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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.221 (azione di accertamento) della Pretura __________ - promossa con petizione 24 marzo 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 55'000.-, oltre spese, rivendicato nei suoi confronti dal convenuto e oggetto del precetto esecutivo n°__________ del 4 gennaio 2010 e, conseguentemente, di ordinare all’UEF di __________ la sua cancellazione;
domanda avversata dal convenuto che si è opposto integralmente alla petizione, sia in ordine, eccependo l’incompetenza territoriale, sia nel merito, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’esistenza del credito posto in esecuzione e la condanna dell’attore al pagamento di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2006, e che il Pretore con sentenza 8 novembre 2012 ha integralmente respinto, accogliendo integralmente la domanda riconvenzionale e condannando l’attore al pagamento del relativo credito;
appellante l’attore con atto del 5 dicembre 2012, con cui chiede l’annullamento e la modifica del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e, conseguentemente, di accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione e di ordinare la cancellazione del relativo precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto non ha presentato una risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Tra fine febbraio e inizio aprile 2006 AO 1, titolare di un’impresa edile, ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell’Hotel-Ristorante T__________ a R__________ (risposta, act. III, pag. 2; replica, act. IV, pag. 3/4, 5). Gli acconti da lui richiesti per l’esecuzione di tali lavori sono stati versati da AP 1 (replica, act. IV, pag. 5, doc. 8).
Il 24 aprile 2006 AO 1 ha inviato a AP 1 una fattura relativa ai lavori eseguiti per un ammontare ancora scoperto di fr. 55'000.- (doc. 9-1), alla quale hanno fatto seguito diversi richiami (plico doc. 9, doc. 10).
Il 4 gennaio 2010 AO 1, tramite l’Ufficio di esecuzione di __________, ha fatto spiccare a carico di AP 1 il precetto esecutivo n°__________ per un importo di fr. 55'000.- oltre accessori, indicando quale causale dell’obbligazione “Saldo fattura del 20.3.2007” (doc. B). Contro tale atto, notificato il 2 febbraio 2010, l’escusso ha interposto opposizione (doc. C).
B. Con petizione 24 marzo 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, chiedendo di accertare l’inesistenza del preteso credito di fr. 55'000.- e di ordinare all’UEF di __________ la cancellazione dell’esecuzione n° __________. Egli ha contestato l’esistenza del credito, poiché non avrebbe “mai sottoscritto alcun tipo di contratto con il convenuto”, e sostenuto che la procedura esecutiva si ripercuoterebbe in modo negativo sulla sua attività imprenditoriale (petizione, act. I, pag. 5).
Con risposta 16 agosto 2010 il convenuto si è opposto integralmente alla petizione e ha postulato l’accertamento dell’esistenza del credito di fr. 55'000.- posto in esecuzione, oltre la condanna dellattore al suo pagamento. Egli sostiene che tra le parti sarebbe stato concluso un contratto di appalto, in base al quale il convenuto ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell’Hotel-Ristorante T__________ e per i quali non è stato versato il saldo pari a fr. 55'000.-.
Con replica 17 settembre 2010 l’attore, oltre a riconfermare le domande della petizione, ha completato i propri petita di merito con la richiesta di accertare anche l’inesistenza del contratto di appalto. A suo dire, egli avrebbe infatti agito in veste di rappresentante della società T__________ SA, proprietaria dell’omonimo Hotel-Ristorante in cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione (replica, act. IV, pag. 4). In sede di duplica 21 ottobre 2010 il convenuto ha contestato tale assunto e ribadito gli argomenti e le domande di risposta.
Fallite le discussioni extragiudiziali e riattivata la procedura sospesa all’udienza del 2 dicembre 2010, le parti hanno rinnovato le rispettive richieste all’udienza preliminare del 20 settembre 2011. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo tempestivamente le rispettive conclusioni scritte, nelle quali si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
C. Con sentenza 8 novembre 2012 il Pretore __________ ha integralmente respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento a favore del convenuto dell’importo di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2010, con tasse, spese e ripetibili dell’azione principale e riconvenzionale interamente a suo carico.
D. Con atto d’appello del 5 dicembre 2012 l’attore chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di tassa, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Delle argomentazioni dell’appellante si dirà nei considerandi che seguono.
Il convenuto ha rinunciato a presentare una risposta all’appello entro il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC).
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’8 novembre 2012 e l’appello del 5 dicembre 2012 è di conseguenza tempestivo.
2. Esposte dottrina e giurisprudenza in merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del credito, il Pretore aggiunto ha ammesso nel caso concreto un interesse fattuale di AP 1 a promuovere la causa. Contrariamente a quanto asserito da quest’ultimo, il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze istruttorie, ha negato che la società T__________ SA lo abbia incaricato di rappresentarla nei confronti di AO 1 nella conclusione del contratto relativo alle opere di ristrutturazione eseguite. Il Pretore aggiunto ha al contrario riconosciuto all’attore un “ruolo di unico e diretto interlocutore” nei confronti di AO 1, tale da legittimarne la qualifica di committente. Egli ha quindi riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale e condannato AP 1 al pagamento dell’importo richiesto di fr. 55'000.-, essendo la cifra in quanto tale rimasta priva di specifiche contestazioni.
3. L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto un errato accertamento dei fatti, per non avere tenuto conto di alcune risultanze emerse in sede istruttoria per quanto attiene al suo ruolo nei confronti di AO 1. A suo dire, dalle audizioni testimoniali emergerebbe come egli non poteva essere considerato il committente delle opere di ristrutturazione dell’Hotel-Ristorante T__________. Queste sarebbero infatti state commissionate “principalmente dalla società W__________ di V__________ in accordo con la We__________ Sagl di L__________ e la T__________ Sa di L__________” (appello, pag. 2). Egli avrebbe agito quale “tuttofare del gruppo di società coinvolte nella ristrutturazione” (appello, pag. 4). Tale argomentazione, proposta per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente, è irricevibile, poiché non adempie ai requisiti posti dall’art. 317 CPC per prevalersi di nuovi fatti in questa sede. Dagli atti di causa emerge che l’appellante ha impostato la sua azione di accertamento dell’inesistenza del credito sostenendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto con il convenuto (petizione, act. I, pag. 5). Con la replica 17 settembre 2010 egli ha completato la domanda nel senso di accertare anche l’inesistenza del contratto di appalto, sostenendo di avere agito in qualità di rappresentante della società T__________ (replica,act. II, pag. 5). Con le conclusioni 15 giugno 2012, dopo aver esperito l’istruttoria in cui sono stati sentiti i testi (a cui l’appellante rinvia nel suo atto di appello), egli si limita a ribadire la propria argomentazione (conclusioni, act. XII, pag. 3), senza alcun riferimento al fatto che le opere di ristrutturazione eseguite sarebbero state commissionate “principalmente dalla società W__________ di V__________ in accordo con la We__________ Sagl di L__________ e la T__________ Sa di L__________”. Del resto l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione secondo l’art. 311 CPC, non spiega nemmeno per quale motivo il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenerne conto, rispettivamente perché non gli è stato possibile addurre tale allegazione già in prima sede. Ne discende che in queste circostanze la censura è irricevibile (DTF 138 III 374).
4. L’appelante critica il Pretore aggiunto per avere considerato che egli avesse agito in nome proprio e non come rappresentante di terze persone. Il giudice di prime cure ha ritenuto che nulla agli atti permetteva di avallare la tesi attorea, secondo la quale l’appellante aveva agito in nome e per conto della società T__________ SA. Egli ha accertato che i lavori sono iniziati il 20 febbraio 2006 (fatto non contestato in causa), data in cui la società era ben lungi dall’essere costituita, e che il suo amministratore unico, sentito come teste, ha più volte decisamente smentito di avere dato ordine di fare o commissionato i lavori eseguiti all’Hotel in questione. Egli ha quindi concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, la società T__________ SA non poteva essere considerata la committente delle opere eseguite dal convenuto. Egli ha invece riconosciuto a AP 1 un ruolo di unico e diretto interlocutore nei confronti del convenuto, tale da farlo credibilmente apparire agli occhi di quest’ultimo controparte contrattuale (sentenza pag. 8).
Secondo l’appellante il convenuto disponeva invece di validi elementi per desumere dalle circostanze la reale committenza. A suo dire, dall’istruttoria è emerso come il convenuto fosse a conoscenza della reale identità della committenza o “quantomeno disponesse di elementi oggettivamente sufficienti per individuarla nelle società a monte del sig. AP 1” (appello, ad. 2, pag. 8). Come visto al considerando precedente questa censura, nella misura in cui si riferisce ad altre società oltre alla T__________ SA è inammissibile, costituendo una nuova allegazione proposta irritualmente in questa sede (art. 317 CPC). La stessa è comunque irricevibile anche per carente motivazione (art. 311 CPC). L’appellante si limita infatti a proporre una propria interpretazione delle risultanze istruttorie a sostegno della sua (nuova) tesi difensiva, senza confrontarsi puntualmente e criticamente con la decisione del Pretore aggiunto sulla questione dell’esistenza o meno del rapporto di rappresentanza. Ne discende che la censura è inammissibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
5. Anche a prescindere da tali riserve di ricevibilità e ammettendo che la censura relativa al ruolo avuto dall’appellante sia sufficientemente motivata, essa non è comunque idonea a scalfire il giudizio pretorile.
5.1 L’attore sostiene di non essere il debitore del credito vantato poiché egli avrebbe agito in nome di terze persone.
Nel giudizio impugnato il Pretore aggiunto ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza relativa alla rappresentanza diretta secondo l’art. 32 CO e applicabile alla fattispecie. In questa sede risulta sufficiente precisare che conformemente all’art. 8 CC, l’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti dell’art. 32 CO. Spetta pertanto al rappresentante l’onere di provare di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio (Watter/Schneller, Basler Kommentar, 4ª ed., N. 34 ad art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar, N. 229 seg. ad art. 8 CC; Bucher, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; decisione del TF del 19 giugno 2009 4A_499/2008 e decisione del 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5 maggio 2006 inc. n. 12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.17, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29). Colui che pretende di aver agito quale rappresentante deve come prima cosa provare d’essere stato incaricato di agire come tale dal terzo che pretende di rappresentare (Bucher, op. cit., pag. 646-647), sussistendo una presunzione in favore della conclusione di negozi in nome e per proprio conto (II CCA 4 agosto 2005 inc. 12.2004.75; Watter/Schneller, op. cit. N. 34 ad. 32 CO).
5.2 Dall’esame degli atti e dalle testimonianze acquisite, non risulta che l’attore abbia ricevuto l’incarico (scritto, verbale o per atti concludenti) dalla T__________ SA o dalle altre società da lui evocate (tardivamente) in questa sede. Come è stato ricordato dal Pretore aggiunto, la società T__________ SA è stata costituita il 30 marzo 2006 (doc. M), vale a dire in epoca successiva all’inizio dei lavori di ristrutturazione avvenuto il 20 febbraio 2006 (fatto non contestato). Il suo amministratore unico, sentito come teste, ha inoltre più volte negato di avere commissionato i lavori di ristrutturazione all’Hotel in questione o di avere dato ordine di versare gli acconti richiesti dal convenuto (verbale di audizione 15 novembre 2011, pag. 3). Acconti che sono stati invece versati dall’appellante stesso per sua stessa ammissione (replica, act. IV, pag. 5, doc. 8). Agli atti non vi è nessun altro riscontro in relazione al conferimento di un eventuale incarico all’attore da parte delle altre società “a monte del progetto”: egli non si è mai presentato espressamente al convenuto quale rappresentante di una di queste società, di cui tutto si ignora. Neppure sono state portate le prove di particolari circostanze che dovessero indurre il convenuto a concludere in buona fede che l’appellante non agiva a titolo personale ma in nome di altri. Anzi, come rettamente rilevato dal Pretore aggiunto, dalle varie deposizioni emerge semmai come la questione dell’identità della committenza fosse nebulosa. La decisione del Pretore su questo punto merita quindi piena conferma. Ne deriva che l’appello deve essere respinto già solo per il fatto che AP 1 non ha recato la prova dell’esistenza della facoltà di rappresentare la T__________ SA né tantomeno le altre società da lui evocate tardivamente in questa sede.
6. A titolo abbondanziale si rileva che anche l’ultima censura dell’appellante in merito agli indizi ritenuti dal Pretore aggiunto per concludere che egli avesse agito a titolo personale (appello, ad. 4, pag. 10) deve essere dichiarata irricevibile. L’appellante si limita infatti a proporre una generica e soggettiva interpretazione dei fatti, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni del Pretore aggiunto, il quale, sulla base di precisi indizi emersi durante l’istruttoria, riconosce a AP 1 un ruolo di unico e diretto interlocutore, tale da farlo apparire agli occhi del convenuto quale controparte contrattuale. La censura è pertanto ancora una volta irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
In assenza di altre censure in merito all’importo di fr. 55'000.- riconosciuto dal Pretore aggiunto quale saldo ancora scoperto per i lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto all’Hotel-Ristorante T__________, la decisione impugnata va integralmente confermata
7. In conclusione l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto. Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 55'000.-, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Al convenuto non possono essere attribuite ripetibili per la procedura di appello, poiché egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte avversa.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 5 dicembre 2012 di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di appello consistenti in complessivi fr. 2'000.-, già anticipate, sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).