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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord – promossa con petizione 10 agosto 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 73'284.75 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con decisione 14 agosto 2012 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta che con appello 17 settembre 2012 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di porre le spese processuali a carico di controparte, nonché di assegnarle congrue ripetibili di prima sede, e in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta delle spese giudiziarie di seconda istanza;
mentre con risposta 24 ottobre 2012 l’attrice propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 17 giugno e il 21 agosto 2009 (doc. D e E) AP 1, in qualità di prenditrice, ha concluso due contratti di leasing con __________, su carta intestata __________ __________, aventi per oggetto il finanziamento di due veicoli a motore, ovvero una __________ e una __________. Con scritto 12 febbraio 2010 __________ __________ ha comunicato alla società di leasing di rifiutare la prestazione assicurativa a seguito della notifica di furto della vettura __________ testé citata (doc. F). L’8 marzo 2011 l’assicurazione __________ __________ ha anch’essa negato qualsiasi prestazione assicurativa a seguito dell’asserito furto della vettura __________ (doc. G). A fronte dei suddetti rifiuti il 19 febbraio 2010 e il 10 marzo 2011 __________ ha chiesto alla prenditrice di leasing il pagamento del “saldo” di fr. 33'548.95 rispettivamente di fr. 39'735.80 (doc. H e I). Il 15 aprile 2010 la società di leasing, sempre su carta intestata __________ __________, ha ceduto a AO 1 gli asseriti crediti summenzionati (doc. N e O).
B. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.39) il 10 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord una petizione con cui ha chiesto, sulla base dei contratti di leasing summenzionati, la condanna di AP 1 al versamento di complessivi fr. 73'284.75 oltre interessi, di cui fr. 33'548.95 relativi al veicolo __________ e fr. 39'735.80 alla __________. Con risposta 19 settembre 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando, in sintesi, di non essersi in alcun modo impegnata contrattualmente con la cedente società di leasing. In particolare, essa ha precisato che i documenti prodotti da controparte a sostengo della propria domanda non arrecano la firma di persone abilitate a vincolare AP 1 e ha contestato, quindi, l’autenticità dei medesimi. Esperita l’istruttoria le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Con decisione 14 agosto 2012 il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
C. Con appello 17 settembre 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso, in via principale, di respingere integralmente la petizione e di porre le spese processuali a carico di controparte, nonché di assegnarle congrue ripetibili di prima sede, e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta delle spese giudiziarie di seconda istanza. Con risposta 24 ottobre 2012 la controparte propone invece la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Preliminarmente si osserva che l’appello ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), non trattandosi nella fattispecie di un diritto di risposta o di provvedimenti cautelari. Nemmeno risulta essere stata presentata dalla controparte una domanda di autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315 cpv. 2 CPC), sicché la richiesta dell’appellante di conferire al gravame l’effetto sospensivo si avvera superflua.
3. L’appellante richiama l’incarto penale n. __________ aperto presso il Ministero pubblico di Lugano (memoriale, pag. 5). La domanda dev’essere disattesa già perché, come esposto nel seguito, tale assunzione sarebbe ininfluente ai fini del presente giudizio.
4. Il Pretore ha anzitutto accertato che sia i contratti di leasing di cui ai doc. D e E sia quelli inerenti alla copertura assicurativa erano stati firmati da __________ __________, amministratore unico della convenuta con diritto di firma individuale. Egli ha poi spiegato che in applicazione dei contratti di leasing summenzionati la prenditrice di leasing era tenuta a versare il saldo dello scoperto ancora presente al momento dell’annullamento automatico e con effetto immediato dei contratti in questione a seguito dell’asserito furto dei veicoli. In assenza di contestazione specifica sull’ammontare della pretesa attorea il Pretore ha infine accolto integralmente la petizione.
5. L’appellante afferma, in primo luogo, che agli atti non vi è traccia di un documento firmato da persone abilitate a vincolarla, sottolineando che il proprio amministratore unico, __________ __________, non ha firmato i contratti prodotti da controparte (memoriale, pag. 4 seg.). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367). Con la censura summenzionata la convenuta si limita a ribadire quanto affermato nel proprio allegato conclusionale, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile. Ciò comporta l’inammissibilità, su questo punto, dell’appello.
6. L’appellante afferma che a sostegno della sua tesi sulla mancata firma (“tant’è”) dei contratti in questione da parte del proprio amministratore unico, vi sarebbe il fatto che il 3 febbraio e il 20 marzo 2012 avrebbe denunciato al Ministero pubblico i testi __________ __________, __________ __________, __________ __________ “e altri” per falsa testimonianza (memoriale, pag. 5). La censura non può essere condivisa già per il fatto che l’inoltro di una tale denuncia non comporta automaticamente, come sembra invece credere la convenuta, la dimostrazione di quanto da essa affermato.
7. L’appellante prosegue criticando il primo giudice per aver rifiutato la sua domanda di perizia calligrafica malgrado l’esistenza delle denunce summenzionate e di non aver sospeso il procedimento civile in attesa dell’esito della causa penale (memoriale, pag. 6). Il 17 aprile 2012 il Pretore ha spiegato di ritenere superflua la prova peritale – ammessa invece nell’ordinanza sulle prove 22 novembre 2011 – a seguito dell’assunzione delle prove già assunte, che avevano permesso di chiarire la questione attinente all’identità della persona che aveva apposto la propria firma sui documenti prodotti agli atti. Lo stesso giorno il primo giudice ha anche respinto la domanda di sospensione della causa, ritenendo preponderante l’interesse a una decisione in tempi ragionevoli a fronte di quello, assai più ridotto, del rischio di decisioni contraddittorie. La prima censura dell’appellante si esaurisce nel ribadire che la certezza sulla reale identità dei firmatari dei contratti si sarebbe potuta avere solo con l’esecuzione della perizia più volte citata (memoriale, pag. 7). Così facendo, tuttavia, essa non si confronta, di nuovo, compiutamente con l’argomentazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è ancora una volta irricevibile (art. 311 CPC). Va ricordato, inoltre, che l’ordinanza sulle prove può essere modificata in ogni tempo (art. 154 CPC) e il diritto alla prova non è assoluto, bensì controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice. In particolare, questi può rinunciare ad assumere mezzi di prova divenuti superflui qualora l’assunzione di altri mezzi di prova ha già permesso, a suo giudizio e convincimento, di comprovare la fattispecie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 664). Per quanto invece concerne la reiezione della domanda di sospensione del procedimento civile, la convenuta reputa che un “giudice civile accorto” avrebbe dovuto attendere le risultanze probatorie dell’inchiesta penale prima di decidere la causa civile, poiché solo l’esito del procedimento penale avrebbe potuto accertare la reale identità dei firmatari dei contratti (memoriale, pag. 7). Essa dimentica, tuttavia, che nel giudizio impugnato il Pretore ha diffusamente spiegato come le prove raccolte siano chiare e univoche sul fatto che le firme contestate siano da attribuire a __________ __________. L’appellante non spende una parola per criticare tale motivazione e, quindi, non si confronta, una volta di nuovo, con il querelato giudizio. Anche su questo punto, pertanto, l’appello è inammissibile (art. 311 CPC). Giova in ogni caso ricordare all’appellante che il giudice civile non è in alcun modo vincolato agli accertamenti e alle conclusioni del giudice penale, ragione per cui non vi è alcun motivo imperativo di sospensione in presenza di un procedimento penale pendente o incoato successivamente alla presentazione dell’azione. Certo, il giudice civile può decidere di sospendere il procedimento in attesa di quello penale, ma nella sua valutazione deve prestare particolare attenzione al rispetto dell’esigenza della celerità (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 531 seg.). Il primo giudice ha proprio valutato quanto testé esposto e motivato in tal senso la propria decisione di negare la richiesta di sospensione, sicché al riguardo nulla gli può essere rimproverato.
8. In definitiva nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 73'284.75, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tale importo è determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 17 settembre 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).