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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.838 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 19 dicembre 2003 da
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AO 1, Lugano
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contro |
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AP 1, Morcote
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chiedente che il convenuto sia condannato al versamento di fr. 461'384.60 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e che per detto importo (poi ridotto in sede di conclusioni a fr. 185'225.89) sia rigettata in via definitiva l’opposizione inoltrata al PE n. __________ del 12 dicembre 2003 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
petizione della quale il convenuto ha chiesto la reiezione integrale nella risposta del 19 febbraio 2004, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 1° ottobre 2010 condannando il convenuto al versamento all’attore dell’importo di fr. 149'912.85 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e rigettando in via definitiva entro questi limiti l’opposizione inoltrata al PE n. __________ del 12 dicembre 2003 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
appellante il convenuto con appello del 25 ottobre 2010 in cui chiede che, in riforma del giudizio del Pretore, la petizione sia integralmente respinta, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza, mentre l’attore nelle osservazioni del 29 novembre 2010 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili,
e ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A_112/2012 emanata il 12 luglio 2012 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che in accoglimento del ricorso del convenuto ha riformato il giudizio di appello emanato il 30 gennaio 2012 (inc. 12.2010.202), e in parziale accoglimento dell’appello ha condannato il convenuto a corrispondere all’attore fr. 99'912.65 con interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e ha rigettato per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 30 gennaio 2012 (inc. 12.2010.202) questa Camera ha respinto l’appello presentato dal convenuto contro la sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore di Lugano, sezione 3, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4'500.- a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 5'000.- per ripetibili di appello;
che su ricorso dell’appellante la I Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 12 luglio 2012 ha parzialmente riformato il giudizio d’appello nel senso di condannare il convenuto a versare all’attore fr. 99'912.65 con interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, e ha poi rinviato la causa alla Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle procedure di prima e seconda istanza cantonali;
che alla procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese;
che dopo la decisione 12 luglio 2012 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale il convenuto deve pagare all’attore l’importo di fr. 99'912.65 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2003 e per tale cifra è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di Lugano (dispositivo 1.1 e 1.2 riformati);
che questa Camera deve nuovamente giudicare sulle spese processuali e ripetibili della prima e seconda istanza cantonali;
che la determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI);
che davanti al Pretore l’attore procedeva nei confronti del convenuto per ottenere il versamento di fr. 461'384.60, importo ridotto con le conclusioni a fr. 185'225.89, e in definitiva ottiene solo fr. 99'912.65, sicché in prima sede è da considerare soccombente nella misura di 4/5;
che di conseguenza la tassa di giustizia di fr. 8'500.- e le spese (dispositivo n. 2 della sentenza 1° ottobre 2010 inc. OA.2003.838) vanno ripartite tra le parti in tale misura (4/5 all’attore, 1/5 al convenuto);
che per quel che concerne le ripetibili di prima sede, il Pretore aveva attribuito un’indennità ridotta di fr. 20'000.- e di conseguenza, tenuto conto della diversa quota di soccombenza (4/5 – 1/5 invece di 2/3 – 1/3), l’attore rifonderà al convenuto un’indennità ripetibile ridotta di fr. 36'000.-;
che in sede di appello il convenuto, condannato dal Pretore a versare all’attore fr. 149'912.65, chiedeva di respingere integralmente la petizione, e in definitiva risulta soccombente in seconda istanza nella misura di 2/3;
che pertanto la tassa di giustizia di fr. 4'500.- va posta a carico dell’appellante per 2/3 e a carico dell’attore per 1/3;
che per le ripetibili di seconda istanza, tenuto conto della rispettiva soccombenza di 2/3 per l’appellante e di 1/3 per il convenuto, l’appellante rifonderà a quest’ultimo un’indennità ripetibile ridotta di fr. 1'700.-;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il dispositivo sulle spese processuali della sentenza 1° ottobre 2010 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa OA.2003.838 è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 8'500.- e le spese sono a carico dell’attore per 4/5 e a carico del convenuto per 1/5. L’attore rifonderà al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 4'500.- sono poste per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a carico di AO 1. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'700.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).