Incarto n.

12.2012.226

Lugano

26 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Simoni

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, art. 257 CPC) - inc. n. __________ - della Pretura del Distretto di __________, sezione 1, promossa con istanza 26 novembre 2012 da

 

 

AP 1,

rappr. dall’avv. RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’avv. RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'742.- oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2011, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 300'000.- (con relativa dichiarazione di nullità dell’esecuzione) fatto valere nei suoi confronti dal convenuto con l’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale dell’istanza, e che il Pretore, con decisione 13 dicembre 2012, ha respinto in quanto inammissibile;

 

appellante l’istante con atto di appello 27 dicembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni (correttamente: risposta all’appello) 23 gennaio 2013 postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;

 letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.   La ditta AP 1 è stata incaricata di presentare un’offerta per la fornitura di un ascensore presso una palazzina di proprietà di AO 1. In data 18 gennaio 2010 __________, incaricata della direzione dei lavori (DL), ha comunicato ad AP 1 di procedere con l’ordinazione dell’ascensore, informandola che avrebbe ricevuto l’indomani la conferma d’ordine 14 gennaio 2010 firmata per accettazione (doc. B e doc. C, secondo foglio e seguenti). Il 28 aprile 2010 il proprietario e committente AO 1, la D__________ e AP 1 quale assuntrice, hanno firmato le condizioni di delibera per la fornitura e posa dell’ascensore, come dalla conferma d’ordine 14 gennaio 2010. L’importo complessivo concordato ammontava a fr. 59'000.- (IVA esclusa). Al contratto erano inoltre allegate delle condizioni generali (doc. C). Nei mesi di maggio/giugno 2010 AP 1 ha installato l’ascensore nell’immobile di AO 1. Il 10 gennaio 2011 si è tenuto il collaudo dell’ascensore. Il relativo protocollo è stato sottoscritto dalla D__________, da un collaudatore perito e dalla fornitrice, ma non dal committente (doc. D). In seguito, l’8 febbraio 2011 AP 1 ha rilasciato la garanzia della Axa Winterthur pari a fr. 10'000.- (doc. E) e ha inviato a AO 1 la liquidazione finale con un saldo di fr. 11'742.- (doc. F). Non avendo ricevuto tale importo, AP 1 ad inizio marzo 2012 ha promosso un’esecuzione nei confronti di AO 1, alla quale è stata interposta opposizione (doc. G). Dal canto suo il committente, il 20 gennaio 2012, ha fatto notificare ad AP 1 un primo PE di fr. 500'000.-, facendo valere quale causa del credito, fra le altre, l’inadempimento contrattuale, i difetti e il risarcimento dei danni a seguito del contratto di fornitura del lift (doc. H). Questo PE è stato poi però ritirato e sostituito da un secondo, con un credito ridotto a fr. 300'000.-, notificato ad AP 1 il 18 settembre 2012. Anche a questo precetto è stata interposta opposizione (doc. I).

 

B. Il 29 maggio 2012 AO 1 ha presentato tre distinte istanze di assunzione di prove a titolo cautelare (ex art. 158 CPC), convenendo in giudizio AP 1 (doc. 1.1), la D__________ e lo Studio di ingegneria, incaricati delle relative mansioni sul cantiere oggetto della presente vertenza. Con decisione 12 novembre 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto le summenzionate istanze, ordinando, fra l’altro, una perizia a futura memoria e congiungendo, ai fini istruttori, i tre procedimenti (doc. 1). La procedura è tuttora in corso.

 

C. Con istanza 26 novembre 2012, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'742.- oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2011, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Tale importo rappresenta il saldo ancora scoperto del costo pattuito di fr. 59'000.-, per la fornitura e posa dell’ascensore nell’immobile del convenuto, in base all’accordo del 28 aprile 2010 (doc. C). L’istante ha inoltre postulato l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 300'000.-, fatto valere nei suoi confronti da AO 1 con il PE __________ dell’UE di Mendrisio, dichiarandone nulla l’esecuzione. Secondo AP 1, la procedura esecutiva sarebbe pretestuosa e ingiustificata.

 

D.    In occasione dell’udienza del 7 dicembre 2012 l’istante si è confermata nella sua domanda. Il convenuto si è opposto all’istanza, presentando un memoriale di risposta scritto, con il quale, in sostanza, ha sostenuto di non avere mai accettato l’opera, in quanto installata in un vano umido e bagnato. Ha rimproverato quindi all’istante di non averlo mai informato in tal senso e ha sostenuto che, anche per questo motivo, egli non aveva provveduto a saldare la fattura. AO 1 ha pure asserito di aver notificato tempestivamente tutte le contestazioni e di aver fatto spiccare il precetto esecutivo di fr. 300'000.-, ritenendo l’istante responsabile solidale. Egli ha pure anticipato di voler azionare una causa di merito, non appena in possesso delle risultanze della perizia di cui si è detto in precedenza (consid. B.), con la possibilità di chiedere direttamente il rigetto dell’opposizione interposta. Il convenuto ha infine postulato l’inammissibilità dell’istanza a norma dell’art. 257 CPC, contestando che i fatti fossero incontestati o immediatamente comprovabili. In replica la parte istante si è confermata nelle proprie allegazioni, criticando la tesi di controparte e declinando le proprie responsabilità. La parte convenuta, in duplica, si è pure riconfermata nelle proprie argomentazioni.

                                         

E.   Statuendo il 7 dicembre 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l’istanza in quanto inammissibile. Egli ha inoltre posto a carico dell’istante la tassa e le spese di giustizia di fr. 1'000.- e l’ha condannata a versare al convenuto fr. 3'700.- a titolo di ripetibili.

 

F.   Con appello 27 dicembre 2012 l’istante ha chiesto la riforma del giudizio pretorile, chiedendo che vengano posti a carico del convenuto fr. 1'000.- per spese e tassa di giustizia e fr. 2'000.- di ripetibili di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni (correttamente: risposta all’appello) del 23 gennaio 2013, l’appellato ha proposto di respingere il gravame, protestando tasse di giudizio e postulando la rifusione, da parte dell’appellante, di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

e considerato

 

in diritto:

 

1.Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria  (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 14 dicembre 2012 in una procedura sommaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello è tempestivo, così come la risposta allo stesso.

                                      

                                   2.   Ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza, se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di avvalersi di una procedura sommaria, in genere più celere della procedura ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente finanziarie, anzi è pensata appositamente per la tutela dei creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

                                     

                                2.1   Affinché i fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257cpv. 1 lett. a CPC), la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art. 257 CPC; Sutter-Somm/Lötscher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schultess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC). Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa. Egli deve quindi creare chiarezza nei rapporti fattuali (Sutter-Somm/Lötscher in op- cit., pag. 1468 ad art. 257 CPC; Göksu in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann in op. cit., pag. 1193, n. 15 ad art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253 CPC) e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, pag. 621 segg.).

 

                                2.2   Per quel che concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6724; Hofmann in op. cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se l’applicazione della norma esige una decisione di equità o un apprezzamento da parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12 ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del giudice - ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti preprocessuali delle parti - né un’attività di apprezzamento delle risultanze probatorie amministrate (Trezzini in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).

 

                                   3.   Per quanto riguarda la richiesta di pagamento del saldo di fr. 11'742.- e del relativo rigetto dell’opposizione, il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo non adempiuti i requisiti posti dall’art. 257 CPC.

 

                                3.1   Il Pretore ha fondato il suo giudizio rilevando che il regime contrattuale vigente tra le parti permetteva di notificare i difetti entro due anni dalla consegna dell’opera, ciò che è avvenuto nel caso concreto. Quanto al tema della difettosità dell’opera e di un’eventuale responsabilità da parte dell’istante, egli ha ribadito che tale questione è oggetto di un’assunzione cautelare di prova peritale, a norma dell’art. 158 CPC, tuttora pendente. Ha poi concluso che, alla luce dei documenti versati agli atti dal convenuto, i fatti non potevano considerarsi incontestati (sentenza impugnata pag. 2).

 

                                3.2   L’appellante, rinviando al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale sull’art. 257 CPC, rimprovera al Pretore di non aver considerato che i presupposti dell’art. 257 CPC erano adempiuti. Egli avrebbe pertanto dovuto accogliere l’istanza (appello pag. 5 e seg.).

 

                                         Le suddette citazioni giuridiche sono sì corrette, ma ne va diversamente per la sussunzione giuridica del caso in esame. Infatti, come giustamente rilevato dal Pretore, già solo considerato quanto sollevato e versato agli atti dal convenuto in prima istanza, non si può giungere alla conclusione che i fatti sono incontestati. Innanzitutto il convenuto ha asserito di non aver sottoscritto il verbale di collaudo, proprio perché egli non ha mai accettato l’opera. Egli ha pertanto contestato che l’istante abbia svolto il lavoro a regola d’arte. Anzi, rimprovera addirittura ad AP 1 di aver provveduto all’installazione dell’ascensore in un vano umido e contenente acqua, senza aver avvisato il committente come prescritto dalle norme SIA e dal CO. A sostegno delle sue argomentazioni, egli ha richiamato il doc. D, versato agli atti dalla controparte, e ha prodotto tutta una serie di fotografie, rapporti di constatazione, perizia tecnica, ecc. Al riguardo egli si riserva pure di chiedere il risarcimento dei danni, a dipendenza delle risultanze della prova a futura memoria pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 1 (CA.2012.236).

                                         Anche per quanto attiene al requisito dei fatti immediatamente comprovabili, le obiezioni sollevate dal convenuto, di cui si è appena detto, non possono essere considerate prive di rilevanza. Se, come reso verosimile dal committente, l’opera è difettosa e se l’istante è responsabile degli asseriti difetti, potrà essere chiarito solo tramite una perizia tecnica. Perizia che è appunto tuttora in corso. La perizia, come tale, non ammette la soluzione d’immediatezza che è un requisito della procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (Trezzini in op. cit., pag. 1138 ad art. 257 CPC). Ne consegue che, allo stato attuale, non si può ancora concludere che la pretesa avanzata dall’istante sia manifesta. Infatti, quanto sollevato ed eccepito dal convenuto richiede un’amministrazione probatoria di una certa complessità che non è compatibile con la procedura della tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

                                         Considerato tutto quanto fin qui esposto, risulta superfluo esaminare le altre censure dell’appellante. Infatti, l’estensione del rapporto di rappresentanza tra la D__________ ed il committente e la questione della notifica immediata dei difetti potranno semmai essere temi da affrontare in un’eventuale causa in procedura ordinaria o semplificata. Queste ulteriori obiezioni confermano una volta di più che la fattispecie non è liquida.

 

                                   4.   Per quanto attiene all’accertamento negativo dell’importo di fr. 300'000.-, il Pretore è pure giunto alla conclusione che non si tratta di una pretesa manifesta ai sensi dell’art. 257 CPC.

 

                                4.1   A sostegno della propria decisione, egli ha sostenuto che un’azione di accertamento negativo sottostà alla dimostrazione di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ciò che non è stato provato dall’istante. Ha inoltre rimproverato a quest’ultima di non aver versato agli atti la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione della prescrizione che avrebbe offerto al convenuto, al fine di fargli ritirare il PE ed ha poi concluso che non appare per nulla manifesto un agire abusivo o molestante del precettante nel fare capo allo strumento del PE (sentenza impugnata pag. 3).

 

                                4.2   L’appellante rimprovera al convenuto di non aver finora intrapreso alcun passo procedurale, volto all’ottenimento della condanna al pagamento di fr. 300'000.-, né tantomeno all’ottenimento del rigetto dell’opposizione interposta al PE. AP 1 qualifica pertanto il comportamento di AO 1 di “crasso abuso di diritto”, non essendo lo stesso nemmeno giustificato da una logica di economia processuale. Conclude quindi che i fatti sono immediatamente comprovabili e la situazione giuridica chiara.

 

                                         L’argomentare dell’appellante non può però trovare sostegno. AO 1 sostiene infatti di vantare delle pretese nei suoi confronti, in quanto responsabile per i difetti riscontrati nell’ascensore installato nel proprio stabile. Al fine di accertare una sua eventuale responsabilità (come già accennato), egli ha promosso una procedura di assunzione di prove a titolo cautelare. La procedura è tuttora pendente. Il convenuto ha più volte spiegato di non essere ancora in grado di avviare una causa, “non disponendo ancora del materiale probatorio a sostegno della responsabilità dell’attrice” (risposta pag. 4 ad 10; risposta all’appello pag. 4), comunicando però di provvedervi “non appena allestita la prova a futura memoria” (doc. 6). 

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il debitore che ha interposto opposizione ad un PE senza che il creditore abbia poi avviato la relativa procedura di rigetto, non disponendo di alcun altro rimedio giuridico, può far sì capo, specie se gli importi pretesi dal creditore sono elevati, all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito, a meno che il creditore non renda plausibile che non gli è possibile provare l’esistenza del proprio credito già nel procedimento avviato dal debitore (DTF 120 II 20 consid. 3b, 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2; TF 19 ottobre 2011 4A_399/2011 consid. 1.2.2; II CCA 16 aprile 2012 inc. n. 12.2011.121; II CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146).

                                         Oltre a tutto ciò, nemmeno un’analisi dell’aspetto temporale degli avvenimenti processuali renderebbe evidente un abuso da parte del convenuto. Infatti il PE di 300'000.- fatto spiccare nei confronti dell’istante, le è stato notificato il 18 settembre 2012. Il 12 novembre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e, soli quattordici giorni dopo, l’appellante chiedeva l’accertamento negativo dell’importo in esecuzione. È ben vero che, di principio, il diritto dell’escusso di difendersi con un’azione d’accertamento negativo comincia a decorrere da subito (Trezzini in op. cit., pag. 352 ad art. 88 CPC e referenze citate). La contestazione dell’appellante, secondo la quale il convenuto “non ha finora proceduto con alcun passo procedurale volto all’ottenimento della condanna della spett. AP 1 al pagamento di CHF 300'000”, non trova però riscontro negli atti.

                                         Inoltre, il fatto che AO 1 abbia dapprima inoltrato una procedura ex art. 158 CPC, piuttosto che introdurre subito una procedura condannatoria, non prova che egli abbia agito in modo manifestamente abusivo. Tale istituto procedurale permette infatti di ottenere l’assunzione di prove già anteriormente, persino prima che subentri la litispendenza (p. es. accertamento immediato di difetti da parte del giudice). Esso può tuttavia anche servire a valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove, consentendo di evitare azioni o impugnazioni prive di probabilità di successo (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6687). Come ricorda poi la stessa appellante, una procedura a norma dell’art. 158 CPC non interrompe il decorso della prescrizione e, di conseguenza, a maggior ragione si giustificherebbe quindi un PE, quale mezzo per interromperla. Anche in questo caso i fatti non sono né chiari, né manifesti.

                                         Non da ultimo, l’istante non ha prodotto in causa l’asserita dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione della prescrizione che avrebbe allestito per il convenuto e che questi avrebbe rifiutato. Apportandone la prova, l’istante avrebbe contribuito, almeno parzialmente, a fare chiarezza nei rapporti fattuali, come impone la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

                                         Da tutto quanto sopra esposto, ne discende che a ragione il Pretore non è entrato nel merito dell’istanza, in quanto i presupposti dell’art. 257 CPC non sono adempiuti.

 

                                   5.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver stabilito il valore di causa dell’azione di accertamento negativo in fr. 300'000.-, quando a suo dire dovrebbe invece corrispondere a fr. 0.-. Di conseguenza, anche il valore litigioso di riferimento calcolato dal Pretore in fr. 311'000.- sarebbe erroneo. Censura infine l’importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

 

                                5.1   La prima censura, inerente al valore di causa dell’azione di accertamento negativo, va respinta. Il valore litigioso di un’azione di accertamento corrisponde a quello del diritto o del rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l’esistenza o l’inesistenza (Sterchi in Hausheer/Walter (ed.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Stämpfli, Berna 2013, pag. 992, n. 5 ad art. 91 CPC). Il valore litigioso di una azione di accertamento di inesistenza del debito ex art. 85a LEF è determinato dall’importo vantato per mezzo del PE (Sterchi in Hausheer/Walter (ed.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Stämpfli, Berna 2013, pag. 997, n. 20b ad art. 91 CPC; Bodmer/Bangert in Staehelin/Bauer/Staehelin (ed.), Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed., Helbing Lichtenhahn, 2010, n. 27 ad art. 85a LEF). L’appellante ha chiesto che venisse accertata l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- e pertanto l’importo determinante è quello posto in esecuzione.

 

                                5.2   Si rileva tuttavia che il valore litigioso di riferimento corretto, ammonta a fr. 300'000.- e non a fr. 311'000.- come stabilito dal Pretore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale infatti, se una parte postula, in un unico procedimento, un accertamento negativo e una pretesa condannatoria, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese. I valori litigiosi non vengono quindi sommati. Decisivo è il fatto che - nonostante entrambe le richieste di giudizio provengano dalla stessa parte - una pretesa dell’attrice e una del convenuto siano opposte (Stein-Wigger in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 758, n. 16 ad art. 91 CPC, con rinvio a pag. 779, n. 9 ad art. 94 CPC). L’istante, con un’azione condannatoria, ha postulato il pagamento del saldo della propria prestazione di fornitura ed installazione dell’ascensore. Il convenuto, da parte sua, ha giustificato tale inadempienza vista la “mancata diffusa e cattiva esecuzione per cui vi è in ogni caso compensazione parziale con danno” (verbale 7 dicembre 2012 pag. 5). Ne discende che le due pretese sono opposte e pertanto il valore litigioso di riferimento è determinato dalla più elevata delle due pretese, ovvero fr. 300'000.-.

 

                                5.3   Il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 sancisce, all’art. 11 cpv. 5, che le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. Per un valore di causa di fr. 300'000.-, l’indennità prevista è stabilita tra il 6% e il 9% del valore di causa (art. 11 cpv. 1 del Regolamento). Fissando le ripetibili a fr. 3'700, il Pretore è rimasto al disotto della percentuale minima sopraindicata per tener conto degli elementi indicati nel suo giudizio. Ciò corrisponde a un corretto uso del suo ampio potere di apprezzamento (DTF 135 III 259 consid. 2.2 e 2.5; DTF 122 I 1 consid. 3a). Non vi è quindi motivo per modificare l’importo fissato dal primo giudice.

 

                                   6.   Visto quanto si è detto, ne consegue la reiezione dell’appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di fr. 300'000.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

                                         

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

 

decide:

 

                             1.   L’appello 27 dicembre 2012 di AP 1 è respinto e

                                         la decisione 13 dicembre 2012 (incarto SO.2012.5166) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

                                         -

                                         -

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).