Incarto n.
12.2012.191

Lugano

6 febbraio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.44 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con istanza 12 novembre 2008 da

 

 

AO 1

patr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

patr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'212.80 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005, ridotti a fr. 6'373.20 con replica 29 gennaio 2009;

 

domanda alla quale la convenuta si è opposta il 15 dicembre 2008 presentando inoltre azione riconvenzionale per ottenere il pagamento di fr. 12'604.20 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002, domanda alla quale l’istante si è opposto;

 

sulle quali il Pretore ha statuito il 26 settembre 2012 – dopo che questa Camera, accogliendo parzialmente l’appello 20 maggio 2011 di AP 1, aveva annullato la decisione 4 aprile 2011 e ritornato l’incarto al primo giudice affinché procedesse ai sensi dei considerandi – accogliendo l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'223.20 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005 e respingendo l’azione riconvenzionale;

 

 

appellante la convenuta che con appello 5 novembre 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza e accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 10'104.20, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l’istante con risposta 11 dicembre 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 14 dicembre 2001 AP 1 ha acquistato da __________ __________ e __________ __________, comproprietari in ragione di ½ ciascuno, il fondo agricolo di cui alla particella n. __________ RFD di  __________ (doc. 1). Il 16 marzo 2004 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria per ottenere l’intimazione di un ordine giudiziale a AO 1 di non utilizzare il citato terreno e il risarcimento per il mancato sfruttamento derivatole dall’indebita ingerenza (inc. DI.2004.277). La stessa si è però, nel mentre, investita della lavorazione del fondo oggetto del contendere e all’udienza tenutasi il 25 maggio 2004 si è assunta il rischio di dover riconoscere a controparte un indennizzo nel caso in cui la decisione del primo giudice fosse stata a lei sfavorevole (doc. I, pag. 3). Con sentenza 17 febbraio 2005 il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha accertato l’esistenza di un contratto di affitto agricolo fra AO 1 e i precedenti comproprietari del fondo, cui AP 1 era subentrata in qualità di locatrice. Egli ha quindi respinto le richieste di AP 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese, oltre all’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 150.- a titolo di indennità. Nei considerandi il primo giudice ha pure evidenziato che qualora il convenuto lo avesse ritenuto opportuno avrebbe potuto far valere in separata sede eventuali domande di risarcimento danni per gli anni precedenti e in particolare per il 2004, “anno per il quale l’istante si è incaricata di lavorare il fondo in questione assumendosi il rischio di dover risarcire il convenuto in caso di respingimento” dell’istanza (doc. L, pag. 3 in fondo).

 

                                  B.   Il 24 febbraio 2005 la locatrice ha disdetto con effetto immediato il summenzionato contratto di affitto agricolo (doc. 2). Su richiesta di AO 1 l’11 aprile 2005 la Sezione dell’agricoltura ha allestito il calcolo per la domanda di indennizzo a seguito del mancato sfalcio del fondo in questione nel periodo 2001-2004. Essa ha quantificato tale importo in complessivi fr. 7'062.80 (doc. B). Il 10 maggio 2005 AO 1 ha chiesto a AP 1 il pagamento di tale somma oltre a fr. 150.- a titolo di indennità riconosciutagli dal Pretore con la sentenza del 17 febbraio 2005, per complessivi fr. 7'212.80 (doc. C). Il 22 febbraio 2006 il primo ha chiesto all’UE di Lugano di spiccare nei confronti della seconda un precetto esecutivo per l’importo testé menzionato, oltre a interessi al 5% dal 10 maggio 2005 e spese esecutive, a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. D). Il 2 giugno 2008 AO 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha nuovamente sollecitato il versamento dell’importo rivendicato (doc. E).

 

                                  C.   Con istanza 12 novembre 2008 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 7'212.80  oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005. All’udienza di discussione 15 dicembre 2008 la convenuta si è opposta all’istanza contestando, in sintesi, la validità del contratto d’affitto, poiché sottoscritto da uno solo dei due comproprietari, ed eccependo che l’istante e questi ultimi le avrebbero volutamente taciuto l’esistenza del contratto di affitto, così da impedirle di avvalersi tempestivamente delle facoltà di disdetta offerte dalla LAAgr, con la conseguenza di una protrazione del contratto contro le sue intenzioni. Riferendosi alla richiesta di indennizzo per il mancato sfalcio nel periodo 2001-2004 AP 1 ha altresì  indicato che ad ogni modo nulla era dovuto a controparte a tale titolo, dato che nel 2001 non era ancora proprietaria del fondo e nel 2003 il fieno era stato sfalciato da AO 1. La convenuta ha poi avanzato, in via riconvenzionale, una pretesa di fr. 12'604.20 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002, composta di fr. 721.90 (fr. 240.65 + fr. 481.25) per la “perdita foraggio reale” per metà anno 2002 e per l’anno 2004 causata, a suo dire, dalla turbativa posta in essere da AO 1, di fr. 1'234.80 per “pagamenti diretti – contributi 2004, di fr. 7'497.50 quale “risarcimento per il ripristino degli effettivi metri di prato” persi a causa dell’asserita cattiva manutenzione del fondo da parte della controparte, di complessivi fr. 650.- per gli oneri processuali e le ripetibili poste a suo carico nella sentenza 17 febbraio 2005, nonché di fr. 2'500.- per “spese legali”.

 

                                  D.   Con replica 29 gennaio 2009 AO 1 ha rilevato che, come stabilito nella sentenza 17 febbraio 2005, il contratto di affitto agricolo sarebbe stato perfettamente valido poiché sottoscritto da __________ __________, sia a nome proprio, sia in rappresentanza dell’altro comproprietario. A suo dire, poi, AP 1 sarebbe stata al corrente che AO 1 lavorava il fondo agricolo in questione, essendo proprietaria e coltivatrice di altri appezzamenti che si trovano nelle vicinanze. Egli ha infine riconosciuto che nel 2001 la convenuta non era ancora proprietaria del fondo e ha pertanto ridotto la sua pretesa a fr. 6'373.20 oltre interessi. Con la contestuale risposta riconvenzionale AO 1 si è poi opposto alle richieste della controparte, asserendo segnatamente che sarebbe stata quest’ultima a impedirgli l’utilizzo del fondo fino al 2004 e non il contrario. All’udienza preliminare 8 giugno 2009 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Esperita l’istruttoria esse hanno nuovamente ribadito i loro antitetici punti di vista.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza 26 settembre 2012 – dopo che questa Camera, accogliendo parzialmente l’appello 20 maggio 2011 di AP 1, aveva annullato la decisione 4 aprile 2011 e ritornato l’incarto al primo giudice affinché procedesse ai sensi dei considerandi (inc. n. 12.2011.95) – il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'223.20 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005 e ha respinto l’azione riconvenzionale.

 

F.La convenuta chiede con l’appello 5 novembre 2012 di riformare il giudizio pretorile, respingendo l’istanza e accogliendo la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili.

      Nella risposta 11 dicembre 2012 l’appellato propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.

                                     

e considerato:            

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La sentenza impugnata è stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) –  il 3 ottobre 2012, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 2 CPC le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono impugnabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-. Determinante è, quindi, l'importo che era ancora litigioso al momento del giudizio di prima istanza (II CCA, sentenza inc. 12.2011.79 del 20 marzo 2012, consid. 2). Quando a un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, poi, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la domanda è stata ridotta con la replica a fr. 6'373.20 e la domanda riconvenzionale ammonta a fr. 12'604.20. Quest’ultimo importo comporta l’impugnabilità della sentenza in questione.

 

                                    2.   L’appellante afferma, in primo luogo, di ribadire tutte le sue “eccezioni alla validità del contratto di affitto agricolo” da ella contestato (memoriale, pag. 2 in mezzo). In base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, inc. n. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e inc. n. 12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1367), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui  la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                   3.   La convenuta critica, inoltre, il Pretore per aver concluso che __________ __________ aveva ratificato per atti concludenti il contratto di affitto agricolo con AO 1. A dire dell’appellante tale “modalità” sarebbe “strana per concludere un contratto”, ancor di più perché il primo si sarebbe “espresso solo quando per lui il rischio di essere azionato in risarcimento era molto concreto” (appello, pag. 2 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) non prevede alcuna forma particolare per concludere un tale contratto (sentenza impugnata, pag. 3 in basso) e, sulla base degli accertamenti istruttori, è giunto alla conclusione riportata sopra. La censura dell’appellante, invece, è meramente generica e fondata su sue impressioni per nulla comprovate. Anche al riguardo, pertanto, l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                   4.   L’appellante sostiene, altresì, che l’argomentazione pretorile che “tenere pulito un terreno” equivarrebbe ad avere un contratto di affitto agricolo sarebbe “un po’ azzardata”. A suo dire, un conto è “passare qualche volta a pulire” il fondo, un’altra è coltivare il medesimo. Ella soggiunge, al riguardo, che mai è stato affermato che l’istante coltivasse il terreno in questione e che dal carteggio processuale non emerge alcunché al riguardo. Sennonché il Pretore ha spiegato che con l’affermazione “teneva pulito il terreno” il teste __________ __________ non poteva che riferirsi allo sfalcio dello stesso (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). La convenuta non si confronta con tale argomentazione. Nemmeno è dato di capire perché una simile attività non sarebbe conciliabile con l’esistenza di un contratto di affitto agricolo. Anche su questo punto, quindi, l’appello è irricevibile poiché carente di motivazione.

 

                                   5.   La convenuta afferma, poi, che __________ __________ non poteva aver ratificato un contratto di cui non conosceva l’esistenza (appello, pag. 2 in basso). Il Pretore ha accertato che il teste __________ __________ aveva dichiarato di non sapere dell’esistenza di un contratto di affitto agricolo, ma di sapere che l’istante teneva pulito il terreno, cosa sulla quale non aveva nulla da obiettare (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Già si è detto che il primo giudice ha spiegato che tale pulizia non poteva che essere lo sfalcio del terreno (loc. cit., pag. 4 in alto) e che tale attività rientra nell’oggetto di un contratto agricolo. Il teste era quindi a conoscenza del contenuto del contratto. La sua dichiarazione circa la mancata conoscenza di un contratto non può quindi che riferirsi al fatto che egli non fosse a conoscenza di un documento attestante l’esistenza del medesimo. Non vi è dubbio, tuttavia, che egli lo abbia ratificato, non avendo questi nulla da obiettare sull’attività eseguita dall’affittuario. Se ne deduce che la considerazione pretorile sull’esistenza di una ratifica del contratto da parte di __________ __________ resiste a critica. Nemmeno può essere condivisa l’argomentazione dell’appellante circa il fatto che questi non fosse indicato per nome nel contratto (memoriale, pag. 2 in fondo). Già si è evidenziato (sopra, consid. 3), invero, che un contratto di affitto agricolo non necessita di alcuna forma particolare.

 

                                   6.   L’appellante sostiene di aver visionato il contenuto del contratto di affitto agricolo unicamente nell’agosto 2002 e che la controparte avrebbe avanzato le “prime notizie” delle proprie  pretese solo nel maggio 2002 (memoriale, pag. 3 in alto). Ella si limita, tuttavia, a ribadire quanto già espresso in prima sede, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile. Invero, il Pretore ha spiegato che tali allegazioni non trovano riscontro negli atti. Anzi, egli ha accertato che dall’istruttoria è emerso che la convenuta fosse, o perlomeno dovesse essere usando la dovuta diligenza, a conoscenza del contratto prima delle date riportate sopra. Invero, prima della rogazione dell’atto di compravendita AO 1 risultava iscritto quale coltivatore diretto del fondo. Inoltre, il primo giudice ha rilevato che i documenti richiamati alla Sezione dell’agricoltura, segnatamente la planimetria dei luoghi e l’elenco delle particelle comprese nell’azienda agricola della convenuta, dimostrano che molti di tali terreni si trovano a confine o nelle immediate vicinanze del fondo oggetto del contenzioso e che dall’istruttoria è emerso che AP 1 o i suoi parenti lavorassero e portassero le mucche al pascolo in tali fondi quando l’istante era intento a sfalciare il fieno. Il terreno in questione, poi, si presentava pulito e tenuto in ordine e le uniche due famiglie contadine nella zona di __________ e __________ erano gli AP 1 e i AO 1 (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). L’appellante sostiene, su questo punto, che il fatto di risultare coltivatore diretto non significa essere titolare di un contratto, dato che poteva esserci un semplice accordo bonale e a quei tempi non era raro che i terreni fossero annunciati persino all’insaputa del proprietario. Ella soggiunge che la notaia ha riferito solo a posteriori l’iscrizione menzionata sopra (memoriale, pag. 4 in alto). La convenuta non contesta, tuttavia, l’assunto pretorile secondo il quale la notaia agiva quale sua mandataria  e rappresentante (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo) e nemmeno l’accertamento secondo il quale l’istante aveva telefonato allo studio della notaia in questione richiamando la sua attenzione sui propri diritti di affittuario (loc. cit., pag. 4 in mezzo). Ella si limita, al riguardo, a sostenere che l’istante aveva semplicemente chiesto che “l’autorizzazione di acquisto fosse girata a suo nome” (appello, pag. 3 in alto), senza però menzionare alcun riscontro probatorio al riguardo. Il suo asserto si esaurisce, quindi, in una mera allegazione di parte. La convenuta assevera, poi, che occorre in ogni caso tenere conto delle sue allegazioni testé riportate in sede di obbligo di risarcimento e di quantificazione dell’eventuale danno. In particolare, ella sostiene che non può esserle imputato alcunché per il periodo precedente l’agosto 2002. Alla luce delle considerazioni testé menzionate la sua censura non può essere seguita.

 

                                   7.   L’appellante critica altresì il Pretore per essersi dimenticato delle affermazioni del venditore del fondo espresse in sede di audizione testimoniale 15 giugno 2004, secondo le quali questi  non avrebbe detto nulla alla convenuta circa l’esistenza del contratto, di non disporne di alcuna copia e di aver pensato che non fosse più valido (memoriale, pag. 4 in alto). A parte il fatto che la convenuta contravviene al proprio obbligo procedurale di circostanziare il proprio asserto, ovvero di indicare a quale teste si riferisce (____________________o __________ __________) e il relativo passaggio della testimonianza, va detto che dalla medesima non emerge quanto asserito dall’appellante. È vero che il teste __________ __________, dopo aver dichiarato di non ricordare se aveva detto ai signori AP 1 o all’avv. __________ dell’esistenza di un contratto di affitto agricolo, ha ammesso di non aver detto “agli AP 1 dell’esistenza del contratto” (inc. rich. DI.2004.277, verbale 15 giugno 2004, pag. 4 in alto), precisando che non gli era “venuto in mente”. Egli ha pure soggiunto che non aveva nemmeno una copia di tale contratto ma ha poi precisato che comunque pensava che con la compravendita del fondo “il contratto si sarebbe automaticamente annullato” (loc. cit., pag. 4 in basso) e non, come invece asserito dall’appellante, che il contratto non fosse già più valido in precedenza. Alla luce di quanto detto sopra (consid. 6) la censura dell’appellante non le permette di dedurre, come invece sembra credere, che ella fosse esente da colpe fino al maggio 2002 rispettivamente fino all’agosto 2002 poiché, a suo dire, le era stata rifiutata la visione del contratto di affitto agricolo da parte dell’istante. Su questo punto l’appellante precisa che controparte non avrebbe chiesto i contributi cantonali, nonostante avrebbe potuto farlo. Non si intravvede, tuttavia, in che misura la circostanza asserita possa incidere sull’esistenza del contratto di affitto agricolo rispettivamente sulla conoscenza del medesimo da parte dell’appellante. Lo stesso dicasi dell’affermazione secondo la quale introducendo una simile richiesta l’istante avrebbe ottenuto una conferma indiretta della validità del contratto in questione.

 

                                   8.   La convenuta ammette, poi, che l’istante non ha potuto usufruire del terreno dal 2002 al 2004, ma sottolinea che anche lei non ha potuto “sfruttarlo convenientemente” poiché, a suo dire, continuamente disturbata dalla controparte. L’appellante ribadisce, altresì, che l’istante non avrebbe chiesto i contributi cantonali, che invece sono stati da lei richiesti e ottenuti. A suo dire tale circostanza dimostra che la Sezione dell’agricoltura non riteneva che ci fosse un valido contratto di affitto e che probabilmente nemmeno l’istante lo credeva (appello, pag. 3 in basso). Le censure sono prive di qualsiasi riferimento probatorio. Per tacere del fatto che consistono, per lo più, in deduzioni della convenuta e si esauriscono, quindi, in mere allegazioni di parte, Esse non soddisfano pertanto i requisiti di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Va precisato, inoltre, che anche volendo, per ipotesi, seguire la tesi della convenuta su quanto potesse credere la Sezione dell’agricoltura, tale circostanza non avrebbe comunque alcun influsso sull’esistenza del contratto.

 

                                   9.   L’appellante critica il consid. 3.2 del querelato giudizio affermando che per il periodo dall’agosto 2002 al maggio 2004 la sua responsabilità dev’essere perlomeno temperata, alla luce del comportamento dell’istante e perché a suo dire il contratto di affitto agricolo non “presentava proprio tutti i crismi della validità”. Al riguardo ella ribadisce anzitutto che esso era sottoscritto da un solo comproprietario che non ne deteneva una copia e non lo considerava più valido. La censura non può essere condivisa per i motivi già illustrati (sopra, consid. 3 e 7) e a cui si rinvia. L’appellante ricorda, inoltre, che l’istante aveva lungamente rifiutato di mostrarle il contratto in questione “aumentando i sospetti”, che egli non aveva chiesto i contributi cantonali e che non aveva mai fatto valere i suoi diritti per iscritto (memoriale, pag. 4 in fondo). Il Pretore ha spiegato che l’agire della convenuta non poteva essere ritenuto esente da colpa a maggior ragione perché a fronte degli accertamenti esposti sopra (consid. 6) e dopo aver preso visione del contratto di affitto agricolo agli inizi di agosto 2002 aveva continuato a impedire all’affittuario  l’utilizzo del fondo fino alla fine del 2004. Il primo giudice ha inoltre ribadito che gli argomenti della convenuta gravitanti sostanzialmente intorno al fatto che il contratto in questione le sarebbe stato sottaciuto non erano opponibili all’istante, al quale non incombeva alcun dovere di informazione. Il Pretore ha infine precisato che la convenuta, dimostrando piena consapevolezza del rischio in gioco, all’udienza di discussione 25 maggio 2004 di cui all’inc. DI.2004.277 aveva dichiarato che avrebbe fatto fronte lei stessa allo sfalcio del terreno pendente la causa “assumendo il rischio di dover riconoscere un risarcimento dei danni da definirsi in separata sede alla parte convenuta [AO 1] nel caso in cui la decisione dovesse risultare favorevole a quest’ultima” (sentenza impugnata, pag. 5 in basso e 6 in alto). L’appellante si limita, quindi, a ribadire quanto esposto in prima sede senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l’appello è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                10.   La convenuta critica, in ogni caso, anche il calcolo del risarcimento effettuato dal Pretore. In particolare, ella reputa che dall’importo di fr. 6'223.20 fissato dal primo giudice debbano essere dedotti fr. 2'074.40 per i contributi cantonali che la controparte avrebbe omesso di chiedere, fr. 526.80 per “i primi otto mesi del 2002, nonché la metà dell’importo ottenuto. L’appellante ritiene, infine, che a controparte dev’essere, semmai, versato unicamente il guadagno netto che ammonterebbe al 10%, sicché il risarcimento ammonterebbe, a suo dire, al massimo a fr. 181.- (memoriale, pag. 5 in alto). Il primo giudice ha riconosciuto l’importo di fr. 6'223.20 richiesto dall’istante. Egli ha spiegato che tale somma è stata calcolata dalla Sezione dell’agricoltura sulla base dei dati forniti dall’istante  e che la convenuta non ha contestato, limitandosi a opporsi al principio del risarcimento e asserendo, senza tuttavia dimostrare la propria allegazione, che lo sfalcio nel 2003 sarebbe stato eseguito dalla controparte (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L’appellante non spende una parola per criticare compiutamente l’argomentazione pretorile, sicché su questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Alla luce della procedura applicabile, poi, la motivazione menzionata sopra non può che essere confermata. Invero, nel codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), applicabile in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC alla procedura di prima istanza – riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC-TI) e in casi di restituzione in intero (art. 138 CPC-TI) – l’oggetto della lite viene determinato allo stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L’attore con la petizione ed eventualmente con la replica, e il convenuto con la risposta ed eventualmente con la duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC-TI). Successivamente non è più per principio possibile addurre fatti o eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 26, 27 ad art. 78). Sotto l’egida del CPC-TI ne derivava l’irricevibilità procedurale di nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). La situazione non muta con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, applicabile nella fattispecie, come detto (sopra, consid. 1), nella procedura di appello. L’art. 317 cpv. 1 CPC stabilisce che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Alla luce di quanto illustrato sopra quest’ultima condizione difetta nel caso precipuo.

 

                                11.   Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, integralmente respinta dal primo giudice, l’appellante critica il Pretore per aver definito a dir poco confusa la sua argomentazione. A dire dell’appellante a confondersi sarebbe invece il Pretore che trascurerebbe il fatto che le pretese dell’istante si basano sul comportamento della convenuta negli anni dal 2002 al 2004, mentre le sue pretese si basano sull’atteggiamento della controparte negli anni dal 2002 al 2007. Ella afferma, in particolare, che dopo la sentenza del 17 febbraio 2005 l’istante ha potuto usare il fondo “come se fosse al beneficio di un contratto di affitto valido” e, pertanto, ne dovrebbe conseguire “il suo obbligo di rispettarne tutte le clausole in particolare quelle obbligatorie per legge, quand’anche come richiesto, il contratto fosse ora giudicato nullo ab inizio”. L’appellante reputa, quindi, che non vi sarebbe alcuna contraddizione nel chiedere i danni a suo dire causati dall’istante “non mostrando il contratto e impedendo quindi che fosse disdetto (mancato guadagno per gli anni 2003-2007), impedendo all’appellante di lavorare, con il suo atteggiamento minaccioso, durante gli anni 2002-2004, riconsegna in cattivo stato del terreno nel 2007. Secondo la convenuta le sue richieste possono essere considerate infondate in diritto o non provate in fatto, ma non illogiche e confuse. Ella prosegue spiegando che l’importo rivendicato corrisponde “a quanto richiesto dall’appellato se il contratto fosse valido”, soggiunge che il fondamento della propria pretesa “è semplice: se con il suo comportamento doloso non lo avesse impedito, il contratto sarebbe stato disdetto per il 2003 a norma di legge” (appello, pag. 5 seg.). Ella sostiene che il fatto che l’istante non abbia potuto coltivare il fondo nel “2002-2004 non significa che non lo abbia consegnato in disordine dopo l’utilizzo nel 2005-2007. L’appellante conclude, su questo punto, sostenendo che “l’appellato, se il contratto è considerato valido ha dunque diritto a questa somma dall’appellante. A sua volta deve però ripagare la stessa somma all’appellante per averle impedito di dare disdetta a norma di legge. L’appellante potrà poi dedurre il pagamento dei contributi cantonali già avvenuto”.

 

                                         L’appellante dimentica, tuttavia, la parte di motivazione pretorile illustrata a pag. 7 in alto del querelato giudizio. Il primo giudice ha invero correttamente reputato che siccome il contratto di affitto agricolo era valido e opponibile alla convenuta (subentrata quale acquirente del fondo in qualità di locatrice) fino al termine della relazione contrattuale nel 24 agosto 2007 quest’ultima non aveva alcun diritto allo sfruttamento del medesimo e a percepire i contributi diretti. Egli ha inoltre precisato, a titolo abbondanziale, che né le asserite vessazioni attribuite all’istante da parte della convenuta erano state dimostrate né l’asserito danno relativo ai metri quadrati di prato. In relazione a quest’ultimo aspetto, poi, il Pretore ha spiegato che all’istante non poteva in ogni caso essere attribuita alcuna responsabilità, poiché era stata la stessa proprietaria a impedirgli l’uso del fondo in questione. La considerazione circa l’impossibilità, da parte sua, di disdire il contratto perché controparte avrebbe tardato a consegnarle copia del contratto di affitto agricolo è, infine, disattesa poiché allegata nell’ambito della domanda riconvenzionale irritualmente per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC; II CCA, sentenza inc. 12.2012.201 del 20 dicembre 2012).

 

                                         Su questo punto l’appellante critica il Pretore anche in relazione alla reiezione delle sue pretese riconvenzionali circa asserite “spese legali” e oneri processuali nonché ripetibili del giudizio pretorile 17 febbraio 2005. Ella reputa che il loro fondamento risiede nel danno che la controparte le avrebbe causato, visto che le avrebbe impedito la tempestiva disdetta del contratto in questione, non producendo il medesimo se non con molto ritardo e in condizioni che non potevano far altro che indurla, a suo dire, a dubitare della sua validità e a contestarla (appello, pag. 6). Anche al riguardo, tuttavia, l’appello è irricevibile poiché tali considerazioni sono formulate per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Dinnanzi al Pretore la convenuta si era infatti limitata a elencare gli importi relativi alle medesime. Per tacere del fatto che per quanto concerne le citate “spese legali” l’appellante non si confronta minimamente con la motivazione pretorile, secondo la quale oltre a essere prive di fondamento non erano state dimostrate.

 

                                12.   Di conseguenza nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 16'327.40 (fr. 6'223.20 + fr. 10'104.20), sono poste interamente a carico  dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 6'223.20.- (importo stabilito dal Pretore). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 10'104.20 (richiesti in appello). Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello 5 novembre 2012 di                                AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura di appello, consistenti in                complessivi fr. 800.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 750.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).