Incarto n.
12.2012.166

Lugano

1° febbraio 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2012.6 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 10 febbraio 2012 da

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'895.10 più interessi e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 agosto 2012 ha accolto, con l'unica eccezione della richiesta di rifusione delle spese esecutive riconosciute limitatamente a fr. 103.-, caricando la tassa di giustizia e le spese alla convenuta e facendole obbligo di rifondere all'attrice complessivi fr. 5'250.85 di ripetibili;

 

appellante la convenuta che, con atto di appello del 17 settembre 2012, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, di rinviare l'incarto al primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 26 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

1.In virtù del contratto leasing stipulato con AP 1 il 5 febbraio 2010 (doc. A e B) AO 1 si è impegnata a finanziare l'acquisto e a mettere a disposizione della prima un veicolo a motore. A seguito del furto dell'automobile oggetto del contratto summenzionato è sorto un contenzioso, siccome l'assuntrice del leasing si è opposta alla pretesa della società prestatrice di leasing che, sciolto con effetto 11 gennaio 2011 il contratto, ha richiesto il versamento del valore contabile del veicolo, quantificato in fr. 29'895.10 (doc. M).
AP 1 ha quindi interposto opposizione al precetto esecutivo per pari valore fatto spiccare nei suoi confronti il 27 giugno 2011 da AO 1 (doc. O).

2.Fallito il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), con petizione 10 febbraio 2012 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 29'895.10 oltre spese esecutive e interessi del 5% dal 30 marzo 2011, somma equivalente al residuo valore contabile del veicolo, calcolato secondo le condizioni generali di leasing applicabili al contratto nel frattempo validamente disdetto.
Omesso di presentare una risposta di causa ai sensi dell'art. 245 cpv. 2 CPC, la convenuta si è poi opposta alla petizione in occasione dell'udienza di dibattimento indetto nell'ambito della procedura semplificata in questione (art. 243 CPC).
Delle rispettive antitetiche argomentazioni e domande di causa esposte con la replica e la duplica e nuovamente ribadite in occasione dell'udienza finale si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi successivi.

3.Con decisione 14 agosto 2012 il Pretore ha accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese esecutive (fr. 103.- in luogo di fr. 252.45 richiesti) e rigettando di conseguenza in via definitiva l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo, con tasse, spese e ripetibili interamente a carico della convenuta soccombente.
Esposti gli estremi del contratto di leasing stipulato tra le parti e riepilogate le circostanze che hanno visto la convenuta denunciare il furto del veicolo subito e l'attrice disdire il contratto, il Pretore ha qualificato detto rapporto contrattuale tra le parti, rilevando in particolare l'assenza di contestazione da parte della convenuta in merito alla sua esistenza, alla sua conclusione e al principio e all'ammontare della pretesa di rifusione del valore residuo calcolato sulla base delle condizioni generali di leasing stipulate. Rinunciato di conseguenza ad esperire ulteriori accertamenti relativi a questi aspetti non contestati, il primo giudice ha ravvisato quale unica questione controversa l'esistenza della copertura assicurativa del veicolo in relazione al furto (cosiddetto "casco totale") e quindi della cessione a favore della società di leasing di ogni pretesa relativa al sinistro nei confronti della compagnia assicuratrice.
Nel merito delle contestazioni mosse in sede di udienza dalla convenuta, non considerata di riflesso preclusa per la mancata produzione della risposta scritta, il Pretore ha ritenuto le stesse infondate siccome al momento del sinistro (furto) essa non risultava assicurata per tale evento, la compagnia assicurativa avendo in precedenza validamente disdetto la relativa polizza. Tale disdetta, peraltro neppure contestata dalla convenuta contrattualmente obbligata ad assicurarsi, ha quindi comportato la mancata presa a carico del sinistro in questione. Da tale circostanza il giudice di prime cure ha dedotto la fondatezza della pretesa dell'attrice nei confronti della convenuta, tenuta a versare il valore residuo del veicolo come richiestole.

4.Con atto di appello 17 settembre 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di rinviare l'incarto al primo giudice per nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Della risposta 26 ottobre 2012 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

 

5.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC [RS 272]). Per l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, da intendersi quale data di intimazione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag. 129-130). In specie, la decisione pretorile è stata resa il 14 agosto 2012 e intimata lo stesso giorno, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC.

6.Preliminarmente l'appellante riepiloga i fatti salienti e espone una serie di considerazioni per poi concludere che a torto il Pretore avrebbe ritenuto non sussistere, al momento del furto del veicolo, una valida copertura assicurativa con relativo diritto dell'attrice, cessionaria della pretesa, a vedersi rifondere il danno subito. Le censure d'appello sono in buona parte irricevibili poiché non adeguatamente motivate (art. 311 CPC), siccome l'appellante omette di confrontarsi con la tesi del Pretore, preferendo seguire uno schema di ragionamento che fa sostanzialmente astrazione dagli accertamenti pretorili.
L'appellante, ora rappresentata da un legale, sostiene inoltre per la prima volta che al momento del furto il veicolo sarebbe stato assicurato e produce a tal proposito un nuovo documento (doc. D). La censura è inammissibile siccome tardiva e contraria ai disposti dell'art. 317 CPC che limita la possibilità di invocare nuovi fatti e mezzi di prova in sede di appello. La produzione del doc. D è intempestiva per ammissione dello stesso patrocinatore dell'appellante (appello pag. 5 n. 5) che neppure pretende sussistano motivi che possano eccezionalmente giustificarla ai sensi della norma di procedura summenzionata. Non è infatti circostanza sufficiente la pretesa impossibilità dell'amministratore unico della società convenuta a partecipare all'udienza in Pretura a causa di un'indisposizione, nulla impedendo a questi di designare un rappresentante o di delegare la mansione al direttore che, come risulta dall'iscrizione a Registro di commercio (doc. E), ha diritto di firma individuale e può quindi validamente rappresentare la società. La questione non merita ulteriore disamina siccome la censura è comunque da respingere nel merito.

7.Infatti, la circostanza che l'appellante pretende dedurre dal doc. D, ovvero l'avvenuto pagamento del premio assicurativo per il primo semestre 2011, come da conteggio inviato l'11 novembre 2010 della compagnia assicurativa, non sarebbe comunque atta a dimostrare che il contratto assicurativo in questione fosse ancora in vigore al momento del furto (avvenuto tra il 23 e il 29 dicembre 2010, doc. F), e ancor meno è in grado di scalfire la conclusione che il Pretore ha tratto dopo averne constatato la disdetta con effetto immediato del 15 dicembre 2010. Ciò vale a maggior ragione ritenuto come la disdetta contrattuale in questione non abbia alcuna relazione con la mora nel pagamento del premio assicurativo, ma sia conseguente alla reticenza dell'assicurata al momento della stipulazione ai sensi dell'art. 6 LCA (doc. 1 prodotto in edizione dalla compagnia d'assicurazione). Già per questo motivo il giudizio pretorile merita conferma.

8.Tutto ciò rende altresì superfluo un esame di alcune circostanze assai anomale, che l'appellante non ha minimamente cercato di chiarire, come il preteso pagamento del premio assicurativo già in data 10 novembre 2010 (secondo quanto indicato nell'appello a pag. 5 n. 5, il timbro postale sulla ricevuta doc. D risultando al proposito illeggibile), quindi addirittura il giorno precedente alla data (11 novembre 2010) apposta sulla "nota di premio" (doc. D), ovvero sulla richiesta di pagamento che l'appellante neppure pretende esserle stata recapitata prima della data di emissione indicata (appello pag. 5 n. 5).

9.In definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dalla convenuta, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 29'895.10 (art. 91 cpv. 1 CPC).

 

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:                     1.   L’appello 17 settembre 2012 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'700.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).