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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Sonja Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.1991 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 22 dicembre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 18'195.55 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, a titolo di adeguamento salariale in base alle sue qualifiche professionali;
domanda avversata da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 31 gennaio 2012, ha integralmente accolto;
appellante la convenuta che con appello 2 marzo 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibile di entrambe le sedi;
mentre che l’istante con osservazioni 20 aprile 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 22 febbraio 2006 al 31 luglio 2007 AO 1 ha lavorato presso la ditta AP 1, e più precisamente, sino al 22 maggio 2006 in virtù di un contratto di fornitura di personale a prestito concluso tra lui stesso, __________ SA e AP 1 (doc. II n. 6 segg. e doc. 1) e dal 1° giugno 2006 direttamente alle dipendenze di quest’ultima (doc. G e doc. 4).
Il contratto d’incarico concluso con __________ SA prevedeva una retribuzione salariale di fr. 19.24 all’ora, comprensivi di quota parte per tredicesima ed indennità per vacanze (doc. II n. 6) mentre l’accordo concluso successivamente direttamente con AP 1 stabiliva una remunerazione lorda di fr. 2'911.- per tredici mensilità (doc. F e G, doc. 2). In entrambi i contratti AO 1 è stato designato quale “montatore elettricista ausiliario”, indicazione che appariva pure sulla domanda di rilascio del permesso di lavoro (doc. I n. 15).
B. Posteriormente alla fine del rapporto di impiego, AO 1 - per il tramite del sindacato RA 2 - ha contestato alla ex datrice di lavoro una “errata trattenuta in busta paga” a titolo di risarcimento danni per complessivi fr. 540.- e ne ha richiesto il rimborso; pretesa poi formalizzata nello scritto del 23 luglio 2009 (doc. 7). Nei successivi contatti intercorsi tra le parti AO 1 ha pure reso attenta AP 1 in merito all’errata qualifica professionale a lui attribuita contrattualmente ovvero quella di lavoratore ausiliario non qualificato anziché quella di dipendente qualificato (doc. O, P e Q e doc. 8). Nel contempo egli ha informato la controparte che, con attestazione del 18 settembre 2008, il diploma italiano di cui era titolare era stato riconosciuto dalla competente autorità svizzera equipollente all’attestato federale di montatore elettricista (doc. M). Le parti non sono riuscite a trovato un accordo bonale.
C. Con istanza 22 dicembre 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 18'195.55 oltre interessi dal 1° agosto 2007, rivendicati quale differenza tra il salario percepito per la durata del rapporto di lavoro (fr. 2'911.- lordi per il 2006 e fr. 2'950.- lordi per il 2007 corrispondenti alla retribuzione del “personale non qualificato (ausiliario) con due anni di attività nell’azienda” ai sensi dell’art. 2.4 CCL ticinese; doc. C, D, E e G) e quello minimo previsto per i “collaboratori delle installazione elettriche” giusta l’art. 35.4 lett. d CCL nazionale (doc. B), pari a fr. 4’100.- lordi per l’anno 2006 e fr. 4'200.- lordi per l’anno 2007, a cui egli avrebbe avuto diritto essendo titolare di un “diploma di maturità professionale per tecnico industrie elettriche ed elettroniche” conseguito in Italia e dichiarato equipollente ad analogo titolo svizzero dall’Ufficio federale della formazione professionale (in seguito UFFP; cfr. doc. L e M).
D. All’udienza di discussione, tenutasi il 17 febbraio 2011, la convenuta, che ha prodotto un memoriale scritto, si è integralmente opposta alle richieste della parte istante, sottolineando che AO 1 si è sempre presentato come “elettricista ausiliario CCL”. Essa ha inoltre rilevato che l’attestazione di livello è stata rilasciata ben dopo la fine del rapporto di impiego e non le è pertanto opponibile. In replica orale la patrocinatrice dell’istante ha osservato che l’impresa AP 1 ha in più occasioni affidato al dipendente lavori di cablaggio elettrico, interventi questi che rientrano nei compiti di un montatore elettricista esperto e che invece un elettricista ausiliario non è autorizzato a svolgere. Per sua parte, in duplica orale, la convenuta si è riconfermata nelle proprie allegazioni.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei propri allegati conclusivi esse hanno confermato le rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2012 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e condannato la convenuta a pagare l’importo di fr. 18'195.55 a titolo di salario lordo (somma dalla quale andranno dedotti gli oneri sociali usuali) oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007. Data la gratuità della procedura il primo giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.-.
F. Con appello 2 marzo 2012 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza e di condannare AO 1 al pagamento di spese e ripetibili per entrambe le sedi. Con osservazioni 20 aprile 2012 l’istante propone di respingere il gravame pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 31 gennaio 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2.Preliminarmente, per meglio circoscrivere l’oggetto dell’appello e le censure che verranno trattate di seguito, è necessario chiarire alcuni aspetti legati alle esigenze di forma e di contenuto del ricorso. L’art. 311 CPC precisa che l’appello deve essere proposto in forma scritta ed essere motivato. Ne consegue che, nel proprio allegato, la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi - giuridici e fattuali - le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise. Per quanto attiene alle fattispecie sottoposte alla procedura semplificata, secondo l’art. 243 CPC, queste esigenze sono meno rigorose e la motivazione dell’appello può essere breve e succinta; nondimeno dottrina e giurisprudenza sono concordi nel dire che un rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374, sentenza del Tribunale federale del 7 dicembre 2011 inc. 4A_659/2011 consid. 3 con riferimenti in: SJ 2012 I 231; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, art. 311 CPC, pag. 1367 seg.).
Nel caso concreto, il richiamo dell’appellante all’esposizione delle circostanze di fatto e di diritto contenute negli allegati di prima sede (cfr. atto di appello punto 1, pag. 2 “si danno per interamente riprodotte le affermazioni dell’appellante contenute sia nelle osservazioni 17 febbraio 2011 allegate al verbale di discussione in ugual data sia nel memoriale conclusivo del 31 ottobre 2011”) non è con ogni evidenza ammissibile. Di seguito verranno trattate unicamente le censure espressamente sollevate in appello e che soddisfano le premesse illustrate sopra.
3. È incontestato che i rapporti tra AP 1 e AO 1 sono retti, oltre che dal contratto di lavoro individuale da loro sottoscritto, anche dalla Convenzione collettiva di lavoro per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni (CCL; doc. B), la quale comprende quale sua appendice n. 10 il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle installazioni elettriche ticinesi (CCL ticinese; doc. C), dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale per gran parte dei suoi articoli, in particolare quelli attinenti al salario.
Per quanto qui interessa, l’art. 35 CCL che regolamenta i salari minimi prevede al punto 4 cinque diverse categorie di lavoratori, in particolare la lett. d sotto il titolo “Collaboratori con diploma di fine apprendistato in professioni affini” dispone che ”Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori con un diploma di fine tirocinio in una professione affine diversa dalle formazioni professionali gestite dall’USIE e facenti parte dei settori dell’elettrotecnica, della telematica, della tecnica di misurazione, di controllo e di calibraggio, dell’automazione, della meccanica e del metallo. Per atri lavoratori le disposizioni sui salari minimi dei montatori elettricisti/degli installatori elettricisti AFC ai sensi dell’art. 35.4 lett. a) CCL fanno stato come segue:
a partire dai 20 anni compiuti come al 1° anno dopo la fine dell’apprendistato
a partire dai 22 anni compiuti come al 2° anno dopo la fine dell’apprendistato.
A partire dai 25 anni compiuti e a partire dai 30 anni compiuti.”
Categoria quella qui indicata che è poi stata ripresa al punto 2.5 dell’appendice 1 - Salari del CCL ticinese (doc. C) sotto il titolo “altri collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni (Art. 35.4 lett.d, del CCNL)”.
4. Nel proprio giudizio il Pretore ha ritenuto, relativamente alla qualifica professionale di AO 1, che il curriculum professionale pregresso e il diploma italiano conseguito, giudicato equipollente ad analogo diploma svizzero, permettano di definire l’istante quale montatore elettricista perfettamente atto a svolgere autonomamente i lavori assegnatigli e dunque qualificato. Sulla base degli accertamenti esperti il magistrato ha giudicato errata la classificazione di AO 1 quale “personale non qualificato (ausiliario)”ed ha stabilito che la categoria salariale a cui egli appartiene è quella di cui all’art. 2.5 CCL ticinese di “altri collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni” che riprende quella prevista dall’art. 35.4 lett. d CCL. Il Pretore ha inoltre precisato che l’attestazione di equipollenza rilasciata dall’UFFT ha natura puramente dichiarativa e pertanto non preclude l’attribuzione dell’istante a detta categoria anche prima del suo ottenimento.
In considerazione della natura relativamente imperativa delle disposizioni sui salari minimi contenute nel CCL, il magistrato ha sancito l’illiceità delle pattuizioni contrattuali private concluse tra AP 1 e AO 1 prevedenti una qualifica professionale errata e, implicitamente, un salario inferiore a quanto stabilito dal CCL. Il Pretore ha quindi ammesso il buon fondamento delle richieste avanzate dall’istante ancorché limitatamente all’importo del salario netto (cfr. sentenza impugnata).
5. Con appello del 2 marzo 2012 AP 1 contesta, in maniera invero confusa, l’argomentazione pretorile secondo cui l’istante doveva essere classificato quale lavoratore qualificato in virtù del proprio profilo professionale e questo a prescindere dal rilascio del certificato di equipollenza dell’UFFT. A sostegno delle proprie argomentazioni menziona le dichiarazioni del teste D__________ a detta del quale la validità e l’applicazione dell’equipollenza sancita dall’attestazione di livello non hanno effetto retroattivo. L’appellante rimprovera inoltre al magistrato un’errata interpretazione e valutazione del CCL e del CCL ticinese per aver stabilito che l’equipollenza non costituisce una condizione per l’inserimento del lavoratore straniero in una delle categorie salariali previste dagli stessi.
Per quanto attiene la deposizione resa dal teste D__________ (cfr. verbale di audizione testimoniale del 5 settembre 2011 pag. 5 e 6), a cui l’appellante rinvia, la stessa tiene conto in maniera solo parziale delle prescrizioni in vigore nel settore professionale oggetto del presente contendere. Interrogato sui diplomi contemplati dal CCL e determinanti per la classificazione salariale, il teste ha menzionato e preso in considerazione unicamente i tre attestati di capacità federale del ramo (cfr. per i dettagli verbale audizione cit., pag. 5), omettendo però di indicare che l’art. 35.4 lett. d CCL prevede una regolamentazione specifica per i “collaboratori con diploma di fine apprendistato in professioni affini” - categoria a cui chiede di essere attribuito l’istante - e che l’art 35.4 lett. e CCL tratta inoltre dei “collaboratori con diploma affine soltanto scolastico, collaboratori con diploma di fine apprendistato in professioni non affini, collaboratori senza diploma di fine apprendistato”. Sulla base di quanto da lui riferito in merito ai diplomi, il teste D__________ è giunto alla conclusione che “un lavoratore estero titolare di un diploma estero, è assimilato a personale non qualificato, non disponendo di un diploma svizzero e ciò fintanto che non chiede ed ottiene la cosiddetta equipollenza, ossia il riconoscimento del proprio diploma nazionale da parte dell’autorità preposta elvetica (SECO)” (cfr. verbale audizione cit., pag. 5). Si tratta però di una deduzione errata, frutto di una valutazione parziale delle disposizioni applicabili.
Stando al tenore letterale della norma, l’art. 35.4 lett. d CCL non esige per l’inserimento nella categoria dei “collaboratori con diploma di fine apprendistato in professioni affini” la titolarità di un diploma svizzero. Ciò che peraltro corrisponde alla ratio di questo capitolo del CCL che ha come scopo quello di garantire che ad una determinata formazione professionale corrisponda un determinato salario minimo e non ha invece fini protezionistici. A giusta ragione il Pretore ha accertato che né il CCL né il CCL ticinese esigono il rilascio dell’equipollenza quale condizione per l’inserimento del lavoratore straniero in una delle categorie professionali previste.
Per dovere di completezza è necessario chiarire che neppure i limiti di applicazione della norma indicati dal teste, secondo il quale la categoria professionale in esame sarebbe stata riservata ai “lavoratori distaccati”, trovano riscontro nel testo legale (verbale cit. pag. 6).
Alla luce di quanto precede la censura di AP 1 su questo punto va pertanto respinta e la decisione del Pretore confermata.
6. L’appellante rimprovera al magistrato di essere giunto a delle conclusioni incongruenti per avere da una parte riconosciuto AO 1 “capace di lavorare autonomamente, dall’altro incapace di capire la qualifica di elettricista ausiliario CCL” pur essendo un uomo dell’arte”. Nel proprio allegato AP 1 pone inoltre nuovamente l’accento sul fatto che l’istante “si è sempre dichiarato nel tempo, e ripetutamente, “elettricista ausiliario CCL”, circostanza che egli deve pertanto lasciarsi opporre (cfr. atto di appello pag. 4).
Già a prima vista, la censura dell’appellante sulle argomentazioni contrastanti contenute nella sentenza di primo grado pare infondata. Diversamente da quanto essa sembra credere, il solo fatto di essere un artigiano in grado di svolgere i compiti a lui affidati in modo autonomo, e quindi esperto, non implica - e neppure impone - la conoscenza delle qualifiche professionali e dei parametri salariali abitualmente utilizzati in uno Stato estero, in concreto la Svizzera, dove sino a quel momento egli non aveva mai lavorato. A giusta ragione il Pretore ha ritenuto credibili le spiegazioni fornite dall’interessato, il quale, durante l’interrogatorio formale, ha dichiarato di essersi fidato della definizione professionale indicatagli dall’agenzia di collocamento alla quale aveva presentato il proprio curriculum vita e il diploma conseguito in Italia; nel dettaglio AO 1 ha affermato che “essendo la prima volta che - come detto - cercavo lavoro in Svizzera, per così dire nella mia ignoranza ho accettato quella che è stata la conclusione della J__________ SA” (cfr. verbale d’interrogatorio formale di AO 1 del 5 settembre 2011 pag. 2).
Per quanto attiene l’argomentazione secondo cui l’istante si è sempre presentato quale “elettricista ausiliario”, essa non solo è pretestuosa ma rasenta la temerarietà. Dagli atti emerge infatti che, a prescindere dalla qualifica (come visto errata) utilizzata da AO 1, la datrice di lavoro era consapevole delle competenze professionali del proprio dipendente a cui, fin da subito, ha delegato lo svolgimento di compiti propri di un elettricista esperto in totale autonomia, prestazioni poi fatturate al cliente secondo le tariffe usuali per un montatore elettricista qualificato (a titolo di esempio cfr. doc. III 1 fattura del 27.6.2006 dove le prestazioni dell’istante sono state fatturate con la dicitura “Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr. 89.40 l’ora e fattura del 27.2.2007 dicitura quale “Montatore elettricista” a fr. 90.80 all’ora; doc. III 2 fattura dell’11.9.2006 “Mont.elettricista,prezzo orar.” a fr. 89.40 all’ora e fattura del 27.3.2006 “Montatore elettricista” a fr. 89.40 all’ora). L’istruttoria ha permesso di accertare che, in alcune occasioni, a AO 1 è pure stata affidata la formazione di apprendisti (a titolo di esempio cfr. doc. III 2 fattura del 24.10.2006, rapporto del 12.10.2006 dove AO 1 viene qualificato e fatturato come “montatore elettricista” mentre l’aiutante quale “apprendista montatore elettr. secondo anno di apprendistato” e fattura del 6.12.2006 dove AO 1 viene indicato quale “montatore elettricista” ed è coadiuvato da un “apprendista montatore elettr. secondo anno di apprendistato”). Su incarico della ditta AP 1 l’istante si è pure recato ad effettuare dei lavori in Francia, a riprova della fiducia che la datrice di lavoro riponeva nelle sue capacità (doc. III 1).
Alla luce di quanto precede non possono sussistere dubbi sul fatto che AP 1 sapeva quali erano le qualifiche e le conoscenze professionali di AO 1; competenze di cui essa ha beneficiato e che ha regolarmente fatturato ai clienti. La censura sollevata dall’appellante è pertanto infondata.
7. Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.- L’appellante verserà all’istante, rappresentato professionalmente, un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
decide
1. L’appello 2 marzo 2012 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).