Incarto n.
12.2012.204

Lugano

20 dicembre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

visto l'appello 26 novembre 2012 presentato da

 

 

 AP 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 31 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura semplificata SE.2011.284 promossa nei suoi confronti da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

 

                                         premesso che in esito a una petizione 6 settembre 2011 presentata da AO 1 contro AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 25'245.- oltre accessori, relativi alla consegna di mobilio, e all’azione riconvenzionale promossa il 28 settembre 2011 da quest’ultimo nei confronti dell’attrice per ottenere la rifusione delle spese di deposito della merce, pari a fr. 900.- mensili, con decisione 31 ottobre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto la petizione per EUR 20'196.- oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2010 e ha respinto l’azione riconvenzionale, ponendo a carico del convenuto tasse, spese e ripetibili per entrambe le azioni;

 

                                         ricordato che con appello 26 novembre 2012 AP 1 è insorto contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e ripetibili in entrambe le istanze;

 

                                         rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione, non essendo ancora decorso il termine assegnato all’appellante per il pagamento dell’anticipo delle spese;

 

                                         preso atto che il 13 dicembre 2012 AP 1 ha comunicato di ritirare l’appello; 

 

                                         considerato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         stabilito che il valore di causa per determinare le spese processuali ammonta almeno a fr. 46'845.- (valore dell’azione fr. 25'245.-, più valore della riconvenzione fr. 21'600.- [fr. 900.- per 24 mensilità], cfr. art. 94 cpv. 2 CPC) e che esse possono essere contenute al minimo (art. 21 LTG), per tenere conto del ritiro dell’appello;

 

                                         osservato che non si pone problema di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alla parte appellata per osservazioni;

 

 

 

per questi motivi

richiamati per le spese gli art. 94 cpv. 2 CPC e la Legge sulla tariffa giudiziaria,

 

decide:                    1.   Si prende atto del ritiro dell’appello 26 novembre 2012. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

-     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).