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Incarto n. |
Lugano 7 ottobre 2014/fb |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.276 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 aprile 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 125'486,65, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico dei convenuti in solido;
richiesta corretta in sede di conclusioni nel senso di: 1.1 condannare l’arch. PI 1 al pagamento di fr. 104'822,45, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 18'854,85, oltre interessi come sopra in solido con AP 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e con le eredi fu ing. E__________, PI 2, PI 3 e PI 4; 1.2 condannare le predette eredi fu ing. E__________ al pagamento di fr. 106'631,80, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 20'664,20, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e con l’arch. PI 1; 1.3 condannare AP 1 al pagamento di fr. 125'486,65, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 20'664,20, oltre interessi come sopra, in solido con le predette eredi fu ing. E__________, fr. 18'854,85, oltre interessi come sopra, in solido con l’arch. PI 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con le predette eredi fu E__________ e con l’arch. PI 1;
domande alle quali si sono opposti i convenuti, proponendo di respingere la petizione e l’arch. PI 1 presentando un’azione riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna dell’attore al pagamento di fr. 3'285,70 oltre interessi al 5%, domanda cui l’attore principale si è opposto;
domande sulle quali il Pretore ha statuito il 24 ottobre 2012, accogliendo la petizione in quanto promossa nei confronti di AP 1, respingendola in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1 e dell’ing. E__________ (ora eredi) e accogliendo l’azione riconvenzionale;
appellante il convenuto AP 1 che con atto di appello 27 novembre 2012 postula la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, con seguito di tassa e spese a carico dell’attore principale e di condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;
mentre con risposta 10 gennaio 2013 R__________ postula la reiezione dell’apello;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. R__________,
proprietario della part. no. __________ RFD Sonvico, ha ottenuto il 28 giugno
1994 la licenza edilizia per l’edificazione di una casa d’abitazione
monofamiliare. Il progetto è stato allestito dall’arch. PI 1 mentre i calcoli
statici, i piani esecutivi per il calcestruzzo armato e il controllo della posa
del ferro in cantiere sono stati affidati all’ing. E__________. L’impresario AP
1, che aveva venduto il terreno a R__________, ha assunto le opere da
capomastro e di sistemazione esterna. I lavori sono iniziati nell’ottobre 1994
mentre il permesso di abitabilità è stato concesso il 1° dicembre 1995.
Sia nella costruzione che all’esterno della stessa sono comparsi difetti di
natura e gravità diversa. Nel mese di dicembre 1998 R__________ ha incaricato
un tecnico di sua fiducia di allestire un elenco dei difetti (v. doc. G) che ha
trasmesso all’impresario AP 1 con lettera raccomandata, non ritirata, datata 19
febbraio 1999 (v. doc. H1, H2).
In data 19 ottobre 1999 R__________ ha presentato un’istanza di prova a futura
memoria volta all’accertamento dei difetti, alla determinazione delle cause
nonché alla definizione degli interventi necessari al risanamento della situazione
(v. inc. DI.99.01142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2). La
perizia 31 marzo 2001, allestita dall’ing. T__________, ha rilevato problemi al
muro di sostegno, ai pozzi luce, a un tubo di scarico, al corpo esterno del
camino, alla scala d’accesso al giardino ed ha evidenziato la presenza di
fessure diverse all’esterno e all’interno della costruzione (v. doc. L6 e L7).
B. Con
petizione 19 aprile 2007 R__________ ha convenuto in causa AP 1, l’arch. PI 1 e
l’ing. E__________ chiedendo siano condannati in solido a pagargli fr.
125'486,65 oltre interessi al 5% dalla data della petizione così suddivisi: fr.
47'329.- per l’eliminazione delle crepe, fr. 20'664,20 per il rifacimento del
muro esterno di sostegno, fr. 11'482,60 per la sistemazione dei pozzi luce, fr.
7'372,25 per la riparazione dello scarico del pozzo della fognatura, fr.
16'000.- per le spese della prova a futura memoria, fr. 9'927,30 per spese di
consulenza tecnica in vista degli interventi di riparazione e relativa
direzione lavori, fr. 12'511,30 per spese legali preprocessuali e fr. 200.- per
spese esecutive. L’attore ha asserito che l’architetto, l’ingegnere e
l’impresario dovevano rispondere in solido dei difetti, indipendentemente dal
grado della loro personale responsabilità.
In sede di risposta il convenuto AP 1 ha rifiutato ogni responsabilità e
sostenuto che la notifica dei difetti era tardiva con conseguente perenzione
dei diritti dell’attore.
Nella sua risposta l’arch. PI 1 ha dal canto suo affermato di non ritenersi
responsabile di alcunché dal momento che l’immobile era stato realizzato
conformemente ai piani da lui allestiti e di conseguenza se vi erano dei
difetti questi andavano addebitati a chi aveva costruito la casa. In via
riconvenzionale egli ha quindi chiesto all’attore fr. 3'285,70 per il rimborso
delle spese legali sopportate nell’ambito della prova a futura memoria.
R__________ si è opposto alla domanda riconvenzionale.
L’ing. E__________ in sede di risposta ha evidenziato che dalla perizia a
futura memoria emergeva la sua estraneità ai difetti riscontrati.
All’ing. E__________, deceduto il 15 maggio 2009, sono subentrate in causa le
eredi PI 2, PI 3 e PI 4.
Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro rispettive antitetiche
tesi e domande, l’attore precisando il petito di causa nel senso che il
risarcimento era chiesto ai singoli convenuti nella misura della loro
responsabilità, quindi in solido nella misura dell’eventuale corresponsabilità
di un altro convenuto, ciò in base alla premessa che la perizia di causa aveva
a suo avviso permesso di stabilire che l’impresario risultava responsabile di
ogni danno, mentre l’architetto e l’ingegnere dovevano rispondere solo per una
parte.
C. Con
sentenza 24 ottobre 2012 il Pretore ha accolto la petizione in quanto promossa
nei confronti di AP 1 mentre l’ha respinta in quanto promossa nei confronti
dell’arch. PI 1 e dell’ing. E__________. Di conseguenza ha condannato AP 1 a
pagare a R__________ fr. 125'486,65 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007. Il
Pretore ha dapprima richiamato i principi della responsabilità solidale qualora
più persone hanno commesso delle violazioni contrattuali che hanno dato origine
a un unico danno ed ha definito la natura dei rapporti contrattuali tra attore
e convenuti. Il primo giudice ha quindi passato in rassegna i numerosi e gravi
difetti dell’opera per concludere che nessuna responsabilità poteva essere
ascritta all’arch. PI 1, l’attore non avendo dimostrato la difettosità dei
piani, che l’ing. E__________ doveva rispondere del difetto al muro di sostegno
e che l’impresario AP 1 doveva invece rispondere per tutti i difetti
riscontrati. In seguito il giudice di prime cure ha considerato che la notifica
dei difetti a AP 1 era avvenuta tempestivamente, da un lato poiché trattavasi
di difetti non immediatamente rilevabili e peggiorati nel tempo, d’altro lato
poiché a fronte delle numerose segnalazioni, ancorché avvenute in modo
informale, l’imprenditore aveva garantito il suo intervento senza poi dar
seguito alle promesse. Per contro la notifica dei difetti nei confronti
dell’ing. E__________ è stata considerata tardiva. Il Pretore ha quindi accolto
tutte le pretese risarcitorie che sono state poste interamente a carico del
convenuto AP 1. Da ultimo il primo giudice ha accolto la domanda
riconvenzionale dell’arch. PI 1.
D. Con
atto di appello 27 novembre 2012 AP 1 ha postulato la riforma del primo
giudizio nel senso di respingere la petizione anche in quanto promossa nei suoi
confronti, con seguito di tassa, spese e ripetibili di entrambi i gradi di
giudizio a carico dell’attore. L’appellante ha contestato la conclusione del
Pretore riguardante la tempestiva notifica dei difetti. In sintesi ha sostenuto
che mai prima del 19 febbraio 1999 R__________ gli aveva notificato dei
difetti, che detta notifica era ampiamente tardiva già per il fatto che il
committente aveva atteso oltre due mesi per inviargli il rapporto del tecnico C__________
e che comunque mancava la prova di quando i difetti fossero stati scoperti. Da
ultimo l’appellante ha censurato il fatto di dover sostenere da solo il danno
per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere.
Con risposta 10 gennaio 2013 R__________ ha chiesto la reiezione del gravame contestando
le tesi avversarie, evidenziando gli elementi a sostegno della tempestività
della notifica dei difetti posti a fondamento del primo giudizio e rilevando
che a ragione l’appellante era stato condannato a rispondere da solo per
l’intero danno.
e considerato
in diritto:
1. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata
dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
2. Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo
consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare
all’appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore
equivalgono in sostanza all’approvazione dell’opera consegnata, con conseguente
liberazione dell’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).
Questa seconda categoria di difetti, cosiddetti occulti o nascosti, devono
essere segnalati all’appaltatore non appena siano stati scoperti, altrimenti
l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
Sono occulti, o nascosti, i difetti che si manifestano successivamente
alla consegna dell’opera e non potevano pertanto essere individuati al momento
dell’ordinaria verifica della stessa (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 1 CO; v. anche
Gauch, Der Werkvertrag, 5a
ed., Nr. 2073). Il difetto si considera scoperto al momento in cui il
committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza, ossia è certo della
loro esistenza per poter formulare una notifica dei difetti sufficientemente
motivata (DTF 107 II 172 consid. 1a e riferimenti, 118 II 142, consid. 3b e
riferimenti). In presenza di difetti che si manifestano poco a poco, cosiddetti
evolutivi (per esempio assestamento del terreno o crepe), la loro scoperta non
risale al momento in cui appaiono i primi segni, ma unicamente allorquando il
committente si è reso conto della loro portata e del loro significato: il
termine non comincia a decorrere da quando i difetti possono essere
oggettivamente costatati, nella misura in cui le regole della buona fede
permettono al committente di considerarli come fenomeni usuali che non
costituiscono una violazione del contratto (sentenza del Tribunale federale
pubblicata nella SJ 1996, pag. 353 seg., consid. 7 a pag. 355; DTF 117 II 425, consid. 2 e riferimenti; Gauch,
op cit., Nr. 2182). Una volta scoperto il difetto dovrà essere notificato entro
un breve termine (DTF 118 II 142, consid. 3a e 3b), fermo restando che non è
possibile predeterminare un numero di giorni o settimane ma occorre valutare
l’insieme delle circostanze per non pregiudicare eccessivamente la posizione
del committente (Gauch, op. cit., Nr. 2180 e 2181; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2a ed., art.
370, n. 16 e 17). Una tempestiva notifica dei difetti serve da un lato a preservare
a favore del committente i diritti derivanti dall’art. 368 CO, ma pure
all’appaltatore che deve sapere il più rapidamente possibile con certezza se
l’opera è accettata o se è oggetto di reclami per poter prendere le necessarie
misure (Gauch, op. cit, Nr. 2108 e
2179; Chaix, op. cit., art. 367,
n. 1).
La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II
172, consid. 1a; Gauch,
op. cit., Nr. 2146; Chaix, op. cit.,
art. 370, n. 15). Infine, la prova che la notifica dei
difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172,
consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da
autorevole dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile
comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della
notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa
alla tempestività a carico del committente (v. Gauch,
op. cit., Nr. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 370, N. 27). In particolare i
citati autori ritengono che il committente deve provare che ha effettivamente
notificato i difetti e quando è avvenuta detta notifica mentre l’appaltatore
deve provare l’asserito ritardo, ossia che la notifica non è avvenuta nel breve
termine dalla sua scoperta previsto dalla legge e precisato dalla
giurisprudenza e dalla dottrina (soluzione già indicata dal Tribunale federale
laddove afferma che se l’imprenditore pretende che il committente ha scoperto
il difetto anteriormente - rispetto a quanto da quest’ultimo preteso – gli
incombe di dimostrarlo: v. DTF 118 II 142, consid. 3a, penultimo paragrafo).
3. In questa sede non sono più in discussione l’esistenza dei numerosi
difetti dell’opera, rispettivamente la responsabilità per i medesimi. L’appellante
censura in primo luogo la tempestività della notifica dei difetti da parte del
committente.
Il Pretore (v. sentenza impugnata pag. 11 in fine e 12) ha osservato che i difetti non erano immediatamente ravvisabili, rispettivamente sono peggiorati nel
tempo. Ha quindi considerato, sulla base dei documenti agli atti e delle
dichiarazioni testimoniali, che l’attore aveva segnalato molto presto e a più
riprese i difetti al convenuto AP 1, ancorché informalmente visti i rapporti di
amicizia all’epoca esistenti tra i due, mentre il secondo aveva dapprima
rassicurato il primo sulla correttezza dei lavori svolti per poi garantirgli
che sarebbe intervenuto, senza però dar seguito alle promesse.
L’appellante, richiamato il dovere del committente di verifica e notifica dei
difetti allorché l’opera viene consegnata, ritiene che la prima notifica sia
avvenuta il 19 febbraio 1999 (v. doc. H1) a fronte di una consegna della casa
d’abitazione alla fine del 1995. L’appellante contesta che R__________ gli
comunicò già molto presto e a più riprese i difetti, sebbene in modo informale,
questo fatto non potendo desumersi dalle dichiarazioni testimoniali,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice. Pure il doc. H1 non
proverebbe alcuna precedente notifica dei difetti. AP 1 rileva da un lato che
la perizia a futura memoria e la perizia tecnica dimostrerebbero che la
deformazione del muro di contenimento è iniziata abbastanza rapidamente e
l’entità dei movimenti anormali era evidente già nel corso del mese di aprile
1998, d’altro lato che i difetti allo scarico del pozzo della fognatura sono
stati costatati nel giugno del 2004 (v. doc. R2) e che quest’ultimo difetto è
stato notificato solo con l’inoltro della petizione. L’appellante considera
pure tardiva la notifica dei difetti anche nel caso in cui questi dovessero
essere considerati occulti, l’attore non avendo mai fornito la prova del
momento della loro scoperta e avendo comunque atteso oltre due mesi per
comunicargli il rapporto del tecnico C__________ (v. doc. G).
4. A titolo preliminare si osserva che l’appellante sostiene il suo
ragionamento sulla base dell’art. 367 cpv. 1 CO (v. appello, pt. 2 e 5), come
già in prima sede (v. memoriale conclusivo 28 febbraio 2012, pt. 3.1 e 3.2), e solo a titolo abbondanziale fa valere che la notifica sarebbe comunque
tardiva anche nell’ipotesi dell’esistenza di vizi occulti (v. appello, pt. 8). Il
Pretore, argomentando che i difetti non erano immediatamente rilevabili e che
si sono evidenziati, rispettivamente senz’altro peggiorati nel tempo, li ha
senza dubbio considerati occulti, ciò che l’appellante non ha contestato. In
realtà lo ha ammesso affermando che “Nel caso di specie, i periti chiamati in
causa hanno riscontrato tutta una serie di difetti, che riprendono grosso modo
quelli contenuti nel rapporto 10 dicembre 1998 dell’arch. __________,
notificato al ricorrente solo in data 19 febbraio 1999 (doc. H e G)” (v.
appello, pag. 6 in fine). Ora C__________ ha chiaramente indicato che i difetti
da lui osservati erano occulti (v. doc. G, pag. 1 all’inizio). A questa
conclusione si giunge peraltro dall’esame, oltre che del citato documento,
anche della perizia a futura memoria (v. doc. L6 - in particolare pag. 6 a 11 - e L7) nonché della perizia tecnica (v. Act. XIX, in particolare pag. 18 a 32 e allegato 2), riservato tuttavia quanto si dirà in seguito in merito al muro di sostegno.
Alla luce di quanto precede, e con quest’ultima riserva, l’appello può essere
esaminato solo in relazione a contestazioni che concernono la tempestività
della notifica dei difetti occulti.
5. L’appellante rimprovera all’attore di non aver provato quando ha
scoperto i difetti e considera comunque eccessivo il tempo intercorso tra il
momento in cui ha ricevuto il rapporto di cui al doc. G e la sua trasmissione.
In sede di risposta il convenuto AP 1, ad eccezione di un accenno alla
problematica del muro di sostegno e a quella della rottura della canalizzazione
di cui si dirà in seguito, ha sollevato identica contestazione a quella fatta
valere in questa sede, sostenendo che prima della notifica 19 febbraio 1999
l’attore mai si era lamentato nei confronti dell’impresa di costruzione e che
da parte sua mai aveva promesso qualsivoglia intervento di riparazione (v. Act.
II, in particolare pag. 4 e 7). In sede di duplica il medesimo convenuto ha confermato
quanto precede e in pari tempo ha negato di essere intervenuto sul muro di
contenimento già nel 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in acciaio,
all’epoca non essendoci segni di cedimento del manufatto (v. Act. VII, in
particolare pag. 5).
Ora, se è vero che le esigenze poste alla motivazione della contestazione sono
meno severe di quelle poste all’allegazione, è altrettanto vero che il
convenuto è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni
concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti, ritenuto
che, per la prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente,
mentre i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2
CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 78, m. 8; II CCA 24 settembre 2013, inc. 12.2012.63, consid. 4 e
riferimenti).
Si deve pertanto costatare che nella fase preposta alle allegazioni AP 1 si è
limitato a contestazioni generiche, senza esprimersi sul contenuto del doc. H1.
In particolare egli non ha contestato di aver promesso in diverse occasioni, e
per ultimo a metà dicembre 1998, di effettuare un sopralluogo per costatare i
vari difetti né mai si è espresso sulla segnalazione del problema occorso alla
rete della fognatura (v. doc. H1 e per la riparazione doc. Q7). L’imprenditore
neppure ha preso posizione sul doc. NN (lettera 20 febbraio 1999 di R__________
alla __________) dal quale risulta che l’attore gli aveva comunicato dei
difetti verbalmente sin dall’inizio del 1997, che dal canto suo aveva risposto
che trattavasi di normali fenomeni di assestamento, che i primi difetti
costatati si sono aggravati e ne sono apparsi di nuovi, che alle reiterate
richieste di sopralluogo non era mai stato dato seguito con diverse scuse,
infine che allorquando la richiesta di sopralluogo si era fatta insistente
(l’imprenditore) aveva reagito in malo modo. Ne deriva che questi fatti, come
detto in parte contestati solo in modo generico e in parte affatto contestati,
sono considerati assodati e non necessitano di ulteriori prove.
Giova aggiungere che AP 1 nemmeno si è confrontato con il contenuto del doc. G.
Ritenuto che spetta all’appaltatore provare se un difetto è iniziale o occulto
(v. Gauch, op. cit., Nr. 2170 e
2194), è solo sulla base di una puntuale contestazione che è poi possibile
chinarsi sull’applicazione delle norme legali.
Questa mancanza di contestazione risulta invero coerente con quanto emerge dai
doc. H1 e NN, ossia che l’imprenditore si è in realtà sempre disinteressato
della situazione, fermamente convinto di non avere in merito alcuna
responsabilità (v. Act. II, ad. 3 e 4, pag. 3, v. anche doc. H7).
Ne segue che a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto dimostrato che R__________
parlò molto presto e più volte a AP 1 dei difetti, in altre parole li segnalò, sebbene
in modo informale, e che l’impresario rifiutò ogni richiesta di intervento. I
doc. H1 e NN contengono inoltre la chiara spiegazione del motivo per il quale
il committente attese ancora fino al 19 febbraio 1999 per trasmettere
all’appaltatore il rapporto sui difetti datato 11 dicembre 1998 (ossia il doc.
G).
6. L’appellante ha rimproverato al Pretore un’errata interpretazione dei
fatti per aver sorretto la tempestiva notifica dei difetti anche sulla base di
alcune dichiarazioni testimoniali. Le censura è irricevibile e va comunque
respinta.
A titolo preliminare si osserva che nel memoriale conclusivo AP 1 ha omesso di
sostanziare le proprie tesi e le proprie contestazioni alla luce delle testimonianze
raccolte in sede istruttoria. Le allegazioni al riguardo, esposte per la prima
volta in questa sede, costituiscono un inammissibile “novum” e sono pertanto
irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; II CCA 20 settembre 2013, inc. 12.2012.116,
consid. 11.2.2; 9 aprile 2014, inc. 12.2012.158, consid. 10).
L’appellante afferma che le testimonianze agli atti nulla provano circa la
tempestività dei difetti, ancora una volta però senza spiegare la natura degli
stessi, ossia se iniziali o occulti, ciò che rende la censura irricevibile
anche per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
In ogni modo, dalla testimonianza di C__________ emerge che R__________ gli
aveva riferito di aver chiamato l’impresa più volte in vista della riparazione
dei difetti, ma che l’impresa tergiversava e che queste richieste di intervento
duravano senz’altro da mesi e forse anche da anni (v. verbale udienza 24
febbraio 2009, pag. 3). Il teste E__________ ha dal canto suo ricordato di
essersi recato a più riprese presso l’abitazione di R__________ e che
quest’ultimo si era lamentato del fatto che l’impresario, benché interpellato
in merito, non era ancora passato per costatare la presenza delle crepe (v.
verbale citato, pag. 1). Ora, malgrado l’appellante tenti di sminuirne la portata,
le citate testimonianze confermano in realtà quanto già emerge dai doc. H1 e NN,
ossia che R__________ aveva da tempo e più volte segnalato dei difetti a AP 1 e
sollecitato il suo intervento.
Anche in virtù di quanto precede si deve concludere che a giusta ragione il
Pretore ha considerato che R__________ aveva segnalato tempestivamente i
difetti a AP 1. Quest’ultimo non ha portato alcun valido elemento contrario,
non si è confrontato con la natura dei difetti e di conseguenza non ha addotto
alcun elemento volto a dubitare del fatto che il committente abbia fatto fronte
correttamente al suo dovere di segnalazione, ossia abbia reagito
tempestivamente allorquando la violazione del contratto è risultata
indubitabile (v. sopra considerando 2).
Il primo giudizio su questo punto va confermato con conseguente reiezione
dell’appello.
7. Quanto esposto ai considerandi che precedono conduce però anche alla
costatazione che l’eccezione di tardività della notifica dei difetti si scontra
con le regole della buona fede, che il giudice di ogni grado deve applicare
d’ufficio. L’abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC può in particolare
consistere nell’utilizzo contrario al suo scopo di un istituto giuridico (sentenza
del Tribunale federale pubblicata in SJ 1996 I 353, consid. 7b; DTF 107 II 172,
consid. 2). Lo scopo di una notifica tempestiva, come ricordato al considerando
2, è di permettere all’appaltatore di conoscere con celerità i difetti onde
potervi porre subito rimedio, evitando così che i medesimi si aggravino e che
quindi i costi di riparazione aumentino. Ora, AP 1 non ha mai avuto
l’intenzione di porre rimedio ai difetti lamentati da R__________, convinto di
non avere responsabilità in merito e per questo motivo ha sempre ignorato le
sue comunicazioni e le richieste di intervento. Quali definitive prove del disinteresse
dell’appaltatore per i problemi del committente vanno citate la sua reazione al
momento in cui quest’ultimo si è fatto insistente (v. doc. NN, confermato su
questo punto dal teste A__________ ancorché con un riferimento temporale
errato: v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2) nonché il mancato ritiro
della lettera raccomandata del 19 febbraio 1999 (v. doc. H2).
Pertanto, AP 1 abusa del suo diritto di far valere la mancata tempestiva
notifica dei difetti non avendo mai dimostrato la disponibilità ad effettuare i
necessari interventi di riparazione. In altri termini, in assenza della volontà
di riparare l’opera difettosa viene meno la necessità di disporre di una
notifica dei difetti tempestiva e chi, come l’appellante, invoca la tardività
della segnalazione commette un abuso di diritto poiché utilizza l’istituto
giuridico in esame in modo contrario al suo scopo.
Il comportamento di AP 1 contrasta con le regole della buona fede anche per un
altro motivo. Ogni persona è tenuta a un comportamento eticamente corretto (per
quanto attiene all’ambito del diritto dei contratti v. Tercier, Le droit des obligations, 4a ed., n. 90
seg.). Ora, fornire delle rassicurazioni in merito alla correttezza del lavoro
svolto, promettere in più occasioni di effettuare un sopralluogo senza darvi
seguito e poi tentare di prevalersi della tardività della notifica dei difetti
non corrisponde certo al comportamento eticamente corretto che viene richiesto
da chiunque agisce nell’ambito di un rapporto giuridico (art. 2 cpv. 1 CC).
Anche queste considerazioni conducono alla reiezione dell’appello.
8. Come sopra anticipato, a questo punto invero solo per completezza dal
momento che l’appello va respinto già per i motivi esposti ai considerandi che
precedono, si ritiene utile chinarsi sulla problematica del cedimento del muro
di sostegno.
L’appellante ha citato quanto emerge dalla prova a futura memoria, ossia che la
deformazione del muro è iniziata abbastanza rapidamente e che nell’aprile del
1998, ossia prima della costruzione della canalizzazione e della strada
comunale, la lamiera di copertura del giunto che collega il muro di sostegno a
quello perimetrale della casa era già piegato (v. doc. L6, pag. 9 in fine e 10; doc. L7, allegato 4, foto 6; v. anche perizia tecnica: Act. XIX, pag. 19).
L’appellante vuole così dedurne che la notifica di questo difetto nel febbraio
del 1999 sarebbe tardiva. A suo dire alla medesima conclusione si dovrebbe
giungere se si volesse considerare la posa della lastra di metallo come una
riparazione dell’opera, in tal caso l’attore avrebbe avuto l’obbligo di segnalare
il difetto al momento in cui detta lastra si è deformata, o quanto meno nel
corso del mese di aprile del 1998 (v. appello, pag. 10 e 11).
In sede di duplica AP 1 aveva negato di essere intervenuto sul muro di
contenimento già nel corso del 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in
acciaio (v. Act. VII, pag. 5 in fine).
L’appellante è però smentito dal teste G__________ il quale ha dichiarato che
“Il muro di sostegno del terreno a valle, vicino all’entrata del garage
presentava uno spacco. Abbiamo fornito e posato una lamiera per mascherare
questo spacco. Quando noi siamo intervenuto lo spacco era molto ridotto, forse
mezzo centimetro, ma si vedeva. Riconosco nel doc. OO la fattura per
quell’intervento. Questo lavoro è stato il AP 1, capomastro che mi ha detto di
fare questo lavoro.” (v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3). Ora, dal
doc. OO emerge che l’intervento è stato eseguito il 5 dicembre 1995. AP 1 ha
dal canto suo ammesso che l’opera è stata consegnata a fine 1995 (v. appello,
pag. 3 e 7, v. anche memoriale conclusivo pag. 3). L’esistenza di un difetto è
quindi apparsa subito, l’imprenditore ha tentato di porvi rimedio facendo
posare dal lattoniere la citata lastra metallica e non può ora validamente
sostenere che la notifica di quel difetto sia tardiva. A ragione egli sostiene
che l’intervento dev’essere considerato una riparazione dell’opera ma erra
allorquando pretende che ciò avrebbe imposto all’attore l’obbligo di una
precisa notifica al momento in cui la lastra si è deformata (v. appello, pag.
11). In effetti, se la riparazione eseguita dall’appaltatore non elimina il
difetto iniziale, non è più necessaria una nuova notifica del medesimo difetto
e il silenzio non rappresenta approvazione tacita del committente, che può
dunque avvalersi dei diritti di garanzia (v. sentenza del Tribunale federale
pubblicata in Rep. 1997 pag. 67). Ciò che sta a significare, in altre parole, che
effettuato l’intervento di riparazione l’appaltatore non può disinteressarsi
dell’opera ma deve controllare che il medesimo ha effettivamente risolto il
problema, ciò che in concreto non è stato certamente il caso.
Per finire, il teste A__________ ha riferito che il lavoro di cui al doc. OO
sarebbe stato “deciso unicamente con il figlio del signor __________ e il
signor __________. AP 1 non era presente quando è stata decisa questa opera”
(v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2 in fine). A prescindere dal fatto che ciò non significa ancora che AP 1 non fosse al corrente di quell’intervento e
con ciò della problematica, la versione del titolare della ditta, ossia G__________,
appare ben più logica: non si vede infatti come il figlio di quest’ultimo e il
committente avrebbero deciso un intervento di riparazione senza coinvolgere
l’appaltatore, in particolare dal momento che, sempre secondo G__________, la
direzione dei lavori era curata da AP 1, nel senso che “So che la nostra
impresa quando doveva lavorare in cantiere veniva chiamata dal AP 1.” e che
“Non è mai capitato che il committente __________ desse lui delle disposizioni
su quando dovevamo venire in cantiere o come dovevamo eseguire un lavoro” (v.
verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3, sul tema della direzione lavori v.
anche sentenza impugnata, pag. 5 e 6).
9. L’appellante ha ancora evidenziato che il difetto allo scarico del
pozzo della fognatura era stato scoperto in data 8 giugno 2004 (v. doc. R2) ma
segnalato unicamente con l’inoltro della petizione e con ciò tardivamente (v.
appello, pag. 10 in fine e 11). La censura è fondata. AP 1 aveva sollevato la
tardività della notifica di questo difetto già in sede di risposta (v. Act. II,
pag. 7, ad 7.4) mentre l’attore nulla aveva obiettato nella sua replica 6
luglio 2007 (v. Act. VI) venendo a sua volta meno all’onere di contestazione e
ammettendo di conseguenza l’allegazione avversaria (v. sopra considerando 5,
sull’obbligo di contestazione degli argomenti di risposta v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 175, m. 2). Giova comunque rilevare che il Pretore ha omesso di dare atto al convenuto AP 1
dell’assenza di contestazione dell’attore su questo particolare punto, malgrado
egli avesse mantenuto l’eccezione di tardività nel memoriale conclusivo (v. Act.
XXXIII, pag. 5 in fine). Anche in questa sede la parte appellata è rimasta
silente sul tema in esame ciò che è invero privo di rilevanza vista appunto
l’assenza di contestazione già in prima sede. Ne segue che R__________ non può
pretendere i costi di riparazione dello scarico del pozzo della fognatura per
complessivi fr. 7'372,25 (v. petizione pag. 8, conclusioni pag. 7, 8, 17,
risposta all’appello pag. 4). Detto importo va pertanto dedotto da quanto
riconosciuto dal primo giudice.
Manifestamente a torto, e peraltro senza motivazione alcuna e con ciò
irritualmente (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante pretende che la notifica dei
difetti ai pozzi luce sia tardiva (appello, pag. 11). Egli non si avvede che la
problematica era già contenuta nel rapporto del tecnico C__________ (doc. G).
10. Da ultimo l’appellante si duole di dover sostenere da solo il danno per
difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere, senza più potersi rifare nei
loro confronti e rimprovera all’attore di non aver quantificato il danno a suo
carico. Oltre a partire da presupposti errati, non essendo affatto vero che l’imprenditore
risponde da solo per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere dal
momento che nessuna responsabilità può essere ascritta all’architetto mentre
l’ingegnere sarebbe stato responsabile unicamente del muro di sostegno
difettoso (v. sentenza impugnata pag. 11 i. f.), e non essendo parimenti vero
che l’attore non ha quantificato il danno a suo carico (v. conclusioni 27
febbraio 2012, Act. XXXII, in particolare pag. 19, 20 e 22), l’appellante non
si confronta minimamente con quanto esposto dal primo giudice in tema di
solidarietà e con la relativa conclusione (v. sentenza impugnata pag. 4 i. .f,
5 e 11 penultimo capoverso) di modo che l’appello risulta su questo punto
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli non spiega
peraltro per quale motivo, dovendo rispondere per tutti i difetti, non dovrebbe
poi far fronte a tutti i costi di risanamento (fatta eccezione per quanto detto
al considerando che precede). La tesi dell’appellante appare inoltre di
difficile comprensione dal momento che egli, dopo aver negato l’esistenza di
solidarietà tra i convenuti (v. risposta 18 maggio 2007, Act. II, pag. 9), si
duole ora di non poter agire in via di regresso nei confronti di altri
responsabili.
11. In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto e il primo
giudizio riformato nel senso che Walter Sassi è condannato a pagare a R__________
fr. 118'114,40 (fr. 125'486,65 - fr. 7'372,25), oltre interessi al 5 % dalla
data della petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio sono ripartite in base al rispettivo grado di
soccombenza, 94% per Walter Sassi, 6% per R__________.
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale
ammonta a fr. 125'486,65.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar
pronuncia: I. L’appello 27 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 2012, inc. n. OA.2007.276 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta in quanto promossa nei confronti di AP 1, __________, mentre è respinta in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1, __________, e dell’ing. __________ (ora eredi), __________.
§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare a R__________, __________ l’importo di fr. 118'114,40, oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- e le spese in fr. 500.-, nonché le spese di perizia - da anticipare come di rito - sono poste a carico dell’attore __________ in ragione del 6 % mentre per il rimanente 94 % sono a carico del convenuto AP 1, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 8'800.- a titolo di ripetibili. A sua volta l’attore rifonderà al convenuto arch. PI 1 e alle convenute PI 2, PI 3 e PI 4 (queste ultime in solido) l’importo di fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 2'500.-, anticipate dall’appellante AP 1, restano a suo carico in ragione del 94 % (ossia fr. 2'350.-), mentre per il 6 % (ossia fr. 150.-) sono poste a carico di R__________. AP 1 rifonderà a RAO 1 fr. 4'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).