Incarto n.
12.2012.149

Lugano

11 novembre 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 10 maggio 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall’avv. RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’avv. RA 2

 

 

 

 

 

con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi

fr. 60'000.-, di cui fr. 50'000.- corrispondenti al prezzo pattuito per la vendita di un veicolo Hummer H3 e fr. 10'000.- per il danno patito, in particolare per le spese legali e quelle di trasferta, oltre interessi,

 

richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha rivendicato in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di complessivi fr. 8'101.45, di cui fr. 5'220.- per spese di parcheggio, e fr. 2'881.45 per spese legali, nonché il versamento di ulteriori fr 10.- al giorno sino al ritiro dell’auto per le spese occasionate,

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 18 giugno 2012, con cui ha respinto la petizione ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale,

 

appellante l’attore che con atto di appello 20 agosto 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta 4 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                  A.   In data 24 settembre 2008 T__________, succursale di __________ (in seguito T__________) ha acquistato un veicolo __________ (doc. D). All’inizio del 2009, la vettura è stata consegnata al garage AO 1 per essere venduta a terzi.

                                         Con scritto del 14 dicembre 2009 T__________ ha chiesto ad AO 1 il pagamento della somma di denaro pattuita ritenendo che il garage avesse validamente venduto l’autovettura a terzi (doc. G).

                                         Con missiva di data 11 gennaio 2010 AO 1 ha invitato la controparte a voler “venire presso il nostro garage per ritirare l’auto sopracitata in quanto (…) il veicolo è invendibile; da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di vendere il veicolo” (doc. I).

                                         In data 7 luglio 2010 AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da T__________ il credito riferito alla vendita della vettura (doc. F), ha chiesto a AO 1 il versamento di fr. 50'000.-, “per l’avvenuta vendita del veicolo” e di fr. 10'000.- “a valere quale parziale risarcimento del danno causato, comprensivo in particolare delle spese legali incorse, e delle spese di trasferta” (doc. L).

 

                                  B.   Non avendo ricevuto quanto rivendicato, AP 1 ha richiesto un esperimento di conciliazione e, a seguito del fallimento dello stesso (inc. CM.2011.1), ha adito, in data 10 maggio 2011, la Pretura di Mendrisio-Nord chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi

                                         fr. 60'000.-, di cui fr. 50'000.- corrispondenti al prezzo pattuito per la vendita del veicolo __________ e fr. 10'000.- per il danno patito oltre interessi. In sintesi, l’attore ha sostenuto che AO 1 ha validamente venduto il veicolo a G__________ Sagl (in seguito G__________ Sagl), circostanza che, a mente dell’attore, sarebbe confermata dall’intestazione a predetta società del veicolo. Non plausibile sarebbe invece la spiegazione fornita dalla convenuta secondo cui la vettura sarebbe stata data unicamente in prova al gerente di G__________ Sagl. In virtù del contratto estimatorio concluso tra le parti in causa, la convenuta sarebbe pertanto tenuta a versare a AP 1 il prezzo di vendita pattuito, assommante a fr. 50'000.-. Parte attrice rivendica inoltre ulteriori fr. 10'000.- per il danno patito, comprensivo in particolare delle spese legali e di quelle di trasferta.

 

                                  C.   Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando integralmente le pretese creditorie. In breve, AO 1 ha argomentato di non aver mai venduto il veicolo a terzi ma di averlo unicamente dato in prova ad un potenziale acquirente il quale avrebbe però deciso di non acquistarlo. L’immatricolazione della vettura a nome di G__________ Sagl sarebbe stata fatta per permettere al gerente della società di utilizzare in prova l’__________, nel rispetto delle normative legali che impongono anche la richiesta di una nuova licenza di circolazione in caso di cambio di detentore. Non essendo stato concluso alcun contratto di compravendita con un terzo la convenuta ha pertanto ribadito di essere legittimata a riconsegnare il veicolo, conformemente a quanto previsto dal contratto estimatorio venuto in essere tra le parti.

                                         In via riconvenzionale, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 8'101.45 e di fr. 10.-- al giorno fino al ritiro del veicolo dal garage. Essa ha affermato che malgrado i numerosi solleciti l’attore si sarebbe rifiutato di ritirare il veicolo di sua proprietà, ciò che avrebbe causato dei costi alla convenuta legati al posteggio del veicolo, valutati in fr. 5'220.- a cui vanno aggiunti fr. 10.- al giorno fino al ritiro dell’auto. Nel contempo essa ha postulato il rimborso delle spese legali sostenute fino al rilascio dell’autorizzazione ad agire, valutate in fr. 2'881.45.

                                         Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.

                                         Nella risposta riconvenzionale parte attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale sostenendo che nulla poteva esserle imputato in riferimento alla presenza del veicolo presso la convenuta.

                                         Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale inoltrando dei memoriali conclusivi. In quest’ultimo allegato parte attrice ha modificato le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese. In breve, essa ha affermato che parte convenuta, procedendo all'immatricolazione del veicolo a nome di un terzo senza il consenso del proprietario, ha oltrepassato le competenze a lei concesse dal contratto estimatorio andando quindi a disporre del veicolo indebitamente. In questo modo essa avrebbe esercitato il diritto di opzione ciò che le precluderebbe ora la facoltà di restituire il veicolo.

                                         Nel proprio allegato conclusivo la convenuta si è invece limitata a ribadire le proprie posizioni.

 

                                  D.   Con sentenza del 18 giugno 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando AP 1 a pagare alla controparte fr. 1'588.-, nonché ulteriori fr. 2.- al giorno sino a quanto ritirerà il veicolo __________ dal garage AO 1.

 

                                  E.   Con atto di appello 20 agosto 2012 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 4 ottobre 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

e considerato,

 

in diritto:

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 18 giugno 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto retta dal CPC.

 

                                   2.   Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ricordato le caratteristiche del contratto estimatorio e i principi che reggono questo rapporto giuridico, ha stabilito che dall’istruttoria non emergevano prove che potessero confermare la vendita del veicolo __________ ad un terzo da parte del garage. In particolare il magistrato ha ritenuto che l’indicazione di G__________ Sagl sulla licenza di circolazione non fosse decisiva in quanto questo documento rivela unicamente il nome del detentore del veicolo e non quello del proprietario.

                                         Il primo giudice ha quindi affrontato la problematica delle nuove argomentazioni presentate da parte attrice in sede di conclusioni. Il magistrato ha ritenuto che questo modo di procedere fosse contrario al principio dell’eventualità e che la nuova allegazione fosse tardiva ed in ogni modo non ammissibile, le premesse dell’art. 229 CPC non essendo adempiute.

                                         In conclusione, il Pretore ha giudicato che, non essendovi stata alcuna vendita del veicolo, AO 1 era legittimata a restituire lo stesso; egli ha pertanto respinto le pretese attoree.

                                         Per quanto attiene invece alla richiesta riconvenzionale, il magistrato ha ritenuto fondata la richiesta di indennizzo avanzata dalla convenuta per il parcheggio dell’Hummer sul proprio sedime ed ha quantificato lo stesso in fr. 1588.-, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori fr. 2.- al giorno sino al ritiro del mezzo da parte di AP 1. Il magistrato ha di contro negato il diritto ad un rimborso per le spese legali precedenti l’autorizzazione ad agire.

 

                                   3.   Nel proprio allegato ricorsuale parte appellante contesta, in sostanza, unicamente la mancata entrata in materia del Pretore in relazione alle argomentazioni addotte in sede conclusionale. Argomentazioni che il magistrato ha qualificato quali nuove allegazioni fattuali ai sensi dell’art. 229 CPC ed ha ritenuto tardive.

                                         Secondo AP 1 dette argomentazioni costituirebbero invece questione di diritto e non allegazioni di fatto, così che le stesse andrebbero verificate d’ufficio dal giudice. A mente dell’appellante “sapere, nell’ambito di un contratto estimatorio, se il consegnatario abbia esercitato il proprio diritto di opzione, con i diritti e gli obblighi che ne seguono, è tema di puro diritto” (cfr. appello pag. 7). Egli afferma inoltre di aver sollevato la questione dell’utilizzo improprio del veicolo già in sede di replica (cfr. appello pag. 8).

 

                               3.1.   Dagli atti si evince che in sede di petizione e di replica l’attore ha sostenuto la tesi della vendita del veicolo mentre che in sede di conclusioni egli ha addotto l’argomentazione secondo cui AO 1, agendo alla stregua di un proprietario, avrebbe oltrepassato le competenze a lei concesse dal contratto estimatorio ed avrebbe, di fatto, esercitato il diritto di opzione risultante dal contratto. A ben guardare entrambe le tesi poggiano sulla constatazione che il veicolo è stato intestato, all’insaputa del consegnante, a G__________ Sagl, circostanza che l’attore ha allegato già in sede di petizione ed ha poi precisato nell’allegato di replica ipotizzando un utilizzo improprio del veicolo (cfr. petizione pagg. 3 e 5; replica pagg. 4 seg.). Per completezza è utile ricordare che in questo memoriale egli ha aggiunto di aver appreso che in precedenza il veicolo era stato intestato pure ad A__________, dipendente della convenuta (cfr. replica pagg. 2 seg.). Parrebbe pertanto che il substrato fattuale soggiacente le due argomentazioni sia lo stesso, il che porterebbe ad affermare che la nuova allegazione costituisca questione di diritto, così come sostenuto dall’appellante. Nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono, la questione può però essere lasciata aperta.

 

                                   4.   Nel giudizio impugnato il Pretore ha già esposto la dottrina applicabile alla fattispecie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che il contratto estimatorio è un contratto innominato secondo cui una persona (denominata consegnante) consegna ad un’altra (denominata consegnatario) della merce che venderà a suo nome e per suo conto con l’obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia. Il consegnatario ha un’obbligazione alternativa giusta l’art. 72 CO; egli può quindi scegliere se versare il prezzo convenuto o restituire la merce (cfr. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, 4a ed., nota 7863). La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza federale ritengono che il contratto estimatorio sia una vendita consolidata completata da un’obbligazione alternativa, qualifica questa che comporta un passaggio dei rischi al consegnatario già al momento della conclusione del contratto, a meno di diversa pattuizione. Quest’ultimo non è un semplice depositario che funge da intermediario ma un venditore autonomo che dispone di potere sulla cosa (cfr. sulla questione Tercier/Favre, op. cit., note 7868, 7870 e 7875 con rinvii e Amstutz/Schluep, in Basler Kommentar, n. 185 ad Einl. vor art. 184 ; vedi per tutte la sentenza del Tribunale federale 4C.199/2004 dell’11 gennaio 2005 cons. 9.1.2; per la dottrina minoritaria vedi P. Piotet, Le contrat estimatoire (Trödelvertrag) in Contributions choisies – Recueil offert par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne à l’occasion de son 80ème anniversaire, 2004, pagg. 723 e 724 con rinvii e 727).

 

                               4.1.   Come accennato in precedenza l’appellante sostiene che AO 1 facendo iscrivere, all’insaputa del consegnante, la vettura prima a nome di un proprio dipendente ed in seguito a nome di G__________ Sagl avrebbe oltrepassato le sue competenze di consegnatario. Agendo in questo modo essa avrebbe esercitato il proprio diritto di opzione perdendo così la facoltà di restituire il veicolo. L’attore cita a sostegno delle proprie argomentazioni l’opinione di Paul Pionet, esponente della corrente minoritaria, il quale qualifica il contratto estimatorio quale vendita sottoposta a condizione sospensiva, costrutto giuridico che, di fatto, riconosce al consegnatario un potere più limitato sull’oggetto rispetto a quanto ammesso dalla dottrina maggioritaria (cfr. consid. 4). Concretamente, secondo Piotet l’oggetto rimane infatti di proprietà del consegnante il quale ne sopporta i rischi fintanto che il consegnatario l’abbia alienato a terzi o lo abbia acquistato lui stesso (cfr. Piotet, op cit. pag. 723 e segg.).

                                         Con ogni evidenza l’opinione giuridica ripresa dall’appellante si scontra con la dottrina dominante e con la consolidata giurisprudenza federale menzionate in precedenza (cfr. cons. 4), dalle quali questa Camera non ha motivo di discostarsi.

 

                               4.2.   Fatte queste precisazioni, è ora d’uopo analizzare più specificatamente le contestazioni sollevate da AP 1 in relazione all’agire di AO 1 dopo la presa in consegna della vettura. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, l’aver proceduto ad intestare il veicolo, in un primo tempo, a nome del garagista consegnatario e, in seguito, a nome del potenziale acquirente non solo non eccede le competenze del consegnatario, e corrisponde a quanto abitualmente fatto dai garagisti in casi analoghi (cfr. anche audizione testimoniale di P__________ del 25 gennaio 2012 pagg. 2 in fine e 3), ma risponde pure a dei chiari precetti legali. Al riguardo basti ricordare che la LCstr prevede l’obbligo di richiedere una nuova licenza di circolazione in caso di trasferimento del veicolo ad un altro detentore (cfr. 11 cpv. 3 LCstr); obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente (cfr. 96 cpv. 1 LCstr e 97 cpv. 1 LCstr).

                                         Nel caso concreto in considerazione della natura del contratto e, soprattutto, del tipo (indiscutibilmente inusuale per le nostre latitudini) di vettura - un veicolo __________ con cambio manuale - era legittimo prevedere che le trattative per giungere alla (auspicata) vendita del mezzo avrebbero richiesto tempi relativamente lunghi, dal che la manifesta necessità di procedere ad un aggiornamento del detentore sulla licenza. La messa a disposizione del veicolo al potenziale acquirente per un periodo di 10 giorni, con contestuale iscrizione sulla licenza del nome dello stesso, non pare assolutamente fuori luogo ma anzi risponde a delle reali necessità. È fuori di dubbio che la vettura in questione, per dimensioni, consumo, e maneggevolezza si differenzia in maniera importante dalle vetture che circolano abitualmente sulle nostre strade. Al riguardo è utile ricordare che l’Hummer H3 è stato concepito per “l’off-road” al limite del “no-limits” e presenta una minore predisposizione all’asfalto rispetto agli altri fuoristrada. Notevoli sono le sue dimensioni, il veicolo misura infatti 4.74 metri in lunghezza, 1,896 in larghezza e 1,893 in altezza e pesa 2’194 chili. Se pur è vero che questo mezzo è di poco più corto e stretto di una __________ e di una __________ lo stesso appare molto più imponente di tutti gli altri grandi SUV in circolazione per via della sua linea esterna massiccia e militare. Per quanto attiene ai consumi essi si aggirano attorno ai 15 litri per 100 km nel combinato (sito Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Hummer).

                                         A fronte di questi dati non stupisce che il gerente di G__________ Sagl abbia tenuto il veicolo in prova per un periodo più lungo di quello abitualmente accordato dai garagisti ai loro clienti per testare vetture dalle dimensioni più modeste.

                                         Alla luce delle considerazioni esposte poc’anzi le argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise.

 

                                   5.   Le ulteriori considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nella sentenza pretorile non sono state puntualmente contestate dall’appellante ragion per cui non sono oggetto della presente decisione.

 

                                   6.   In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili, stabilita in base ai criteri dell’art. 11 RTav.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

 

 

decide:

 

 

                                   1.   Lappello 20 agosto 2012 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese d’appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

        ;

        avv. __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).