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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.1432 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC) 26 marzo 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 24 ottobre 2012 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2011, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante il convenuto con atto di appello 5 novembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di ammetterla limitatamente a fr. 5'199.- più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 23 novembre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 26 marzo 2012, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. T). Egli ha in sostanza addotto di aver a suo tempo mediato la vendita a D__________ e R__________ __________ della quota di PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ __________ di __________ e di aver così maturato il diritto alla provvigione contrattuale del 3% sul prezzo di vendita di fr. 173'300.- (doc. G) e sulla ulteriore mercede d’appalto di fr. 513'700.- (doc. G), esposta separatamente, ma - trattandosi di un fondo già nel frattempo edificato - facente pure parte del prezzo concordato. A sostegno dell’esistenza del contratto di mediazione ha versato agli atti tre dichiarazioni scritte rese dagli acquirenti (doc. I) e da due propri colleghi di lavoro, G__________ __________ (doc. R) e M__________ __________ (doc. S), di cui già preannunciava l’audizione testimoniale in sede di udienza.
2. In occasione dell’udienza del 2 maggio 2012 l’istante, non comparso personalmente ma rappresentato dal suo legale, si è confermato nella sua domanda, chiedendo di assumere quale teste M__________ __________, già presente a quel momento in Pretura.
Il convenuto si è opposto all’istanza, contestando che tra le parti fosse venuto in essere un contratto di mediazione: oltre ad aver evidenziato una serie di indizi in tal senso, ha rilevato che gli acquirenti avevano nel frattempo relativizzato quanto da loro dichiarato nel doc. I (cfr. doc. P) e che le dichiarazioni rese dai colleghi dell’istante, di per sé già sospette per la loro vicinanza con quella parte e per il fatto che dalle stesse non risultava alcuna indicazione di tempo e/o di luogo sui fatti da loro riportati, erano false. Per suffragare le sue obiezioni, egli ha quindi chiesto di poter assumere in qualità di testi gli acquirenti, il notaio dell’atto di compravendita avv. A__________ __________ - i quali non avevano voluto rispettivamente potuto partecipare all’udienza (cfr. doc. P e Q e doc. 2) - e G__________ __________, nonché di sentire in sede di interrogatorio entrambe le parti. In via subordinata ha chiesto di accogliere l’istanza per fr. 5'199.- più interessi ed accessori, rilevando che l’importo su cui calcolare la provvigione del 3% era semmai solo quello relativo al prezzo di fr. 173'300.-.
Con decisione ordinatoria sempre del 2 maggio 2012, il Pretore, prevalendosi del principio dell’immediatezza sancito dall’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC, ha ammesso, per quanto qui interessa, unicamente l’audizione del teste M__________ __________ e l’interrogatorio del convenuto, poi esperiti quel medesimo giorno.
3. Con decisione 24 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2011, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE. Sulla base della testimonianza di M__________ __________ il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che tra le parti era effettivamente venuto in essere il contratto di mediazione preteso dall’istante. Egli ha quindi aggiunto che il convenuto non aveva contestato che la provvigione del 3% doveva essere calcolata sull’intero prezzo dell’operazione immobiliare, pari a fr. 687'000.-. E ha infine modificato solo la data di decorrenza degli interessi di mora.
4. Con l’appello 5 novembre 2012 che qui ci occupa, il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, rilevando in sostanza come l’impossibilità di assumere nella particolare procedura sommaria ex art. 257 CPC i mezzi di prova da lui offerti, senz’altro rilevanti per l’esito della lite siccome atti a smentire le circostanze fattuali riportate nella testimonianza già assai sospetta di M__________ __________, avrebbe dovuto indurre il Pretore a non entrare nel merito della causa ed a rinviare le parti alla procedura ordinaria. In via subordinata chiede di modificare il primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza per soli fr. 5'199.- più interessi ed accessori, rilevando di aver sostenuto in risposta che l’importo su cui calcolare la provvigione era semmai quello relativo al prezzo di fr. 173'300.-.
5. Delle osservazioni (recte: risposta all’appello) 23 novembre 2012 con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (TF 30 ottobre 2012 4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza.
Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso.
7. Nella fattispecie, ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la testimonianza resa da M__________ __________ sia da sola sufficiente per ritenere immediatamente comprovati i fatti su cui l’istante si era prevalso, rilevato da una parte che - come si è detto - nell’ambito della procedura di cui all’art. 257 CPC la prova dei fatti deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare) e ritenuto dall’altra che, per fondare il proprio convincimento sui fatti, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC), ossia deve pur sempre effettuare una decisione di apprezzamento. La questione a sapere se in un caso del genere sia possibile far capo alla prova per testimoni, che - diversamente da quella documentale e dall’ispezione oculare (che costituiscono prove “immediate” del giudice) - rappresenta solo una prova “mediata”, già lasciata indecisa dalla giurisprudenza (DTF 138 III 123 consid. 2.1.6), non necessita tuttavia di essere risolta nemmeno in questa sede.
8. È in effetti a ragione che il convenuto rileva come l’impossibilità di assumere nella particolare procedura sommaria ex art. 257 CPC i mezzi di prova da lui offerti (i testi D__________ __________, R__________ __________, l’avv. A__________ __________ e G__________ __________, nonché l’interrogatorio dell’istante), senz’altro rilevanti, avrebbe in ogni caso dovuto indurre il Pretore a non entrare nel merito della causa ed a rinviare le parti alla procedura ordinaria.
Che l’obiezione sollevata dal convenuto in merito alla versione dei fatti addotta dall’istante circa l’esistenza del contratto di mediazione, ritenuta falsa, non possa a priori essere considerata priva di rilevanza, nel senso che il suo approfondito chiarimento potrebbe mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, è fuori discussione: la stessa, se dimostrata, è in effetti idonea a smentire, tenuto anche conto delle circostanze indiziarie già evidenziate in prima sede, quanto riferito dal teste M__________ __________.
Il convenuto ha poi pure ragione a lamentare il fatto che la particolare procedura adottata dall’istante, ed in particolare la limitazione dei mezzi di prova che essa comporta (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.1.6) rispettivamente l’impossibilità - viste la volontà di D__________ e R__________ __________ di non essere coinvolti (cfr. doc. P e Q; cfr. pure lettera 23 aprile 2012 alla Pretura volta a citare quei testi, rimasta priva di riscontri), la comprovata indisponibilità a presenziare dell’avv. A__________ __________ (doc. 2) e la mancata comparsa, contro ogni previsione (cfr. istanza p. 5 e 8), di G__________ __________ nonché dell’istante - di far capo a prove non immediatamente disponibili all’udienza (TF 30 ottobre 2012 4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione), gli ha impedito di fatto di poter provare il buon fondamento della sua obiezione, che nell’ambito di un procedimento ordinario egli avrebbe senz’altro potuto sottoporre a giudizio e che a seguito di questa procedura, crescendo la decisione pretorile in giudicato materiale, non potrebbe da lui mai più essere sollevata (TF 30 ottobre 2012 4A_273/2012 consid. 5.1.1 destinata alla pubblicazione) in chiara violazione del suo diritto alla prova.
9. Del tutto infondato è per contro l’assunto difensivo dell’istante secondo cui il convenuto sarebbe precluso da ogni suo diritto per non aver a suo tempo ritenuto né di portare con sé le persone che intendeva far interrogare né di impugnare la decisione ordinatoria 2 maggio 2012 con cui il Pretore aveva ammesso unicamente l’audizione del teste M__________ __________ e l’interrogatorio del convenuto. In merito alla prima questione, già si sono spiegate le ragioni che avevano oggettivamente impedito al convenuto, senza negligenza, di poter portare con sé le persone di cui auspicava l’audizione. Quanto alla seconda, visto il principio dell’immediatezza sancito dall’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC, si osserva che quella decisione non prestava il fianco ad alcuna critica e una sua eventuale impugnazione non avrebbe in ogni caso permesso al convenuto di ottenere l’assunzione delle prove da lui richieste, inammissibili in questa procedura.
10. Ne discende, in accoglimento dell’appello (e meglio della sua richiesta principale), che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).
Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'610.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che l’emanazione del giudizio di irricevibilità dell’istanza (invece di quello, originario, di merito) giustifica tutto sommato di ridurre la tassa di giustizia (da fr. 700.- a fr. 350.-) e le ripetibili (da fr. 2'000.- a fr. 1'000.-) dovute per la procedura pretorile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 novembre 2012 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 24 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. L’istanza 26 marzo 2012 di AO 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia in complessivi fr. 350.- e le spese in fr. 200.-, da anticipare come di rito, restano a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).