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Incarto n. |
Lugano 27 febbraio 2014/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.134 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 26 agosto 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'290.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo inizialmente di fr. 200’000.- e poi ridotto con le conclusioni a fr. 78’280.- oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2008 nonché il rigetto in via definitiva in tale misura dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, richiesta cui l’attrice si è opposta auspicando altresì l’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione, la nullità rispettivamente l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti e la conseguente cancellazione del PE;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 23 dicembre 2011, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 8’940.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008, e respinto la domanda riconvenzionale, annullando l’esecuzione di cui al PE;
appellante il convenuto con atto di appello 1° febbraio 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale nella misura indicata in sede conclusionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 4 febbraio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 18 settembre 2012 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in appello presentata il 1° febbraio 2012 dal convenuto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 26 agosto 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 12'290.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che nell’ambito dell’edificazione, avvenuta nel 2006, delle due case situate sulle particelle limitrofe n. __________ e __________ RFD di __________ (ora __________), di sua proprietà la prima e (allora) di proprietà del convenuto la seconda, le parti si erano accordate nel senso di eseguire un’unica canalizzazione per le acque luride, da finanziarsi e da utilizzarsi in comune, sennonché il convenuto, alcuni mesi dopo che l’opera era stata eseguita (sul suo terreno), aveva ostruito la parte della canalizzazione in arrivo dal fondo dell’attrice, così che la stessa aveva poi dovuto eseguire una nuova canalizzazione per allacciarsi alla condotta di un fondo confinante. Con la sua azione giudiziaria ha pertanto preteso la rifusione dei costi da lei sopportati per la realizzazione della canalizzazione comune (fr. 7'000.- per scavi, fr. 1'300.- per opere di pavimentazione stradale, fr. 140.- per sistemazione rappezzo provvisorio e fr. 50.- per tassa cancelleria comunale) e di quelli per il suo allacciamento a quella canalizzazione (fr. 2¿00.-) nonché delle spese legali preprocessuali (fr. 1'000.-).
2. Con risposta 17 novembre 2008 il convenuto si è opposto alla petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo poi ridotto con le conclusioni da fr. 200’000.- a fr. 78’280.- oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2008, nonché (solo con la replica riconvenzionale) il rigetto in via definitiva in tale misura dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (di fr. 200’000.- oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2008, doc. NN). Egli in buona sostanza ha rimproverato all’attrice di non aver acconsentito, contrariamente a quanto da lei inizialmente prospettato, all’iscrizione di un diritto di passo veicolare a favore del suo fondo, ciò che gli aveva impedito l’accesso veicolare alla sua autorimessa. Di qui la sua richiesta volta al risarcimento del costo del manufatto (fr. 28'280.-) e del minor valore della sua casa a seguito dell’inaccessibilità dell’autorimessa (fr. 50'000.-).
L’attrice, con risposta riconvenzionale 23 dicembre 2008, si è opposta alla domanda riconvenzionale auspicando altresì l’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione, la nullità rispettivamente l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti e la conseguente cancellazione del PE.
3. Il Pretore, con la sentenza 23 dicembre 2011 qui impugnata, ha da una parte accolto parzialmente la petizione per l’importo di fr. 8’940.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008 (dispositivo n. I.1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 1'100.- a carico dell’attrice per 1/4 e per 3/4 a carico del convenuto e per esso, posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (dispositivo n. I.2), dello Stato, con obbligo per il convenuto di versare alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili (dispositivo n. I.3); dall’altra ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. II.1), annullando l’esecuzione di cui al PE (dispositivo n. II.2) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 4’000.-, le spese di fr. 3’200.- e le ripetibili di fr. 10'000.- a carico dell’attore riconvenzionale (dispositivo n. II.4), a cui è pure stato negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria (dispositivo n. II.3). Nell’ambito dell’azione principale, il giudice di prime cure ha ritenuto che le parti avevano dato vita a una società semplice volta alla realizzazione e all’uso della canalizzazione comune e che a seguito dello scioglimento della stessa l’attrice, in considerazione del fatto che l’opera era rimasta di proprietà esclusiva del convenuto, aveva diritto a metà dell’investimento, pari al suo apporto (fr. 7'000.- per scavi, fr. 1'300.- per opere di pavimentazione stradale, fr. 140.- per sistemazione rappezzo provvisorio e fr. 50.- per tassa cancelleria comunale). Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa era improponibile, in quanto non era stato provato che tra la stessa e la domanda principale vi fosse una sufficiente connessione; essa era in ogni caso infondata anche nel merito, siccome non era stata dimostrata l’inaccessibilità veicolare dell’autorimessa senza il prospettato diritto di passo veicolare e in quanto all’attrice non poteva essere rimproverata una culpa in contrahendo per non essere stata più disposta a concedere quel diritto di passo a seguito degli atteggiamenti tenuti dal convenuto, in particolare del blocco a più riprese da parte sua dell’accesso dell’autorimessa dell’attrice e del fatto che era stato proprio il convenuto ad aver edificato un muro a confine che impediva la formalizzazione del diritto di passo veicolare.
4. Con l’appello 1° febbraio 2012, che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale così come specificato in sede conclusionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli, riferendosi al giudizio sull’azione principale, contesta che le parti avessero dato vita a una società semplice finalizzata alla realizzazione e all’utilizzazione della canalizzazione comune, uso che per altro avrebbe necessitato la costituzione e la successiva iscrizione a RF di una servitù di condotta, e che la stessa potesse essere ritenuta sciolta a seguito dell’ostruzione delle tubature, cui in effetti sarebbe stato possibile ovviare con una semplice richiesta di ripristino della situazione originaria; e rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto né del fatto che l’attrice aveva utilizzato la canalizzazione per un certo periodo di tempo né dell’avvenuto parziale ammortamento dell’opera. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, rileva dapprima che la stessa era senz’altro proponibile in ordine siccome era stato provato che tra la medesima e la domanda principale vi era una connessione sufficiente, e che se non lo fosse stato, ciò avrebbe imposto un giudizio di irricevibilità e l’annullamento del dispositivo che annullava l’esecuzione in corso, richiesta questa per altro già inammissibile costituendo a sua volta una (ulteriore) domanda riconvenzionale; ribadisce che nel merito la domanda sarebbe stata senz’altro fondata, essendo stata provata l’inaccessibilità veicolare della sua autorimessa senza il diritto di passo veicolare, tanto più che gli atteggiamenti a lui imputati erano solo stati la risposta alle continue provocazioni della controparte; rileva che il buon fondamento della domanda riconvenzionale imponeva la concessione dell’assistenza giudiziaria in prima sede; e censura siccome sproporzionate e non conformi alle tariffe applicabili le somme poste a suo carico a titolo di spese e di ripetibili, di cui chiede in ogni caso una massiccia riduzione.
5. Della risposta 4 febbraio 2013 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sulla domanda principale
7. Nel caso di specie è innanzitutto incontestabile che le parti avessero a suo tempo costituito una società semplice ex art. 530 segg. CO finalizzata alla realizzazione ed all’utilizzazione in comune di una canalizzazione per le acque luride.
Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non è affatto vero che il Pretore avrebbe ammesso la venuta in essere di una società semplice tra le parti unicamente in considerazione dell’esistenza della canalizzazione allestita sul fondo del convenuto, a suo tempo utilizzata pure dall’attrice e parzialmente da lei finanziata. Egli ha al contrario accertato, sulla base delle risultanze istruttorie (segnatamente dell’ammissione del convenuto stesso in sede di interrogatorio formale, ad 3) - in questa sede neppure censurate dal convenuto - che la realizzazione e l’utilizzo in comune dell’opera, finanziata dalle parti in ragione di metà ciascuna, era stata preventivamente concordata tra loro (in tal senso pure il doc. Z, i testi Silvia Alborghetti [verbale 12 ottobre 2009 p. 2, verbale 2 giugno 2008 p. 2 dell’inc. OA.2006.168 rich. V°] e l’ulteriore ammissione del convenuto [verbale 2 giugno 2008 p. 5 dell’inc. OA.2006.168 rich. V°]), ciò che basta per ammettere l’avvenuta costituzione di un rapporto di società semplice tra l’attrice e il convenuto.
È poi manifestamente a torto che il convenuto ritiene che la mancata costituzione e la successiva iscrizione a RF di una servitù di condotta avrebbe in ogni caso impedito la costituzione della società semplice. La censura è in primo luogo irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta solo in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque infondata anche nel merito, l’utilizzo della canalizzazione da parte dell’attrice essendo possibile già in virtù dell’accordo obbligatorio concluso a suo tempo con il convenuto, e ciò a prescindere dall’ulteriore conferimento o meno di un diritto reale (servitù) sull’opera.
8. Il convenuto contesta in seguito che la società semplice tra le parti potesse essere considerata sciolta ai sensi dell’art. 545 seg. CO in conseguenza dell’ostruzione da parte sua della parte della canalizzazione proveniente dal fondo dell’attrice, evidenziando che la controparte, anziché optare per la realizzazione di una nuova tubatura, avrebbe potuto e dovuto chiedergli e pretendere il ripristino dell’uso della canalizzazione, che non sarebbe stato impossibile. La censura va respinta.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). E in ogni caso sarebbe infondata anche nel merito: poiché a seguito di una precedente ostruzione ad opera del convenuto della parte della canalizzazione proveniente dal fondo dell’attrice, avvenuta poco più di un mese prima (e meglio il 15 maggio 2008), il Municipio aveva emanato nei confronti di quest’ultima una decisione di inagibilità della sua casa (doc. DD e GG), poi revocata a seguito del ripristino della situazione (doc. HH), l’attrice, confrontata con la prospettata nuova ostruzione della tubatura da parte del convenuto, poi attuata (cfr. doc. II), per non vedersi nuovamente vietato l’utilizzo della casa, non poteva ragionevolmente far affidamento - se del caso con l’inoltro di eventuali azioni giudiziarie - nella futura correttezza della controparte, che oltretutto l’aveva già espressamente diffidata dal far capo alla canalizzazione (preannunciandole addirittura che il collegamento della fognatura sarebbe stato “tagliato”, cfr. doc. L), di modo che la soluzione più ragionevole rimaneva quella di lasciare la canalizzazione solo a disposizione del convenuto e di allestire una nuova condotta.
9. Il convenuto contesta infine che l’attrice possa pretendere, a titolo di utile derivante dalla liquidazione della società semplice ex art. 548 seg. CO, metà dell’investimento per la realizzazione della canalizzazione (art. 533 cpv. 1 CO; II CCA 26 settembre 1994 inc. n. 93/94, 12 aprile 1996 inc. n. 12.95.253, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199), corrispondente per altro al suo apporto, evidenziando in particolare come il Pretore non avesse tenuto conto né del fatto che la controparte aveva potuto utilizzare la canalizzazione per un certo periodo di tempo né dell’avvenuto parziale ammortamento dell’opera. La censura deve essere ancora una volta disattesa. L’assunto secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe considerato il parziale utilizzo della canalizzazione dell’attrice e l’ammortamento dell’opera è di per sé irricevibile, essendo stato addotto per la prima volta soltanto in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Per il resto, non vi è ragione di rimettere in discussione il calcolo effettuato dal Pretore, conforme alla dottrina e alla giurisprudenza (cfr. Staehelin, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 548/549 CO; Hadschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n. 85 ad art. 531 CO e n. 180 ad art. 548-551 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 7748; TF 1° aprile 2003 4C.378/2002 consid. 4.2; II CCA 12 aprile 1996 inc. n. 12.95.253, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2011.199), tanto più che il convenuto non aveva mai preteso negli allegati preliminari che il valore dell’opera realizzata non corrispondesse al suo costo.
10. Nel querelato giudizio il Pretore ha in definitiva condannato il convenuto al pagamento di fr. 8’940.- oltre interessi. Nell’occasione egli è tuttavia incorso in un manifesto errore di calcolo. La somma a favore dell’attrice, corrispondente a metà dell’investimento (fr. 7'000.- per scavi, fr. 1'300.- per opere di pavimentazione stradale, fr. 140.- per sistemazione rappezzo provvisorio e fr. 50.- per tassa cancelleria comunale), ammonta in effetti a soli fr. 8’490.- e non a fr. 8'940.-. Visto che la rettifica degli errori di calcolo è sempre ammessa (art. 82 CPC/TI e 334 cpv. 1 e 2 CPC), questa Camera, d’ufficio, provvede pertanto a correggere l’errore poi ripreso dal giudice di prime cure nel dispositivo n. I.1 (II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75).
sulla domanda riconvenzionale
11. Il convenuto contesta innanzitutto l’assunto pretorile secondo cui la domanda riconvenzionale sarebbe improponibile in ordine siccome non era stato provato che tra la stessa e la domanda principale vi fosse una connessione sufficiente ai sensi dell’art. 172 CPC/TI, e in via subordinata evidenzia che in tali circostanze si sarebbe imposto un giudizio di irricevibilità (in ordine) e non di reiezione della causa (nel merito). La censura è in parte fondata.
11.1 Giusta l’art. 172 CPC/TI, il cui tenore tiene conto dell’art. 6 LForo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 332 ad art. 172), la domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa con la domanda principale. Una simile connessione è data se le due azioni sono fondate sulla medesima causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso contratto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ibidem; cfr. pure, seppur riferiti all'art. 6 cpv. 1 LForo, RtiD II-2006 p. 769; DTF 129 III 230 consid. 3.1; TF 21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5 segg., 12 novembre 2010 4A_436/2010 consid. 3; II CCA 18 giugno 2012 inc. n. 12.2009.149 in Rti D I-2011 42c pag. 730; cfr. pure, seppur riferita all'art. 6 n. 3 CL, DTF 130 III 607 consid. 5), mentre non è necessario che si tratti di azioni del medesimo tipo o della medesima natura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ibidem; cfr. pure, seppur riferiti all'art. 6 cpv. 1 LForo, II CCA 18 giugno 2012 inc. n. 12.2009.149; Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 12 ad art. 6 LForo; Müller/Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 8 ad art. 6 LForo; Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 9 seg. ad art. 6 LForo).
11.2 Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva provato che la domanda riconvenzionale era materialmente connessa con la domanda principale può senz’altro essere confermato. È vero che concretamente entrambe le azioni si innestavano nell’ambito generale dei “rapporti di vicinato” tra le parti. Ma ciò non basta per ammettere che vi sia la necessaria connessione. In realtà le due azioni non si fondavano sul medesimo rapporto contrattuale o giuridico, l’azione principale avendo per oggetto la liquidazione di una società semplice, mentre quella riconvenzionale mirava al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; e nemmeno avevano il loro fondamento in una medesima fattispecie, l’azione principale essendo riferita alla realizzazione e all’uso in comune della canalizzazione per le acque luride, mentre quella riconvenzionale concernendo la mancata concessione di un diritto di passo veicolare. Verosimilmente proprio per ovviare a questa situazione, il convenuto ha addotto in questa sede che l’accordo sulla canalizzazione e quello sul diritto di passo veicolare facevano parte di un’unica pattuizione, sennonché quella sua affermazione è irricevibile essendo stata addotta per la prima volta solo in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), poco importando al proposito se la stessa trovasse eventualmente il suo fondamento nel proprio interrogatorio formale (e meglio ad 3; la giurisprudenza [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubbl. in: NRCP 2007 p. 396, 15 dicembre 2008 inc. n. 12.2007.197, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 20 luglio 2010 inc. n. 12.2009.192, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2010.119, 3 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.9, 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 19 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164] ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti, a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa su invito del giudice giusta l’art. 80 cpv. 1 lett. a CPC/TI oppure nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC/TI, ciò che non è però stato il caso nella fattispecie), che oltretutto nemmeno sarebbe stato sufficiente, in assenza di ulteriori conferme probatorie, inesistenti, per ritenere provata la circostanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art. 276; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55).
11.3 Ammessa con ciò la correttezza del giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto improponibile la domanda riconvenzionale, è a ragione che il convenuto evidenzia che in tali circostanze si sarebbe imposto un giudizio di irricevibilità (in ordine) e non di reiezione della causa (nel merito). Il dispositivo n. II.1 deve di conseguenza essere riformato in tal senso.
12. Alla luce di quanto precede, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se l’azione sarebbe stata infondata anche nel merito, come ritenuto (abbondanzialmente) dal Pretore. In ogni caso la sua conclusione sarebbe stata verosimilmente confermata.
Se il convenuto ha di per sé ragione laddove rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’istruttoria (cfr. perizia p. 3, 8, 10 e 12; verbale di sopralluogo p. 1) aveva permesso di confermare che l’autorimessa del convenuto non è attualmente accessibile, né da est (dove avrebbe dovuto essere concesso il diritto di passo veicolare), né - ma ciò non è rilevante per l’esito della causa - da ovest (a meno di effettuare alcuni importanti interventi), la situazione è ben diversa per le ulteriori sue allegazioni. Il fatto che gli atteggiamenti rimproveratigli dal Pretore (il blocco a più riprese dell’accesso dell’autorimessa dell’attrice e l’edificazione di un muro a confine che impediva la formalizzazione del diritto di passo veicolare), da lui espressamente non censurati in questa sede, fossero stati la risposta alle continue provocazioni della controparte è in effetti irricevibile, essendo stato addotto per la prima volta solo in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Ma soprattutto, con il Pretore, si può senz’altro confermare che egli non possa pretendere alcun risarcimento per la presunta inutilizzabilità dell’autorimessa a seguito della mancata concessione del diritto di passo veicolare, quando l’inaccessibilità è stata in ogni caso causata da lui stesso e meglio dal fatto di aver edificato un muro a confine che impediva la formalizzazione del diritto di passo veicolare (perizia p. 8). La circostanza che l’attrice avesse in precedenza posato a confine una recinzione da cantiere (per altro solo di carattere provvisorio) non giustificava una tale reazione.
13. Il convenuto ha ragione laddove chiede di annullare il dispositivo n. II.2, che annullava l’esecuzione di cui al PE da lui promossa. L’irricevibilità della domanda riconvenzionale, accertata in precedenza (cfr. supra consid. 11), escludeva in effetti che nell’ambito di quell’azione potesse essere pronunciata una qualsiasi decisione di merito, com’era invece quella proposta dall’attrice, ammessa dal Pretore. Oltretutto quella richiesta era già di per sé irricevibile costituendo processualmente una domanda riconvenzionale a una domanda riconvenzionale, non ammissibile in base alla procedura cantonale (cfr. il silenzio qualificato, e meglio il mancato riferimento all’art. 172 CPC/TI, nell’art. 173 cpv. 3 CPC/TI), ciò che per altro era la regola in Svizzera (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 219; cfr. pure, per analogia, art. 224 cpv. 3 CPC). Si aggiunga, per completezza, che il giudice di prime cure, in chiara violazione del suo obbligo di motivazione, non aveva assolutamente spiegato, in fatto e in diritto, le ragioni per cui si era determinato per l’annullamento dell’esecuzione oggetto del PE.
14. La domanda volta a riformare il dispositivo con cui il Pretore aveva negato al convenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di prima sede, esposta per altro solo nei considerandi dell’impugnativa, deve essere disattesa.
Essa, formulata con un appello - anziché con un reclamo (art. 121 CPC) - inoltrato il trentesimo giorno utile dall’intimazione della sentenza pretorile (ritirata il 30 dicembre 2011), è innanzitutto irricevibile siccome tardiva, l’avvocato del convenuto, a prescindere dall’incompleta o fors’anche erronea indicazione dei rimedi giuridici sul tema contenuta nella sentenza, non potendo in effetti avere dubbi sul termine corretto, dal momento che in una procedura sommaria basata sulla verosimiglianza, qual è quella che regge l’emanazione dei giudizi in materia di gratuito patrocinio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 156 e CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag; cfr. pure, per analogia, art. 119 cpv. 3 CPC), i termini d’impugnazione sono di 10 giorni, come risulta dalla lettura del testo di legge (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 4 giugno 2012 inc. n. 12.2012.43 e 44, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8, 19 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.85) e meglio dell’art. 321 cpv. 2 CPC.
Stante l’infondatezza in ordine (e abbondanzialmente anche nel merito) della domanda riconvenzionale, accertata ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 11 e 12), la domanda avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta anche nel merito, non essendo comunque dato il requisito cumulativo della presenza di probabilità di esito favorevole dell’azione per cui era stata postulata l’assistenza giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
15. Con l’ultima censura d’appello il convenuto contesta gli importi posti a suo carico in prima sede a titolo di tassa di giustizia e di ripetibili, ritenuti “sproporzionati e non conformi alla LTG [ndr vLTG] e al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria” (in seguito: Regolamento sulle ripetibili), chiedendo in ogni caso che quelle somme “vengano massicciamente ridotte in conformità alle disposizioni di legge applicabili” in considerazione della sua indigenza.
La censura è innanzitutto irricevibile in ordine, in quanto il convenuto non ha cifrato gli importi che a suo dire sarebbero stati invece congrui, il fatto di ritenere sproporzionate e non conformi alle tariffe applicabili le somme attribuite in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non potendo costituire una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC con numerosi rif.; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83).
Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 200'000.- (poco importando la sua riduzione ad opera del convenuto a fr. 78'280.- con le conclusioni, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 5; II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.143, 29 gennaio 2009 inc. n. 12.2007.205) e rammentato che in presenza di un tale valore gli art. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 vLTG stabilivano una tassa di giustizia da fr. 2'000.- a fr. 8'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili prevedeva un’aliquota dal 6% al 9%, il giudice di prime cure, esponendo un tassa di fr. 4'000.- e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 10'000.- (pari al 5%), è in definitiva rimasto entro rispettivamente già al di sotto dei limiti delle tariffe applicabili, per cui quel suo giudizio, per altro congruo, sfugge a qualsiasi critica. L’asserita situazione di indigenza del convenuto non è tale da mutare questa situazione.
conclusione
16. Ne discende che l’appello in esame, fatta salva la rettifica d’ufficio del dispositivo n. I.1 relativo alla domanda principale di cui si è detto (cfr. supra consid. 10), può essere accolto solo con riferimento ai dispositivi n. II.1 e II.2 relativi alla domanda riconvenzionale e meglio nella misura in cui la stessa era stata respinta anziché dichiarata irricevibile (cfr. supra consid. 11) rispettivamente aveva per oggetto il giudizio di annullamento dell’esecuzione di cui al PE in realtà irrito (cfr. supra consid. 13).
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 86’770.- (fr. 8’490.- rettificati per la domanda principale e fr. 78’280.- per la domanda riconvenzionale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), di 3/4 del convenuto e di 1/4 dell’attrice.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 1° febbraio 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 2011 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così rettificata d’ufficio e riformata:
I. Sull’azione principale
1. In parziale accoglimento della petizione, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 8'490.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2008.
II. Sulla domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale è irricevibile.
2. (annullato)
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono per 1/4 a carico dell’appellata e per 3/4 a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).