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Incarto n. |
Lugano 26 marzo 2014/fb |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.86 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 31 agosto 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 550'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2003 nonché, limitatamente a quell’importo, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di __________, protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione nonché l’immediata cancellazione e l’annullamento del citato PE, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili, e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 19 luglio 2012, condannando la convenuta a pagare all’attrice fr. 427'487,50 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2003, rigettando in via definitiva per questo importo l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- per 1/5 a carico dell’attrice e per 4/5 a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 21'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 23 agosto 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato, in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione, in via subordinata nel senso di accoglierla per fr. 227'256.- oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2003, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 4 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
AP 1 (ora AP 1) e AO 1 hanno sottoscritto il
17 luglio 2001 un contratto di agenzia (Agency Agreement) in base al quale la
seconda, in qualità di agente, si impegnava a promuovere in Svizzera e nel
Liechtenstein i prodotti della mandante elencati nell’annesso I del contratto
medesimo. Quest’ultimo richiamava l’applicazione degli art. 418 seg. CO al suo
art. 7 § 1 e più in generale il diritto svizzero al suo art. 27 § 1 (doc. 1 e
B).
Con lettera 17 aprile 2003 AP 1 (in seguito: AP 1) rimproverava a AO 1 (in
seguito: AO 1) una violazione dell’obbligo di non concorrenza previsto all’art.
4 § 1 del contratto e comunicava di conseguenza la risoluzione immediata dello
stesso come previsto dall’art. 20 § 1 (doc. 2 e F). Quest’ultima
clausola prevedeva infatti che “Each party may terminate this contract with
immediate effect, ....omissis....., in case of a substantial breach by the
other party of the obligations arising out of the contract, or in case of
exceptional circumstances justifying the earlier termination”.
Con scritto 29 aprile 2003 AO 1 contestava l’esistenza
di qualsiasi attività concorrenziale e quindi la disdetta immediata del
contratto, in paritempo auspicava il versamento di quanto avrebbe guadagnato
fino alla scadenza naturale del contratto come pure un’indennità per la
risoluzione ingiustificata e un’indennità supplementare per aver aumentato il
mercato di D__________ __________ in __________, per un importo complessivo di
circa fr. 500'000.- (doc. 3 e G).
AO 1 ha escusso AP 1 con il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________,
notificato il 10 dicembre 2003, per un importo di fr. 650'000.- oltre interessi
a titolo di “Risarcimento conseguente alla disdetta dell’Agency Agreement
17.07.2001”. L’escussa ha interposto opposizione (doc. Y e 44).
2.
Falliti i tentativi di risolvere in via
transattiva la vertenza, con petizione 31 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 550'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre
2003 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________ dell’UEF
di __________, limitatamente al citato importo. In buona sostanza l’attrice ha
spiegato che la rappresentanza delle scarpe della marca G__________ non
costituiva una concorrenza alla commercializzazione delle scarpe della convenuta
e pertanto la disdetta del contratto era illecita. L’attrice ha quindi richiesto
fr. 450'000.- a titolo di perdita di guadagno, calcolata per quattro stagioni
successive alla disdetta del contratto sulla base delle commissioni percepite
nelle due stagioni del 2003, e fr. 100'000.- a titolo di indennità per disdetta
ingiustificata in applicazione analogica dell’art. 337c cpv. 3 CO.
In sede di risposta AP 1 ha rimproverato a AO 1 una violazione sostanziale
degli obblighi contrattuali assunti, in concreto per aver distribuito calzature
della marca G__________, che sul mercato si trovano in diretta competizione con
quelle da essa commercializzate, con conseguente suo legittimo diritto alla
rescissione del contratto con effetto immediato come previsto dal suo art. 20 §
1. Ciò posto, la convenuta ha negato dovere alcunché all’attrice sia a titolo
di perdita di guadagno che di indennità di clientela, precisando che l’importo
delle commissioni da versare alla controparte per il periodo rimanente sino
alla normale risoluzione del contratto ammonterebbe semmai a fr. 227'256.-,
pari a tre semestralità.
Negli allegati di replica e duplica, così come nelle conclusioni, le parti
hanno confermato le loro rispettive antitetiche posizioni.
3.
Con sentenza 19 luglio 2012 il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 427'287,50 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2003; limitatamente a questo
importo è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
dell’UEF di __________; la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese sono
state poste a carico dell’attrice per 1/5 e per la rimanenza a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 21'000.- a titolo di
ripetibili.
Il primo giudice ha avantutto ritenuto che l’attrice, in spregio dell’art. 4 §
2 del contratto, aveva omesso di informare la convenuta della conclusione di un
accordo di distribuzione dei prodotti G__________, ciò che costituiva, in forza
dell’art. 20 del medesimo contratto, una grave violazione degli accordi
giustificante una prematura conclusione dei rapporti tra le parti. Il Pretore
ha però rilevato che AP 1 era rimasta vaga in merito alle modalità con cui era
venuta a conoscenza dell’accordo AO 1, fallendo così nella prova della tempestività
della disdetta. Il giudice di prime cure ha quindi calcolato quanto l’agente
avrebbe guadagnato per il periodo di disdetta ordinaria, ossia per le stagioni
2004 e 2005, fissando l’importo a fr. 427'487,50 sulla base dei dati delle
provvigioni indicati dall’attrice stessa per l’anno 2003. Ogni ulteriore
richiesta attorea è invece stata respinta.
4.
Con atto di appello 23 agosto 2012 AP 1
chiede in via principale la riforma del primo giudizio con conseguente
integrale reiezione della petizione promossa da AO 1, protestate tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi; in via subordinata postula la riforma del primo
giudizio nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 227'256.-
oltre interessi, anche per questa ipotesi con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 4 ottobre 2012 AO 1 chiede di respingere l’appello, protestate
tasse, spese e ripetibili.
Degli argomenti proposti dalle parti si dirà nei considerandi che seguono.
5.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese
(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso
avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta
dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6.
L’atto di appello deve contenere i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1
CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non solo perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler
/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., Art. 311, N. 36; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, Art. 311, N. 92; TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011
consid. 4 in: SJ 2012 I 231; II CCA 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18
aprile 2013 inc. 12.2011.119, 22 luglio 2013 inc. n. 12.2013.93).
7.
L’appellante ritiene avantutto che il primo
giudizio debba essere censurato per violazione del principio attitatorio
derivante dall’art. 78 CPC-TI, l’attrice non avendo addotto negli allegati
preliminari che la disdetta fosse intempestiva. Ciò avrebbe condotto a una
violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di essere
sentita, non essendo essa stata messa nella possibilità di esprimersi su una
circostanza determinante ai fini del giudizio, appunto la tempestività della
disdetta (v. appello, pt. 15).
Il Pretore ha spiegato che l’onere di provare sia il motivo giustificante la
rescissione del contratto, sia la tempestiva reazione del mandante incombevano
alla convenuta (consid. 4.1 e 5.1). Ciò significa, proprio in virtù del
principio attitatorio richiamato dall’appellante, che in prima sede spettava a
quest’ultima offrire i fatti pertinenti e fornire le prove necessarie a
sostegno degli stessi.
Ora, l’appellante ha omesso di confrontarsi con la motivazione pretorile
riguardante l’onere della prova. Essa non ha poi spiegato per quale motivo
sarebbe stata l’attrice a dover contestare la tempestività della disdetta. In
sede di petizione AO 1 ha sostenuto che non vi era un valido motivo a
fondamento della disdetta immediata: per quale ragione essa avrebbe dovuto
contestare la tempestività di una risoluzione che non riteneva valida non è
dato comprendere. L’attrice non aveva invero alcun onere di allegazione in tal
senso, come giustamente sostenuto nella risposta all’appello (v. pag. 4). In
effetti, l’obbligo della parte di enunciare i propri argomenti, previsto dalla
procedura cantonale, incombe, giusta il diritto federale, solo alla parte cui
spetta l’onere della prova e non alla controparte (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78, N. 273).
Su questo punto l’appello risulta pertanto irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) oltre che manifestamente infondato.
8.
L’appellante ritiene che l’esigenza della
tempestività della disdetta non era comunque data dal contratto sottoscritto
dalle parti e che a torto sarebbero state applicate per analogia le disposizioni
del contratto di lavoro (appello, pt. 16 e 17).
L’appellante omette anche su questi aspetti di confrontarsi con il giudizio che
impugna, spiegando per quale motivo sarebbe errato e perciò da riformare (v.
sopra consid. 5), limitandosi a esprimere sue soggettive opinioni sul requisito
della tempestività. La tesi dell’appellante è comunque errata. Essa omette di
considerare che l’art. 418r cpv. 1 CO, che ha carattere imperativo (v. DTF 89
II 30 consid. 5a e riferimenti), impone alla parte che intende procedere alla
risoluzione del contratto di agire in tempi brevi una volta conosciuto il
motivo posto a fondamento del suo diritto, come giustamente esposto dal Pretore
al considerando 2.3 del suo giudizio (sul tema v. ancora Dreyer, Commentaire Romand, CO I, 2a
ed., art. 418r CO, N. 3; Wettenschwiler,
Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 418r OR, N. 3; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a
ed., cfr. 5819 a pag. 879). Invano poi l’appellante sostiene che l’art.
20 del contratto da essa sottoscritto unitamente alla convenuta, in
combinazione con l’art. 4, non impone un onere di immediatezza della disdetta
una volta noto il motivo. In primo luogo l’appellante dimentica che
l’applicazione degli art. 418 seg. CO, e quindi dell’art. 418r CO, è
espressamente richiamata all’art. 7 cpv. 1 del contratto (v. doc. 1), in secondo
luogo che con lettera 17 aprile 2003 essa stessa aveva dichiarato di risolvere
il contratto con effetto immediato proprio basandosi sull’art. 20 § 1 del medesimo
(v. doc. 2), senza essere poi in grado in corso di causa di fornire
precisazioni di questa asserita immediatezza, come rettamente evidenziato dal
Pretore al considerando 5.2 del suo giudizio, non puntualmente contestato in
questa sede.
9.
L’appellante rimprovera ancora al Pretore di
aver messo a suo esclusivo carico la mancata prova della tempestività della
disdetta; essa non avrebbe a suo dire dovuto comprovare la tempestività della
disdetta, in assenza di allegazioni e/o contestazioni specifiche in merito da
parte dell’attrice (v. appello, pt. 18). L’argomento è pretestuoso poiché
misconosce ancora una volta che l’onere della prova riguardo alle condizioni
poste dall’art. 418r CO, ossia l’esistenza di una causa grave e la tempestività
della disdetta erano nel presente caso a suo carico, quale parte che si
prevaleva del buon fondamento della rescissione del contratto. Già si è detto
che al rimprovero di assenza di allegazione sul tema della tempestività (v.
considerando 5.2 del giudizio impugnato) l’appellante nulla ha saputo opporre
in questa sede. Dopo aver rimproverato al primo giudice di aver applicato a
torto per analogia le disposizioni del contratto di lavoro (v. appello, pt.
16), l’appellante richiama una sentenza del Tribunale federale che ha per tema
il licenziamento immediato di un lavoratore (DTF 130 II – correttamente III -
28). A parte questa contraddizione, il considerando 4.4 di quel giudizio non
sorregge la tesi dell’appellante. Il dipendente aveva invocato la tardività del
licenziamento per la prima volta dinnanzi al Tribunale federale che non si era
espresso sul tema in assenza di costatazioni di fatto sufficienti. Da quel
giudizio si comprende unicamente che il datore di lavoro non era venuto meno al
suo onere di allegazione, dal momento che aveva giustificato il superamento del
termine di riflessione di due o tre giorni prima di comunicare la rescissione
del contratto con l’assenza del lavoratore per ferie (DTF 130 III 28, consid. 4.4 in fine a pag. 35). Da ciò si deduce che in quel caso, contrariamente a quello in esame, l’attore
era venuto meno al suo onere di contestazione a fronte delle allegazioni della
convenuta, mancanza cui ovviamente non poteva porre rimedio in sede federale.
10. A mente dell’appellante il Pretore avrebbe violato il suo diritto di
essere sentiti giusta l’art. 84 CPC-TI poiché nel calcolo del risarcimento del
danno derivante dalla disdetta straordinaria avrebbe seguito unicamente gli
argomenti proposti dalla controparte (v. appello, pt.19). L’appellante ritiene
quindi non motivata la scelta del primo giudice di basarsi solo sui dati
dell’anno 2003 per la determinazione del mancato guadagno dell’attrice per le
stagioni 2004 e 2005, anziché far capo anche ai dati del 2002, così da disporre
di un confronto più efficace e meno influenzato da eventi straordinari. In
conclusione postula a titolo subordinato una sua condanna al pagamento di fr.
227'256, rinviando in merito ai calcoli esposti in sede di risposta (v.
appello, pt. 20).
Si osserva avantutto che non risulta chiaro se l’appellante lamenta una
violazione del suo diritto di essere sentito, nel senso di ottenere una
decisione motivata (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC-TI), oppure se si duole di
un’errata valutazione delle prove offerte dalle parti (art. 90 CPC-TI).
Sia come sia anche su questo punto l’appello è irricevibile per carenza di
motivazione.
In effetti, il Pretore al considerando 6 del suo giudizio, e in particolare ai
considerandi 6.2 e 6.4, ha compiutamente illustrato per quale motivo il calcolo
del mancato guadagno dell’attrice andava eseguito partendo dalle commissioni
percepite nel 2003, aderendo così alla tesi di quest’ultima piuttosto che a
quella della convenuta. Il giudizio è pertanto tutt’altro che carente di
motivazione, a maggior ragione se si considera che il giudice non è tenuto ad
esaminare tutti gli argomenti sollevati dalle parti, ma può limitarsi ad
esaminare i soli aspetti da lui ritenuti rilevanti per la sua decisione (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 285, m. 26 e 37; II CCA 17 maggio 2011 inc. 12.2009.80, consid. 2; 18 settembre 2012 inc. 12.2012.46,
consid. 9.1).
L’appellante dal canto suo ha espresso solo generiche considerazioni, senza reale
confronto con la motivazione del primo giudice che appare peraltro logica e
condivisibile. Infine, il semplice richiamo a precedenti allegati (in casu alla
risposta: v. appello, pt. 20 in fine) non costituisce una valida motivazione in
questa sede (II CCA 5 febbraio 2013 inc. 12.2010.127, consid. 2; Reetz/Theiler, op.
cit., Art. 311, N. 38; Hungerbühler,
DIKE-Komm-ZPO, Art. 311, N. 37).
11. In
conclusione l’appello, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è
ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 427'487,50, importo determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
1. L’appello 23 agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 8’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare alla parte appellata fr. 11’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).