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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Pellegrini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.1400 (procedura speciale in materia di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con istanza 15 settembre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr. 12'135.- oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2010 (aumentati in occasione dell’udienza di discussione a fr. 16'715.- e ridotti con le conclusioni a fr. 10'700.-), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano;
domande alle quali si è opposta la convenuta, che all’udienza di discussione 18 ottobre 2010 ha postulato la reiezione integrale dell’istanza;
su cui il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 3 febbraio 2012, accogliendo l’istanza per fr. 7'822.15 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2010, ordinando alla convenuta di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza dell’istante versando agli enti preposti i contributi dovuti fino al 14 ottobre 2010, senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta al versamento in favore di controparte di fr. 800.- a titolo di ripetibili ridotte;
appellante la convenuta che con appello 5 marzo 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'049.85 composti di fr. 4'150.- (mensilità di maggio 2010), fr. 1'659.- (quota restante mensilità giugno 2010), fr. 1'155.45 (indennità vacanze), dedotti fr. 3'034.60 (costo giacenze carni), fr. 230.- (spese pulizia) e fr. 650.- (acquisti personali), nonché di ridurre le ripetibili a suo carico a fr. 200.-, con protesta delle spese giudiziarie di appello;
mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 20 aprile 2012 l’istante postula la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 12 ottobre 2009 AO 1 è stato assunto a partire dal giorno successivo da AP 1 in qualità di macellaio per il negozio gestito dalla datrice di lavoro a __________. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva uno stipendio di fr. 3'920.- lordi mensili fino al 31 dicembre 2009 e, in seguito, di fr. 4'150.- lordi mensili (doc. A). Il 25 maggio 2010 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 2010, motivando la propria decisione con “l’andamento deficitario della macelleria degli ultimi mesi” (doc. B). Con scritto 31 maggio 2010 il lavoratore ha sollecitato quest’ultima al versamento in suo favore entro cinque giorni del restante stipendio di marzo 2010, ossia dedotto l’acconto da egli ricevuto di fr. 2'000.-, e di quello di aprile 2010 (doc. C). L’8 giugno 2010 egli ha ribadito la propria richiesta, postulando anche il pagamento entro tre giorni del salario relativo al mese di maggio 2010. Egli ha inoltre avvertito la datrice di lavoro che, in caso contrario, non si sarebbe più presentato sul luogo di impiego e avrebbe adito le vie legali (doc. D). Il 10 giugno 2010 la datrice di lavoro ha risposto di aver già versato gli stipendi per i mesi di marzo e aprile 2010 personalmente al lavoratore e che quello di maggio 2010 gli sarebbe stato versato non appena le avrebbe fatto pervenire le sue coordinate bancarie (doc. 7).
B. Il 12 giugno 2010 AO 1 e __________ per la datrice di lavoro si sono incontrati per formalizzare la consegna della macelleria, dato che il lavoratore aveva espresso la sua intenzione di “non (…) aprire il negozio martedì 15 giugno 2010, per godere della rimanenza dei giorni di vacanza e per il mancato pagamento degli stipendi”. In tale occasione la datrice di lavoro ha affermato di ricevere una chiave della porta di ingresso, fr. 700.- quale fondo cassa (importo corretto a penna in fr. 643.50) e “l’inventario completo secondo la lista redatta oggi 12 giugno 2010”. Essa ha precisato, al riguardo, di non essere d’accordo con il saldo vacanze calcolato dal lavoratore e “conseguentemente” con la “chiusura dell’esercizio”. Essa ha quindi allegato al verbale un calcolo delle vacanze restanti (doc. E, P e 8). Il 14 giugno 2010 il lavoratore, rappresentato dal sindacato RA 2, ha ribadito la propria richiesta di versamento entro cinque giorni della quota parte dello stipendio di marzo (fr. 2'150.-), nonché di quelli relativi ai mesi da aprile a giugno 2010 compresi, quantificando i medesimi in fr. 4'150.- ciascuno, come pure il versamento di fr. 2'115.10 a titolo di vacanze non godute, per complessivi fr. 16'715.10 (doc. F). Il 16 giugno 2010 la datrice di lavoro ha notificato al lavoratore il licenziamento in tronco con effetto al 12 giugno 2010 per abbandono ingiustificato dell’impiego, non essendosi egli presentato il 15 giugno 2010 sul posto di lavoro. Essa ha inoltre rimproverato AO 1 di averle arrecato un pregiudizio economico per aver interrotto prematuramente il rapporto di impiego e per aver effettuato delle comande di merce sproporzionate rispetto ai reali bisogni dell’esercizio (doc. 9). Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza tra le parti (doc. G-I), il 2 agosto 2010 AO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano un precetto esecutivo nei confronti della datrice di lavoro per fr. 14'600.- oltre interessi e spese esecutive, a titolo di “salari non versati marzo, aprile, maggio e giugno 2010” (doc. L), al quale si è opposta la precettata.
C. Con istanza 15 settembre 2010 AO 1 ha convenuto la datrice di lavoro dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al versamento di complessivi fr. 12'135.- oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato. All’udienza di discussione 18 ottobre 2010 l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr. 16'715.-, motivando tale procedere con l’aggiunta della “voce vacanze”. La convenuta si è invece opposta alle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali scritti. La convenuta si è confermata nel proprio punto di vista, mentre l’istante ha ridotto la domanda a fr. 10'700.-, composti di parte del salario di aprile 2010 (fr. 2'150.-), dello stipendio di maggio (fr. 4'150.-) e giugno (fr. 2'285.- dai quali ha dedotto fr. 1'865.- versatogli dalla Cassa disoccupazione), nonché di giorni di vacanza non goduti (fr. 2'115.-). Statuendo con sentenza 3 febbraio 2012 la Pretora aggiunta ha accolto l’istanza per fr. 7'822.15 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2010, ordinando alla convenuta di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza dell’istanze versando agli enti preposti i contributi dovuti fino al 14 ottobre 2010, senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta al versamento in favore di controparte di fr. 800.- a titolo di ripetibili ridotte.
D. Con appello 5 marzo 2012 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'049.85 composti di fr. 4'150.- (mensilità di maggio 2010), fr. 1'659.- (quota restante mensilità giugno 2010), fr. 1'155.45 (indennità vacanze), dedotti fr. 3'034.60 (costo giacenze carni), fr. 230.- (spese pulizia) e fr. 650.- (acquisti personali), nonché di ridurre le ripetibili a suo carico a fr. 200.-. Con osservazioni (correttamente: risposta) 20 aprile 2012 l’istante postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 3 febbraio 2012, sicché la procedura d’appello è retta dal CPC.
2. Con scritto 20 aprile 2012 l’istante ha informato questa Camera del cambiamento di ragione sociale della convenuta, da __________ a AP 1. Egli reputa che siccome tale modifica è avvenuta nell’autunno 2011 la controparte avrebbe dovuto inoltrare l’appello usando la nuova ragione sociale. Effettivamente, il gravame è intestato a __________. Corrisponde, inoltre, al vero che già prima di tale inoltro la ragione sociale era stata modificata in AP 1, ovvero nel settembre 2011. Tale circostanza, tuttavia, non è di pregiudizio alla validità della presente procedura. Invero, la correzione della designazione consiste in una mera correzione nell’indicazione erronea della parte, che tuttavia resta la medesima (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010, pag. 313 con riferimenti). La segnalazione non ha quindi effetti sull’esito del giudizio.
3. L’istante ha dedotto dalla propria pretesa fr. 1'865.-, corrispondenti a quanto versatogli nel frattempo dalla Cassa disoccupazione. Tale procedere è corretto. Invero, in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2008.56 del 27 febbraio 2009 con riferimenti). Con il pagamento delle indennità al lavoratore, la Cassa disoccupazione diventa quindi creditrice nei confronti del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI).
4. Per verificare l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1355; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore corrisponde a quello espresso dal lavoratore nelle conclusioni, ovvero fr. 10'700.-. Da qui, l’appellabilità della sentenza pretorile. Il valore di causa rilevante, invece, per la fissazione delle spese ripetibili di appello è di fr. 4'772.30 (fr. 7'822.15 fissati dalla Pretora aggiunta ./. fr. 3'049.85 riconosciuti dalla convenuta con l’appello). Da ciò si desume peraltro che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore alla soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
5. La Pretora aggiunta ha accertato, anzitutto, che lo stipendio di marzo 2010 era già stato corrisposto al lavoratore. Ella ha invece riconosciuto all’istante fr. 2'150.- lordi a titolo di stipendio di aprile 2010, rispettivamente fr. 4'150.- lordi per il mese di maggio 2010, questi ultimi peraltro riconosciuti dalla convenuta. Quanto al salario di giugno 2010, la prima giudice ha reputato che non vi fossero gli estremi per giustificare il licenziamento immediato da parte del lavoratore, sicché gli ha riconosciuto lo stipendio per il mese di giugno unicamente fino al 14 giugno 2010, ovvero fr. 1'946.65. La Pretora aggiunta ha, infine, calcolato un’indennità di fr. 1'970.45 a titolo di giorni di vacanza non ancora goduti, mentre ha compensato le pretese del lavoratore con fr. 650.- in favore della convenuta per merce prelevata dal lavoratore a titolo personale.
6.L’appellante non contesta di dover versare al lavoratore fr. 4'150.- quale stipendio per il mese di maggio 2010, mentre ritiene che per il mese di giugno 2010 il salario corrisponda unicamente a fr. 1'659.- e l’indennità per vacanze residue a fr. 1'155.45, nonché che nulla sia dovuto alla controparte a titolo di stipendio per i mesi di marzo e aprile 2010. La convenuta ribadisce, inoltre, di avere diritto, oltre ai fr. 650.- riconosciutole, a fr. 3'034.60 di “costo giacenze carni” e a fr. 230.- di “spese pulizia”. Le diverse censure sono vagliate singolarmente in appresso.
7. La datrice di lavoro critica, anzitutto, il punto n. 1.2 del dispositivo, ove è indicato: “A AP 1 è fatto ordine di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza di AO 1 versando i contributi dovuti sino al 14 ottobre 2010 agli enti preposti”. A suo dire, il rapporto lavorativo si è concluso il 12 giugno 2010 (appello, pag. 2 in mezzo). Effettivamente, la prima giudice è incorsa in una svista manifesta, nel senso che avrebbe voluto intendere il 14 giugno 2010. Invero, dai considerandi emerge che l’ultimo giorno lavorativo corrisponde a sabato 12 giugno 2010, mentre la fine del rapporto contrattuale corrisponde all’abbandono ingiustificato dell’impiego da parte del lavoratore, occorso martedì 15 giugno 2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo e 6 in mezzo). Come detto, trattasi di un dispositivo in contraddizione con i considerandi, ovvero un caso di rettifica ai sensi dell’art. 334 cpv. 1 CPC. Già solo per motivi di economia procedurale la correzione viene eseguita da questa Camera. L’appellante afferma, inoltre, che lo stipendio sia in ogni caso da pagare non fino al 14 giugno 2010 bensì unicamente sino al sabato 12 giugno 2010. Essa non comprende, invero, il motivo per cui la Pretora aggiunta abbia computato anche i due giorni di riposo settimanale, ovvero domenica 13 e lunedì 14 giugno 2010 (appello, pag. 4 in fondo). Sennonché, l’argomentazione pretorile regge alla critica già solo per il motivo che l’abbandono del posto di impiego da parte del lavoratore è avvenuto martedì 15 giugno 2010, sicché è a partire da tale data che non è più dovuto a quest’ultimo alcun stipendio.
8. L’appellante si duole, inoltre, del fatto che la Pretora aggiunta abbia riconosciuto all’istante fr. 2'150.- quale salario per il mese di marzo 2010 (memoriale, pag. 2 seg.). A ragione. Sennonché, a differenza di quanto reputato dalla convenuta, che sostiene trattasi di ultrapetita poiché l’istante medesimo vi aveva rinunciato nelle proprie conclusioni, anche in tal caso la prima giudice è incorsa in una svista manifesta. Sebbene abbia in un primo tempo spiegato che tale pretesa non era giustificata, poiché lo stipendio di marzo era già stato liquidato, tant’è che il lavoratore medesimo vi aveva rinunciato con le conclusioni (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), ella ha poi elencato le pretese riconosciute all’istante, facendo figurare l’importo testé menzionato quale, per l’appunto, “stipendio marzo” (loc. cit., pag. 6 in mezzo). Ella si riferiva tuttavia chiaramente al restante stipendio di aprile 2010 (loc. cit., pag. 4 in fondo).
9. Nell’ipotesi che si trattasse di un mero errore di scrittura l’appellante sostiene che il riconoscimento all’istante del restante stipendio di aprile 2010 si fonda su un apprezzamento errato delle risultanze istruttorie (memoriale, pag. 3). Essa reputa che l’onere di dimostrare il versamento dello stipendio compete al datore di lavoro unicamente nell’ipotesi che egli “abbia o possa avere in concreto migliori possibilità d’allestire i conteggi contabili e le altre incombenze discendenti dal contratto”, mentre nella fattispecie era il lavoratore a essere il responsabile della conduzione del negozio. Tant’è che, a detta della datrice di lavoro, la prassi instauratasi tra le parti era quella che permetteva all’istante di prelevare in anticipo acconti sullo stipendio allestendo ricevute (appello, pag. 3 in alto). L’argomentazione non regge già per il fatto che contrasta con quanto emerso dalla testimonianza di __________, a cui peraltro la datrice di lavoro medesima fa riferimento. Il teste ha spiegato di essere la persona che si occupava “della gestione finanziaria della macelleria, in particolare del ritiro giornaliero della cassa, il pagamento dei fornitori, la registrazione sul libro di cassa e il versamento degli stipendi” (verbale 14 dicembre 2010, pag. 1). A nulla muta il fatto che egli abbia dichiarato di aver assunto tali compiti unicamente “al momento del ricovero ospedaliero della signora __________” (loc. cit.). Tale ricovero è invero avvenuto il 18 marzo 2010 (doc. 6) e il teste ha dichiarato di essere stato lui a versare all’istante lo stipendio relativo al mese di aprile 2010 (loc. cit.). Non vi è quindi alcuna risultanza tale da far credere che il lavoratore gestisse autonomamente il pagamento del proprio salario. Ciò posto, va detto che a ragione la prima giudice ha spiegato che i conteggi stipendio di cui al doc. 1-4, firmati dal lavoratore, non costituiscono la prova del versamento dei salari ivi indicati. Invero essi attestano unicamente l’accordo del lavoratore sugli importi ivi elencati. Si aggiunga che dinnanzi alla prima giudice la convenuta ha spiegato, nella propria risposta di causa (pag. 2 in mezzo), che “alla fine del mese di lavoro il datore di lavoro allestiva un conteggio finale riportante gli acconti percepiti e il saldo ancora dovuto al dipendente (doc. 1)”. Sennonché, a parte per quanto concerne il doc. 1, ove a mano è indicato “dato la differenza 123.90”, nei conteggi relativi ai mesi da febbraio ad aprile 2010 (doc. 2-4) non vi è alcun riferimento ad acconti percepiti dal lavoratore. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che questi avesse prelevato dalla cassa degli importi quali anticipo sul salario. Per tacere del fatto che dalla ricevuta 17 aprile 2010 emerge che il lavoratore ha percepito fr. 230.- a saldo dello stipendio di marzo 2010, mentre sul relativo conteggio non vi è alcun riferimento a un importo ancora scoperto (doc. 3). Per quanto concerne in particolare lo stipendio di aprile 2010, qui di pertinenza, la testimonianza di __________ non è, peraltro, credibile. Invero, come correttamente evidenziato dalla Pretora aggiunta, il teste ha dichiarato di aver corrisposto, il mattino del 17 aprile 2010, un acconto di fr. 2'000.- sullo stipendio di aprile, e di aver versato il restante la sera stessa (verbale 14 dicembre 2010, pag. 1). Tuttavia, nella propria risposta la datrice di lavoro medesima non ha allegato tale circostanza, mentre ha dichiarato, come testé illustrato, che il versamento del saldo avveniva alla fine del mese di lavoro. Inoltre, la convenuta ha prodotto agli atti una ricevuta, sottoscritta dal lavoratore, di percezione del saldo dello stipendio per il mese di marzo 2010 e di anticipo di fr. 2'000.- relativo a quello di aprile 2010 (doc. 12). Non vi è, invece, alcun riferimento a un ulteriore versamento occorso in tale data. Nemmeno sussiste un’ulteriore ricevuta attestante la corresponsione del restante stipendio di aprile 2010. Nell’apprezzamento della testimonianza suesposta la Pretora aggiunta ha correttamente evidenziato che il teste ha un interesse nella lite. Egli, invero, è emerso essere il “compagno” di __________ __________ (amministratrice unica della convenuta), nonché aver anticipato soldi propri per ottenere forniture di carne e far così proseguire il commercio (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). L’appellante non contesta tali accertamenti. Essa si limita ad affermare che il lavoratore non ha portato prove di segno contrario e al fatto che la controparte non ha sollevato alcun dubbio sull’attendibilità del teste, tant’è che non è stato sentito senza delazione di giuramento. Sulla valutazione della testimonianza di coloro che hanno, o possono avere, un interesse nella lite, va detto che l’art. 229 cfr. 3 CPC-TI prevede il libero apprezzamento del giudice riguardo a questa prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, note ad art. 229). Ciò indipendentemente dal fatto che la controparte abbia sollevato dubbi sulla sua credibilità, rispettivamente se egli sia stato sentito previo giuramento (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 1 ad art. 229). Le critiche espresse dall’appellante non sono quindi tali da inficiare l’apprezzamento effettuato dalla prima giudice. Quanto, infine, alla domanda della convenuta volta ad assumere in appello, per quanto concerne il pagamento dei salari, la testimonianza di __________, la stessa dev’essere disattesa. Invero, essa motiva la sua richiesta con il fatto che tale assunzione sopperirebbe agli eventuali dubbi di questa Camera sull’attendibilità del teste (appello, pag. 4 in mezzo), “data la massima d’ufficio e le facoltà probatorie previste dal codice di rito ex artt. 316 e 317 CPC”. Sennonché, mal si intravvede come la riassunzione del testimone in questione, già ascoltato in prima sede, possa mutare la valutazione sulla sua credibilità così come illustrata dalla Pretora aggiunta. A maggior ragione se si considera che manifestamente non sono dati i presupposti per l’assunzione di nuovi mezzi di prova in appello, ciò che neppure l’appellante sostiene, e che l’accertamento d’ufficio dei fatti non impone all’autorità di seconda istanza di assumere mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4A_228/2012 del 28 agosto 2012 destinata alla pubblicazione).
10. La datrice di lavoro reputa, altresì, che la prima giudice non abbia valutato l’inadempienza contrattuale del lavoratore, “benché la questione della temerarietà della lite e della malafede fossero state sollevate già in sede di risposta” (appello, pag. 4 in fondo). Al riguardo, ella rinvia a quanto illustrato, per l’appunto, nella propria risposta rispettivamente nelle conclusioni. Sennonché, in base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, inc. n. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e inc. n. 12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1367), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essa prosegue affermando che sebbene la Pretora aggiunta abbia reputato infondate “le ragioni del dipendente contenute nella messa in mora (doc. C) e nella comminatoria d’abbandono del posto di lavoro (cfr. doc. D), poi davvero compiuto in dispregio dell’art. 321 CO e aggravato dalla consapevolezza che l’amministratrice era ricoverata in clinica, siccome malata (cfr. doc. 6)”, il suo silenzio “sull’agire abusivo del lavoratore lascia stupiti, soprattutto perché in essa è stato accertato che l’abbandono del posto di lavoro fosse davvero ingiustificato” (appello, pag. 5 in alto). Secondo la convenuta, da quanto testé illustrato risulta in maniera “palese” che la controparte “ebbe unilateralmente ad «attaccar questioni» su questioni economiche inesistenti, per sua inconcludenza professionale e/o per spirito di ripicca per l’avvenuta disdetta del contratto”. Non si intravvede, tuttavia, in che misura quanto testé esposto possa influenzare gli accertamenti pretorili esperiti sulle risultanze emerse dal carteggio processuale e illustrate sopra (consid. 9). Al riguardo l’appellante ribadisce che “come da prassi autorizzata” il lavoratore prelevava acconti dalla cassa del negozio e allestiva delle ricevute. Anche su questo punto si rinvia a quanto indicato sopra (loc. cit.). La datrice di lavoro prosegue affermando che la sentenza impugnata sarebbe sbagliata poiché avrebbe considerato l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro unicamente per stabilire che lo stipendio di giugno è dovuto solo fino al 14 giugno 2010. A suo dire se la Pretora aggiunta avesse valutato che l’abbandono dell’impiego ha coinciso con il fatto che il ricovero clinico della gerente le impediva la sua presenza fisica in negozio durante quei mesi, allora avrebbe valutato la questione dell’onere probatorio sul versamento degli stipendi in favore della datrice di lavoro (appello, pag. 5 in mezzo). Anche per quanto concerne questa argomentazione, tuttavia, non si intravvede in che misura tale circostanza possa incidere sulla valutazione pretorile testé menzionata. Per tacere del fatto che, come illustrato sopra (consid. 9), durante l’assenza di __________ __________ delle questioni economiche si è occupato __________. Su questo punto nella misura in cui è ricevibile l’appello è quindi respinto.
11. L’appellante prosegue criticando la Pretora aggiunta per aver ritenuto “scarne e imprecise” le sue indicazioni sul danno da essa asseritamente patito, nonostante la totale libertà del lavoratore, unico responsabile del negozio, e l’impedimento fisico della gerente (appello, pag. 5 seg.). Al riguardo la datrice di lavoro reputa che “la probanza del doc. 11 è adeguata e sufficiente per fondare le richieste di risarcitorie della convenuta, spese per la carne ordinata in eccesso e rimasta invenduta per colpa del macellaio” (memoriale, pag. 6 in fondo). Essa ritiene che ciò sia il caso “poiché il danno è costituito da tutti gli svantaggi finanziari che derivano dalla causale di un’adeguata giustificazione risolvere immediatamente” (loc. cit.). A parte le imprecisioni linguistiche presenti nel gravame, che ne comportano una difficile lettura, l’appellante confonde la composizione del danno con la sua dimostrazione. Per quanto concerne il doc. 11, la prima giudice ha spiegato che la tabella contabile ivi contenuta è stata allestita unilateralmente dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Effettivamente, il primo foglio del documento in questione è una lista allestita dalla datrice di lavoro, intitolata “danni AO 1”, di voci con affiancati degli importi. Non si distingue, quindi, in alcun modo da una mera allegazione di parte. Quanto agli allegati alla medesima, essi si esauriscono in note scritte a mano e riportanti delle cifre (che dovrebbero concernere la carne consumata personalmente dal lavoratore, unica posta riconosciuta alla convenuta dalla prima giudice perché non contestata), in una tabella inerente agli stipendi da gennaio ad aprile 2010, alla seconda pagina di una decisione della Cassa disoccupazione inerente ad assegni per il periodo d’introduzione, a un conteggio stipendio 16-20 giugno 2010 allestito dalla convenuta e a tre scontrini di cassa della macelleria in questione. Essi non hanno quindi alcuna rilevanza probatoria. La convenuta sottolinea che vi è stata una mancata vendita di carne a causa della chiusura del negozio per abbandono ingiustificato del posto di impiego da parte del lavoratore. Essa reputa, pertanto, che tale chiusura non può essere attribuita a un semplice rischio d’impresa. Per tacere del fatto che, sempre a detta della datrice di lavoro, la carne in eccesso sarebbe da imputare alla cattiva gestione da parte dell’istante. Essa critica la Pretora aggiunta per non aver compreso che un macellaio “non è il semplice venditore di pacchetti di carne” ma la sua funzione “comporta di per sé stessa una serie di incombenze che comprendono sia le decisioni di rifornire adeguatamente il negozio, sia permettere la normale attività vendita della merce, compresa l’ordinaria profilassi e pulizia dei locali” (appello, pag. 7 in alto). L’appellante dimentica, tuttavia, che il doc. 11 da essa menzionato non dimostra in alcun modo le poste di danno fatte valere. A nulla giova il rinvio della convenuta all’art. 42 cpv. 2 CO. L'interessata omette, invero, di considerare che spetta a chi si avvale di tale norma rendere verosimili i presupposti per la sua applicazione (Schnyder, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 42). E, nel presente caso, la convenuta non ha mai né preteso di non poter provare il preciso importo a cui ammontava il danno – tant'è che lo ha già quantificato nella risposta in almeno fr. 4'804.70 – spiegando che lo stesso sarebbe stato comprovato “con esattezza in corso di istruttoria” (pag. 4, ad punto 6) – né accennato a eventuali contromisure da essa adottate. A differenza di quanto sembra sottintendere l'appellante, poi, l'art. 42 cpv. 2 CO alleggerisce sì l'onere della prova a carico del danneggiato ma non lo libera affatto dall'obbligo che egli ha di allegare e dimostrare le circostanze utili e atte a determinare sia l'esistenza di quel danno che la sua stima (Werro, in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 29 ad art. 42). Sennonché sui presupposti appena descritti con riferimento al caso specifico la convenuta non spende una parola. Da qui, l'inammissibilità della censura (art. 311 cpv. 1 CPC).
12. L’appellante critica, inoltre, il calcolo dei giorni di vacanza non goduti effettuato dalla Pretora aggiunta (memoriale, pag. 7 seg.). Essa reputa che ai 9 giorni e mezzo di vacanza restanti stabiliti dalla prima giudice non possa essere applicata la percentuale dell’8.33% sullo stipendio lordo annuale (cfr. sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo). A dire della convenuta, invero, tali giorni non sono di vacanza, bensì giorni festivi di riposo non parificati alla domenica. La Pretora aggiunta ha stabilito che il contratto di lavoro prevedeva 20 giorni di vacanza all’anno e che siccome il lavoratore aveva lavorato unicamente 8 mesi, egli aveva maturato 13 giorni e mezzo di vacanza. Dai medesimi ella ha detratto i 4 giorni di vacanza goduti dall’istante nel maggio 2010, per un totale di 9 giorni e mezzo di vacanze non godute. La prima giudice ha, al riguardo, precisato che la datrice di lavoro aveva a torto dedotto anche 5 giorni designati dal Canton Ticino quali giorni festivi ufficiali (sentenza impugnata, pag. 5 in basso e 5 in alto). L’appellante si limita, quindi, a contrapporre il suo punto di vista, rispettivamente ad affermare in maniera del tutto immotivata che trattasi di giorni festivi, senza confrontarsi con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è ancora una volta inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
13. La datrice di lavoro chiede anche la modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. A suo dire la modifica del dispositivo n. 1.2 (sopra, consid. 7) comporta già a sé stante la riduzione delle ripetibili a suo carico di fr. 200.- (appello, pag. 2 in mezzo). La censura non può essere seguita per il motivo che le stesse sono state ripartite in funzione delle pretese riconosciute al lavoratore, senza che l’aspetto del periodo di versamento dei contributi rivestisse alcun ruolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).
14. In sintesi, nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 è riformato ai sensi di quanto illustrato sopra (consid. 7). Trattandosi di una procedura decisionale derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Reputato che l’appello è accolto unicamente per la questione del periodo di versamento degli oneri sociali e che la controparte non si è opposta a tale rettifica (risposta, pag. 3) non si giustifica l’assegnazione di ripetibili all’appellante. Dato che a determinate condizioni la rappresentanza professionale in giudizio è accessibile ad altre figure rispetto agli avvocati iscritti nell’apposito registro (art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC), anch’esse rientranti nella logica delle ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), il lavoratore, rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, ha diritto a congrue spese ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b), commisurate a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 393).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 5 marzo 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza inc. DI.2010.1400 del 3 febbraio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. (Invariato).
1.1 (Invariato).
1.2 A AP 1 è fatto ordine di regolarizzare gli oneri sociali e le imposte alla fonte di pertinenza di AO 1 versando i contributi dovuti sino al 14 giugno 2010 agli enti preposti.
2. (Invariato).
3. (Invariato).
II. Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).