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Incarto n. |
Lugano 1° settembre 2014/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.607 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 agosto 2010 (azione creditoria a seguito di mandato) da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'488,95, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 a titolo di onorario e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla debitrice escussa al relativo PE;
domanda alla quale la convenuta si è integralmente opposta e che il Pretore, con sentenza 22 giugno 2012, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 79'304,70 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010, ponendo tassa e spese a carico della convenuta, condannata a rifondere all’attore fr. 6'500.- a titolo di indennità, rigettando in via definitiva per pari importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
appellante la convenuta che con atto di appello 14 agosto 2012 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, di confermare l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di porre tassa e spese interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a versarle fr. 6'500.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado; in via subordinata l’appellante chiede la riforma del giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'480.- (e in via ancor più subordinata a fr. 27'980.-) e respingere per pari importo l’opposizione al relativo PE, con ripartizione di tasse e spese di giustizia e rifusione di ripetibili parziali;
richiamata la risposta 13 settembre 2012 dell'attore che postula la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. L'avv.
AO 1 ha rappresentato AP 1 a decorrere dal 1° settembre 2009 nella causa di
stato contro il marito H__________ __________ __________ (procura doc. A). Il
mandato di patrocinio è stato revocato dalla mandante nel corso del mese di
maggio 2010 (doc. C). Il 26 maggio 2010 l'avv. AO 1 ha inviato all’ex cliente una nota d’onorario per complessivi fr. 78'452,75 a saldo, importo comprensivo dell’onorario per tutte le prestazioni eseguite, delle spese,
dell’IVA, degli esborsi e della deduzione degli acconti già percepiti per fr.
28'000.- (doc. H).
In precedenza, con la firma della procura del 21 settembre 2009 (doc. B) AP 1 aveva
pure conferito mandato al medesimo legale per la rappresentanza in merito al
risarcimento assicurativo conseguente al furto subito in occasione di un
trasloco. Le relative prestazioni dell'avvocato sono state oggetto di
fatturazione il 26 maggio 2010, con invio della nota d'onorario per complessivi
fr. 1'036,20 a saldo, importo comprensivo dell’onorario, delle spese e
dell’IVA, già dedotti gli acconti percepiti per fr. 7'000.- (doc. G).
B. A
seguito del mancato pagamento del saldo delle due summenzionate note
professionali, il 30 agosto 2010 l'avv. AO 1 ha inoltrato alla Pretura di
Lugano una petizione postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
79'488,95, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 a titolo di onorario e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla
debitrice escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
Con la risposta di causa la convenuta ha proposto di respingere la domanda
dell'attore, contestandone la pretesa con riguardo all’entità degli onorari
richiesti per le due procedure, in particolare con riferimento al calcolo di
quello per la causa di stato in merito alla quale ha lamentato di non essere
stata debitamente informata sui parametri di calcolo indicati nella procura
sottoscritta (doc. A) e ha contestato il valore di causa considerato
dall'attore per l'aggiunta di un supplemento di onorario ad valorem.
In sede di replica e duplica, rispettivamente nelle conclusioni scritte, le
parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi e domande. L'attore, respinte le
critiche al suo operato e ribadita la correttezza della fatturazione che
pretende adeguata per rapporto al tempo impiegato e ai valori indicati, ha
ridotto la sua pretesa di fr. 220.- in relazione ad un'erronea doppia
fatturazione per una trasferta (doc. H, pag. 3). La convenuta ha per contro
ribadito le contestazioni, in particolare a proposito del correttivo ad
valorem applicato dal legale nel calcolo dell'onorario per la pratica di
divorzio.
C. Con
sentenza 22 giugno 2012 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione
riconoscendo all’attore fr. 79'304,70 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010,
ponendo tassa e spese a carico della convenuta, condannata a rifondere
all’attore fr. 6'500.- a titolo di indennità. Il primo giudice ha nel contempo
rigettato in via definitiva, per pari importo, l'opposizione interposta al
relativo PE.
Constatato lo svolgimento di un'attività di patrocinio nell'ambito di un
contratto di mandato a carattere oneroso, il Pretore ha esaminato i criteri
determinanti per definirne la remunerazione. Riepilogati dottrina e
giurisprudenza in merito agli onorari del mandatario e al relativo onere della
prova, ha dapprima ritenuto inverosimile, oltre che non provato, che le
asserite difficoltà linguistiche abbiano impedito alla convenuta di comprendere
l'impegno assunto con la sottoscrizione della procura indicante espressamente
la tariffa applicata dal legale.
Per la causa civile di stato, esaminati i documenti contenuti nel relativo incarto
(richiamo n. I), il giudice di prime cure ha rievocato in grandi linee
l'impegno profuso dall'attore e valutato di conseguenza comprovata l'entità
delle prestazioni svolte dal legale, ritenendone l'indennità congrua dal
profilo delle ore svolte (totale: 111,60) e fatturate ad una tariffa oraria di
fr. 300.-. Pure il correttivo ad valorem, sebbene ricalcolato in modo
diverso rispetto a quanto esposto dal legale nella contestata nota d'onorario,
è stato considerato fondato, tenuto conto della procedura di divorzio assai
complessa implicante la suddivisione di importanti valori patrimoniali come
risulterebbe dalle dichiarazioni scritte della convenuta stessa, rese al
momento del conferimento del mandato, con le quali asseriva di essere
creditrice nei confronti del marito di almeno fr. 2'500'000.- (doc. Q). A mente
del Pretore l'onorario preteso dall'attore risulta quindi addirittura inferiore
all'importo complessivo calcolato come da tariffa indicata nella procura (doc.
A).
In merito alla seconda nota d'onorario (doc. G), rilevato come la pretesa non
sia più stata oggetto di contestazione in sede di allegato conclusivo, il
Pretore ha pure ritenuto congruo il suo ammontare, a fronte di un dispendio
orario adeguato e conforme all'impegno richiesto per la stesura di due
memoriali (doc. P) e delle verosimili prestazioni supplementari (doc. G).
In conclusione il giudizio pretorile ha pertanto riconosciuto la pretesa
dell'attore limitatamente a fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre interessi di
mora del 5% dal 1° giugno 2010.
D. Con
atto di appello 14 agosto 2012 la convenuta ha postulato la riforma del
giudizio. In via principale ha chiesto di respingere la petizione, confermare
l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, porre tassa e spese
interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a versarle fr.
6'500.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo
grado. In via subordinata l’appellante ha chiesto di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 14'480.- (e in via ancor più subordinata a fr. 27'980.-) e
respingere per pari importo l’opposizione al relativo PE, con ripartizione di
tasse e spese di giustizia e la condanna dell’appellato a rifonderle ripetibili
parziali.
Delle tesi dell'appellante così come del contenuto nella risposta si dirà nei
considerandi che seguono.
considerato
in diritto:
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. L’appellante
precisa preliminarmente come la nota d’onorario per la pratica assicurativa
relativa al furto (doc. G) sia stata nel frattempo interamente saldata e non
sia più oggetto di contestazione. Di conseguenza il valore ancora litigioso
ammonterebbe a fr. 78'452,75.
3. Con
la prima censura l’appellante contesta le conclusioni pretorili in merito
all’applicabilità della clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo ad
valorem. A suo parere, se anche avesse potuto cogliere il tenore della
clausola indicata nella procura, ciò non consentirebbe ancora di dedurre che
abbia capito il complicato metodo di calcolo elaborato ed utilizzato dal
mandatario, né di ritenere che le debite spiegazioni siano state da questi
fornite, “consentendo una valutazione oggettivamente giustificabile
dell’ampiezza delle spese presenti e future generate dallo svolgimento del
mandato” (appello pag. 8). Comunque imputabile al mandatario sarebbe la
firma frettolosa della procura da parte della mandante senza essersi assicurato
che questa ne avesse capito il tenore. Le molteplici interpretazioni a cui si
presta la clausola litigiosa non permetterebbero inoltre di ritenere che la
mandante abbia acconsentito a questa modalità di computo della retribuzione.
La tesi è irricevibile poiché in parte nuova e nel contempo motivata in modo
carente (art. 311 CPC) siccome non si confronta con la motivazione del Pretore,
che ha rimproverato alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere
probatorio che le incombeva a proposito delle asserite difficoltà di
comprensione al momento della firma della procura. In effetti, ancora in questa
sede essa neppure invoca circostanze o elementi atti a provare le sue
allegazioni, rimaste perlopiù allo stadio di deduzioni secondo pretesi
ragionamenti logici soggettivi, inadeguati come tali a scalfire il diverso
giudizio pretorile.
In merito alle tesi sostenute dall'appellante in prima sede si rileva come a
fronte della petizione che indicava quale criterio di definizione del valore in
gioco la liquidazione del regime matrimoniale (petizione pag. 3 n. 4), con la
risposta la convenuta aveva scelto di contestare che le parti avessero
convenuto la modalità di retribuzione per le prestazioni professionali
dell’avvocato, sostenendo la tesi di essere stata addirittura ignara del fatto
“che la procura contenesse anche le condizioni di retribuzione del mandato
di patrocinio” (risposta pag. 3). Le ulteriori contestazioni sviluppate
dalla convenuta si sono poi concentrate sul valore di causa e sull’oggetto del
mandato di patrocinio con accenni all’insoddisfazione della mandante e alla conseguente
revoca del mandato, senza peraltro invocare precise inadempienze che potessero
giustificare una riduzione dell’onorario. La convenuta ha quindi passato in
rassegna una serie di singole prestazioni sulla base dell'elenco annesso alla
nota d’onorario (doc. H) accompagnandole da considerazioni, quesiti e obiezioni
(che a tratti neppure possono essere qualificati come esplicite contestazioni
dell’operato del patrocinatore), per giungere alla conclusione che nulla fosse
più dovuto oltre a quanto già versato come anticipo. Con la duplica 17 ottobre
2011 la convenuta aveva inoltre indicato succintamente di non aver compreso le
condizioni con cui veniva calcolata la nota d’onorario e di non essere stata
resa attenta al proposito. Premesso di non contestare il conferimento del
mandato, aveva quindi precisato “che quello che viene contestato nella
presente causa sono le modalità di calcolo della nota d’onorario di parte
attrice” (duplica pag. 2 ad. 1). Per il resto si era poi espressa sulle sue
scarse conoscenze della lingua italiana e sul merito della difficoltà della
causa di divorzio. Pure con le conclusioni 16 maggio 2012 la convenuta aveva
ribadito la contestazione in merito all’assenza di una pattuizione in merito
alla retribuzione “e che la stessa sia dovuta in relazione alle prestazioni
realmente effettuate dall’istante” (duplica pag. 2 n. 2).
Se ne deve pertanto concludere che il giudizio pretorile, nella misura in cui
ha ritenuto applicabile la clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo
ad valorem, merita conferma.
4. L’appellante
censura pure le conclusioni pretorili in merito al calcolo dell’onorario ad
valorem, rilevando l’assenza nella procura del valore di riferimento stabilito
per il calcolo.
Con argomentazioni in parte nuove e quindi di per sé irricevibili la censura
sviluppa tesi appena accennate solo con l’allegato conclusivo. Sennonché, in
tale occasione la convenuta aveva però indicato come “il valore di
riferimento concordato tra le parti corrisponde quindi, se del caso, alle
legittime pretese della signora S__________ nella sua causa di divorzio”,
pretese che l’istruttoria avrebbe a suo dire permesso di quantificare in fr.
1'000'000.-, pari a quanto poi effettivamente ottenuto dal marito (conclusioni
pag. 3 n. 3).
La censura è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC)
poiché non si confronta adeguatamente con la diversa deduzione pretorile che ha
invece considerato come rilevante l’ammontare della pretesa che la mandante
aveva quantificato in fr. 2'500'000.- nell’ambito di una comunicazione al
patrocinatore in occasione del conferimento del mandato (doc. Q). Infatti, pur
sviluppando ampie considerazioni al riguardo, queste si limitano in sostanza
all'esposizione di valutazioni soggettive. Gli argomenti risultano oltretutto
sostanzialmente nuovi e quindi parimenti inammissibili, siccome alla specifica
circostanza allegata dall’attore con la replica (pag. 4 con riferimento alla
pretesa di liquidazione minima di fr. 2'500'000.- indicata nel mail dell’11
settembre 2009) e alla produzione con tale comparsa del relativo documento
(doc. Q) la convenuta non aveva opposto argomentazione alcuna, né con la
duplica, né con le conclusioni, limitandosi a definire esorbitanti le pretese
di fr. 7-8'000'000.- formulate nella causa di stato.
Anche nel merito la censura andrebbe comunque respinta poiché l'appellante
pretende, a torto, che dall’istruttoria non sarebbe emerso altro valore
determinante al di fuori di quello da lei qualificato come oggettivo
poiché definito in una sentenza o una transazione, ovvero nel caso specifico
fr. 1'000'000.-. Infatti, contrariamente a quanto pretende l'appellante e, come
si vedrà pure erroneamente ritenuto dal Pretore, determinante al fine della
definizione del valore litigioso è senza dubbio il petitum di causa (art. 5
CPC-TI), con il quale l'attrice aveva cifrato in fr. 8'348'200.- la pretesa nei
confronti dell'allora marito (petizione 12 marzo 2010 doc. M e richiamo I e II).
Tale allegato di causa, sebbene formulato per il tramite del rappresentante
legale, si presume essere stato condiviso dall'attrice in quel procedimento,
che peraltro non ha mai neppure preteso il contrario. Inutilmente la mandante
ritiene quindi di poter fare astrazione da tale valore al momento
dell'applicazione della contestata clausola sulla retribuzione ad valorem
del legale.
5. L’appellante
esamina infine criticamente il calcolo dell’onorario elaborato dal Pretore.
In merito all’onorario a tempo di fr. 33'480.-, frutto di una remunerazione
oraria riconosciuta per il tempo impiegato dal patrocinatore, l’appellante
rimprovera al primo giudice una valutazione generosa, ma non si confronta con i
motivi alla base del giudizio impugnato, limitandosi ad accennare al fatto che
il mandato si sarebbe interrotto dopo poco più di 8 mesi e sia quindi stato
svolto solo parzialmente. Tali generiche asserzioni, così come l’appena
accennata questione relativa alla reale percentuale di svolgimento del mandato,
risultano censure parzialmente tardive oltre che inadeguatamente motivate e
sono pertanto irricevibili (art. 311 CPC).
Con riferimento all’onorario preteso l’appellante lamenta il fatto che a quello
di fr. 33'480.- non sarebbe stato applicato alcun correttivo, ma al contrario
aggiunto un ulteriore onorario ad valorem.
A suo parere, “trattandosi di un correttivo, questo dovrebbe servire appunto
a correggere, ritoccare, l’onorario a tempo di CHF 300 all’ora” (appello
pag. 12 n. 5.2) e sarebbe paradossale il risultato emerso nello specifico
frangente con una correzione pari al doppio della retribuzione a tempo,
costituendone quindi la parte principale. La lettura della clausola controversa
“lasciava tutt’al più intendere un tetto massimo verso cui l’avvocato
avrebbe potuto ritoccare il suo onorario minimo (ad ore)” (appello pag. 12
n. 5.2). Il rimprovero mosso al Pretore è quindi di aver erroneamente
interpretato la clausola contrattuale in questione, scostandosi dal suo stesso
testo e dalla percezione che un qualsiasi terzo in buona fede potrebbe avere al
riguardo.
La tesi, peraltro in parte nuova e quindi irricevibile, non può essere seguita.
Infatti, la pattuizione (integralmente trascritta a pag. 5 e 6 della sentenza)
indica espressamente che “in ogni caso” all’onorario calcolato “come
minimo” con la tariffa oraria di fr. 300.- “viene calcolato ed aggiunto”
un correttivo ad valorem secondo la tabella riportata nel documento (doc. A).
Non può pertanto essere rimproverata al Pretore un'erronea interpretazione di
una clausola contrattuale che prevedeva espressamente e senza lasciar spazio a
dubbi, l'aggiunta di un onorario ad valorem. Anche su questo punto le
censure sono pertanto respinte.
6. L’appellante
si duole in seguito in merito alla commisurazione della retribuzione. Ricordata
a titolo di premessa la giurisprudenza federale relativa al rapporto
ragionevole richiesto tra onorario e prestazione fornita, l’appellante
rimprovera al Pretore di non aver svolto tale esame e ribadisce come l’onorario
doppio scaturito dal calcolo pretorile non risulti affatto commisurato allo
svolgimento, peraltro solo parziale, dello specifico mandato. Il Pretore
avrebbe quindi applicato un sistema di calcolo errato che non terrebbe conto
dello stadio raggiunto dalla procedura, riconoscendo indistintamente una
medesima retribuzione ad valorem a prescindere dal concreto grado di
avanzamento. A mente dell’appellante il Pretore avrebbe quindi dovuto
respingere la petizione, chiedente una remunerazione sproporzionata, bastando
quanto già versato come acconto quale sufficiente remunerazione.
La censura va respinta. Infatti, il giudizio pretorile si è chinato sulla
questione della proporzionalità (sentenza pag. 7), ritenendola quindi data, perlomeno
implicitamente, sulla base del risultato scaturito dal calcolo eseguito dal
Pretore. Le censure dell'appellante non sono in grado di sovvertire tale
conclusione, che merita conferma nel suo esito, seppure sulla base di un
diverso calcolo dell'onorario, di cui si dirà al considerando successivo.
7. Come
indicato al considerando precedente il valore ancora litigioso ammonta a fr.
78'452,75 pari al saldo della nota d'onorario (doc. H).
L'attore ha calcolato il correttivo ad valorem di cui ai considerandi precedenti
indicando espressamente: "onorari per divorzio e liquidazione regime
matrimoniale (questo calcolato al minimo pattuito del 3% sul petitum minimo di
7,2 mio, ridotto al 30% per pratica non ultimata)" (doc. H pag. 1).
La percentuale del 3% corrisponde al minimo stabilito per valori superiori a
fr. 1'500'000.- (doc. A). A torto il Pretore ha ritenuto di applicare il parametro
di calcolo ad un valore inferiore a quello di fr. 7'200'000.- considerato dal
mandatario, il valore di causa risultante dagli atti della procedura di stato
essendo addirittura superiore (cfr. considerando n. 4). La riduzione al 30% per
tenere conto della fase procedurale in cui il mandato di patrocinio ha preso
termine appare a sua volta adeguata e le censure dell'appellante a questo
proposito appaiono inconcludenti e finanche irricevibili per carente
motivazione, esaurendosi sostanzialmente nella generica lamentela in merito ad
una non meglio specificata sproporzione e in accuse generiche e non dimostrate
relative a pretese tattiche processuali che avrebbero gonfiato ad arte la
pretesa. Se ne deve pertanto concludere che l'onorario così come calcolato
nella nota contestata (doc. H), fatta eccezione per la riduzione di fr. 220.-
riconosciuta in corso di causa, merita conferma. Seppur sulla base di un
diverso calcolo, va pertanto confermato nel suo esito il giudizio pretorile che
ha riconosciuto la pretesa dell'attore di fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre
interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2010.
8. Dovendosi
correggere il giudizio pretorile limitatamente al sistema di calcolo
dell'onorario, confermandone nel contempo l'esito, risultano di conseguenza
privi di rilevanza i rimproveri mossi al Pretore di aver omesso di ridurre
l’onorario ad valorem secondo il grado di avanzamento della pratica non
ultimata, discostandosi addirittura dal metodo di calcolo espressamente
indicato dal mandatario nella nota (doc. H). Come sopra indicato, questi aveva
in effetti ridotto la sua pretesa al 30% e non al 70% come erroneamente
ritenuto dal Pretore (giudizio impugnato, pag. 7: “riduzione del 30%”). Parimenti
superfluo risulta pure l'esame della correttezza del giudizio pretorile che ha
ritenuto una simile riduzione non dovuta in assenza di una specifica pattuizione
tra le parti (sentenza pag. 8 in fine).
9. Prive
di consistenza e irricevibili, poiché si limitano ad asserire una soggettiva
valutazione senza neppure formulare chiare domande al riguardo, risultano
altresì le considerazioni “a titolo abbondanziale” (appello pag. 11 n.
4) a proposito del rischio di conflitti di interessi per l’avvocato insito
nell’utilizzo di un correttivo ad valorem nel calcolo dell’onorario. Gli
enunciati a tal proposito sono di tale genericità da neppur potervi
intravvedere una specifica critica all’agire dell’appellato e ancor meno una
censura chiara alle argomentazioni pretorili alla base del giudizio impugnato.
10. Sia pure per
differenti motivazioni e concretamente sulla base di un diverso sistema di
calcolo dell'onorario dovuto all'attore, il giudizio di prima istanza va
pertanto confermato nel suo esito e l’appello, per quanto ricevibile, integralmente
respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono
fissate in conformità dell’art. 13 LTG. Le ripetibili sono calcolate in base
all’art. 11 cpv. 2 let. a RTar. Il valore litigioso della procedura di appello,
importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale, ammonta a fr. 78'452,75, pari alla pretesa ancora contestata.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 agosto 2012 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la decisione 22 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. La spese processuali di appello di fr. 4’000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).