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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.143 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 agosto 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'600,70 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 15'410,20;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 14 giugno 2012, ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 9 agosto 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio postulandone l'annullamento e il rinvio al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, l'accoglimento della petizione così come precisato con le conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 settembre 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
AP 1 è proprietario del fondo mapp. __________
RFD di __________ su cui sorge un'abitazione. Tale sedime è al beneficio di una
servitù di passo veicolare a carico del fondo contermine mapp. __________, diritto
che consente un accesso da e per la strada comunale. La servitù è stata
costituita con atto notarile del 20 giugno 1996 (doc. D) dall'allora
proprietaria di entrambi i fondi e prevedeva l'esercizio del diritto
sull'esistente strada, già anticipando le conseguenze in caso di successiva
edificazione del fondo serviente da questa attraversato. In tale evenienza
l'atto costitutivo della servitù prevedeva infatti che "il passo dovrà
essere mantenuto, ma spostandone il relativo sedime sul filo del confine fra il
fondo gravato e il N. __________ (millecinquecento-novanta) RFD __________,
garantendone una larghezza di ml 3.20 (tre e venti)" (doc. D, n.
8.2.).
Con licenza edilizia 18 febbraio 2008 (doc. L) il Municipio di __________ ha
concesso a AO 1 l'autorizzazione ad edificare uno stabile residenziale sul
fondo mapp. __________ sulla base di un progetto che prevedeva, tra l'altro, lo
spostamento della summenzionata strada d'accesso al mapp. __________.
Nell'ambito di tale procedura d'autorizzazione edilizia la questione dello
spostamento della strada e della relativa sistemazione del sedime era stata sollevata
da parte di AP 1 con l'inoltro di un'opposizione alla domanda di costruzione,
alla quale ha fatto seguito un esperimento di conciliazione convocato dal
Municipio ai sensi dell'art. 9 Legge edilizia (LE, RL 7.1.2.1). In tale
frangente l'istante in licenza e l'opponente hanno quindi raggiunto un accordo formalizzato
con la sottoscrizione del relativo verbale, di cui meglio si dirà in seguito
(doc. I).
Non avendo ottenuto soddisfazione siccome, a suo modo di vedere, AO 1 non
avrebbe fatto fronte al summenzionato impegno contrattualmente assunto relativo
alla sistemazione dei sedimi, AP 1 gli ha in un primo tempo rivolto una
richiesta di risarcimento di fr. 18'372,70 per danni subiti, facendo in seguito
spiccare per lo stesso motivo un precetto esecutivo di fr. 25'000.- oltre
interessi, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con petizione 17 agosto 2009 AP 1 si è rivolto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr.
21'600,70, oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2009, rivendicati quale
risarcimento del danno subito, nonché il rigetto definitivo e limitatamente
all'importo di fr. 20'600,70 dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di __________. Invocando gli accordi presi con i precedenti
proprietari al momento dell'acquisto della sua proprietà e l'accordo (doc. I)
raggiunto con il convenuto nell'ambito dell'udienza di conciliazione volta ad
appianare il contenzioso sorto nell'ambito della postulata licenza edilizia per
l'edificazione del fondo mapp. __________, l'attore ha rimproverato alla
controparte di non aver dato seguito all'impegno contrattualmente assunto in
relazione allo spostamento a sue spese dell'accesso litigioso. Egli ha pertanto
chiesto la rifusione del danno che ne sarebbe derivato, pari alla spesa di fr.
3'228.- già sostenuta per un intervento urgente di "completazione delle
opere di sistemazione della strada d'accesso e la rimessa in stato delle parti
danneggiate o asportate dal convenuto" (petizione pag. 4 n. 5), alla
quale si aggiunge la pretesa di fr. 18'372,70 per opere ancora da eseguire in
sostituzione del mancato adempimento del contratto. L'attore ha altresì
chiesto, per pari valore, il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 16 ottobre
2009. Con replica 6 novembre 2009 e duplica 10 dicembre 2009, così come con le
conclusioni 1° e 11 giugno 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, con la sola eccezione dell'attore che ha ridotto la
pretesa, alla luce delle risultanze del referto peritale, a fr. 15'410,20.
D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione.
Riepilogate brevemente le circostanze all'origine della vertenza, sfociate
nell'accordo (doc. I) sottoscritto in occasione dell'incontro conciliativo
promosso dal Municipio, il Pretore ha esaminato l'impegno assunto dal convenuto
nell'ambito del rapporto contrattuale che lo stesso attore ha definito sui
generis invocando l'applicazione degli art. 97 segg e 107 segg. CO a
fondamento della legittimità di una rinuncia all'esecuzione in adempimento del
contratto e della relativa pretesa di risarcimento del danno conseguente.
Il primo giudice ha ritenuto pacifica l'applicazione di tali disposti di legge,
negando la sussistenza di una valida messa in mora del convenuto ai sensi
dell'art. 107 CO, non ravvisando alcun elemento nel contegno del convenuto che
permettesse di ritenerla superflua ai sensi dell'art. 108 CO. Non avendo
l'attore fissato un congruo termine per l'adempimento, ossia il cosiddetto
termine di grazia, non era legittimato a pretendere il danno derivato
dall'invocato inadempimento contrattuale.
Abbondanzialmente, ma senza esprimere un giudizio nel merito, il Pretore ha poi
sollevato il dubbio in merito alla carente messa in mora anche ai sensi
dell'art. 102 CO, mancando una qualsiasi interpellazione da parte del creditore
o la previa fissazione di un termine per l'adempimento.
Già per questo motivo la petizione è pertanto stata respinta, ritenuto
superfluo un esame delle censure relative al buon fondamento del credito vantato
dall'attore.
E.
Con atto di appello 9 agosto 2012 l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullarlo e rinviare l'incarto
al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, di accogliere la
petizione così come precisato con le conclusioni, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Della risposta 24 settembre 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese
(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo
preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è
retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.Il significato dell'atto di appello è
quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche
all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla
sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate,
la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua
riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o
riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti
al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un
giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza
prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a
richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si
esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (sentenza
del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2012; II CCA 26 agosto 2011
inc. 12.2011.40 in RtiD I-2012 37c pag. 959; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009,
n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni
redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie
argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la
diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del
giudizio impugnato.
Ciò premesso, si constata che gran parte dell'appello
(da pagina 3 n. 1 a pagina 7 n. 7.1) è costituito dalla letterale trascrizione
delle conclusioni presentate al Pretore il 1° giugno
2012. Le ampie citazioni tratte da quell'allegato, non
essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono questa parte dell'appello irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
Possono quindi di essere esaminate solamente le censure esposte nella parte rimanente
dell'atto di appello nella misura in cui risultino avere una valenza autonoma
rispetto alla parte irricevibile.
3.L'appellante contesta il giudizio
pretorile secondo il quale egli non avrebbe provato di aver messo in mora il
creditore. In applicazione dell'art. 108 CO una tale messa in mora sarebbe
stata superflua, siccome il convenuto aveva già chiaramente dichiarato "che
non si sarebbe assunto alcuna ulteriore opera oggetto della vertenza"
(appello pag. 8 n. 7.2).
La censura non può essere condivisa. Infatti, gli argomenti addotti dall'appellante,
esposti peraltro in modo generico e al limite della ricevibilità (art. 311 cpv.
1 CPC) sulla specifica questione della messa in mora, non permettono di
sovvertire le conclusioni del Pretore. Per prima cosa il giudizio pretorile ha infatti
correttamente rilevato come gli eventi descritti nel memoriale introduttivo per
giustificare tale mancanza di volontà del convenuto risultassero irrilevanti
poiché addirittura successivi alla lettera 10 dicembre 2008 (doc. V) con la
quale l'attore aveva già esplicitato l'intenzione di chiedere un risarcimento
danni in luogo dell'adempimento contrattuale. Nel periodo precedente a tale
data il Pretore non ha per contro ravvisato, sulla base delle risultanze
istruttorie, alcun elemento che permettesse di rendere superflua una messa in mora
del debitore. Il preteso rifiuto di adempiere agli obblighi contrattualmente
assunti non poteva, a mente del giudice di prime cure, essere dedotto dal
tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti. Il giudizio regge alla
critica. Non può infatti essere seguita la tesi dell'appellante che cerca di
dedurre un tale rifiuto dal tenore dello scritto 16 giugno 2008 (doc. T) pretendendo
che, esponendo l'elenco dei lavori per i quali si considerava impegnato e
promettendone l'esecuzione a sue spese, il convenuto avrebbe "implicitamente
detto di non ritenersi obbligato ad eseguire, quindi di non eseguire, ulteriori
opere" (appello pag. 8 n. 7.2). Sennonché, oltre a essere arduo il
tentativo di evincere un chiaro rifiuto da un simile ragionamento deduttivo e
interpretativo volto a far emergere espressioni di volontà non esplicite, la
censura non considera che l'oggetto della pretesa e quindi della contestata messa
in mora era tutt'altro che definito. Come si evince dalla stessa difficoltà con
cui l'attore cerca di identificare gli elementi del preteso accordo, il
contenzioso si è riferito a interventi edili rimasti in sostanza indeterminati.
Da espressioni quali "obbligo nei miei confronti segnatamente per
quanto attiene alla sistemazione del mio piazzale in seguito allo spostamento
della strada d'accesso da lui operato" (doc. R, citato a pag. 8
dell'appello) o "sistemazione di detto accesso, come pure il raccordo
sulla part. 917" (doc. F, citato a pag. 11 n. 10.1 dell'appello) non è
possibile dedurre con sufficiente grado di precisione l'entità del lavoro promesso
dall'obbligato. È infatti lo stesso appellante a doverne dare una soggettiva
interpretazione, specificando che "queste opere comprendevano eventuali
muretti (o cordoli) come pure le opere di pavimentazione (cemento e asfalto)
non solo sulla part. __________ RFD __________, ma pure quelle da eseguire
sulla part. __________ RFD __________ (leggi sistemazione accesso e raccordo).
In altri termini, il signor AO 1 non poteva togliere la vecchia pavimentazione
sulla part. __________ RFD __________ senza sostituirla con una nuova (cemento
o asfalto). La stessa cosa può valere per i muretti o cordoli, nella misura in
cui questi vanno posizionati su nuovo sedime stradale; ovvero perché quelli
precedenti sono stati, di conseguenza, eliminati" (appello pag. 11 e
12 n. 10.1). A fronte di tale indeterminatezza sulla reale portata dell'impegno
assunto, e quindi sulla concreta esecuzione di specifici lavori edili riferita
a precise porzioni del sedime dell'appellante, non può essere rimproverato al
Pretore di aver concluso che una messa in mora potesse essere ritenuta
superflua. Ciò vale a maggior ragione alla luce del fatto, non contestato, che
il convenuto ha comunque eseguito a sue spese alcuni lavori sul fondo in questione,
in particolare provvedendo alla costruzione di un muro di confine eseguendo
pure le relative opere di scavo e fondazione (come indicato nello scritto 16
giugno 2008, doc. T). In tali circostanze, le dichiarazioni del debitore delle
prestazioni in merito al rifiuto di eseguire non meglio precisati lavori di
sistemazione del fondo del creditore, non possono pertanto essere qualificate
come chiare e univoche (Weber, Berner Kommentar, Band VI, Die Folgen der Nichterfüllung, Art.
97-109 OR, ad art. 108, no. 9 segg.; Wiegand, Basler Kommentar, OR-I, ad art. 108, cfr. 2; Thevenoz, Commentaire
Romand, CO I, ad art. 108, cfr. 4).
4.Non è atta a sovvertire la conclusione
del Pretore neppure la censura che pretende superflua una messa in mora
qualificata poiché, come emergerebbe dalla documentazione fotografica agli atti
(doc. Z8), all'epoca il convenuto aveva già "chiuso il suo cantiere"
(appello pag. 9 n. 7.4), esprimendo anche con tale comportamento la sua volontà
di non eseguire alcuna ulteriore opera. Infatti, oltre ad essere una pura
supposizione formulata dall'appellante secondo un suo soggettivo punto di
vista, l'allegazione di tale circostanza risulta nuova e come tale inammissibile
(art. 317 CPC).
5.In definitiva la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello, nella misura in cui è
ricevibile, è infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario
pronunciarsi sulle considerazioni esposte dall'appellante in merito al
fondamento del credito vantato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che
rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella
commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 15'410,20 (art. 91 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 9 agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).