Incarto n.
12.2012.174

Lugano

22 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.100 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 29 luglio 2005 da

 

 

ora alla quale è subentrato, in qualità di cessionario ex art. 260 LEF, AP 1

rappr. dall’avv. RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 nonché di fr. 100.- mensili a far tempo dall’agosto 2005, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, formulando altresì una domanda riconvenzionale;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 27 agosto 2012, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 5'839.50 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 con la precisazione che il pagamento avrebbe poi dovuto avvenire contestualmente alla consegna alla stessa dei 51 pezzi “Front Panel for S. Pro S.6” di cui all’ordinazione n. 4500627693, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;

 

appellante l’attore con atto di appello 27 settembre 2012, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile sulla sola domanda principale nel senso di condannare la convenuta a pagargli fr. 95'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 19 novembre 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Il 6 dicembre 2002 (doc. 1) B__________ __________ e G__________ agente per conto di G__________ __________ e delle sue affiliate partecipanti, hanno sottoscritto il contratto quadro denominato “purchase agreement __________”, valido fino al 30 novembre 2003 e poi rinnovabile automaticamente di anno in anno in mancanza di valida disdetta, in base al quale la prima, in qualità di “seller”, si impegnava a fornire alla seconda, in qualità di “buyer”, delle componenti elettroniche.

                                 

 

                             2.  In virtù di tale accordo, il 25 febbraio 2004 AO 1 ha tra l’altro trasmesso a B__________ __________ 12 ordinazioni di 175 pezzi ciascuna del prodotto “__________Front Panel for S. Pro S.6” (trattasi di un pannello di comando per gruppi di continuità per garantire l’approvvigionamento di corrente elettrica) al prezzo di fr. 114.50 cadauno, recanti i numeri d’ordinazione n. 4500627704 (con data di consegna 29 luglio 2004, doc. N), 4500627706 (con data di consegna 29 settembre 2004, doc. O), 4500627707 (con data di consegna 29 novembre 2004, doc. P), 4500627693 (con data di consegna 29 dicembre 2004, doc. C), 4500627694 (con data di consegna 29 gennaio 2005, doc. D), 4500627695 (con data di consegna 28 febbraio 2005, doc. E), 4500627696 (con data di consegna 29 marzo 2005, doc. F), 4500627697 (con data di consegna 29 aprile 2005, doc. G), 4500627698 (con data di consegna 29 maggio 2005, doc. H), 4500627700 (con data di consegna 29 giugno 2005, doc. I), 4500627701 (con data di consegna 29 luglio 2005, doc. L) e 4500627703 (con data di consegna 29 agosto 2005, doc. M).

 

 

                             3.  Con lettera raccomandata 30 luglio 2004 (doc. 11) AO 1, invocando da un lato le disposizioni sulla lesione (art. 21 CO) e prevalendosi dall’altro dell’inadempienza della controparte nel riallineare al ribasso i prezzi in presenza di migliori offerte da parte di terzi fornitori (art. 5.1 e 5.4 del contratto quadro), ha notificato a B__________ __________ la resiliazione con effetto immediato del contratto di fornitura avente per oggetto in particolare le ordinazioni n. 4500627704 (doc. N), 4500627706 (doc. O), 4500627707 (doc. P), 4500627694 (doc. D), 4500627695 (doc. E), 4500627696 (doc. F), 4500627697 (doc. G), 4500627698 (doc. H), 4500627700 (doc. I), 4500627701 (doc. L) e 4500627703 (doc. M).

                                  Nel seguito essa ha nondimeno accettato e pagato le intere forniture relative alle ordinazioni n. 4500627704 di cui al doc. N, 4500627706 di cui al doc. O e 4500627707 di cui al doc. P, nonché 124 pezzi della fornitura dell’ordine n. 4500627693 di cui al doc. C (doc. Q, R e S), mentre ha rifiutato di ritirare, il 21 marzo 2005, i rimanenti 51 pezzi dell’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C (doc. T e U) e altri 83 pezzi relativi all’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D (doc. V e Z); a detta di B__________ __________ i rimanenti 92 pezzi dell’ordine n. 4500627694 di cui al doc. D ed altri 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 di cui al doc. E sarebbero pure già stati pronti per la consegna.

                                  Ritenendo ingiustificato il mancato ritiro di queste ultime ordinazioni, B__________ __________, dopo aver invano diffidato AO 1 ad accettare integralmente quelle forniture (cfr. doc. AA e BB), con lettera 2 giugno 2005 (doc. CC) ha a sua volta dichiarato di recedere dal contratto con effetto immediato.

 

 

                             4.  Con petizione 29 luglio 2005, avversata dalla controparte, B__________ __________, che nelle more della causa è stata dichiarata fallita ed alla quale è subentrato in qualità di cessionario ex art. 260 LEF AP 1 (doc. II), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AO 1 - che in seguito ha modificato la sua ragione sociale in AO 1 - per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 100'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 nonché di fr. 100.- mensili a far tempo dall’agosto 2005. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il versamento del prezzo di fr. 36'067.50 per la merce non ritirata o pronta per la consegna (51 pezzi dell’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C, 175 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D e 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 di cui al doc. E), la rifusione delle spese di fr. 59'701.92 (doc. DD) assunte in vista della messa in opera delle ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703 di cui al doc. M, il risarcimento delle spese amministrative di fr. 5'000.- e un importo mensile di fr. 100.- per le spese di deposito presso terzi della menzionata merce non ritirata, pronta o ancora in fase di lavorazione.

 

 

                             5.  Con la sentenza 27 agosto 2012 qui impugnata il Pretore, per quanto qui interessa, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1) e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 5'839.50 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 (dispositivo n. 1.1) con la precisazione che il pagamento avrebbe poi dovuto avvenire contestualmente alla consegna alla stessa dei 51 pezzi “Front Panel for S. Pro S.6” (ndR recte: “__________Front Panel for S. Pro S.6”) di cui all’ordinazione n. 4500627693 (dispositivo n. 1.2), caricando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'258.- all’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 7'000.- di ripetibili (dispositivo n. 1.3). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta poteva essere obbligata a versare unicamente il prezzo dei 51 pezzi non ritirati nell’ambito dell’ordinazione n. 4500627693 (doc. C), salvo poi aggiungere che il pagamento di quella somma, che doveva avvenire contestualmente alla nuova consegna della relativa merce, non avrebbe verosimilmente potuto avvenire, visto che quest’ultima era stata nel frattempo venduta a terzi dall’UEF di Mendrisio.

 

 

                             6.  Con l’appello 27 settembre 2012 che qui ci occupa, a cui la convenuta si è opposta con risposta 19 novembre 2012, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la controparte a pagargli fr. 95'769.42 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ritiene che la convenuta doveva essere obbligata a versare anche il prezzo concordato di fr. 30'228.- relativo ai 175 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 (doc. D) e agli 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 (doc. E). E ritiene pure dovute le spese di fr. 59'701.92 (doc. DD) assunte in vista della messa in opera delle ordinazioni n. 4500627696 (doc. F), 4500627697 (doc. G), 4500627698 (doc. H), 4500627700  (doc. I), 4500627701 (doc. L) e 4500627703 (doc. M).

 

 

                             7.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             8.  Nel querelato giudizio il Pretore ha ritenuto che tra le parti era venuto in essere un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”), al quale risultavano di principio applicabili le disposizioni del contratto di appalto (art. 363 segg. CO), e che la convenuta con lo scritto del 30 luglio 2004 (doc. 11), ancorché impropriamente fondato sull’art. 21 CO, lo aveva in realtà rescisso ex nunc giusta l’art. 377 CO, ciò che le imponeva di remunerare il lavoro eseguito dalla controparte e di tenerla indenne da ogni danno. Sennonché, nel caso concreto l’attore, gravato dell’onere della prova, era stato in grado di dimostrare solo il suo diritto al versamento del prezzo dei 51 pezzi relativi all’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C, mai disdetta, somma che oltretutto avrebbe dovuto essergli pagata solo contestualmente alla nuova consegna di quella merce. L’attore non aveva invece provato che il 30 luglio 2004, data dell’avvenuta rescissione delle ulteriori forniture, il relativo materiale era già stato acquistato presso terzi e assemblato, tanto più che, con riferimento alle ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703 di cui al doc. M, nemmeno era stato in ogni caso provato il preteso stato di avanzamento dei lavori e con ciò l’ammontare delle pretese maturate a suo favore (doc. DD).

 

 

                             9.  Con la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver interpretato quale valida resiliazione ex art. 377 CO la rescissione del contratto significata dalla convenuta a titolo di lesione (senza oltretutto che ne fossero date le relative condizioni) e di aver in ogni caso misconosciuto che una tale rescissione era semplicemente abusiva e non meritevole di alcuna protezione, ciò che avrebbe già dovuto comportare l’accoglimento della sua richiesta risarcitoria. A torto.

                                 

 

                           9.1  La censura con cui l’attore ritiene non accettabile il fatto che la rescissione del contratto sia stata intesa come resiliazione ex art. 377 CO anziché ex art. 21 CO (senza per altro che le relative condizioni fossero adempiute) non può trovare accoglimento.

                                  Venendo meno all’obbligo di motivazione a suo carico (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore non ha innanzitutto spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto il diverso assunto del Pretore, che aveva ritenuto di poter interpretare la rescissione di cui al doc. 11 nell’ottica dell’art. 377 CO, fosse errato e dovesse con ciò essere modificato (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011  consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

                                  Nell’appello l’attore non ha inoltre illustrato in modo convincente i motivi per cui la convenuta nemmeno avrebbe potuto rescindere il contratto in virtù dell’art. 21 CO, l’unica circostanza da lui evocata al proposito (appello p. 7), ossia che essa fosse notoriamente un colosso mondiale, ciò che neppure è vero, non essendo sufficiente per escludere l’applicazione di quella norma.

                                  E in ogni caso egli sembra dimenticare che la rescissione del contratto era comunque valida, essendo stata fondata dalla convenuta anche sull’art. 5.4 del contratto quadro (doc. 1) a seguito in particolare dell’inadempienza dell’attrice nel riallineare al ribasso i prezzi (cfr. doc. 10 e NN) dopo che essa era stata informata dell’esistenza di migliori offerte da parte di terzi fornitori ed era stata invano richiesta di agire in tal senso pena l’annullamento degli ordini in corso (cfr. doc. 9 e NN; sull’intera tematica cfr. pure teste __________ verbale 20 marzo 2012 p. 2 e __________ verbale 20 marzo 2012 p. 5).

                                 

 

                           9.2  Non è invece dato a sapere, né l’attore lo spiega, per quale ragione il fatto che la rescissione (doc. 11) potesse eventualmente essere abusiva sarebbe nelle particolari circostanze tale da giustificare l’accoglimento delle sue richieste, che - come detto e come del resto riconosciuto anche dallo stesso attore nell’appello (p. 6) - erano state più che altro disattese siccome non sufficientemente dimostrate. È per altro per la prima volta solo in questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’attore ha ravvisato un abuso di diritto nel comportamento contraddittorio della convenuta, che dapprima aveva disdetto 11 ordinazioni su 12, salvo poi aver accettato e pagato 3 delle forniture precedentemente disdette. La circostanza evocata, che per altro nemmeno è costitutiva di un abuso di diritto, non aveva in ogni caso alcuna influenza sulle successive forniture qui oggetto del contendere, tant’è che l’attore nemmeno ha preteso che la convenuta, agendo in tal modo, avrebbe di fatto revocato la rescissione del 30 luglio 2004, o comunque che la stessa non sarebbe più valida.

 

 

                           10.  Nel prosieguo del suo esposto l’attore ritiene di aver senz’altro fornito la prova che in data 30 luglio 2004 il materiale oggetto delle forniture disdette era già stato ordinato e assemblato interamente (per quanto concerneva i 175 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D e gli 89 pezzi dell’ordinazione n. 4500627695 di cui al doc. E) o in modo parziale (per quanto riguardava le ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703 di cui al doc. M), tanto più che le somme risultanti dal doc. DD, riferite a queste ultime ordinazioni, nemmeno erano state a suo tempo contestate. La censura dev’essere disattesa.

                                 

 

                         10.1  In questa sede l’attore si è limitato ad affermare, sulla base delle testimonianze di __________ (verbale 20 marzo 2012 p. 2) e __________ (verbale 20 marzo 2012 p. 4), che l’attrice provvedeva a comandare presso i terzi il materiale necessario dopo essere stata in possesso della relativa ordinazione. A ben vedere in tal modo essa non ha però ancora dimostrato che le comande venivano eseguite subito dopo le ordinazioni, ossia che in concreto esse erano state effettuate non appena ricevuti gli ordini qui in esame, trasmessi il 25 febbraio 2004, e dunque che il 30 luglio 2004, data della loro rescissione, essa aveva effettivamente già provveduto alle relative comande.

                                 

 

                         10.2  Ma ad ogni buon conto l’attore non ha nemmeno provato che l’assemblaggio del materiale eventualmente così comandato era stato terminato interamente (per quanto riguardava le 2 ordinazioni di cui al doc. D e E) o parzialmente (con riferimento alle 6 ordinazioni di cui al doc. F, G, H, I, L e M) entro quella data. In violazione dell’obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha in effetti spiegato nell’appello per quali motivi il diverso assunto del Pretore, su cui nemmeno si è confrontato, fosse errato e dovesse essere modificato.

                                 

 

                      10.2.1  Con riferimento all’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D (175 pezzi) e alla prima parte dell’ordinazione n. 4500627695 di cui al doc. E (89 pezzi), il giudice di prime cure ha del resto giustamente fatto osservare - senza per altro che la circostanza sia stata censurata nel gravame - che i relativi prodotti erano stati offerti per la consegna, in ritardo, solo il 21 marzo 2005 e neppure in modo completo, solo limitatamente agli 83 pezzi dell’ordinazione n. 4500627694 di cui al doc. D poi rifiutati (cfr. doc. V e Z). Nulla permette pertanto di concludere, come invece implicitamente preteso dall’attore, che quelle ordinazioni fossero state interamente completate già il 30 luglio 2004, tanto più che il fatto che le stesse prevedessero come data di consegna il 29 gennaio rispettivamente 28 febbraio 2005 escludeva con una verosimiglianza prossima alla certezza che l’assemblaggio dei pezzi di quelle 2 ordinazioni ed in particolare dei soli 89 pezzi poi offerti il 21 marzo 2005 potesse essere già stato terminato 6 rispettivamente 7 mesi prima della prevista data di consegna.

                                 

 

                      10.2.2  Per quanto riguarda le ordinazioni n. 4500627696 di cui al doc. F, 4500627697 di cui al doc. G, 4500627698 di cui al doc. H, 4500627700 di cui al doc. I, 4500627701 di cui al doc. L e 4500627703 di cui al doc. M, il Pretore ha altresì evidenziato che il doc. DD, documento allestito dalla stessa parte attrice avente per oggetto il preteso stato di avanzamento di quelle forniture e con ciò l’ammontare delle pretese maturate a favore dell’attore, era in ogni caso inconferente, in quanto descriveva la situazione al 16 giugno 2005 e non al 30 luglio 2004. In questa sede l’attore non si è minimamente confrontato con tale assunto, che deve con ciò essere considerato assodato, ciò che già comporta la reiezione di ogni sua pretesa relativa a quelle ordinazioni.

                                  A titolo abbondanziale, si osserva che le due censure da lui sollevate sul tema erano in ogni caso infondate: contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è innanzitutto vero che gli importi risultanti dal doc. DD non sarebbero mai stati oggetto di specifica contestazione nella sede pretorile da parte della convenuta, la quantificazione e la veridicità dei dati esposti al punto 7.2 di petizione (che per l’appunto si riferiva alle pretese di cui al doc. DD) essendo state contestate con la risposta (p. 8); e neppure è vero che la rilevanza del doc. DD sarebbe stata confermata dal teste __________, nella misura in cui aveva affermato che il documento poteva riferirsi unicamente alle forniture in favore della convenuta (cfr. verbale 20 marzo 2012 p. 2): l’attore sembra in effetti misconoscere che il medesimo teste aveva però aggiunto subito dopo di non sapere se gli ordini riportati nel doc. DD fossero da porre in relazione con gli ordini di cui ai doc. da C a P. In definitiva il doc. DD non era in ogni caso sufficiente a provare l’ammontare delle pretese dell’attore.

 

 

                           11.  Chiedendo di riformare la sentenza nel senso di condannare la convenuta a pagargli fr. 95'769.42 oltre interessi senza alcuna controprestazione e dichiarando esplicitamente di impugnare anche il dispositivo n. 1.2 (cfr. appello p. 1), l’attore ha infine pure contestato, almeno di fatto, il giudizio pretorile secondo cui il pagamento delle somme a lui riconosciute avrebbe dovuto avvenire contestualmente alla consegna alla convenuta dei 51 pezzi “__________di cui all’ordinazione n. 4500627693 di cui al doc. C. Nella sua impugnativa la censura al relativo giudizio di prime cure non è tuttavia stata assolutamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                           12.  Ne discende che l’appello in esame deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 89'929.92, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 27 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             II.  Gli oneri processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili.

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere         

        

        

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).