|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. rinvio TF |
Lugano 1° dicembre 2013/fb
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Walser |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.486 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 30 luglio 2004 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2004 su € 11'133.-, dal 15 marzo 2004 su € 227'887.64, dal 15 aprile 2004 su € 246'912.18, dal 15 maggio 2004 su € 243'305.34, dal 15 giugno 2004 su € 221'007.28 e dal 15 luglio 2004 su € 223'854.04 e in subordine dal 31 maggio 2004 su € 729'238.16 e dal 1° agosto 2004 su € 444'861.32, somma poi aumentata in replica a € 1'653'568.44 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2004 su € 11'133.-, dal 15 marzo 2004 su € 227'887.64, dal 15 aprile 2004 su € 246'912.18, dal 15 maggio 2004 su € 243'305.34, dal 15 giugno 2004 su € 221'007.28, dal 15 luglio 2004 su € 223'854.04 e dal 6 dicembre 2004 su € 479'468.96;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di € 2'855'569.11 oltre interessi al 5% dal 16 luglio 2004, domanda a cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 gennaio 2009, con cui ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale;
appellante l'attrice con atto di appello 25 febbraio 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 22 aprile 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 21 maggio 2012 (inc. n. 4A_684/2011) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo nella misura in cui era ammissibile il ricorso in materia civile presentato il 10 novembre 2011 dalla convenuta, ha annullato la sentenza 6 ottobre 2011 (inc. n. 12.2009.55) con cui questa Camera aveva parzialmente accolto l’appello (con il parziale accoglimento della petizione e conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 1'266'728.62 oltre interessi, rispettivamente con la reiezione della domanda riconvenzionale), rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi;
richiamato il decreto 27 luglio 2009 con cui l’attrice appellante è stata astretta alla prestazione di una cauzione processuale di fr. 45'000.-, tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con due contratti datati 1° gennaio 2002, allestiti in sostituzione di identici accordi già sottoscritti il 1° ottobre 2001 dalla succursale __________ della società __________ __________ (cfr. allegato 4 alla denuncia penale, nel plico doc. I° rich.), la società __________ AO 1, attiva nel settore __________, ha incaricato la società __________ AP 1 di prestare dei servizi promozionali a suo favore in __________ (doc. B) e nella __________ (doc. C), tramite 30 rappresentanti / informatori scientifici, 2 capi area e un responsabile nazionale nel primo Paese e 7 rappresentanti / informatori scientifici e un capo area nel secondo Stato, tutti da reclutarsi entro 4 mesi. In base a ciascun contratto, valido fino al 31 gennaio 2003, rinnovabile automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta entro 120 giorni prima della scadenza, contenente una clausola di esclusiva e di confidenzialità e retto dal diritto svizzero, la società di marketing avrebbe avuto diritto ad una remunerazione per ogni “visita” (incontro presso medici selezionati) portata a termine (almeno 70'000 a € 22.42 per la __________ e almeno 16'000 a € 24.35 per la __________), ad una commissione mensile per ogni capo area selezionato (€ 5'700.- per la __________ e € 5'900.- per la __________) e per ogni responsabile nazionale scelto (€ 9'400.- per la __________) nonché alla rifusione delle spese dovute ad ulteriori richieste particolari della mandante, ritenuto che le fatture mensili avrebbero dovuto essere pagate al loro ricevimento e in ogni caso non oltre il 10 del mese successivo al mese di riferimento.
2. Per adempiere ai contratti, AP 1 ha sottoscritto il 15 ottobre 2001 due accordi con la società __________ T__________, aventi per oggetto l’attività promozionale in __________ (doc. 8) e nella __________ (doc. 7) dei prodotti da lei indicati tramite 30 rappresentanti / informatori scientifici, 2 capi area e un responsabile nazionale nel primo Paese e 7 rappresentanti / informatori scientifici e un capo area nel secondo Stato. In base a ciascun contratto, valido fino al 31 gennaio 2003, disdicibile con un termine di preavviso di 6 mesi, rinnovabile di anno in anno per scritto entro 3 mesi dalla scadenza e retto dal diritto svizzero, alla mandataria sarebbe stato riconosciuto un corrispettivo annuo per ciascun rappresentante (€ 23’000.- per entrambi i Paesi), per ciascun supervisore (€ 40’000.- per la __________ e € 34’500.- per la __________), per ogni responsabile nazionale scelto (€ 103’000.- per la __________) e per il management (€ 150’000.- per la __________ e € 57’600.- per la __________), pagabile in rate mensili, oltre a un importo annuo relativo alle prestazioni (€ 46’000.- per la __________ e € 23’000.- per la __________) e il rimborso di eventuali spese dovute ad altri servizi supplementari richiesti. Verbalmente le parti si erano altresì accordate nel senso che la mandataria, tramite i suoi dipendenti, avrebbe dovuto eseguire annualmente un certo numero di “visite” (teste R__________ p. 9).
3. I predetti contratti, se del caso rinnovati, sono stati adempiuti senza particolari problemi dalle rispettive parti contraenti fino alla primavera 2004. Nel marzo 2004 AO 1 ha improvvisamente interrotto ogni pagamento a favore di AP 1. Il 3 giugno 2004 (doc. D e E) essa ha disdetto i contratti di cui ai doc. B e C per il successivo 31 gennaio 2005. Con scritto 16 luglio 2004 (doc. 9), rilevando che dietro alla controparte si celavano in realtà i suoi dipendenti C__________ __________ e G__________ __________, essa ha poi notificato a quest’ultima di considerare nulli e invalidi i contratti in quanto ritenuti con oggetto illecito e dolosi, riservandosi di concludere nuovi contratti direttamente con T__________. Tale iniziativa ha indotto il 26 luglio 2004 (doc. P) AP 1 a disdire a sua volta i contratti per colpa grave e inadempimento. Dal canto suo, anche T__________, dopo aver assegnato a AP 1 un termine ultimativo per il pagamento delle sue spettanze, rimaste scoperte (doc. Q), con scritto 22 luglio 2004 (doc. V) ha disdetto con effetto immediato i contratti di cui ai doc. 7 e 8. Il 1° agosto 2004 AO 1 e T__________ hanno quindi sottoscritto due nuovi accordi aventi per oggetto l’attività promozionale in __________ (doc. 16) e nella __________ (doc. 15) dei prodotti indicati dalla mandante tramite 30 rappresentanti / informatori scientifici, 2 capi area e un responsabile nazionale nel primo Paese e 10 rappresentanti / informatori scientifici e un capo area nel secondo Stato, fermo restando che in base a ciascun contratto la mandataria avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo annuo per ciascun rappresentante (€ 23’000.- per entrambi i Paesi), per ciascun supervisore (€ 48’500.- per la __________ e € 35’000.- per la __________), per ogni responsabile nazionale scelto (€ 85’000.- per la __________) e per il management (€ 120’000.- per la __________ e € 60’000.- per la __________), pagabile in rate mensili, oltre a un ulteriore importo dovuto solo al termine del contratto (€ 20’000.- per la __________ e € 8’000.- per la __________) e il rimborso di eventuali spese dovute ad altri servizi supplementari richiesti.
4. I pretesi atti illeciti e dolosi rimproverati a suo tempo ai dipendenti di AO 1 C__________ __________ e G__________ __________ hanno dato luogo, oltre che alla presente causa, a diversi altri procedimenti penali e civili in Svizzera e in __________.
Nel nostro Paese la denuncia penale promossa il 22 marzo 2004 (doc. 2) nei confronti di C__________ __________, G__________ __________ e una terza persona per truffa si è conclusa il 30 aprile successivo con un decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico. La successiva istanza di promozione dell’accusa del 14 maggio 2004 è stata respinta il 3 settembre 2004 (doc. 3) dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello. Stesso esito ha avuto l’istanza di riapertura del procedimento del 24 giugno 2004 (doc. 4), respinta dal Procuratore pubblico il 12 ottobre 2005 (doc. GG1), e la nuova istanza di promozione dell’accusa del 24 ottobre 2005 (doc. 14), dichiarata irricevibile il 12 maggio 2006 (doc. HH1) dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello. La richiesta formulata il 26 maggio 2006 (doc. 2) di voler procedere nei confronti dei denunciati anche per il titolo di riciclaggio si è risolta il 28 dicembre successivo (doc. MM) con un decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico.
In __________, il ricorso civile promosso il 23 luglio 2004 nei confronti di C__________ __________ e G__________ __________ per sequestro conservativo di tutti i loro beni, motivato dai presunti atti illeciti da loro commessi, è stato respinto il successivo 7 settembre (doc. AA) dal Giudice Unico del Tribunale di __________, ritenuto che il reclamo presentato il 5 novembre 2004 (doc. FF) è stato respinto il 2 marzo 2005 (doc. GG) dalla Sezione V civile del Tribunale di __________. Nell’ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da AO 1, il 28 settembre 2004 (doc. BB) il giudice del Tribunale di __________ ha respinto per motivi analoghi un’istanza di sospensione della provvisoria esecutività chiesta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto da C__________ __________ e il 28 aprile 2006 (doc. II) l’opposizione vera e propria. Nel versante penale, con sentenza 9 gennaio 2008 (doc. 21) il Tribunale di __________ ha invece dichiarato C__________ __________ e G__________ __________ colpevoli dei delitti a loro ascritti e li ha condannati alla pena di anni due di reclusione e a € 600.- di multa sospesi condizionalmente, obbligandoli tra l’altro a risarcire i danni patrimoniali procurati alla parte civile AO 1, provvisoriamente liquidati in € 500'000.-. Tale decisione è stata impugnata il 19 marzo 2008 innanzi alla Corte d’appello di __________ (doc. HH).
5. Nel frattempo, con petizione 30 luglio 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 - che nelle more della causa, a seguito di fusione, ha assunto la denominazione di AO 1 (doc. O) - al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi aumentato in replica a € 1'653'568.44 più interessi. In estrema sintesi, essa ha preteso il pagamento delle prestazioni da lei fatturate alla controparte in forza dei contratti di cui ai doc. B e C da gennaio a luglio 2004, rimaste insolute (pari a € 1'353'568.44, ossia € 11'133.- per gennaio, € 227'887.64 per febbraio, € 246'912.18 per marzo, € 243'305.34 per aprile, € 221'007.28 per maggio, € 223'854.04 per giugno e € 179'468.96 per luglio, cfr. doc. L, M e U), e il risarcimento della perdita di guadagno (di € 300'000.-) asseritamente subita a dipendenza dell’anticipata interruzione di quei contratti, causata dall’inadempimento contrattuale e dal comportamento illecito della controparte.
6. La convenuta si è opposta alla petizione con allegato datato 3 novembre 2004. Essa ha da una parte rimproverato all’attrice varie violazioni contrattuali ed in particolare di aver delegato l’esecuzione dei contratti a entità terze senza il suo preventivo consenso con conseguente violazione dell’obbligo di riservatezza e di esclusività. Dall’altra ha sostenuto che i contratti erano nulli in applicazione degli art. 20, 23 e 28 CO, in quanto erano il risultato di un atto illecito e doloso commesso dai suoi due ex dirigenti C__________ __________ e G__________ __________, che nell’occasione avevano agito come organi di fatto dell’attrice. Costoro, abusando intenzionalmente della fiducia in loro riposta, le avrebbero in particolare fatto credere che solo l’attrice era in grado di garantire l’entrata nei mercati dell’est europeo soprattutto grazie ad una consolidata presenza diretta in __________ e nella __________ quando in realtà quella società non aveva alcuna presenza diretta su quei mercati essendo stata costituita solo nel 2001; avrebbero sottaciuto il loro interesse diretto nell’attrice; e avrebbero permesso che l’attrice le fatturasse il doppio per un servizio che nulla aveva aggiunto in termini di valore alla prestazione di T__________. Ciò le avrebbe causato un errore nel motivo, in quanto essa avrebbe creduto di avere a che fare con un partner commerciale serio ed avente una presenza consolidata nei mercati dell’est, circostanze che, se conosciute, mai l’avrebbero indotta a sottoscrivere dei contratti così onerosi, viste anche le condizioni poste a T__________ nei doc. 7 e 8. Stante la nullità dei contratti di cui ai doc. B e C, essa ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al rimborso di € 2'855'569.11 oltre interessi, somma pari a quanto indebitamente percepito dall’attrice, risultante dalla differenza tra quanto da quest’ultima incassato sino ad oggi (€ 5'131'520.11) e quanto da lei riversato a T__________ (€ 2'275'951.-).
7. L’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale, contestando che C__________ __________ e G__________ __________ avessero avuto interessi economici nella stessa, avessero agito come suoi organi di fatto e avessero truffato la convenuta o abusato della sua fiducia. Essa ha osservato che il loro eventuale comportamento illecito o anticontrattuale non sarebbe comunque stato suscettibile di rendere nulli o invalidabili i contratti, in quanto gli accordi non erano stati da loro firmati. Essa ha aggiunto che la convenuta, che aveva concluso quegli accordi in base alle sue particolari esigenze, non poteva in ogni caso pretendere il rimborso di quanto pagato, che corrispondeva al prezzo di mercato da lei verificato e che per altro teneva conto del rischio imprenditoriale a suo carico. Contestato infine era anche l’ammontare della pretesa della controparte, ritenuta per altro prescritta.
8. Il Pretore, con la sentenza 30 gennaio 2009 qui impugnata, ha da una parte respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’attrice gli oneri processuali di fr. 15'500.- e le ripetibili di fr. 60'000.- (dispositivo n. 2), e dall’altra ha accolto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 3), caricando alla convenuta riconvenzionale gli oneri processuali di fr. 20'500.- e le ripetibili di fr. 85'000.- (dispositivo n. 4), ordinando infine la liberazione, a crescita in giudicato della decisione, della cauzione prestata dall’attrice per l’azione principale (dispositivo n. 5). Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato, in fatto, che i dirigenti della convenuta C__________ __________ e G__________ __________, incaricati a suo tempo di sottoporle proposte alternative a seguito dell’esigenza di sostituire il promoter dei suoi prodotti nell’Europa dell’est, tra le diverse soluzioni ventilate avevano in particolare caldeggiato la sottoscrizione di due contratti con l’attrice, millantando che fosse una società specializzata in quell’ambito e sottacendo che essi ne erano azionisti di maggioranza (per 2/3), che la stessa non aveva alcuna esperienza nel settore né alcuna presenza diretta sui mercati __________ e __________ tanto da doversi appoggiare a una società locale (T__________), e che quest’ultima fatturava un costo pari a circa metà di quello poi fatturato alla convenuta. Egli ha quindi appurato che C__________ __________ e G__________ __________, dopo aver sottaciuto il loro ruolo anche a T__________, avevano sempre gestito in prima persona quei contratti, impedendo che altri dirigenti della convenuta potessero scoprire l’arcano, poi venuto alla luce solo quanto essi avevano smesso di lavorare presso di lei, nel febbraio 2004. Il primo giudice ne ha quindi dedotto, in diritto, che costoro, sottacendo queste rilevanti circostanze al loro datore di lavoro e gestendo poi personalmente l’affare, avevano agito in modo doloso (art. 28 CO), ritenuto che il loro comportamento doveva essere ascritto all’attrice, di cui essi erano organi di fatto e che costituiva un mero veicolo nelle loro mani. Escluso che l’interposizione dell’attrice potesse essere giustificata dal rischio imprenditoriale da lei assunto, in realtà inesistente alla luce degli accordi conclusi con T__________ ed in particolare dell’ampio margine di guadagno a suo favore, egli ha concluso per l’invalidità dei contratti. Atteso che il dolo aveva influito sulla prestazione promessa dalla convenuta, la quale, se fosse stata debitamente informata, mai avrebbe pagato il doppio per una prestazione - quella dell’attrice - del tutto inconsistente ed anzi nulla, ma solo il prezzo richiesto da T__________, come da lei poi fatto in seguito con la sottoscrizione dei nuovi contratti con quest’ultima, ha concluso che per il futuro il contratto era da considerarsi estinto ex nunc e che per il passato doveva invece valere nei termini in cui sarebbe stato concluso senza il dolo.
9. Con l’appello 25 febbraio 2009 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni 22 aprile 2009, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Essa censura innanzitutto alcuni accertamenti di fatto contenuti nella sentenza pretorile ed in particolare: quello secondo cui C__________ __________ e G__________ __________ avrebbero caldeggiato la sottoscrizione dei due contratti, avrebbero sempre gestito in prima persona quegli accordi e sarebbero organi di fatto dell’attrice; quello secondo cui l’attrice sarebbe un semplice paravento nelle loro mani, non sarebbe una società specializzata in quell’ambito e non si sarebbe assunta alcun rischio imprenditoriale; e quello secondo cui la convenuta non avrebbe concluso i contratti a quelle conclusioni se ne fosse stata debitamente informata. In diritto esclude che C__________ __________ e G__________ __________ avrebbero dovuto informare la convenuta in merito alla loro partecipazione nell’attrice, in merito alla circostanza - per altro usuale nel settore - che quest’ultima si era appoggiata a una società locale e ancora circa il minor prezzo fatturato da quella società a fronte di quello, comunque congruo, pattuito tra le parti, tanto più che per la dirigenza della convenuta il prezzo nemmeno era decisivo. In tali circostanze, ed in particolare in assenza di un qualsiasi obbligo di informazione e in mancanza del requisito del rapporto di causalità, esclude che i contratti possano essere annullati per dolo, dal che il buon fondamento della rescissione contrattuale per motivi gravi da lei messa in atto. Ma se, per ipotesi, un tale annullamento dovesse anche entrare in linea di conto, rileva che la conseguenza sarebbe stata quella di un annullamento ex nunc, con piena validità dei contratti per il passato, tanto più che il fatto che la convenuta abbia poi deciso di concludere un nuovo accordo con T__________ rendeva abusiva la sua resistenza in causa.
10. Con sentenza 6 ottobre 2011 (inc. n. 12.2009.55) la scrivente Camera, dopo aver rammentato che la procedura di primo e secondo grado rimaneva disciplinata dal CPC/TI e dopo aver respinto la contestazione sull’intempestività dell’appello, ha preliminarmente osservato che gli accertamenti di fatto si erano rivelati difficoltosi per diversi motivi e meglio a causa dell’insufficienza delle allegazioni delle parti a cui il Pretore aveva invero parzialmente rimediato tenendo conto anche di circostanze non allegate, della scarsa attendibilità delle deposizioni degli organi della convenuta (il presidente __________ e l’amministratore delegato __________) e dei suoi ex dipendenti C__________ __________ e G__________ __________, del carattere non vincolante dei riscontri delle procedure penali e civili e del comportamento processuale negligente della convenuta che, invece di indicare con precisione le prove a sostegno delle proprie allegazioni, si era perlopiù limitata a rinviare genericamente agli atti. Ripercorrendo la vicenda, essa ha nondimeno stabilito, in fatto, che i dirigenti della convenuta C__________ __________ e G__________ __________, incaricati di trovare soluzioni per promuovere i prodotti __________ della ditta nell’Europa dell’Est, avevano tra l’altro proposto i contratti poi sottoscritti con l’attrice, sottacendo però di esserne i beneficiari economici di maggioranza oltre che gli organi di fatto e millantandone le qualità di specialista del settore, quando in realtà quella società era stata costituita pochissimi mesi prima, non aveva svolto nessuna attività, tanto meno nel marketing internazionale, e non aveva alcuna esperienza nel settore né presenza sui mercati dell’Est, di modo che per l’esecuzione dei contratti si era appoggiata sulla società T__________, le cui prestazioni costavano circa il 40% meno di quelle fatturate alla convenuta. In diritto, questa Camera ha stabilito che il comportamento ingannevole di C__________ __________ e G__________ __________ era stato causale per la conclusione dei contratti, poiché, in base al corso ordinario delle cose, nessuna persona ragionevole li avrebbe conclusi a quelle condizioni se fosse stata debitamente informata sulla situazione effettiva, aggiungendo che tale comportamento andava addebitato all’attrice, costituiva dolo attivo e passivo secondo l’art. 28 cpv. 1 CO ed era illecito. Richiamate le regole giurisprudenziali particolari relative alle conseguenze dell’invalidazione dei contratti di durata, ha quindi constatato che la convenuta, che ne portava l’onere, non era riuscita a dimostrare che, se fosse stata informata delle circostanze illecitamente millantate o sottaciute, avrebbe ridotto la controprestazione prevista dagli accordi di cui ai doc. B e C al livello concordato dall’attrice con T__________ ed ha inoltre rimproverato alla convenuta, oltre che di non aver provato di essere stata disposta a stipulare contratti con ditte del posto, di non aver spiegato i motivi per i quali avesse scelto di contrattare con l’attrice piuttosto che con altri. Tutto ciò l’ha portata, dopo aver escluso che i contratti di cui ai doc. B e C potessero essere annullati per errore essenziale ex art. 23 CO o essere addirittura nulli giusta l’art. 20 CO rispettivamente che alla convenuta potesse essere rimproverato un abuso di diritto per aver in seguito concluso i due nuovi contratti con T__________, ad optare per la rescissione dei contratti con effetto ex nunc, il che l’ha indotta, in parziale accoglimento dell’appello, a respingere la domanda riconvenzionale, rifiutando quindi alla convenuta la rifusione del maggior costo pagato fino alla rescissione del contratto, ad accogliere parzialmente la petizione, con il riconoscimento del diritto dell’attrice alla retribuzione per l’attività svolta da gennaio 2004 al 16 luglio 2004, pari a € 1'266'728.62 oltre interessi, ma non al risarcimento della perdita di guadagno futura, e ad annullare il dispositivo che liberava a favore della convenuta la cauzione prestata dall’attrice per l’azione principale.
11. Con sentenza 21 maggio 2012 (inc. n. 4A_684/2011), la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo nella misura in cui era ammissibile il ricorso in materia civile presentato il 10 novembre 2011 dalla convenuta, ha annullato la sentenza 6 ottobre 2011 di questa Camera, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha ritenuto che l’argomentazione dei giudici d’appello secondo cui “la convenuta, gravata del relativo onere della prova, non è stata in grado di dimostrare che, se fosse stata informata delle circostanze illecitamente millantate o sottaciute, avrebbe ridotto la controprestazione prevista negli accordi di cui ai doc. B e C al livello del prezzo concordato dall’attrice con T__________” (p. 16), contraddiceva un altro accertamento della sentenza e meglio quello secondo cui la convenuta, come qualsiasi altra persona ragionevole, non avrebbe contrattato “a quelle condizioni”, ovvero non avrebbe concluso “contratti così importanti e gravosi con una ditta senza alcuna specializzazione nel settore, senza alcuna precedente attività e senza alcuna presenza nei mercati dell’est” (p. 12) se non fosse stata ingannata, aggiungendo poi che non poneva rimedio a tale contraddizione il passaggio della sentenza dove era stato rilevato che, se la convenuta avesse saputo la verità, non avrebbe ridotto il corrispettivo ma avrebbe tutt’al più rinunciato a concludere i contratti (cfr. consid. 4.2 e 4.3). In tali circostanze la sentenza d’appello, lesiva del diritto federale, doveva pertanto essere annullata e la causa doveva essere rinviata all’autorità cantonale affinché sciogliesse in primo luogo la contraddizione nell’accertamento relativo all’influenza del dolo sull’entità della prestazione in denaro promessa dalla convenuta, ritenuto che, in caso di risposta affermativa al quesito, la Corte cantonale avrebbe in seguito dovuto passare al ragionamento ipotetico, per determinare, in conformità con la giurisprudenza, la retribuzione che la convenuta avrebbe corrisposto se non fosse stata vittima del comportamento doloso di C__________ C__________ e G__________ __________, il tutto dopo aver meglio approfondito i fatti rilevanti, in particolare il contenuto dei contratti sottoscritti dall’attrice con la società T__________ e quelli poi conclusi tra quest’ultima e la convenuta (cfr. consid. 5, 5.1 e 5.2). Irricevibile era infine la censura ricorsuale relativa alla violazione dell’art. 20 CO da parte dei giudici cantonali (cfr. consid. 6).
12. La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10).
13. Visto quanto precede, a questo stadio della lite devono ormai essere considerati assodati - per i motivi già indicati nella sentenza 6 ottobre 2011 di questa Camera (cfr. supra consid. 10), che in tale misura si intendono qui in ogni caso per riprodotti - l’applicabilità del CPC/TI alla procedura di primo e secondo grado (quest’ultima per altro da ammettere anche per l’attuale giudizio su rinvio del Tribunale federale: cfr. TF 17 gennaio 2012 inc. 4A_471/2011 consid. 3.3 e 3.4; II CCA 31 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.169, 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10), la tempestività dell’appello, l’avvenuta invalidazione dei contratti di cui ai doc. B e C per il comportamento doloso - meglio specificato in quel giudizio - imputabile a C__________ __________ e G__________ __________ e per essi all’attrice, come pure l’infondatezza delle ulteriori censure aventi per oggetto il carattere non vincolante di quei contratti per l’esistenza di un errore essenziale ex art. 23 CO e la loro nullità giusta l’art. 20 CO rispettivamente circa l’esistenza di un abuso di diritto rimproverabile alla convenuta per aver poi concluso i nuovi contratti con T__________.
14. Appurato così che la convenuta è stata dolosamente indotta a concludere i contratti di cui ai doc. B e C e pacifica la tempestività dell’atto formatore con cui essa il 16 luglio 2004 ha notificato alla controparte di non ritenersi più vincolata dagli stessi (doc. 9), resta da esaminare quali siano le conseguenze giuridiche di una tale dichiarazione e dunque se, come preteso dall’attrice, i contratti siano da considerare rescissi ex nunc, oppure se, come invece ritenuto dal Pretore, essi debbano essere considerati rescissi ex tunc con la particolarità che per il passato gli stessi dovevano valere nei termini in cui sarebbero stati conclusi senza il dolo, ovvero secondo quanto era previsto dai contratti tra l’attrice e T__________ (doc. 7 e 8). In effetti, in base alla giurisprudenza, laddove una parte si prevalga validamente di un vizio di volontà, il contratto è di principio privato di qualsiasi validità ex tunc e le prestazioni già fornite devono essere ritornate secondo le regole della rivendicazione o dell’arricchimento indebito, fermo restando che, come ricordato anche nel giudizio di rinvio del Tribunale federale (consid. 4.1), la soluzione è però diversa in presenza di rapporti di durata che si sono già totalmente o parzialmente concretizzati, ritenuto che in tal caso la dichiarazione di invalidazione del contratto ha effetto ex nunc (di fatto come una disdetta straordinaria), a meno che il vizio di volontà non si sia ripercosso anche sul sinallagma, abbia cioè influenzato sotto il profilo quantitativo la prestazione promessa dalla parte che ne è vittima (DTF 129 III 320 consid. 7.1.2 - 7.1.4; cfr. pure DTF 134 III 438 consid. 2.4, 132 III 242 consid. 4.2, TF 27 settembre 2004 4C.197/2004 consid. 4.1): in quest’ultima evenienza, come ulteriormente precisato nel giudizio di rinvio (consid. 4.1 e 4.3), il giudice è tenuto a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni e, posta la causalità del vizio, adeguare il contratto retroattivamente, seguendo criteri analoghi a quelli che vigono per l’applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO, ossia mediante interpretazione del contratto, ricercando la volontà ipotetica delle parti e stabilire ciò che esse avrebbero pattuito se il vizio non avesse influenzato le loro volontà.
15. Conformemente al giudizio di rinvio, in questa sede deve innanzitutto essere sciolta la contraddizione riscontrata nell’accertamento relativo all’influenza del dolo dell’attrice sull’entità della prestazione in denaro promessa dalla convenuta, che era stata implicitamente sostenuta a p. 12 della sentenza d’appello (in occasione dell’esame sul dolo) ma poi negata a p. 16 (in occasione dell’analisi sul tema del contratto di durata).
Ora, nel caso di specie è evidente che il dolo commesso da C__________ __________ e G__________ __________, e per essi dall’attrice, era senz’altro tale da influire ed aveva effettivamente influito sulla controprestazione promessa a suo tempo dalla convenuta nei contratti di durata di cui ai doc. B e C, come per altro già lasciato intendere dallo stesso Tribunale federale, che lo ha reputato dapprima “verosimile” (consid. 5) e poi “indubbio” (consid. 5.1), rispettivamente ha ritenuto “difficile immaginare” il contrario (consid. 4.2). L’accertamento effettuato a p. 16 della sentenza d’appello deve pertanto essere rettificato in tal senso.
16. Ciò posto, sempre sulla base del giudizio di rinvio e meglio delle considerazioni riassunte in precedenza (cfr. supra consid. 14), si tratta di esaminare, con un ragionamento ipotetico, quale sarebbe stata la retribuzione che la convenuta avrebbe corrisposto all’attrice nel caso in cui non fosse stata vittima del comportamento doloso di C__________ __________ e G__________ __________, ovvero qualora fosse stata informata del fatto che l’attrice, da loro “millantata” come società specializzata già attiva nel settore con un certo successo, era invece stata costituita pochissimi mesi prima, non aveva svolto alcuna attività, tanto meno nel marketing internazionale, e non aveva quindi esperienza nel settore né alcuna presenza diretta sui mercati __________ e __________ e doveva quindi appoggiarsi a una società locale.
16.1 Come rilevato dall’Alta Corte (consid. 5.1), in assenza di indizi contrari è indubbio che, se questa verità fosse stata portata a sua conoscenza, la convenuta avrebbe capito che i servizi promessi dall’attrice erano inattuabili e inutili e avrebbe di conseguenza messo in discussione e soprattutto, per quanto qui interessa, ridotto la controprestazione; a maggior ragione poi se avesse saputo anche del ruolo svolto dai suoi dirigenti in quella ditta, ciò che l’avrebbe indotta ad essere ancora più cauta e critica già in occasione dell’esame delle varie proposte.
16.2 In merito alla misura della riduzione della controprestazione dovuta a suo tempo dalla convenuta, si osserva quanto segue.
16.2.1 In base al giudizio di rinvio (consid. 5.2), un indizio importante perlomeno del limite inferiore del prezzo che essa, qualora fosse stata informata di tutte le circostanze menzionate in precedenza, sarebbe stata disposta a pagare all’attrice è costituito dalla controprestazione concordata nei contratti di cui ai doc. 15 e 16 da lei sottoscritti direttamente con T__________ poche settimane dopo la rottura dei rapporti con l’attrice. A questo proposito va rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non è vero che la convenuta avesse a quel momento praticato a T__________ le stesse condizioni praticate in precedenza dall’attrice a quest’ultima nei doc. 7 e 8, l’istruttoria avendo al contrario dimostrato che le condizioni spuntate in seguito dalla convenuta erano persino più favorevoli, comportando un esborso annuale di € 1'317'000.- (per la __________ € 992'000.-: 30 rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; 2 capi area a € 48’500.- ciascuno; un responsabile nazionale a € 85’000.-; e indennità per il management di € 120’000.-; rispettivamente per la __________ € 325'000.-: 10 rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; un capo area a € 35’000.-; e indennità per il management di € 60’000.-) a fronte degli € 1'345'100.- (per la __________ € 1’069'000.-: 30 rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; 2 capi area a € 40’000.- ciascuno; un responsabile nazionale a € 103’000.-; indennità per il management di € 150’000.-; e importo relativo alle prestazioni di € 46'000.-; rispettivamente per la __________ € 276'100.-: 7 rappresentanti / informatori scientifici a € 23’000.- ciascuno; un capo area a € 34’500.-; indennità per il management di € 57’600.-; e importo relativo alle prestazioni di € 23'000.-) previsti in base agli accordi tra T__________ e l’attrice.
16.2.2 Contrariamente a quanto ritenuto da questa Camera nella precedente sentenza d’appello, nessun elemento concreto permette invece di inferire che la convenuta, se informata, sarebbe stata disposta a pagare all’attrice importi superiori a quelli fissati negli accordi di cui ai doc. 15 e 16. Come rilevato nel giudizio di rinvio (consid. 5, 5.1, 5.2 e 5.3), tutte le diverse circostanze allora evocate a sostegno della tesi opposta non erano in effetti compatibili con il ragionamento ipotetico che s’imponeva nelle particolari circostanze, né tenevano conto del fatto che la volontà ipotetica della convenuta era una questione di diritto di modo che a quest’ultima non poteva essere imposto l’onere di provare quella circostanza. In particolare l’argomento secondo cui il prezzo (più elevato) pagato dalla convenuta appariva giustificato anche per “l’attività di interposizione dell’attrice, più cara già per la necessità di disporre una struttura propria e per il rischio imprenditoriale da lei assunto nei confronti della convenuta da una parte e di T__________ dall’altra” non poteva essere seguito, ritenuto come per l’Alta Corte fosse difficile ipotizzare che la convenuta, se al momento di contrarre fosse stata informata dell’inconsistenza della società attrice, avrebbe tenuto conto di tali circostanze per stabilire la retribuzione da corrispondere. E nemmeno era rilevante, per le ragioni già esposte, il fatto che non fosse stato dimostrato che la convenuta sarebbe stata allora disposta a contrarre a quelle condizioni con ditte locali, il fatto che essa non avesse ritenuto di indicare per quale motivo aveva ritenuto di optare a favore dell’attrice e di scartare le proposte di altre ditte, oppure ancora che essa fosse un’importante ed esperta ditta del settore __________ (cfr. interrogatorio formale di __________ ad 2, interrogatorio formale di __________ ad 4) e avesse già concluso decine di contratti come quello in esame (interrogatorio formale di __________ ad 14, interrogatorio formale di __________ ad 13), da ciò non potendosi ancora dedurre che essa, se fosse stata debitamente informata, avrebbe accettato di concludere i contratti per importi superiori a quelli risultanti dai doc. 15 e 16, poco importando in ogni caso se gli importi concordati nei doc. B e C, a seguito del dolo, potessero o meno essere conformi al mercato. Per completezza di motivazione, va infine rilevato che, diversamente dall’assunto dell’attrice, oltretutto addotto per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in questa sede, il fatto che il presidente della convenuta avesse dichiarato di non essersi interessato dei dettagli dei contratti sottopostigli per esame (interrogatorio formale di __________ ad 16) non significava che a lui e con ciò alla sua società gli aspetti economici dei contratti fossero del tutto indifferenti, ma solo che non si era occupato dei dettagli degli accordi, delegati ad altri.
17. In esito a quanto precede, si ha che i contratti di cui ai doc. B e C, le cui prestazioni sinallagmatiche sono state influenzate dal dolo di C__________ __________ e G__________ __________, devono essere rescissi ex tunc, ritenuto che essi sono senz’altro inefficaci per il futuro mentre che, per il passato, restano sì validi, ma solo nel senso che la controprestazione che la convenuta era tenuta a fornire andava adeguata e meglio ridotta all’importo annuale di € 1'317'000.- risultante dai doc. 15 e 16. Ritenuto che quest’ultima somma è addirittura inferiore a quella di € 1'345'100.- su cui la convenuta, con riferimento ai doc. 7 e 8, si era fondata per formulare le sue domande di causa (ossia la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale per € 2'855'569.11 oltre interessi, cifra questa risultante dalla differenza tra quanto incassato sino ad oggi dall’attrice [€ 5'131'520.11] e quanto da lei riversato a T__________ [€ 2'275'951.-]), poi accolte dal Pretore, e preso atto che l’attrice non ha assolutamente censurato in questa sede il suo calcolo e le cifre fatte proprie dal giudice di prime cure, la sentenza di primo grado dev’essere confermata, senza che sia necessario esaminare le ulteriori argomentazioni sollevate a suo tempo dalla convenuta, per altro nemmeno riproposte in questa sede, e che in ogni caso sarebbero state destinate all’insuccesso, visto che la violazione dell’obbligo di riservatezza e di esclusività contenuto nei contratti non le aveva in ogni caso causato alcun danno, mentre il fatto che l’attrice avesse delegato l’esecuzione dei contratti a terzi senza il suo preventivo consenso era a sua volta privo di rilevanza, la convenuta abusando in effetti della sua buona fede ad eccepire una tale circostanza quando i contratti erano stati sempre adempiuti a sua perfetta soddisfazione (Fellmann, Berner Kommentar, n. 629 ad art. 398 CO).
18. Ne discende che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza pretorile dev’essere confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 4'509'137.55 (€ 1'653'568.44 per la petizione e € 2'855'569.11 per la domanda riconvenzionale), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 febbraio 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 19’900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 20’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 45'000.- per ripetibili di appello.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, la cauzione processuale di fr. 45'000.- prestata dall’appellante a seguito del decreto 27 luglio 2009 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
III. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).