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Incarto n. |
Lugano 13 agosto 2013/sdb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1416 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza (ex art. 416 CPC-TI) 20 settembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 6'486,15, oltre interessi e accessori, quale salario, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare dall’istante;
domanda
alla quale la convenuta si è opposta, formulando una domanda riconvenzionale
chiedente di riconoscere la controparte responsabile di un danno di fr.
20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione;
domande che il Pretore ha deciso con sentenza 31 agosto 2012, respingendo
quella principale e accogliendo parzialmente quella riconvenzionale per fr.
3'905.- oltre interessi;
appellante l’istante che, con atto di appello 18 settembre 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda principale e respingere integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili, nonché subordinatamente il rinvio della causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio;
l’appellata non ha presentato risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP
1 è stato assunto dal 16 aprile 2007 alle dipendenze di AO 1, società attiva
nel collocamento di personale, quale impiegato amministrativo con uno stipendio
mensile lordo di fr. 4'500.- per 13 mensilità (doc. B).
Con accordo scritto 29 dicembre 2009 (doc. C) le parti hanno consensualmente
rescisso il rapporto di impiego a valere già dal 14 dicembre 2009.
Con scritto 11 gennaio 2010 (doc. D) la datrice di lavoro trasmetteva il
conteggio salariale di chiusura riconoscendo un saldo a favore del dipendente
di fr. 6'157,45, comunicandogli nel contempo di ritenerlo responsabile del
danno cagionato all’azienda a seguito degli errori commessi, quantificato in
totali fr. 11'803,30, somma posta in compensazione con le spettanze salariali.
B. Con istanza 20 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 6'486,15, oltre
interessi e accessori, a titolo di salario, e il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo
fatto spiccare dall’istante.
In occasione dell’udienza di discussione del 12 ottobre 2010 la convenuta si è
opposta all’istanza e ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente di
riconoscere la controparte responsabile nei suoi confronti di un danno di fr.
20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione.
Esperita l’istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una perizia
giudiziaria, le parti hanno formulato le loro conclusioni. L’istante ha
confermato la sua domanda e l’opposizione a quella della controparte, mentre
l'istante in via riconvenzionale ha meglio precisato la sua, nel senso di
riconoscere la controparte come responsabile di un danno di fr. 11'039,05 oltre
interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione, e di chiederne
quindi la condanna al versamento del saldo di fr. 4'881,60, oltre interessi di
mora dal 14 dicembre 2009.
C. Con sentenza 31 agosto 2012 il
Pretore ha respinto la domanda principale e parzialmente accolto quella
riconvenzionale limitatamente a fr. 3'905.- oltre interessi. Esentate le parti
dal pagamento di spese processuali, la parte istante è pure stata condannata a
versare fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Il Pretore ha dapprima proceduto all’esame della
pretesa oggetto di domanda riconvenzionale, ovvero alla richiesta della datrice
di lavoro di vedersi risarcire il danno patito a seguito dei pretesi errori
professionali commessi dal dipendente. Il giudice di prime cure, facendo
proprie le conclusioni del perito giudiziario, ha ritenuto di poter
quantificare in fr. 11'039,05 il danno causato alla ditta a seguito dell’agire
del dipendente convenuto in via riconvenzionale che, nell’ambito dello svolgimento
della sua funzione di impiegato amministrativo, ha commesso errori
nell’allestimento dei conteggi eseguendo errate trattenute delle imposte alla
fonte e bonificando indebiti rimborsi ad alcuni dipendenti. A mente del primo
giudice, alla datrice di lavoro va riconosciuta la facoltà di rivolgere la
richiesta di risarcimento (ai sensi dell’art. 51 CO e conformemente al regime
di solidarietà passiva previsto dalla norma) direttamente all’ex dipendente
responsabile, senza prima dover cercare di recuperare dai dipendenti (in virtù
del disposto dell’art. 211 LT) quanto loro indebitamente versato. Il Pretore ha
altresì ravvisato gli elementi fondanti una responsabilità del dipendente ai
sensi dell’art. 321e CO, a fronte di una grave negligenza e non potendo essere
riconosciuti quali giustificazioni il preteso stress e lo stato di salute
dell’impiegato. Il Pretore ha comunque riconosciuto una colpa concomitante
della ditta, che giustifica una riduzione del 20% del risarcimento, per aver
permesso al dipendente, sprovvisto di diritto di firma, l’uso senza controllo
di assegni preventivamente firmati in bianco.
Per quanto attiene all’azione principale, il Pretore ha di conseguenza concluso
che la domanda va respinta in accoglimento dell’eccezione di compensazione
opposta dalla convenuta in ragione della pretesa di cui sopra.
D. Con appello 18 settembre 2012 l’istante
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda
principale e respingere integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese
e ripetibili, formulando in via subordinata una richiesta di rinvio della
causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio.
L’appellata non ha presentato una risposta.
considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.L’appellante riepiloga
preliminarmente, senza esprimere particolari censure all’indirizzo della
decisione pretorile, le circostanze relative al contratto sorto tra le parti,
riproponendo i conteggi alla base delle relative pretese e soffermandosi in particolare
sui versamenti indebitamente effettuati ai vari dipendenti dell’azienda, con
riferimento anche alle risultanze dell’inchiesta penale condotta dal Ministero
Pubblico.
Prosegue quindi ricordando la sua obiezione a proposito dell’esigenza di disporre
di un referto peritale, prova che il Pretore ha comunque deciso di assumere,
ottenendo così una perizia contabile che “si è dimostrata lacunosa e non
scevra da pacchiani errori”, non avendo considerato “le
riserve/lamentele espresse dall’istante con scritto del 26.10.2011; 23.02.2012;
09.03.2012 (agli atti)” (appello pag. 5 n. 7). L’appellante rimprovera
quindi al primo giudice di aver emesso un giudizio basandosi su tale referto
invece di meglio esaminare i documenti di causa e di chiedere al perito giudiziario
di dar seguito alle richieste rivolte dall’istante con gli scritti citati.
La censura non può essere accolta.
La perizia giudiziaria soggiace al libero apprezzamento
da parte del giudice, come ogni altro mezzo di prova. Criteri d'esame della
perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e il suo potere di
convincimento. Il tribunale deve esaminare se la perizia risponde a tutte le
domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e motiva sufficientemente
la conclusione. L'apprezzamento delle prove e la determinazione dei fatti è
compito del tribunale medesimo; per questa ragione il tribunale deve essere in
grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse
siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue
conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e forza di convincimento della
perizia. Incombe poi al tribunale verificare la rilevanza giuridica della
perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono
manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei,
il tribunale è tenuto ad attenersi all'opinione del perito; vi si può
distanziare soltanto in presenza di fondati motivi (DTF 5A_647/2011 del 31
maggio 2012 consid. 4.4.6; e in generale DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e
DTF 132 II 257 consid. 441 con rinvii).
Nel caso in questione, il referto peritale 11 ottobre 2011 ha in particolare quantificato l’ammontare dell’imposta alla fonte da recuperare a seguito dei
rimproverati errori di calcolo (risposta a quesito n. 2 pag. 10) e calcolato gli
importi pagati dalla ditta all’Ufficio contribuzioni senza le necessarie
trattenute salariali a copertura (risposta a quesito n. 6 pag. 12), per infine
determinare in fr. 11'039,05 il danno causato alla datrice di lavoro dall’agire
del dipendente (risposta a quesito n. 7 pag. 16). Né in sede di conclusioni, né
con le censure di appello, l’istante ha saputo fornire elementi atti a sconfessare
tale conclusione del perito, limitandosi perlopiù a ripercorrere i ragionamenti
di una sua personale istruttoria e a rielaborare in modo soggettivo i dati
emersi dalla perizia. In merito alle conclusioni a cui è giunto il perito
giudiziario l’appellante non va oltre a censure generiche, contrapponendovi la
sua diversa opinione e una valutazione soggettivamente diversa dei fatti, senza
però entrare nei dettagli del criticato referto. Egli non indica in modo
puntuale quali sarebbero le conclusioni errate del perito e si limita a
formulare obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto peritale.
La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo fornire al giudice gli elementi
per la quantificazione del danno. A fronte di una chiara risposta del perito ai
quesiti formulati dall'istante e dalla convenuta (con le domande e le
controdomande peritali dapprima e la delucidazione della perizia in seguito),
con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante non ha opposto altro che
sue soggettive obiezioni, contrapponendo la propria opinione a quella del
perito. Gli argomenti sollevati dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza
di determinate affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà
con precisi elementi di fatto emersi.
Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver
aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito in merito alla
quantificazione del danno.
3.Con riferimento alle obiezioni
sollevate dall’istante durante l’udienza del 12 ottobre 2010 e alle varie sue
successive richieste (istanza di delucidazione e completazione della perizia
del 26 ottobre 2011, lettera del 23 febbraio 2012 a commento del complemento peritale del 13 febbraio 2012 e osservazioni 9 marzo 2012 allo
scritto 5 marzo 2012 del perito) il Pretore non ha ritenuto di darvi seguito così
come auspicato dall’appellante, e le censure da questi proposte in appello a
tal proposito si esauriscono in una generica lamentela, senza la necessaria
esposizione dei motivi che dovrebbero giustificare una differente conclusione
pretorile. Non merita in ogni caso di essere considerata la contestazione
dell’esigenza di esperire una perizia, ribadita nuovamente in appello, non
potendo certo bastare ai fini della quantificazione del danno la sola
documentazione accessibile al giudice (ordinanza 18 febbraio 2011, atto V).
Anche da questo profilo la decisione pretorile merita conferma.
4.Al Pretore viene in seguito
rimproverata una svista per aver riconosciuto, quale salario ancora dovuto,
solo fr. 6'157,45 invece di fr. 6'486,15, ignorando così le tesi dell’istante
che lamentava l’illegittimità della deduzione di fr. 328.70 a titolo di premio LPP dallo stipendio del mese di dicembre 2009, ritenuta la cessazione
dell’affiliazione con effetto 30 novembre 2009.
Effettivamente il Pretore non si è soffermato sulla questione e ha implicitamente
ritenuto corretta la deduzione operata dalla datrice di lavoro. Il giudizio
merita conferma poiché l’obiezione sollevata dall’istante non ha comunque chiarito
per quale motivo l’affiliazione all’istituto previdenziale, obbligatoria ai
sensi di legge, non avrebbe dovuto riguardare l’intero periodo lavorativo. Il
contenuto del menzionato doc. E, ovvero un conteggio del 1 febbraio 2010 con la
dicitura “Avviso di uscita al 30.11.2009” trasmesso all’assicurato dalla
fondazione di previdenza, non può bastare a confutare tale presunzione,
ritenuto come l'appellante potrà in ogni momento chiedere conto dell’avvenuto
versamento di contributi previdenziali prelevati dal suo stipendio e
obbligatoriamente versati all’ente previdenziale dopo tale data.
La decisione pretorile merita pertanto conferma.
5.L’appellante prosegue rimproverando al
giudice di prime cure di aver incomprensibilmente “liquidato/risolto la
controversia in quattro righe” (appello pag. 6 n. 10) senza vagliare i
documenti di causa o “spendere una parola su quanto espresso da AP 1 con il
memoriale conclusivo” (appello pag. 6 n. 11). Egli accompagna questa
censura con una serie di conteggi e considerazioni elaborate sulla base di
quanto, a suo modo di vedere, sarebbe emerso dall’istruttoria, in alternativa a
quanto dedotto dal perito.
Le censure sono anzitutto irricevibili poiché l’appellante, venendo meno al suo
obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con i
ragionamenti del Pretore, limitandosi perlopiù a esporre una sua differente
interpretazione dei fatti posti alla base delle conclusioni pretorili.
Neppure l'esame del merito permetterebbe comunque di accogliere le tesi
dell’appellante, non avendo questi saputo scalfire le conclusioni della perizia
giudiziaria a favore dei suoi alternativi calcoli e delle opposte conclusioni
(cfr. considerando 2).
6.L’appellante ritiene inoltre che la
deduzione del 20% giustamente decisa dal Pretore per colpa concomitante della
danneggiata debba essere operata in altro modo, ovvero sull’importo di fr.
7'476,10 e non sul saldo residuo come erroneamente fatto nel giudizio
impugnato. Ne conseguirebbe, secondo un conteggio che somma “quanto D ha
recuperato nel corso del 2010”
(appello pag. 9 n. 13), un danno residuo per l’appellata di soli fr. 712,90, da
dedursi dal credito salariale preteso con l’azione principale. Esposto questo
ragionamento, l’appellante soggiunge che comunque neppure tale importo sarebbe
da riconoscere in virtù della mancanza di diligenza dell’appellata nel
recuperare le imposte direttamente dal dipendente indebitamente favorito dall’erroneo
conteggio. Conclude quindi chiedendo a codesta Corte di far propria questa
tesi.
La censura non può essere accolta.
Dapprima poiché non si comprende, e neppure l'appellante lo spiega rendendo
così la censura addirittura irricevibile (art. 311 CPC), per quale motivo la
riduzione per colpa concomitante della danneggiata non dovrebbe essere operata
sulla cifra considerata dal Pretore come danno da rimborsare, ma bensì sulla
cifra risultante dalla somma dei due rimborsi erroneamente eseguiti a favore di
uno dei dipendenti aziendali, ovvero fr. 7'476,10 (allegato J alla perizia 11
ottobre 2011). Per quanto il calcolo eseguito dal Pretore in merito a questa
riduzione non sia esplicito e pertanto, va pur detto, neppure di immediata
comprensione, il calcolo alternativo proposto dall'appellante, applicando
parametri di cui non si coglie la rilevanza, è privo di fondamento e come tale
non è atto ad inficiare la conclusione pretorile.
Irricevibile per mancanza di motivazione (art. 311 CPC), non confrontandosi
neppure per grandi linee con la conclusione pretorile al riguardo, è altresì la
richiesta di far sopportare alla convenuta le conseguenze di un preteso mancato
sforzo nel recupero, direttamente dai beneficiari, di quanto loro erroneamente
versato.
7.Infine l’appellante rimprovera al
Pretore di aver quantificato il danno sulla base delle trattenute indebitamente
omesse, permettendo così alla datrice di lavoro di trarre un indebito profitto
siccome, fintanto che non si fosse effettivamente svolta un’ispezione fiscale
accertante una minore imposizione fiscale rispetto al dovuto, non vi sarebbe
stato un danno da risarcire.
La tesi, manifestamente infondata poiché ignora i basilari principi che reggono
il diritto tributario in merito all’obbligo del contribuente di versare il
dovuto a prescindere da interventi di controllo dell’autorità, è comunque
irricevibile (art. 311 CPC) siccome omette di confrontarsi con le motivazioni
della sentenza pretorile e nel contempo propone una serie di allegazioni nuove,
mai neppure accennate nelle precedenti comparse. Medesima conclusione si impone
in merito ad asserite e non meglio precisate circostanze che permetterebbero di
attribuire ad altri, segnatamente alla collega C , la responsabilità per errori
nei conteggi in questione.
8.In definitiva, la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella misura in
cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC) e non si riconoscono ripetibili della procedura di appello alla parte
appellata, che ha rinunciato a produrre una risposta.
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 18 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).