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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione (azione di disconoscimento del debito) 16 marzo 2010 da
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AP 1
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contro |
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CC 1 composta di: AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
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con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza sia del diritto di pegno immobiliare, sia della pretesa dei membri della CC 1, pari a fr. 130'000.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2008 su fr. 100'000.- nonché delle tasse di giustizia e delle ripetibili di cui alle procedure di rigetto provvisorio di prima e seconda istanza, come pure il mantenimento dell’opposizione interposta al PE no. 1361744 dell’UE di Lugano, sia per quanto attiene al credito sia per quanto attiene al diritto di pegno immobiliare;
domande avversate dalla parte convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza 1° febbraio 2012;
appellante l’attrice che con atto di appello 2 marzo 2012 chiede l’annullamento del querelato giudizio e l’accoglimento della petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte convenuta con risposta 13 aprile 2012 postula la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo in via di
realizzazione di un pegno immobiliare 23/25 giugno 2009 n. 1361744 dell’UE di
Lugano la comunione ereditaria fu CC 1, composta di AO 1, AO 1, AO 3 e AO 4, ha
escusso __________, quale debitore, e AP 1, quale terzo proprietario
dell’immobile, per l’incasso di fr. 150'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
marzo 2003 indicando quale titolo: “Convenzione tra Dr. CC 1 e __________.
Cartella ipotecaria di nominali fr. 100'000.-, dg. __________, gravante in 8°
grado il fol. PPP 18310 fb 737 RF __________ di proprietà AP 1”.
L’opposizione interposta da __________ è stata respinta in via provvisoria dal
Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 22 dicembre 2009, rimasta
inimpugnata (v. inc. __________ rich. dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5).
L’opposizione interposta da AP 1 è stata respinta in via provvisoria dallo
stesso giudice con sentenza pure del 22 dicembre 2009 (v. doc. A nonché inc.
EF.2009.1918 rich. dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5).
Con sentenza 22 febbraio 2010, inc. 14.2010.1, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello (CEF) ha parzialmente accolto l’appello
interposto da AP 1 contro il primo giudizio nel senso che l’opposizione di
quest’ultima al PE n. 1361744 veniva rigettata in via provvisoria limitatamente
a fr. 130'000.- oltre interessi al 5% su fr. 100'000.- dal 30 giugno 2008 (doc.
C). La CEF ha in particolare considerato che con la convenzione indicata quale
titolo del credito (doc. B dell’inc. EF.2009.1918), in virtù della quale a
saldo di ogni pretesa di CC 1, __________ e la __________ si impegnavano a
versare a CC 1 l’importo di fr. 150'000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo
2003, la cartella ipotecaria di nominali fr. 100'000.- gravante in 8° rango la
PPP n. 18310 RFD __________ era stata trasferita a CC 1 in proprietà a titolo
fiduciario e costituiva pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per l’importo nominale tanto nei confronti di __________ che
di AP 1, quale terza proprietaria dell’immobile gravato dal pegno. Il giudizio
d’appello, e di qui il parziale accoglimento del gravame, ha quindi precisato
che il rigetto provvisorio poteva essere concesso, oltre che per il capitale,
anche per gli interessi del 10% per gli ultimi 3 anni (in applicazione
dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC) nonché, scaduto il termine di disdetta, per gli
interessi convenzionali del 5% sull’importo del credito astratto a partire dal
termine ultimo di pagamento assegnato dalla procedente, ossia il 30 giugno
2008. La citata sentenza della CEF è cresciuta in giudicato.
B. Con petizione (azione di disconoscimento del debito) 16 marzo 2010 AP
1 ha chiesto di accertare l’inesistenza sia del diritto di pegno immobiliare,
sia della pretesa della CC 1 per l’importo di fr. 130'000.- oltre interessi al
5% dal 30 giugno 2008 su fr. 100'000.-, e di conseguenza il mantenimento della
sua opposizione al PE n. 1361744 dell’UE di Lugano. L’attrice ha contestato sia
la posizione di creditore dei procedenti sia l’esistenza del diritto di pegno
immobiliare. Essa ha poi opposto a titolo di compensazione, nell’ipotesi in cui
la pretesa di controparte fosse dimostrata, un importo di fr. 300'000.- a
titolo di pena convenzionale vantata dalla __________ verso il Dr. CC 1 a
dipendenza di una convenzione 23/25 maggio 2000, oggetto di una cessione di
credito da parte della società, rappresentata dal suo amministratore unico __________.
In sede di risposta i membri della comunione ereditaria convenuti hanno
richiamato, a fondamento del proprio credito, il riconoscimento di debito
contenuto nell’accordo 1° marzo 2003 (doc. B dell’inc. __________), sottolineando
in paritempo che l’esistenza e l’estensione del diritto di pegno, non
contestati nella procedura di rigetto, erano evidenti. La parte convenuta ha poi
contestato la validità della pena convenzionale fatta valere a titolo di
eccezione di compensazione in quanto infondata per assenza di violazioni
contrattuali e comunque a ragione del fatto che quella pretesa, fondata sull’accordo
del maggio 2000, non era stata ripresa in quello del marzo 2003 che lo
sostituiva.
Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale, per quanto qui interessa, il
Pretore con ordinanza 22 settembre 2010 ha ammesso l’audizione del teste __________, avvenuta il 16 maggio 2011, e il richiamo dell’inc. __________,
completo, dalla sezione 5, le parti hanno confermato con le conclusioni
(l’attrice in data 29 novembre 2011 e la parte convenuta in data 30 novembre
2011) le loro rispettive antitetiche tesi e conclusioni.
C. Con sentenza 1° febbraio 2012 il Pretore ha respinto la petizione e condannato
l’attrice al pagamento della tassa di giustizia, fissata in fr. 6'000.-, delle
spese e delle ripetibili di fr. 8'000.-. Il primo giudice, esaminati i
documenti richiamati dell’incarto di rigetto e quelli prodotti dall’attrice, da
un lato ha ritenuto dimostrato e fondato il credito della parte convenuta per
l’importo di fr. 100'000.- di cui alla cartella ipotecaria posta a fondamento
dell’esecuzione in via della realizzazione del pegno immobiliare, mentre per
quanto attiene agli interessi ha fatto proprie le precisazioni contenute nella
sentenza 22 febbraio 2010 della CEF, d’altro lato ha considerato infondata la
pretesa compensatoria dal momento che la clausola di divieto di concorrenza
pattuita nell’accordo 23/25 maggio 2000 non era stata ripresa nella convenzione
del 2003 che lo sostituiva.
D. In data 2 marzo 2012 AP 1 ha impugnato il primo giudizio chiedendone l’annullamento e l’accoglimento della petizione 16 marzo 2010 con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 13 aprile 2012 la parte convenuta ha chiesto l’integrale reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Delle tesi dell’appellante e delle obiezioni espresse dalla parte appellata si dirà nei considerandi che seguono.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. I principi posti a fondamento dell’azione
di disconoscimento del debito di cui all’art. 83 LEF sono stati esposti nella
sentenza del Pretore e sono peraltro noti alle parti come risulta dai
rispettivi allegati. Ai fini del presente giudizio è tuttavia utile rammentare,
come indicato dall’appellante medesima, che il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può farvi affidamento e la sola produzione di tale
documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente
dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. __________, 10 maggio 2001 inc. n. __________, 1° giugno
2001 inc. n. __________, 29 settembre 2010 inc. n. __________).
3. L’appellante sostiene che per
esercitare il diritto incorporato nella cartella ipotecaria è necessario
l’originale e il possesso del titolo, ciò che la convenuta non avrebbe
documentato, rimprovera pertanto al Pretore di aver acquisito agli atti in
maniera proceduralmente irrita i documenti dell’inc. __________ della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 (con particolare riferimento al doc. B di
quell’incarto), il richiamo dovendosi limitare all’istanza di rigetto
dell’opposizione, alle citazioni e al verbale di discussione. La censura è infondata.
La procedura di prima istanza è retta dal CPC/TI in quanto la causa è stata
introdotta prima del 1° gennaio 2011 (v. sopra, consid. 1) e quindi per il
richiamo dei documenti occorre riferirsi all’art. 215 del citato ordinamento
processuale. L’appellante non si confronta minimamente con il citato disposto.
E’ in effetti chiaro che i documenti richiamati sono di evidente utilità per
accertare i fatti della lite (art. 215 cpv. 1 CPC/TI). Per quale motivo poi la
parte convenuta avrebbe dovuto produrre già con la risposta dei documenti che
potevano essere oggetto di richiamo da un’altra sezione della medesima Pretura
non è dato comprendere. Questa Camera ha inoltre precisato in una
giurisprudenza pubblicata che quando si richiama un incarto, esso viene consegnato
completo (v. Rep. 1975 pag. 259 seg., in particolare pag. 262 e 263), come
peraltro ben specificato nell’ordinanza del primo giudice. A ciò va aggiunto,
analogamente a quanto precisato nella citata giurisprudenza, che il richiamo
concerneva documenti perfettamente noti all’appellante e sui quali ha poi
potuto compiutamente esprimersi. A giusta ragione il Pretore ha quindi fondato
la sua analisi sul doc. B dell’inc. __________ (doc. rich. IV°), ossia la
convenzione tra il Dr. CC 1 da una parte ed __________ e la __________
dall’altra, convenzione non datata ma verosimilmente risalente al 1° marzo
2003, come indicato in sede di risposta e non contestato. La cartella
ipotecaria di nominali fr. 100'000.- gravante in 8° rango la PPP 18310 RFD __________
(fondo base part. 737) è stata prodotta in fotocopia quale doc. C dell’inc. __________;
l’originale è stato ostenso al Pretore della sezione 5 e al rappresentante
legale di AP 1 nel corso dell’udienza di rigetto tenutasi il 12 novembre 2009
(v. verbale udienza citata nel doc. rich. IV°; doc. A: sentenza 22 dicembre
2009 inc. __________ del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, pag. 2
i.f.; doc. C: sentenza CEF 22 febbraio 2010, inc. __________, consid. 8). E’
pertanto indubbio che l’originale della cartella ipotecaria citata si trova in
possesso della parte appellata, rispettivamente del suo rappresentante legale. La
produzione del titolo in questa sede, proposta dalla parte appellata, non è pertanto
necessaria alla luce di quanto precede. La richiesta di estromettere i citati
documenti dagli atti all’esame di questa Camera va quindi respinta siccome
pretestuosa.
4. Nel merito l’appellante ritiene
che il trasferimento della cartella ipotecaria al creditore (causale) ha
effetto novativo rispetto al rapporto di base. Il rapporto creditorio primitivo
sarebbe così estinto per novazione e non le sarebbe comunque opponibile quale
terzo proprietario del pegno dal momento che non era a conoscenza delle pretese
di CC 1 verso __________. Anche questa tesi non può essere accolta per i
seguenti motivi.
Nel presente caso la cartella ipotecaria di cui trattasi è stata trasferita a CC
1 in proprietà a titolo fiduciario, come esposto nella sentenza 22 febbraio
2010 della CEF (v. in particolare il considerando 7) alla quale è sufficiente
rinviare. Ora, quando il creditore ha ricevuto la cartella ipotecaria in
proprietà a titolo fiduciario, non vi è novazione del credito garantito (o
causale o di base) (v. DTF 136 III 288, consid. 3.1). Ciò significa che il
titolare del credito di base conserva quest’ultimo e si impegna, con un accordo
(convenzione fiduciaria) a utilizzare la cartella ipotecaria solo nella misura
necessaria per ottenere il pagamento del debito di base. In altri termini, siccome
il creditore della cartella acquisisce il titolo ai fini di garanzia del
credito di base, l’accordo deve comportare l’impegno di restituire la cartella
ipotecaria quando il credito è stato rimborsato rispettivamente, in caso di
realizzazione del fondo, di restituire l’importo eccedente quello del credito
di base (v. Steinauer, Les droits
réels, Tome III, 4a ed., cfr. 2960 e riferimenti). Ora, quanto
precede è appunto previsto nella convenzione 1° marzo 2003 (doc. B in doc.
rich. IV°), in particolare ai punti 3.3 e 3.6.
L’assenza di novazione rende irrilevante la tesi di appello secondo la quale AP
1 sarebbe un terzo di buona fede cui non sarebbe opponibile il riconoscimento
di debito originario. Comunque sia, l’appellante non potrebbe validamente far
valere la sua buona fede: da un lato la cartella ipotecaria di nominali fr.
100'000.- in 8° grado sulla PPP 18310 __________ è iscritta nel registro
fondiario e non poteva quindi essere ignorata al momento dell’acquisto da parte
di AP 1 nel 2006, d’altro lato lo stesso __________ ha precisato nel suo
interrogatorio che al momento della compravendita la famiglia __________ era
stata informata che la predetta cartella era depositata presso l’avv. RA 2 (v.
verbale udienza 16 maggio 2011, pag. 3), e su questo punto il teste __________
può senz’altro essere creduto.
Ne segue che l’azione di disconoscimento di debito dev’essere respinta, come
giustamente concluso dal primo giudice, non avendo l’attrice, qui appellante,
fatto valere alcuna valida eccezione né riguardo al riconoscimento di debito né
riguardo alla validità e all’estensione del diritto di pegno, entrambi come
detto validamente documentati.
5. Rimane a questo punto ancora da
esaminare se l’appellante può validamente opporre in compensazione la pretesa
di fr. 300'000.- a titolo di pena convenzionale contenuta nella convenzione
23/25 maggio 2000 tra il Dr. CC 1 ed __________ (doc. F), in virtù dell’atto di
cessione di cui al doc. D. L’appellante contesta in particolare quanto posto
dal Pretore a fondamento del suo giudizio, ossia che l’accordo del marzo 2003
(doc. B in doc. rich. IV°) aveva sostituito quello del maggio 2000 (doc. F)
senza più contemplare un divieto di concorrenza e una sanzione in caso di
violazione. La tesi dell’appellante è manifestamente errata. Avantutto lo
stesso cedente dell’asserito credito ammette che i suoi rapporti con CC 1 non
sono mai stati chiariti in sede giudiziaria (v. verbale udienza 16 maggio 2011,
pag. 3). L’appello si esaurisce così nell’esposizione della personale
interpretazione dei fatti da parte dell’appellante con riferimento a quella
altrettanto personale dedotta dall’interrogatorio del teste __________, su
questo aspetto ovviamente tutt’altro che disinteressato all’esito della lite.
Inoltre, a parte il fatto che la violazione del divieto di concorrenza è stata
contestata dalla parte convenuta già in sede di risposta e ribadita nelle
conclusioni, contrariamente a quanto parrebbe ritenere l’appellante, è del
tutto errato ritenere che la convenzione del marzo 2003 non avrebbe sostituito
quella del maggio 2000 anche riguardo al divieto di concorrenza e alla pena
convenzionale. In primo luogo, come rettamente evidenziato dal Pretore, la
convenzione di cui al doc. B in doc. rich. IV° non prevede alcun riferimento a
divieti di concorrenza e relative pene convenzionali, in secondo, l’appellante,
oltre a una sua parziale lettura del punto 1 del citato documento, omette di
considerare le sue premesse. La prima premessa, lett. (a), precisa che tra le
parti sussistono divergenze in relazione all’accordo del 23/25 maggio 2000: non
è così dato comprendere come l’appellante possa dedurre una valida pretesa da
una convenzione su cui le parti firmatarie si trovavano in disaccordo. Ma
soprattutto l’appellante omette di considerare la premessa contrassegnata con
la lettera (c) secondo la quale in data 21 gennaio 2003 le parti avevano
raggiunto un accordo stragiudiziale in virtù del quale __________ e la __________
si obbligavano in solido a versare al Dr. CC 1, a saldo e stralcio di ogni
reciproca pretesa, l’importo di fr. 150'000.-.
Alla luce di quanto precede anche sulla pretesa compensatoria l’appello
dev’essere respinto con conferma del giudizio impugnato.
6. Nell’ultima parte del suo gravame
l’appellante rimprovera al Pretore di aver fatto proprio il calcolo degli interessi
effettuato dalla CEF nella sua sentenza del 22 febbraio 2010 (v. consid. 9).
Essa ritiene che la parte appellata non abbia alcun titolo giuridico per poter
pretendere a suo danno un interesse superiore al 5%, ossia il tasso massimo sul
credito nei confronti del debitore __________. In via subordinata postula
quindi che l’interesse convenzionale relativo a tre anni ex art. 818 CC venga
decurtato a fr. 15'000.-. La censura risulta irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 CPC). In effetti, premesso che gli interessi su un
credito ipotecario posto in garanzia di un credito causale servono a coprire
quest’ultimo (con i relativi interessi), l’appellante non spiega per quale
motivo gli interessi sul capitale nominale della cartella ipotecaria (credito astratto)
non dovrebbero essere calcolati al 10% per tre anni e al 5% dalla scadenza del
termine di disdetta, in applicazione dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC, così
come spiegato dalla CEF nel giudizio sopra ricordato. Per concludere, non va
dimenticato che occorre distinguere il problema dell’estensione della garanzia
reale da quello dell’importo del credito causale (v. sopra consid. 4) e che importo
e interessi dei crediti astratto e causale possono ovviamente divergere (v. CEF
6 giugno 2003, inc. __________, consid. 4.4 b).
Anche la domanda subordinata proposta dall’appellante non merita pertanto
accoglimento.
7. In definitiva l’appello deve
essere respinto siccome manifestamente infondato con conseguente conferma della
sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante
che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr.
130'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar
pronuncia:
1. L’appello 2 marzo 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 3'500.-, già anticipate dall’appellante, restano interamente a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai membri della CE fu Bruno Semm fr. 4'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).