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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2011.3 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 19 ottobre 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'648.- lordi, oltre interessi, a saldo delle pretese derivanti dal contratto di lavoro a titolo di salario e tredicesima, indennizzo per vacanze non godute e indennità per licenziamento ingiustificato;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 25 ottobre 2012 ha parzialmente accolto;
appellante l’attore che, con atto di appello 26 novembre 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente le domande formulate con la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con risposta 16 gennaio 2013 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP
1, cittadino germanico, è stato assunto nel 2006 in qualità di montatore di ponteggi alle dipendenze di AO 1, società ticinese specializzata
nella fornitura di impalcature per l’edilizia. Con contratto 9 marzo 2010 le
parti hanno ridefinito i termini del loro rapporto di impiego, concordando, tra
l’altro, un’occupazione del lavoratore nella misura del 60%, un salario mensile
di fr. 3'000.- lordi (per tredici mensilità) e il diritto a 15 giorni di
vacanza annui (doc. B).
Con lettera 25 maggio 2010 (doc. 23) seguita dalla sostanzialmente identica
comunicazione tradotta in lingua tedesca del 28 maggio 2010 (doc. 24 e 25) la
datrice di lavoro ha trasmesso una disdetta ordinaria del contratto di lavoro
per il 31 luglio 2010, nel rispetto del termine di preavviso di due mesi e
invocando esigenze di ristrutturazione aziendale.
Con ammonimento del 1° giugno 2010 (doc. 27) la datrice di lavoro ha rimproverato
al lavoratore un non meglio specificato comportamento assunto il giorno stesso
nei confronti dei superiori e l’ingiustificata assenza dal lavoro, avvertendolo
che nel caso in cui si fosse vista costretta ad impartire un nuovo ammonimento
ciò avrebbe comportato un licenziamento immediato.
B. In
precedenza, nel corso del mese di giugno 2010, il lavoratore era stato inabile
al lavoro per i postumi di un infortunio. Alla luce del referto 1° luglio 2010
con cui il medico curante aveva certificato il recupero dell’abilità lavorativa
a partire dal 5 luglio 2010, limitatamente all’esecuzione di attività leggere
quali ad esempio lavori di ufficio (doc. 18), la datrice di lavoro, ritenuto di
essere in grado di offrire lavori di questo tipo, aveva invitato il dipendente
a presentarsi presso i magazzini della ditta per la ripresa del lavoro (doc.
20).
Presente come richiesto la mattina del 5 luglio 2010, il dipendente non aveva comunque
ripreso il lavoro limitandosi a comunicare di non più disporre di un valido
permesso, necessario in quanto cittadino straniero, quello precedente essendo
oramai scaduto senza un tempestivo rinnovo. Né quel giorno, né i giorni
successivi, il dipendente ha quindi fornito le sue prestazioni lavorative,
rimanendo lontano dal posto di lavoro.
Con scritto 7 luglio 2010 (doc. 29) la datrice di lavoro ha comunicato il
licenziamento immediato (“Fristlose Kündigung”) rimproverando al dipendente di
non essersi presentato nel corso degli ultimi tre giorni lavorativi, malgrado
il recupero della capacità lavorativa.
C. Con scritto 22 luglio 2010 del suo
patrocinatore (doc. D), il dipendente ha contestato il licenziamento notificato
per il 31 luglio 2010, rivendicando il diritto al godimento delle vacanze e invocando
la sospensione del termine di disdetta durante il periodo di malattia, con
conseguente differimento del termine di cessazione del contratto alla fine del
mese di agosto 2010.
Con scritto del 19 agosto 2010 (doc. E) il dipendente ha ulteriormente fatto
valere pretese pecuniarie. Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti a
seguito dei successivi contatti e tentativi.
D. Con petizione 19 ottobre 2011 AP 1 ha chiesto alla competente Pretura di condannare AO 1al pagamento di
complessivi fr. 10'648.-, oltre interessi, rivendicando
in sostanza il salario per il periodo di preavviso e sostenendo che
l’impossibilità di lavorare in assenza del rinnovo del permesso per stranieri fosse
da imputare alla datrice di lavoro.
E. Con sentenza 25 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione condannando la convenuta a pagare l’importo lordo di fr. 5'412.50, da
dedursi l’importo netto di fr. 3'535,80 già versati, oltre interessi. Esentate
le parti dal pagamento di spese processuali, l’attore è stato condannato a
versare ripetibili alla convenuta, siccome gran parte delle sue pretese sono
state respinte.
Riepilogate le circostanze che hanno caratterizzato il rapporto di impiego, il
Pretore ha anzitutto esaminato la contestazione relativa alla disdetta
immediata del 7 luglio 2010 (doc. 29) concludendo che effettivamente nelle
circostanze concrete l’agire del dipendente è da qualificare quale abbandono
del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO. L’impedimento costituito dal
mancato rinnovo del permesso di lavoro per stranieri è da imputare
esclusivamente al lavoratore, che è venuto meno ai suoi obblighi, inoltrando
con ritardo l’apposito formulario all’Ufficio degli stranieri, malgrado la
datrice di lavoro avesse con sollecitudine provveduto a vidimarlo e firmalo. La
dimenticanza sarebbe stata espressamente riconosciuta dall’attore che,
peraltro, all’insaputa della datrice di lavoro, ha lavorato per mesi senza il
necessario permesso. Il Pretore ha quindi ritenuto l’attore colpevole
dell’inadempienza contrattuale, e di abbandono del posto di lavoro senza
giustificati motivi, ciò che avrebbe determinato l’immediata fine del contratto
di lavoro.
Il Pretore ha quindi esaminato le contestazioni in merito alla validità della
disdetta immediata per gravi motivi del 7 luglio 2010 (doc. 29) concludendo
che, il rapporto di lavoro avendo preso termine il 5 luglio 2010 a seguito dell’abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore, la successiva disdetta è
da qualificare come semplice formale presa di posizione della datrice di lavoro
nei confronti del dipendente. A mente del Pretore è comunque rilevante il fatto
che la convenuta abbia considerato il rapporto di lavoro cessato il 7 luglio
2010 e non già due giorni prima in concomitanza con l’abbandono del posto di
lavoro.
Tenuto conto della retribuzione mensile lorda pattuita, di quanto riconosciuto
dall’assicurazione SUVA per il periodo di inabilità (dal 7 giugno al 4 luglio
2010), della tredicesima mensilità pro rata, il primo giudice ha quindi calcolato
in fr. 4'932,50 il dovuto, cifra da cui dedurre la somma di fr. 3'535,80 già
percepita quale salario al netto dei contributi.
Con riferimento alla retribuzione di vacanze non godute il Pretore ha infine
considerato che un tale diritto fosse da riconoscere in proporzione al periodo
lavorativo annuo ridotto, dedotti i tre giorni goduti per assenza
ingiustificata (dal 5 al 7 luglio 2007) durante i quali il lavoratore ha
comunque continuato a ricevere il salario. I conseguenti 4,8 giorni di vacanza
non goduti danno diritto, a giudizio del Pretore, ad una remunerazione supplementare
lorda di fr. 480.-.
Non ravvisando alcuna disdetta abusiva del rapporto di lavoro il giudice di
prime cure ha infine respinto ogni pretesa di indennità ai sensi dell’art. 336a
CO.
F. Con appello 26 novembre 2012 l’attore chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere (parzialmente) le domande formulate con la petizione,
con protesta di spese e ripetibili.
Con risposta 16 gennaio 2013 la convenuta postula la
reiezione dell’appello, pure
con protesta di spese e ripetibili, per motivi di cui, se necessario, si dirà
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.
2.Esposta una breve ricapitolazione dei
fatti salienti, l'appellante affronta la decisione pretorile insistendo
dapprima sui motivi che avrebbero impedito la ripresa del lavoro, ovvero il
mancato rinnovo del permesso per stranieri e il conseguente timore di incorrere
in sanzioni. Pur riconoscendo che il rinnovo del permesso fosse di sua
competenza, come lavoratore straniero, l’appellante rimprovera al Pretore di
non aver adeguatamente tenuto conto di queste circostanze rivelatesi
determinanti per l’interruzione del rapporto di lavoro.
Le censure sarebbero di per sé irricevibili poiché l’appellante, venendo meno
al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con
i ragionamenti del Pretore, limitandosi perlopiù a esporre una sua differente
interpretazione dei fatti posti alla base delle conclusioni pretorili.
Neppure l'esame del merito permette comunque di accogliere le tesi
dell’appellante.
Rimaste sostanzialmente incontestate le circostanze di fatto menzionate dal
Pretore, l’appellante cerca inutilmente di negare l’effetto giuridico prodotto
dall’assenza del permesso di lavoro per stranieri. Tale circostanza è qualificabile
quale impossibilità del lavoratore a fornire la prestazione. Si tratta di un'impossibilità
sopraggiunta dopo l’inizio del rapporto di impiego che, essendo imputabile ad
un comportamento inadempiente del lavoratore, a lui solo imputabile, comporta
che l’obbligo di lavorare si trasformi in un obbligo di risarcimento ai sensi
dell’art. 97 cpv. 1 e art. 321e CO, con contestuale perdita di ogni diritto a
prestazioni salariali ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CO (Remy Wyler, Droit du travail, 2a
ed., Berna, pag. 203).
Merita pertanto conferma la conclusione del Pretore che,
seppur con argomentazioni in diritto parzialmente diverse, avendo egli intravvisto
nel rifiuto a riprendere il lavoro pure una causa grave in grado di giustificare
una risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ha in concreto ritenuto che,
viste le circostanze, il contratto di lavoro aveva preso termine con la mancata
ripresa lavorativa.
3.Con riferimento alle tesi espresse in
precedenza, l’appellante insiste quindi nel qualificare la disdetta come
abusiva e invoca di conseguenza la scadenza del contratto per il 31 luglio
2010.
La tesi non può essere accolta.
Come rilevato al considerando precedente, al momento in cui la datrice di
lavoro si è determinata a invocare l’assenza dal posto di lavoro quale motivo
grave giustificante una disdetta immediata, il rapporto di impiego non
sussisteva più. Ciò esclude quindi di poter esaminare le tesi dell’appellante
che, peraltro, neppure si confronta con tale ipotesi e non motiva adeguatamente
una censura che sarebbe pertanto da considerare irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC).
4.Da ultimo, l’appellante rimprovera al
Pretore di aver computato la somma di fr. 700.- versatagli il 5 febbraio 2009 a titolo di anticipo sul salario, ritenendo a torto che non vi sarebbe stata contestazione in
merito. Una specifica contestazione sarebbe invece stata sollevata sia con
l’istanza di conciliazione, sia con gli allegati di petizione e replica e la
deduzione operata dal Pretore sarebbe pertanto da annullare con conseguente
correzione al rialzo del saldo dovuto.
La censura va respinta. Anzitutto non vi è traccia di specifica contestazione
negli allegati menzionati (la replica non essendo nemmeno stata presentata). Il
Pretore ha inoltre correttamente rilevato come il lavoratore non abbia saputo
fornire la prova che l'importo di fr. 700.- sia stato in qualche modo compensato,
così come a suo tempo concordato tra le parti. La mancata contestazione, riferita
ad esempio al conteggio inviatogli il 26 luglio 2011 (doc. 5), è solo un
elemento supplementare che rafforza tale conclusione, ovvero che l'anticipo versato
debba ancora essere posto in deduzione dal salario dovuto.
Anche su questo punto la decisione contestata merita conferma.
5.Con riferimento al conteggio di quanto
ancora dovuto al dipendente, l’appellante non contesta l’importo di fr.
4'932.50 calcolato dal Pretore fino al 7 luglio 2010. Le censure riferite alle
pretese ulteriori e al conteggio delle vacanze sono infondate, siccome presuppongono
che il contratto abbia preso termine dopo il 7 luglio 2010, circostanza che,
come visto, non si verifica.
6.In definitiva, la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello, nella misura in cui è
ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di
un valore ancora litigioso di fr. 6'976.- (rispetto alla decisione contestata
l'appellante chiede un aumento di fr. 6'276.- della retribuzione riconosciuta e
fr. 700.- di minor deduzione), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 26 novembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).