Incarto n.
12.2012.177

Lugano

20 novembre 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 novembre 2008 da

 

 

AP 1

rappr. dall’avv. dott. RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’avv. RA 2

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 420'491.60 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2007 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del Betreibungsamt Bern-Mittelland per

fr. 420'491.60 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2007 e per spese esecutive, ritenuto che in sede conclusionale ha pure aggiunto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'202.- (recte: fr. 2'200.-) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 settembre 2012 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1'100.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e rigettando in via definitiva, per tale somma, l’opposizione interposta al PE n. __________;

 

appellante l'attore con atto di appello 5 ottobre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, ossia di condannare la convenuta al pagamento di fr. 422'691.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________, o di accoglierla parzialmente, ovvero di condannare la controparte al pagamento di

fr. 345'691.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 “oltre alla somma di torto morale e di perdita di guadagno risultante dall’istruttoria o dalla valutazione del giudice ex art. 42 cpv. 2 e 47 CO” e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________, il tutto protestando le spese giudiziarie e processuali;

 

mentre la convenuta con risposta 13 ottobre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione 18 febbraio 2013 con cui questa Camera ha respinto una prima istanza dell’attore volta all’ammissione al gratuito patrocinio in appello, pronuncia nei confronti della quale l’attore il 28 marzo 2013 ha inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, respinto con sentenza 28 agosto 2013 (inc. n. 4A_168/2013);

 

richiamata la decisione 2 aprile 2014 con cui la presidente di questa Camera ha respinto una seconda istanza dell’attore volta all’ammissione al gratuito patrocinio in appello;

 

richiamate pure le ulteriori decisioni 4 luglio e 2 settembre 2014 con cui la presidente della Camera ha fatto ordine all’attore di prestare, entro l’ultimo termine del 22 settembre 2014, una cauzione processuale di fr. 11'000.- per la procedura d’appello, nel frattempo tempestivamente fornita;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  AP 1 è stato protagonista di vicissitudini giudiziarie penali negli anni Settanta e Ottanta, in esito al dissesto di una società finanziaria di cui era dirigente. In quegli anni è pure stato presidente della società di basket __________, che ha scritto pagine memorabili della pallacanestro __________ e __________.

                                  Il 17 luglio 2007 egli ha sottoscritto in qualità di collaboratore con la Televisione __________, succursale della AO 1, un contratto d’ingaggio della __________ per gli artisti e gli interpreti, relativo a un previsto documentario a lui dedicato e intitolato “AP 1 - cuore d’oro - 52’”, da produrre per la rubrica settimanale “__________”. Il contratto (doc. A) prevedeva in particolare un’intervista e la sua collaborazione alle riprese per 14 giorni tra giugno e settembre 2007 in __________ e a __________, con volo e alberghi a __________ prenotati e pagati dalla __________, con un rimborso spese forfetario per riprese di fr. 700.- (fr. 70.- al giorno per 10 giorni, comprendenti pasti e taxi a __________) e con un onorario di fr. 1’500.-.

                                  Al suo arrivo a __________, il 3 settembre 2007, AP 1, nei confronti del quale pendeva ancora un vecchio atto di accusa segreto emanato dalla giustizia __________ (ipotizzante i reati di estorsione aggravata e di traffico di droga), è stato arrestato dalla polizia ed è rimasto detenuto nel carcere di Brooklyn fino alla sua definitiva liberazione, il 22 novembre 2007.

 

 

                             2.  Con petizione 10 novembre 2008, avversata dalla AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma aumentata in sede conclusionale a fr. 422'691.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 su fr. 2'200.- e dal 22 novembre 2007 su fr. 420'491.60 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del Betreibungsamt Bern-Mittelland. Egli ha in sintesi addotto di aver concluso con la convenuta un contratto di lavoro di durata determinata e di essersi recato a __________ convinto che la datrice di lavoro avesse appurato l’assenza di rischi giuridici per il viaggio. Ha pertanto preteso la rifusione delle spese legali assunte negli __________ di fr. 343'491.60 (pari a US$ 297'120.-), il pagamento del salario e del rimborso spese concordato di fr. 2'200.-, il risarcimento della perdita di guadagno di fr. 36'000.- (fr. 6'000.- per 6 mesi) e la riparazione del torto morale di fr. 41'000.- (fr. 500.- per 82 giorni di carcere in condizioni dure).

 

 

                             3.  Con la sentenza 3 settembre 2012 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 1'100.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e rigettando in via definitiva, per tale somma, l’opposizione interposta al PE n. __________. Il giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che il contratto d’ingaggio concluso tra le parti (doc. A) non era un contratto di lavoro, nell’ambito del quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto assicurare al lavoratore un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo incarico (in base al principio della buona fede o comunque giusta l’art. 328 CO), ma un contratto di mandato, che al contrario non prevede un tale obbligo, salvo diversa pattuizione. Nel caso di specie, pur avendo appurato che la convenuta voleva assicurarsi che non vi fossero pendenze penali a carico dell’attore, tanto da aver interpellato i suoi due precedenti legali __________ in occasione di una cena, egli ha ritenuto che questa preoccupazione era però volta a proteggere solo sé stessa e non l’attore, che era dunque malvenuto a volerne dedurre dei diritti, tanto più alla luce del fatto che lo stesso paventava l’esistenza di possibili rischi di pendenze penali residue all’estero, che non ha provveduto a chiarire o a far chiarire dalla convenuta. Neppure era poi stato provato che la convenuta sapesse di quelle pendenze __________ o avrebbe dovuto conoscerle per cui in base ai canoni della buona fede avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’attore sulla circostanza, ciò che escludeva la realizzazione dei presupposti di applicabilità dell’art. 402 cpv. 2 CO, per l’assenza di colpa e la dubbia esistenza del necessario nesso di causalità adeguata tra lo svolgimento del mandato e il danno. E nemmeno era infine stato dimostrato che la convenuta si fosse impegnata a pagare le spese legali incorse dall’attore a __________. L’infondatezza della petizione, per quanto riguardava le spese legali negli __________, comportava, a cascata, il medesimo esito per le pretese per perdita di guadagno, di cui per altro non era stato provato l’ammontare, e per torto morale, in difetto di una responsabilità in capo alla convenuta. All’attore andava nondimeno riconosciuta metà della pretesa relativa alla sua remunerazione contrattuale, egli avendo già svolto in __________ parte dell’incarico.

 

 

                             4.  Con l’appello 5 ottobre 2012 che qui ci occupa, cui la convenuta si è opposta con risposta 13 ottobre 2014, l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, ossia di condannare la convenuta al pagamento di fr. 422'691.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________, o di accoglierla parzialmente, ovvero di condannare la controparte al pagamento di fr. 345'691.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 “oltre alla somma di torto morale e di perdita di guadagno risultante dall’istruttoria o dalla valutazione del giudice ex art. 42 cpv. 2 e 47 CO” e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________. Egli ribadisce che il contratto d’ingaggio (doc. A) era in realtà un contratto di lavoro, per cui la convenuta era tenuta ad assicurargli un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo lavoro (art. 328 CO), sennonché essa, pur essendosi resa conto che l’invio dell’attore a __________ comportava un certo grado di rischio, lo ha sottovalutato, omettendo in particolare di interpellare degli specialisti di diritto __________. Di qui la sua richiesta di pagamento di fr. 422'691.60 o in subordine almeno di fr. 345'691.60 più interessi ed accessori, ritenuto che per le pretese per perdita di guadagno (di fr. 36'000.-) e per torto morale (di fr. 41'000.-), non indagate né valutate in sentenza, chiedeva alla Corte d’appello di stimarle secondo gli art. 42 cpv. 2 e 47 CO oppure di raccogliere le relative prove convocando preliminarmente le parti a un’udienza.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             6.  Le domande d’appello possono essere suddivise in due blocchi ben definiti: il primo blocco (che verrà trattato al consid. 7) comprende le domande con cui l’attore chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la pretesa volta al pagamento della remunerazione contrattuale, ossia di condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'200.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________, avente appunto per oggetto quella sola pretesa (cfr. doc. B); il secondo (che verrà esaminato ai consid. 8 e 9) comprende invece le rimanenti domande con cui egli ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente le pretese volte al risarcimento del danno, della perdita di guadagno e del torto morale, ossia di condannare la convenuta al pagamento di altri fr. 420'491.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2007, o in subordine al pagamento di fr. 345'691.60 oltre interessi al 5% da quella stessa data “oltre alla somma di torto morale e di perdita di guadagno risultante dall’istruttoria o dalla valutazione del giudice ex art. 42 cpv. 2 e 47 CO”.

 

 

                             7.  Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la pretesa di fr. 2'200.- più interessi ed accessori volta al pagamento della remunerazione prevista nel contratto, l’attore ha di fatto chiesto di aumentare la somma (di fr. 1’100.- più interessi ed accessori) che il Pretore, ritenendo solo parzialmente adempiuta la relativa prestazione, gli aveva attribuito a questo titolo. Nella sua impugnativa la censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia assolutamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                             8.  Per l’attore, il fatto che tra le parti fosse stato concluso un contratto di lavoro faceva di per sé sì che nel caso di specie la convenuta fosse senz’altro tenuta al risarcimento del danno, della perdita di guadagno e del torto morale da lui subito, essendo in tal caso evidente che essa avesse violato l’obbligo legale di assicurargli un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo lavoro (art. 328 CO).

                                  In questa sede occorre dunque preliminarmente chiarire la natura giuridica del contratto d’ingaggio (doc. A), ritenuto che l’attore non ha in ogni caso contestato che, qualora lo stesso fosse qualificato come un contratto di mandato, come ritenuto dal Pretore, la controparte andava liberata dall’obbligo di risarcimento (come meglio si dirà più oltre, al consid. 8.4).

 

 

                           8.1  L'art. 319 CO definisce il contratto individuale di lavoro come quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. Per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi di ogni tipo di contratto. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del contratto (Wyler, Le droit du travail, p. 41 segg.). Decisiva per la distinzione del contratto di lavoro da altre forme contrattuali è però soprattutto l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti, ovvero una relazione di dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (DTF 129 III 664 consid. 3.2; TF 25 gennaio 2007 4C.276/2006 consid. 5, 13 novembre 2007 4A_339/2007 consid. 9.4). Questa subordinazione si configura in un legame personale nei confronti del datore di lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo di tipo organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 319 CO; Brühwiler, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO; II CCA 26 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.216, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.149 in: NRCP 2007 pag. 315, 26 maggio 2014 inc. n. 12.2013.125; sulla distinzione tra mandato e contratto di lavoro, cfr. in generale TF 30 giugno 2006 4C.76/2006 consid. 6.2; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 23 segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 302 segg. ad art. 394 CO).

 

 

                           8.2  Nel caso di specie è a ragione che il Pretore ha ritenuto che nelle particolari circostanze il contratto d’ingaggio sottoscritto tra l’attore e la convenuta (doc. A) costituisse un mandato.

                                  Mentre le denominazioni contenute nel contratto (ove si parla di “onorario”, di possibilità di “recesso dal contratto” e, nel suo allegato, di “mandato”, anziché di “salario”, di possibilità di “licenziamento” e di “contratto di lavoro”), la breve durata dello stesso (14 giorni durante 4 mesi), la contenuta remunerazione concordata (volo e alberghi a __________, rimborso spese forfetario per riprese di fr. 700.- e onorario di fr. 1’500.-) e la deduzione dei contributi sociali a carico del collaboratore (AVS, AD, LPP e imposte alla fonte), su cui le parti hanno ancora dibattuto in questa sede (tutte indizianti, tranne forse l’ultima, per l’esistenza di un mandato e non di un contratto di lavoro), non sono di per sé decisive per la qualifica del contratto, il criterio determinante ai fini del giudizio è quello dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra le parti. Nel caso di specie l’attore, come detto, interveniva quale persona intervistata e come collaboratore alle riprese, nell’ambito di un documentario sulla sua vita, che si sarebbe fondato anche su materiale d’archivio (teste __________ p. 2). Ora, che una persona intervistata in un’unica occasione e con possibilità di muovere eventuali censure al prodotto finito (teste __________ p. 2), come l’attore, non sia in un rapporto di subordinazione con l’intervistatore è incontestabile, egli potendo ed anzi dovendo rispondere alle domande sottopostegli come meglio crede (cfr. Studer/Künzi, Le regole del giornalista corretto, p. 55, secondo i quali la persona intervistata rimane sempre e comunque padrone della propria parola), senza che la controparte possa determinarne o influenzarne il tenore o il contenuto. Che il suo ulteriore impegno a collaborare alle riprese, comunque di natura chiaramente accessoria rispetto alla sua qualifica di intervistato, fosse tale da far sorgere un rapporto di subordinazione è a sua volta escluso, non essendo per altro lui a scegliere come e dove svolgere le riprese, ma fungendo nell’occasione da semplice consulente, nel senso che dava gli spunti per trovare le possibili “locations” (la presenza a __________ era in effetti necessaria per filmare l’attore “di fronte ai sontuosi immobili che una volta aveva posseduto”, cfr. petizione p. 6 e conclusioni p. 6). Il fatto che nel contratto fosse previsto che le sue prestazioni sarebbero state svolte in determinati luoghi (in __________ e a __________) e determinati periodi di tempo (14 giorni, oltretutto non meglio definiti e non necessariamente continuativi, tranne - per evidenti motivi pratici - quelli a __________, in un lasso di ben 4 mesi), non modifica questa situazione, anche perché queste clausole erano state preventivamente concordate tra le parti (testi __________ p. 3 e __________ p. 4) e non costituivano così delle direttive cui egli doveva conformarsi (la scelta di recarsi a __________ era oltretutto stata presa per motivi di opportunità, siccome in quella città dovevano essere effettuate anche le riprese per un altro documentario e per l’archivio, cfr. testi __________ p. 4, __________ p. 2 e 4 e __________ p. 4); del resto l’accordo non prevedeva, nemmeno nei 14 giorni previsti per le riprese, un obbligo di presenza continuativo durante l’intera giornata e nemmeno degli orari fissi; ed era altresì evidente che, se le riprese fossero terminate prima dei 14 giorni, egli sarebbe stato libero da ogni impegno. Per il resto, anche gli ulteriori indizi di cui si è detto in precedenza parlavano perlopiù a favore dell’esistenza di un contratto di mandato.

 

 

                           8.4  L’attore, nell’evenienza in cui fosse stato confermato, com’è stato accertato, che il contratto d’ingaggio (doc. A) costituiva un contratto di mandato, non ha ritenuto di censurare l’assunto del Pretore - che deve con ciò essere considerato assodato - secondo cui in tal caso per legge la convenuta non era di principio tenuta ad assicurargli un contesto fattuale e giuridico esente da rischi per lo svolgimento del suo incarico, salvo diversa pattuizione, e secondo cui la preoccupazione di costei di assicurarsi che non vi fossero eventuali pendenze penali a carico dell’attore non rappresentasse una pattuizione in tal senso, ma fosse volta a proteggere solo sé stessa e non quest’ultimo. E nemmeno ha poi censurato, ritenendolo anzi espressamente corretto nel caso in cui le parti fossero state legate da un contratto di mandato (appello p. 20 e 21), l’altro assunto pretorile secondo cui neppure era stato provato che la convenuta fosse a conoscenza dell’esistenza di pendenze penali - e non civili -  __________ (e non solo del rischio della loro esistenza) o avrebbe dovuto legittimamente conoscerla di modo che in base ai canoni della buona fede avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’attore sulla circostanza. In assenza di una violazione del contratto o del principio della buona fede da parte della convenuta la responsabilità di quest’ultima per i danni ora rivendicati dall’attore non può pertanto entrare in linea di conto, a maggior ragione in considerazione della grave concolpa imputabile all’attore che, pur essendo conscio dell’esistenza di possibili rischi di pendenze penali residue all’estero, salvo però escludere di aver problemi con la giustizia __________ (cfr. testi __________ p. 5 e __________ p. 7 seg.), non aveva provveduto a chiarirli o a farli chiarire dalla convenuta.

 

 

                             9.  Ma, a prescindere da quanto precede, le pretese volte al risarcimento del danno, della perdita di guadagno e del torto morale, già infondate per quanto si è appena detto, avrebbero in ogni caso dovuto essere disattese anche per le seguenti ragioni.

 

 

                           9.1  La convenuta, ribadendo in questa sede (risposta p. 17) quanto addotto in sede conclusionale (conclusioni p. 22), ha contestato che l’attore, confrontato con delle pretese risarcitorie per le spese legali sorte negli __________, potesse chiedere in causa la loro rifusione in franchi svizzeri.

 

 

                        9.1.1  Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in RtiD I 2011 pag. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).

                                 

 

                        9.1.2  Nel caso di specie è pacifico che l’attore ha chiesto in causa il pagamento di fr. 343'491.60 più interessi, auspicando in pratica il rimborso delle spese di patrocino assunte all’estero (pari a US$ 297'120.-). Nonostante il contratto tra le parti (doc. A) preveda la retribuzione in franchi svizzeri, quella concretamente azionata costituisce una pretesa di risarcimento del danno contrattuale, che in applicazione dell’art. 84 CO, analogamente a quella di risarcimento del danno extracontrattuale (DTF 137 III 158 consid. 3.1), deve di regola essere soluta nella moneta dello Stato in cui la relativa perdita patrimoniale si è verificata (TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I 174; cfr. pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2.2, sia pure riferita a una pretesa extracontrattuale; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 181 seg. ad art. 84 CO; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90, 26 settembre 2011 inc. n. 12.2009.195, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224). Ritenuto che la posta di danno rivendicata dall’attore si è verificata dove sono state espletate e fatturate le pratiche di patrocinio penale qui litigiose, cioè negli __________, ed ha potuto essere determinata con precisione in US$ (cfr. per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2.2), ben si può ritenere che la relativa pretesa si è prodotta e doveva pertanto essere formulata in quella valuta e non poteva essere azionata in franchi svizzeri, come invece fatto dall’attore.

 

 

                           9.2  In merito alle pretese per perdita di guadagno (di fr. 36'000.-, fr. 6'000.- per 6 mesi) e per torto morale (di fr. 41'000.-, fr. 500.- per 82 giorni di carcere in condizioni dure), l’attore, rilevando come le stesse - che diversamente dalle altre già esaminate, per sua stessa ammissione, non erano “incontestate” - non fossero state indagate né valutate in sentenza (appello p. 3), chiede in questa sede alla Corte d’appello di stimarle secondo gli art. 42 cpv. 2 e 47 CO oppure di raccogliere le relative prove convocando preliminarmente le parti a un’apposita udienza.

                                 

 

                        9.2.1  La richiesta di convocare le parti a un’udienza finalizzata alla raccolta delle prove necessarie a dimostrare il buon fondamento di queste due pretese, proposta per altro solo in via alternativa, dev’essere disattesa, siccome manifestamente infondata e inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 pag. 27; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.114): innanzitutto per il fatto che l’attore nemmeno ha qui indicato quali sarebbero le prove che in tal caso avrebbero dovuto essere esperite, che non spetta certo al tribunale stabilire; e soprattutto in quanto quelle prove sarebbero comunque state nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), dato che in occasione dell’udienza preliminare del 30 settembre 2009 egli, sul particolare tema della perdita di guadagno e del torto morale, non aveva ritenuto di offrirne altre.

                                 

 

                        9.2.2  Premesso che l’attore, venendo meno all’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’assunto pretorile - che deve con ciò essere considerato assodato - secondo cui l’ammontare della pretesa avente per oggetto la perdita di guadagno non sarebbe stato sino ad oggi provato, la domanda dell’attore di delegare a questa Camera il compito di stimare questa posizione e quella per torto morale in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve pure essere respinta, tanto più che le prove atte a dimostrare il buon fondamento di quelle pretese (e meglio la perdita di guadagno mensile dell’attore di fr. 6'000.- e le dure condizioni di carcerazione alla base del torto morale) avrebbero facilmente potuto essere apportate e che lo scopo della norma non è quello di ovviare alle carenze della parte, in concreto l’attore, gravata dell’onere della prova (II CCA 29 novembre 2010 inc. n. 12.2009.168, 23 novembre 2011 inc. n. 12.2009.137, 4 novembre 2013 inc. n. 12.2012.122; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid. 6.3).

 

 

                        9.2.3  Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che l’attore, che aveva raggiunto l’età pensionabile di 65 anni proprio poco prima di sottoscrivere il contratto d’ingaggio (doc. A), in realtà non ha provato se e in quale misura l’incarcerazione negli __________ gli avesse causato una perdita di guadagno. Egli non ha oltretutto spiegato per quali ragioni la perdita di guadagno di cui pretendeva il risarcimento, che si riferiva agli 82 giorni di incarcerazione - ritenuto che 10 di questi giorni avrebbero però dovuto essere dedicati alla collaborazione alle riprese in quel Paese, senza che egli potesse allora pretendere di guadagnare altro in __________ -, dovesse essergli riconosciuta per ben 6 mesi.

                                  Quanto alla pretesa per torto morale, l’attore non ha invece assolutamente spiegato, né dimostrato, sulla base di quali considerazioni ogni giorno di incarcerazione avrebbe giustificato l’attribuzione a suo favore di un’indennità di fr. 500.-.

 

                               

                           10.  Ne discende che l’appello dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 421'591.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 5 ottobre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Gli oneri processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 11’000.- per ripetibili.

                                  §   Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 11'000.- prestata dall’appellante a seguito delle decisioni 4 luglio e 2 settembre 2014 della presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

                  

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).