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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Simoni |
sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2009.89 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 2 giugno 2009 da
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AO 1, __________
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contro |
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AO 1 __________ |
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'868.35 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2008;
domanda avversata dalla convenuta la quale, con duplica 1° dicembre 2009, ha sollevato l’eccezione di prescrizione (correttamente: perenzione) della pretesa attorea;
eccezione che il Pretore ha respinto con sentenza 16 gennaio 2012;
appellante la convenuta che con atto di appello 16 febbraio 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione, o meglio di perenzione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore con risposta all’appello 26 marzo 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 12 maggio 2006 il consorzio di diritto pubblico AP 1 (in seguito AP 1) ha indetto un pubblico concorso a norma della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), per aggiudicare le opere da idraulico relative alla sostituzione delle condotte dell’acqua potabile nel nucleo di __________ (III° lotto). La progettazione dei lavori ed il capitolato d’appalto sono stati affidati allo studio d’ingegneria A__________ di __________ (doc. E). AO 1, titolare di una ditta individuale nel settore, ha partecipato al concorso presentando un’offerta di fr. 125'671.40, la quale si è classificata al primo posto in graduatoria (doc. E). L’AP 1 non ha tuttavia proceduto ad aggiudicare l’appalto a AO 1 e, in data 2 ottobre 2006, ha deciso di annullare la gara pubblica, considerato l’importante ridimensionamento del progetto e la necessità di modificare il metodo di giunzione delle condotte previste dal capitolato con un altro più idoneo (doc. A pag. 2). Nel contempo l’AP 1 aveva già fatto eseguire dai propri dipendenti alcuni lavori previsti nel suddetto concorso, al fine di contenere i costi dell’opera. Il 12 ottobre 2006 AO 1 ha impugnato la decisione di annullamento del concorso dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Quest’ultimo ha accolto il ricorso con decisione 30 novembre 2006, annullando la decisione della convenuta e rinviando gli atti alla stessa affinché statuisse sulle offerte. In sintesi, la corte cantonale ha sancito che le giustificazioni addotte dalla committente non erano sufficienti a svincolarla dai propri obblighi (doc. A). Sino all’emanazione di detta sentenza, gli operai della convenuta hanno proseguito con i lavori di sostituzione delle condotte, oggetto del pubblico concorso.
B. Ossequiando a quanto disposto dal Tribunale cantonale amministrativo, l’AP 1 ha statuito sulle offerte inoltratele, deliberando l’appalto a AO 1. Lo studio d’ingegneria A__________ è stato incaricato di aggiornare il capitolato d’appalto stralciando dallo stesso le singole poste riguardanti i lavori che erano già stati eseguiti sino a quel momento (ossia al 23 marzo 2007) dagli operai della convenuta (doc. 1). Sulla base di quest’ultimo, AO 1 ha poi allestito una nuova offerta per l’esecuzione dell’opera restante, la cui mercede ammontava a fr. 59'940.70. Il 2 aprile 2007 le parti hanno pertanto sottoscritto il relativo contratto d’appalto. Lo stesso si basa esplicitamente sulla prima offerta di AO 1 (di fr. 125'671.40), adeguata ai lavori da idraulico ancora da eseguire come da capitolato 23 marzo 2007 (doc. H e doc. 1).
C. Contemporaneamente all’esecuzione dei lavori da parte degli operai di AO 1 di cui al contratto del 2 aprile 2007, alcuni operai dell’AP 1 hanno continuato la loro attività sulla rete idrica. Inoltre, durante i lavori, i dipendenti di AO 1 hanno scoperto che alcune operazioni alle tubazioni a loro assegnate erano già state eseguite (doc. VII, verbale audizione dei testi __________ G__________ e __________ M__________, pag. 2 e 3). I lavori sono terminati tra la fine del mese di novembre e l’inizio del mese di dicembre 2007 e, il 13 gennaio 2008, AO 1 ha presentato la liquidazione finale per le opere da idraulico di fr. 63'481.30 allo studio d’ingegneria A__________, per approvazione (doc. Q foglio 5 e segg.). Il 7 maggio 2008 AO 1 si è incontrato con __________ S__________, allora dipendente dello studio d’ingegneria A__________, responsabile della liquidazione e dell’allestimento dei piani di quanto eseguito sulla rete idrica nel nucleo di __________. In tale occasione essi hanno potuto determinare quali erano stati i tratti delle condotte sostituite da AO 1 e quali invece quelli eseguiti dagli operai dell’AP 1. Quanto emerso ed appurato da questo incontro è stato poi rappresentato sul “piano di rilievo” 14 luglio 2008 (doc. O). Lo studio d’ingegneria A__________ ha in seguito espresso il proprio consenso alla liquidazione finale 13 gennaio 2008, ponendo la propria firma in calce alla stessa (doc. Q foglio 8).
D. In data 5 dicembre 2008 l’avv. RA 2, in nome e per conto di AO 1, ha notificato all’AP 1 una pretesa a norma dell’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (in seguito Lresp), facendo valere un danno quantificato in fr. 17'868.35. Secondo AO 1 l’importo vantato rappresenterebbe la perdita di guadagno subita a causa della mancata assegnazione ed esecuzione di tutte le opere idrauliche previste per i lavori alle condotte dell’acqua potabile nel nucleo di __________ (III° lotto) (doc. C). Con scritto del 17 dicembre 2008, l’AP 1 ha respinto la richiesta risarcitoria (doc. D).
E. Il 2 giugno 2009, AO 1 ha quindi convenuto l’AP 1 dinnanzi alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'868.35 oltre a interessi al 5% dal 5 dicembre 2008. Questa domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha chiesto la reiezione della petizione e, in sede di duplica, ha sollevato tra l’altro l’eccezione di prescrizione (correttamente: perenzione).
F. All’udienza preliminare del 4 febbraio 2010 la procedura è stata limitata all’esame della questione della perenzione eccepita dalla convenuta (doc. V, verbale udienza preliminare). Con decisione del 16 gennaio 2012 il Pretore ha respinto l’eccezione di perenzione, ritenendo tempestiva la notifica dell’attore a norma degli art. 19 e 25 Lresp. Ha posto a carico della convenuta le spese processuali e l’ha condannata al versamento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili in favore dell’attore.
G.Avverso la decisione del Pretore il 16 febbraio 2012 l’AP 1 ha presentato appello, chiedendo di riformare il dispositivo della sentenza pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di perenzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. Con risposta all’appello del 26 marzo 2012 l’appellato ha proposto di respingere il gravame, protestando tasse, spese e ripetibili di secondo grado. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, la quale è retta dalle nuove disposizioni federali, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo la suddetta data (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.Il Pretore ha ritenuto che la notifica di risarcimento del danno (a norma degli art. 19 e 25 Lresp) del 5 dicembre 2008 fosse tempestiva in considerazione del fatto che l’attore poteva conoscere gli elementi che gli permettevano di stabilire con ragionevole approssimazione il danno soltanto dopo l’incontro del 7 maggio 2008 con __________ S__________. A mente del giudice di prime cure, prima di tale data non era infatti possibile per AO 1 sapere quali opere avevano svolto in proprio gli impiegati dell’AP 1, poiché quanto eseguito da quest’ultimi non coincideva del tutto con i lavori eliminati dal capitolato d’appalto iniziale. Donde la tempestiva notifica dell’attore, non essendo trascorsi nemmeno sette mesi dal giorni in cui egli ha conosciuto sufficientemente gli elementi del danno.
3.Le conclusioni del primo giudice sono contestate dall’appellante, la quale sostiene, in sostanza, che una corretta applicazione del diritto avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’eccezione di perenzione da essa sollevata. L’appellante rimprovera inoltre al giudice di prime cure di non aver sufficientemente spiegato per quale motivo il danno subito dall’attore corrisponderebbe alla perdita di guadagno relativa alle opere eseguite dagli operai dell’AP 1. Ciò sarebbe fondamentale poiché proprio su questa deduzione il Pretore avrebbe fondato tutto il ragionamento secondo cui la necessaria conoscenza degli elementi costitutivi del danno andrebbe fatta risalire al 7 maggio 2008 e di conseguenza la pretesa non sarebbe perenta.
3.1 La Lresp prevede l’adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l’azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L’azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell’autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare con successo un’azione giudiziaria (DTF 126 II 163 consid. 3c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99 consid. 1c; Däppen in Honsell/Vogt/Wiegand (ed.), Basler Kommentar, OR I, 4a ed., pag. 440, n. 6 e 7 ad art. 60 CO). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3; Brehm, in Berner Kommentar, 3a ed., Berna 2006, n. 227 e segg. ad art. 60 CO). L’inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435).
3.2 Come sostenuto negli allegati di causa dall’attore, la pretesa vantata non scaturisce dalle opere che l’AP 1, come da suo diritto, ha deciso in seguito di non realizzare, bensì verte su quelle che egli avrebbe dovuto eseguire quale aggiudicatario, che però sono state eseguite dai dipendenti della committente. Come giustamente rilevato dal Pretore, il danno invocato dall’attore corrisponde quindi alla perdita di guadagno derivante dalla mancata assegnazione ed esecuzione di tutte le opere idrauliche per la sostituzione delle condotte nel nucleo di __________, eseguite direttamente dagli operai dell’__________.
Di conseguenza, affinché l’attore potesse conoscere gli elementi necessari per stabilire l’asserito danno, era necessario chiarire quali opere erano state effettivamente svolte, a quali si era eventualmente rinunciato, quali erano state rettificate rispetto ai progetti iniziali, quali erano state eseguite dai dipendenti dell’__________ e quali invece dalla ditta di AO 1.
3.3 Come illustrato dai dipendenti dell’attore __________ G__________ e __________ M__________ in occasione della loro deposizione, quando essi hanno iniziato a svolgere i lavori assegnatigli dopo la sottoscrizione del contratto 2 aprile 2007, alcuni dipendenti dell’AP 1 erano contemporaneamente attivi in un altro tratto della rete idrica. Essi hanno addirittura trovato delle tubazioni già eseguite in alcuni dei tratti a loro assegnati. Tale circostanza è poi stata confermata anche dallo stesso attore (act. XVI, verbale udienza 28 luglio 2011, pag. 1). Per fare chiarezza e poter stabilire chi avesse effettivamente eseguito le singole parti dell’opera nel nucleo di __________ è stato necessario un accertamento che è stato effettuato in occasione di una riunione tenutasi il 7 maggio 2008. Il piano di rilievo 14 luglio 2008 (doc. O) è stato allestito a seguito di tale incontro e rappresenta graficamente quanto ivi appurato. Infatti, alla pagina iniziale della planimetria (doc. O) si legge “lavori eseguiti da AO 1 come da riunione del 07.05.2008” e all’interno della stessa queste opere sono raffigurate con una colorazione arancione.
A proposito del citato incontro e del conseguente piano di rilievo del 14 luglio 2008, il teste __________ S__________, allora dipendente dello studio d’ingegneria responsabile della progettazione dei lavori e dell’allestimento del capitolato d’appalto, ha confermato che la ricostruzione di quanto indicato in arancione sulla planimetria era stata fatta da lui stesso a tavolino con AO 1 il 7 maggio 2008. Egli ha spiegato che in tale occasione AO 1 ha potuto prendere atto della totalità dei lavori e quindi anche di quanto da lui stesso non realizzato. In merito alla totalità delle condotte eseguite (raffigurate con il colore azzurro) __________ S__________ ha poi precisato che almeno il 90% di quella tratta coincide con i lavori contemplati nel concorso pubblico iniziale; il 10% restante è invece da ricondurre alla propria insicurezza, visto che in fase esecutiva capita di dover modificare i lavori da eseguire (doc. IX, verbale audizione del teste __________ S__________, pag. 1-3).
3.4 Visto tutto quanto sopra, il Pretore ha quindi correttamente ritenuto che soltanto a seguito dell’incontro chiarificatore del 7 maggio 2008 l’attore poteva conoscere gli elementi che gli permettevano di stabilire con ragionevole approssimazione il danno invocato. Infatti, prima di tale data, AO 1 era unicamente a conoscenza di ciò che egli ed i suoi operai avevano eseguito, ma non di quanto l’AP 1 avesse fatto svolgere ai propri dipendenti. Il giudice di prime cure, basandosi sulle affermazioni di __________ S__________, ha infatti rettamente rilevato e spiegato che le opere svolte in proprio dall’__________ non corrispondevano soltanto a quelle stralciate dal capitolato d’appalto iniziale, poiché si sono rese necessarie delle rettifiche del progetto iniziale in corso d’opera (cfr. consid. 6c) sentenza impugnata). Egli ha infatti precisato che “è lecito ritenere che nel corso dell’esecuzione dei lavori non ci si sia attenuti ai piani, ma che una parte abbia magari portato a termine una tratta attribuita all’altra poiché lo scavo era già aperto e per comodità (cfr. consid. 6c) sentenza impugnata). Il Pretore, senza pronunciarsi nel merito della fondatezza della pretesa attorea, ha pertanto rilevato che il danno invocato dall’attore corrisponderebbe alla perdita di guadagno derivante dalla mancata assegnazione ed esecuzione di tutte le opere idrauliche per la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile nel nucleo di __________, poiché svolte in parte dagli operai dell’AP 1. Di conseguenza è quindi necessario capire quali opere, per finire, sono state svolte dai dipendenti della stessa.
3.5 Quanto constatato nei precedenti considerandi permette pertanto di concludere che a torto l’appellante sostiene che l’attore era a conoscenza della riduzione delle opere inizialmente messe a concorso nel momento in cui ha presentato l’offerta 23 marzo 2007 (doc. 1). Come constatato dal Pretore infatti, se nei capitolati d’appalto fossero state descritte tutte le opere poi effettivamente eseguite, il danno lo si sarebbe sì potuto calcolare già al momento della sottoscrizione del contratto del 2 aprile 2007 (doc. H). Ma ciò non era possibile, come dimostra un breve esame dei documenti di causa. E meglio: il capitolato d’appalto e la relativa offerta del 19 giugno 2006 prevedevano alla posizione 475.114 la fornitura di 195 pezzi a fr. 3.- l’uno, per un totale di fr. 585.- (doc. E pag. 7 del plico bianco). In occasione dell’adeguamento del 23 marzo 2007 e della relativa sottoscrizione del contratto del 2 aprile 2007, alla stessa posizione la fornitura è stata ridotta a 60 pezzi, sempre a fr. 3.- l’uno, per un totale di fr. 180.- (doc. 1 pag. 5 e doc. H). Dalla liquidazione parziale allestita dall’attore il 13 luglio 2007, risulta che egli ha fatturato dapprima 20 pezzi (doc. Q secondo foglio del primo fascicolo) e, con la liquidazione finale 13 gennaio 2008, altri 10 pezzi (doc. Q secondo foglio del secondo fascicolo) per un fatturato totale di 30 pezzi x fr. 3.- al pezzo = fr. 90.-.
Questo esempio dimostra che AO 1, dopo aver presentato la liquidazione finale, era soltanto in grado di calcolare quanti pezzi egli stesso aveva installato. Se i rimanenti lavori alle tubazioni che egli avrebbe dovuto eseguire sono poi stati svolti dall’AP 1 (e quindi, a suo dire, ne deriverebbe un danno), o se invece questa ha deciso di non più eseguirli a causa di modifiche ai piani originali (ciò che egli non qualificherebbe come danno), non gli era dato a sapere, almeno fino al summenzionato incontro del 7 maggio 2008.
3.6 Considerato tutto quanto fino a qui esposto, ne consegue che l’attore, con scritto 5 dicembre 2008, ha notificato tempestivamente il risarcimento del danno, in quanto il termine di perenzione di un anno previsto dall’art. 25 Lresp è iniziato a decorrere dal 7 maggio 2008.
4.L’appellante critica poi il Pretore, il quale, a suo dire, avrebbe irritamente identificato gli elementi del presunto danno, scostandosi radicalmente dalle allegazioni dell’attore e violando pertanto il principio attitatorio sancito dall’art. 78 CPC-TI. Di conseguenza il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nel calcolare il momento in cui iniziano a decorrere i termini di perenzione a norma della Lresp.
Anche questa ulteriore censura dell’appellante risulta però infondata, in quanto non trova riscontro negli atti di causa e nella susseguente decisione pretorile. Come citato da essa stessa nell’appello (a pag. 3 e 4), l’attore l’ha infatti convenuta in causa chiedendo “il risarcimento del chiaro danno patito, non per i lavori che il Consorzio AP 1 ha optato di non eseguire, chiedendo il ridimensionamento dell’opera, bensì unicamente per i lavori oggetto della gara d’appalto che il convenuto, di perfetta malafede ha eseguito in proprio, sottraendoli così all’esecuzione e dunque al conseguente guadagno dell’aggiudicatario” (replica 29 ottobre 2009, pag. 2). In altre parole, l’attore non ha fondato la propria pretesa risarcitoria sulle opere che l’AP 1, come da suo diritto, ha in seguito deciso di non realizzare, bensì sui lavori che l’AP 1 ha fatto eseguire dai propri impiegati, sottraendogliele (replica 29 ottobre 2009, pag. 3).
Il Pretore ha pertanto correttamente ritenuto che, a mente dell’attore, il danno non derivi tanto dalle opere da lui non eseguite in generale, ma soltanto da quelle oggetto del bando di concorso e poi effettivamente realizzate in proprio dall’AP 1. Ne discende che il giudice di prime cure ha giustamente compreso la fattispecie e il ragionamento su cui si basa la pretesa attorea e non ha quindi violato il principio attitatorio.
5.Visto quanto si è detto, ne consegue la reiezione dell’appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di fr. 17'868.35 e dei criteri indicati all’art. 11 e 13 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 16 febbraio 2012 AP 1 è respinto e la decisione 16 gennaio 2012 (incarto OA.2009.89) del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è confermata.
2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 800.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).