Incarto n.
12.2012.48

Lugano

16 aprile 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.40 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 13 gennaio 2012 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

ora rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 20 febbraio 2012, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

appellante la convenuta con appello 1° marzo 2012, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l'istante non ha presentato risposta all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 13 gennaio 2012 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud la AP 1, chiedendo che nei confronti della medesima, priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B1) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

 

                                         che il 17 gennaio 2012 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull’istanza;

 

                                         che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 20 febbraio 2012, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo scioglimento della convenuta (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivo n. 2), senza prelevare né tasse né spese (dispositivo n. 3);

 

                                         che con l’appello 1° marzo 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo di aver nel frattempo ripristinato la situazione di legalità con la nomina di un nuovo amministratore unico domiciliato in Svizzera;

 

                                         che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

 

                                         che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

 

                                         che, visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di legalità sarebbe comunque stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile;

 

                                         che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; sentenze della II CCA del 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, del 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206, del 27 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.212);

 

                                         che nel caso di specie la nomina di __________ quale amministratore unico dell’appellante, debitamente provata dal doc. B allegato all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della decisione pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);

 

                                         che pertanto il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; sentenze della II CCA del 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, del 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206, del 27 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.212);

 

                                         che, in definitiva, l’appello dev’essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;

 

                                         che per quanto riguarda le tasse e le spese di primo e secondo grado, esse sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.153, 7 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.217, 16 marzo 2010 inc. n. 12.2010.39, 2 aprile 2010 inc. n. 12.2010.58, 27 agosto 2010 inc. n. 12.2010.134, 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.213, 13 aprile 2011 inc. n. 12.2011.67, 14 giugno 2011 inc. n. 12.2011.43, 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89);

 

                                         che visto il ripristino della situazione di legalità solo nella procedura di appello (doc. B di appello), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che il Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né ripetibili e in questa sede l’appellante nemmeno ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da essa pretesa;

 

                                         che per le spese e le ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), mentre dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57);

 

                                         che nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese giudiziarie anticipate (di fr. 900.-), senza attribuzione di ripetibili per la procedura di secondo grado;

 

Per i quali motivi

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 1° marzo 2012 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 20 febbraio 2012 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

                                         1-2.  L’istanza è respinta.

                                         3.     (invariato)

                                        

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

 

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione a:

                                         - Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

                                         - Ufficio federale del registro di commercio, Berna

                                                                               

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.