, la capacità di essere parte e la capacità processuale devono essere date al momento in cui è emanata la decisione (Gehri, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 60 CPC), e quindi anche a fronte di un rimedio di diritto (Tenchio-Kuzmic, Basler Kommentar, n. 52 ad art. 66 CPC; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 227).

 

 

                                5.1   In una fattispecie di carattere internazionale, la capacità giuridica e la capacità di agire di una società si determina secondo il diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata (art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP). Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una società estera o per l'amministrazione del fallimento estero di avvalersi di pretese patrimoniali spettanti a quella società e localizzate in Svizzera si determina sulla base degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono - salvo per la richiesta di riconoscimento del decreto di fallimento estero e per la domanda di adozione di eventuali provvedimenti conservativi (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP) - il preventivo riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero (cfr. Kuhn/Jakob, Die ausländische Insolvenzverwaltung in der Schweiz - eine Standortbestimmung, in: Jusletter 13 agosto 2012, ad IV; Lorandi, Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, in: AJP 2008 p. 562 seg.; DTF 137 III 631 consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2, 134 III 366 consid. 9.2.3; CEF 19 aprile 2010 inc. n. 14.2010.11, 19 settembre 2008 inc. n. 14.2008.40; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2011.97). 

 

 

                                5.2   Nel caso di specie, è incontestabile che l’istante, massa fallimentare estera, non ha preventivamente chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento reso all’estero. In tali circostanze, essa non dispone pertanto della capacità di condurre il processo nei confronti del convenuto, volto al riconoscimento e all’ottenimento dell’esecutività di una pronuncia creditoria estera, di modo che la sua istanza deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (in tal senso pure CEF 19 settembre 2008 inc. n. 14.2008.40), con accollo all’istante dei relativi oneri processuali (ma senza attribuzione di ripetibili al convenuto, che ovviamente non aveva potuto partecipare a quella procedura, cfr. art. 41 CLug).

 

 

                                   6.   Ne discende che il reclamo in esame può essere evaso nel senso dei considerandi che precedono, ritenuto che l’esito della causa giustifica di caricare gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede - calcolati sulla base di un valore litigioso di € 2'000'000 - all’istante, risultata soccombente (art. 106 CPC).

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

                                    I.   Il reclamo 31 luglio 2012 di RE 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza la decisione 9 luglio 2012 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

 

                                         1.     L’istanza di riconoscimento e di exequatur 5 luglio 2012 è irricevibile.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- restano a carico dell’istante.

                                     

                                     

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, già anticipati dal reclamante, sono posti a carico della controparte, che gli rifonderà fr. 5'000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).