Incarto n.
12.2012.16

Lugano

29 luglio 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.91 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 1° ottobre 2007 da

 

 

 AO 1  

rappr. dall’avv.  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1

rappr. dall’avv.  RA 1 

PI 1

rappr. dall’avv. dott. RA 3

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 100'000.- oltre interessi di legge dal 13 novembre 2006;

 

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 dicembre 2011 ha parzialmente accolto, per fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2007, nei confronti del convenuto AP 1, e respinto nei confronti del convenuto PI 1;

 

appellante il convenuto AP 1 con atto di appello 27 gennaio 2012, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 9 marzo 2012 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, rispettivamente il convenuto PI 1 ha comunicato il 9 febbraio 2012 di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Il 14 novembre 2006 AO 1, la moglie E__________ __________ e il loro figlio F__________ __________, tutti farmacisti __________ domiciliati in __________, hanno sottoscritto con l’PI 1, A__________ __________ e AP 1, cittadini svizzeri allora domiciliati in Svizzera, un contratto di compravendita dell’intero pacchetto azionario (100 azioni) di Farmacia Z__________ SA (doc. B), società che gestisce l’omonima farmacia in __________ a __________. L’accordo, retto dal diritto svizzero, prevedeva, per quanto qui interessa, che A__________ __________ avrebbe venduto il 40% delle azioni (40) ad E__________ __________ per fr. 700'000.-, che AP 1 avrebbe venduto un altro 40% delle azioni (40) a AO 1 per lo stesso prezzo e che l’PI 1 avrebbe venduto l’ulteriore 20% delle azioni (20) a F__________ __________ per altri fr. 350'000.-, ritenuto che i compratori si impegnavano a pagare tre distinte caparre al momento della firma del contratto - di fr. 100'000.- i primi due rispettivamente di fr. 50'000.- il terzo, somme poi pagate - ed a versare il saldo - di fr. 600'000.- per i primi due rispettivamente di fr. 300'000.- per il terzo - entro il 30 aprile 2007, fermo restando che “il mancato pagamento dell’intero prezzo pattuito entro” quella data “implica l’annullamento della presente compravendita” e che in tal caso “le caparre versate dai compratori restano acquisite a favore dei venditori”.

 

 

                                   2.   Successivamente alla sottoscrizione del contratto, i compratori hanno iniziato a presentarsi regolarmente nella farmacia, controllando l’attività, gli incassi, le fatturazioni e i dipendenti. Dal 1° dicembre 2006 la società ha quindi provveduto ad assumere quale farmacista assistente F__________ __________.

                                         La nuova situazione venutasi a creare all’interno della farmacia ha ben presto dato origine a una serie di problemi: dapprima, il 19 dicembre 2006, la società ha pertanto licenziato in tronco, con un provvedimento poi trasformato in un accordo consensuale, l’allora gerente K__________ __________, la quale di lì a poco ha deciso di aprire una sua propria farmacia a meno di 100 metri di distanza; in seguito, il 7 gennaio 2007 (doc. PP) la dipendente Lu__________ __________ si è licenziata con effetto immediato per motivi di salute; e infine il 27 aprile 2007 anche l’altra dipendente M__________ __________ è pure stata licenziata in tronco. A seguito di questi fatti e di altre perplessità sui dati contabili messi a loro disposizione, i compratori, con scritto 25 aprile 2007 (doc. Q), hanno comunicato ai venditori di voler rinunciare al contratto.

 

 

                                   3.   Con la petizione in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AP 1 e l’PI 1 per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 100'000.- (diventati € 63'240.87 in replica e ritornati ad essere fr. 100'000.- in sede conclusionale) oltre interessi di legge dal 13 novembre 2006, somma corrispondente alla caparra da lui versata. Nei confronti di AP 1, sua controparte contrattuale, egli ha fatto valere che il contratto di compravendita era viziato da dolo, errore essenziale e lesione; ha quindi addotto l’esistenza di una sua responsabilità per culpa in contrahendo; ed ha infine rilevato che l’accordo in merito alla caparra, di per sé inadeguata, doveva essere inteso nel senso che la stessa andava restituita se, com’era poi avvenuto, l’inadempimento era dovuto alla controparte. All’PI 1, ritenuto suo mandatario in occasione della redazione del contratto di compravendita, da lui allestito, ha per contro rimproverato, oltre ad una responsabilità precontrattuale, di non averlo a suo tempo tutelato in modo sufficiente.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha escluso che il contratto di compravendita fosse inficiato da vizi di volontà, che ai convenuti fosse imputabile una responsabilità precontrattuale, che l’accordo in merito alla caparra dovesse essere inteso nel senso che quest’ultima andava restituita se l’inadempimento era dovuto alla controparte e che il convenuto PI 1 fosse stato mandatario dell’attore in occasione della redazione del contratto. Egli ha tuttavia ritenuto che la caparra (“Angeld”) di fr. 100'000.- concordata nel contratto, che costituiva una pena convenzionale pagata anticipatamente, fosse eccessiva e l’ha pertanto ridotta ex art. 163 cpv. 3 CO al 10% del prezzo di compravendita, ossia a fr. 70'000.-. Di qui il parziale accoglimento della petizione, per fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2007, nei confronti del convenuto AP 1 (dispositivo n. 1) e la sua reiezione nei confronti del convenuto PI 1 (dispositivo n. 2), ritenuto che le spese di fr. 6'675.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.- sono state caricate per 1/6 a AP 1 e per 5/6 all’attore, tenuto altresì a rifondere, a titolo di ripetibili ridotte, fr. 4'600.- a AP 1 e, sempre a titolo di ripetibili, altri fr. 5'000.- all’PI 1 (dispositivo n. 3).

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa, il convenuto AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli censura innanzitutto la qualifica giuridica attribuita dal Pretore all’importo di fr. 100'000.-, ritenendo che lo stesso costituiva una semplice caparra per riservarsi la possibilità di acquistare le azioni rispettivamente una pena di recesso, non soggette ad un’eventuale riduzione ex art. 163 cpv. 3 CO. E rileva che in ogni caso le particolari circostanze del caso non giustificavano una riduzione di quell’importo, tanto meno nelle proporzioni decise dal giudice di prime cure.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili - non così il convenuto PI 1, il quale ha in effetti comunicato di non avere osservazioni da formulare all’appello - si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

7.A questo stadio della lite, l’unica questione ancora litigiosa è quella relativa all’eventuale riduzione a fr. 70'000.-, ed alla conseguente restituzione di fr. 30'000.-, della “caparra” di

   fr. 100'000.- versata dall’attore in occasione della sottoscrizione del contratto di cui al doc. B.

 

 

                                   8.   Con la prima censura d’appello il convenuto AP 1 contesta la qualifica giuridica attribuita dal Pretore a quell’importo, ribadendo quanto sostenuto in sede conclusionale, ossia che lo stesso costituiva una caparra per riservarsi la possibilità di acquistare le azioni rispettivamente una pena di recesso ai sensi dell’art. 158 CO, di per sé non soggette ad un’eventuale riduzione giusta l’art. 163 cpv. 3 CO.

                                        

 

                                8.1   Come giustamente rilevato dal Pretore, nel caso di specie il pagamento di fr. 100'000.- dev’essere inteso come una vera e propria caparra (e meglio nella sua connotazione di “Angeld”). Trattandosi di un pagamento effettuato già al momento della sottoscrizione del contratto, esso giusta l’art. 158 cpv. 1 CO potrebbe in effetti costituire solo una caparra (“Haftgeld”, nella forma di “Draufgeld” o “Angeld”) oppure una pena di recesso (“Reugeld”). Ora, l’ipotesi della pattuizione di una pena di recesso, che per altro non è presunta (cfr. art. 158 cpv. 1 CO), dev’essere immediatamente scartata per il fatto che nell’accordo il diritto alla liberazione dal contratto era stato conferito al solo compratore e non risultava che a sua volta il venditore potesse liberarsi dal contratto pagando il doppio di quell’importo (art. 158 cpv. 3 CO; Ehrat, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 11 ad art. 158 CO e n. 14 ad art. 160 CO). Il fatto che nel contratto le parti si fossero date atto che l’importo in questione sarebbe stato imputato sul prezzo di vendita esclude infine che si tratti di una caparra non imputabile (“Draufgeld”), che di per sé sarebbe presunta (art. 158 cpv. 2 CO) anche se tale presunzione non corrisponde ormai più all’odierna realtà commerciale (Ehrat, op. cit., n. 5 ad art. 158 CO), dovendosi pertanto concludere a favore della pattuizione di una caparra imputabile (acconto), la quale, in base alla più recente giurisprudenza, fungeva rispettivamente aveva il significato di una pena convenzionale pagata anticipatamente (DTF 133 III 43 consid. 3.2).

 

 

                                8.2   In considerazione della sua qualifica quale pena convenzionale pagata anticipatamente, anche la caparra imputabile (“Angeld”), come la pena convenzionale ex art. 160 CO, deve di principio essere ridotta dal giudice ex art. 163 cpv. 3 CO e in tale misura può fare oggetto di una restituzione qualora il suo ammontare sia eccessivo (DTF 133 III 43 consid. 3.6 e 3.7, a meno che il suo pagamento sia avvenuto nella consapevolezza del suo carattere eccessivo, ciò che non era il caso nella fattispecie).

 

 

                                   9.   Resta ancora da esaminare se le particolari circostanze del caso erano tali da giustificare una riduzione della caparra, e meglio nelle proporzioni decise dal giudice di prime cure.

 

 

                                9.1   Come già accennato, giusta l’art. 163 cpv. 3 CO il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. Egli deve in ogni caso dare prova di un certo riserbo, visto e considerato che le parti sono libere di fissare l’ammontare della pena (art. 163 cpv. 1 CO) e che i contratti devono di principio essere rispettati; il suo intervento è necessario solo se l’ammontare della pena è così elevato da oltrepassare ogni misura ragionevole, al punto da non essere più compatibile con il diritto e l’equità (DTF 103 II 192 consid. 4, 114 II 264 consid. 1a, 133 III 43 consid. 3.3.1, 133 III 201 consid. 5.2). Una riduzione della pena si giustifica segnatamente quando esiste una sproporzione crassa tra l’importo convenuto e l’interesse del creditore a mantenere la totalità della sua pretesa, da misurarsi concretamente al momento in cui la violazione contrattuale si è verificata; per stabilire il carattere eccessivo della pena convenzionale non bisogna ragionare in modo astratto, ma occorre al contrario prendere in considerazione tutte le circostanze concrete del caso; in particolare si deve tenere conto della natura e della durata del contratto, della gravità della colpa e della violazione contrattuale, nonché dell’esperienza commerciale e della situazione economica delle parti, in particolare di quella del debitore (DTF 103 II 192 consid. 4, 114 II 264 consid. 1a, 133 III 43 consid. 3.3.2, 133 III 201 consid. 5.2). Una pena non può essere considerata eccessiva per il solo fatto che ecceda il risarcimento del danno dovuto al creditore a seguito dell’inadempimento (DTF 133 III 43 consid. 4.1). Non è il creditore che deve provare che la pena stipulata è appropriata, ma il debitore che deve allegare ed accertare i fatti che giustificano una sua riduzione (art. 8 CC; DTF 103 II 108 consid. 4, 114 II 264 consid. 1b, 133 III 43 consid. 4.1, 133 III 201 consid. 5.2). In mancanza di tali fatti il giudice non può ridurre la pena (Couchepin, La clause pénale, n. 850; TF 29 luglio 2008 4A_237/2008 consid. 4.3).

 

 

                                9.2   Nel suo appello il convenuto AP 1 rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che l’attore, oltre a non aver fornito la prova di alcun fatto che giustificherebbe una riduzione dell’indennità in questione, nemmeno aveva ottemperato al suo obbligo di allegazione, omettendo persino di indicare il benché minimo elemento a sostegno di una riduzione. A ragione.

                                         Negli allegati preliminari l’attore, pur avendo sì vagamente accennato al fatto che la caparra potesse non essere adeguata nel suo ammontare (petizione p. 21), non ha di fatto esposto, ancor prima che provato, quali fossero le concrete circostanze di fatto tali da giustificare una sua riduzione, salvo evocare quanto da lui già indicato a sostegno dell’interpretazione della caparra, ossia l’assenza di una sua responsabilità nella mancata conclusione del contratto. Ciò ha impedito alla controparte di allegare e dimostrare a sua volta le circostanze atte a provare l’adeguatezza della caparra. In sede conclusionale l’attore non ha poi in ogni caso riproposto nemmeno quell’argomentazione, non contestando di fatto più l’adeguatezza della caparra. In assenza degli elementi necessari per valutare il carattere eccessivo della caparra a suo tempo concordata, in definitiva poi neppure (più) preteso dall’attore, la riduzione della stessa non può così essere ammessa (Couchepin, op. cit., ibidem; Ehrat, op. cit., n. 11 ad art. 163 CO; TF 29 luglio 2008 4A_237/2008 consid. 4.3 e 4.4, 1° aprile 2011 4A_65/2011 consid. 6.1; SJZ 2005 p. 459; II CCA 14 aprile 2003 inc. n. 12.2002.131 pubbl. in NRCP 2003 p. 358; CCR 24 maggio 2011 inc. n. 16.2010.96). 

 

 

                                9.3   Ma, ad ogni buon conto, l’esito non sarebbe diverso nemmeno se per ipotesi si volesse ammettere - come fatto implicitamente dal Pretore - che l’attore aveva ossequiato l’onere di allegazione e della prova sui fatti tali da eventualmente giustificare una riduzione della caparra, non potendosi in ogni caso condividere la conclusione pretorile, formulata sulla base alla giurisprudenza del Tribunale federale (TF 15 marzo 2077 4C.374/2006 = DTF 133 III 201 consid. 5.5), secondo cui la caparra stabilita nel contratto poteva essere ritenuta eccessiva e con ciò ridotta nella misura in cui era superiore al 10% del prezzo di vendita. 

 

 

                             9.3.1   A sostegno della sua conclusione il giudice di prime cure ha evidenziato, in estrema sintesi, che i venditori, pur avendo avuto un interesse sicuramente rilevante al perfezionamento del contratto, non avevano verosimilmente subito alcuna particolare perdita dall’inadempimento della controparte e che i compratori, coadiuvati a suo tempo dal loro commercialista di fiducia dott. Gi__________ __________, erano risultati assai negligenti.

                                         In questa sede il convenuto AP 1, contestando in parte l’assunto del Pretore, ritiene da una parte che l’inadempimento del contratto gli aveva in realtà causato un danno enorme, visto e considerato che egli, oltre ad aver perso tre validi ed affidabili collaboratori, si era ritrovato con una nuova farmacia aperta poco lontano dai suoi ex dipendenti (di lunga data), i quali oltretutto conoscevano tutta la sua clientela; dall’altra evidenzia che la controparte si trovava in una buona situazione economica.

                                         Mentre quest’ultimo rilievo non può essere considerato, nulla agli atti permettendo di confermare la buona situazione economica dell’attore, il convenuto AP 1 ha senz’altro ragione a contestare che l’inadempimento dell’attore - a questo stadio della lite da ritenersi negligente, dato che in questa sede quest’ultimo, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC), non ha spiegato, e soprattutto dimostrato, per quale motivo il diverso assunto del Pretore non potesse essere condiviso - non gli avrebbe causato alcun danno particolare. Non è in effetti vero che al 30 aprile 2007 egli si sarebbe ritrovato con una farmacia in buona salute e che generava utili. Tutt’altro. A seguito delle partenze di tutte le sue tre dipendenti (la gerente K__________ __________ e le due collaboratrici Lu__________ __________ e M__________ __________) di lunga data (e meglio dal 1990, dal 1980 rispettivamente dal 1995; cfr. testi K__________ __________ p. 4, Lu__________ __________ p. 2 e M__________ __________ p. 2) e dunque a conoscenza di tutta la clientela, partenze - almeno le prime due - imputabili ai compratori (cfr. testi K__________ __________ p. 5, Lu__________ __________ p. 2 seg.; cfr. pure doc.  F p. 2 e PP e interrogatorio formale dell’PI 1 ad 4), e soprattutto dell’apertura di una nuova farmacia (Farmacia S__________) a nemmeno 100 metri di distanza da parte della precedente gerente coadiuvata da quelle medesime dipendenti (cfr. testi Lu__________ __________ p. 3 e M__________ __________ p. 3), ben si può in effetti ritenere che la farmacia Z__________ e con ciò il pacchetto azionario dell’omonima società abbia sicuramente perso una buona parte del suo valore, anche se tale perdita non è stata oggetto di particolari accertamenti peritali. L’istruttoria ha in ogni caso permesso di accertare, se non altro, che l’esercizio 2007 si era poi concluso con un utile lordo di fr. 326'052.76 e una perdita netta, nonostante il mancato prelievo di gettoni di presenza a favore dei venditori amministratori (cfr. doc. A) e azionisti (in precedenza pari a fr. 43'750.-), di fr. 105'094.07 (allegato XII al complemento peritale), a fronte di un utile lordo di fr. 579'408.06 rispettivamente di un utile netto di fr. 13'758.55 conseguiti nell’anno 2006 (allegato XI al complemento peritale).

 

 

                             9.3.2   Alla luce di quanto precede, la conclusione del giudice di prime cure secondo cui la caparra stabilita nel contratto poteva essere ritenuta eccessiva e con ciò ridotta nella misura in cui eccedeva il 10% del prezzo di vendita non può essere condivisa. Nella giurisprudenza citata dal Pretore (DTF 133 III 201 consid. 5.5; così pure poi in TF 16 gennaio 2012 4A_562/2011 consid. 6.2), il Tribunale federale aveva deciso di applicare quella regola per ridurre una pena convenzionale, ispirandosi alla soluzione che il legislatore aveva a suo tempo previsto in caso di recesso per mora del compratore nel contratto di vendita a rate anticipate (art. 227h cpv. 2 2ª frase CO) rispettivamente nel contratto di vendita a rate qualora l’oggetto non fosse stato ancora fornito (cfr. l’abrogato art. 226i cpv. 2 2ª frase CO). In quelle due sentenze si trattava di stabilire il limite ammissibile di una pena convenzionale nel caso in cui l’oggetto della vendita non era stato ancora fornito, senza cioè che il compratore avesse in pratica avuto la possibilità di danneggiare o di causare altrimenti la diminuzione del valore dell’oggetto litigioso, non ancora nelle sue mani. Nella presente fattispecie la situazione giuridica è però sostanzialmente diversa, sicché quella regola, che non va generalizzata (Couchepin, op. cit., n. 963 segg.), non può trovare applicazione. Anche se formalmente le azioni oggetto del contratto di compravendita, date in escrow al notaio rogante avv. __________ in attesa dell’adempimento degli accordi contrattuali (cfr. doc. B), non erano ancora state consegnate all’attore, quest’ultimo, con gli altri acquirenti, aveva in effetti potuto di fatto disporne già dal momento della sottoscrizione del contratto come un vero e proprio proprietario, iniziando - come detto - a presentarsi nella farmacia e a controllare regolarmente l’attività, gli incassi, le fatturazioni e i dipendenti, ciò che - come si è visto - ha provocato i problemi che hanno poi portato alla partenza delle tre dipendenti ed all’apertura da parte dell’ex gerente di una nuova farmacia poco distante, con la conseguente perdita di valore delle azioni compravendute. Stando così le cose, il solo fatto che la caparra sia superiore al 10% del prezzo di vendita non può essere necessariamente tale da implicarne il carattere inadeguato, come se quello fosse l’unico criterio decisivo. Tenuto invece conto di tutte le circostanze del caso, che - come detto (cfr. supra consid. 9.1) - devono essere considerate dal giudice, ed in particolare visto l’importante danno che è stato causato ai venditori dalla negligenza degli acquirenti (cfr. supra consid. 9.3.1: minor utile lordo di fr. 253'355.30 e minor utile netto - tenuto conto dei gettoni di presenza non versati - di fr. 162'602.62, pari al 14.47% rispettivamente al 9.29% del prezzo), l’ammontare della caparra stabilita contrattualmente, pari all’incirca al 14.28% del prezzo di vendita, non può dirsi eccessiva o sproporzionata ed essere così oggetto di riduzione, tanto più poi se si pensa all’importante interesse dei venditori al perfezionamento del contratto, in considerazione del fatto che il prezzo spuntato nel contratto (di complessivi fr. 1'750'000.-) era a loro estremamente favorevole, essendo di gran lunga superiore al valore delle azioni al momento determinante del 30 giugno 2006 (di complessivi fr. 1'139'970.-) accertato dal Pretore, sulla base della perizia giudiziaria, in occasione del giudizio sull’eccezione di lesione ex art. 21 CO (ciò che comportava di per sé già un guadagno di fr. 610'030.-, pari al 34.85% del prezzo).

 

 

                                10.   Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta anche nei confronti del convenuto AP 1. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 30'000.-, fermo restando che in questa sede al convenuto PI 1 non sono state riconosciute ripetibili, il tema del litigio non vedendolo coinvolto ed egli non avendo comunque presentato osservazioni. Per un’eventuale impugnazione al Tribunale federale fa stato un valore di fr. 100'000.-.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 27 gennaio 2012 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 2011 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è respinta.

                                         2.     (invariato).

                                         3.     Le spese di fr. 6'675.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.-, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico. L’attore rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 13'800.- a AP 1 e fr. 5'000.- all’PI 1.

                                     

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’600.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e all’   

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).