|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.471 della Pretura __________ - promossa con istanza (domanda di riconoscimento e di exequatur) 30 gennaio 2012 da
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui la società istante ha chiesto di dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 (n. 2763/2011) del Tribunale __________, con contestuale notifica alla controparte, domanda che il Pretore con sentenza 2 febbraio 2012 ha accolto;
e ora sul reclamo 7 marzo 2012 con cui la società convenuta chiede in via preliminare di sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (oltre le relative decisioni di esecuzione ex art. 1 e segg. LEF) fino alla definizione del procedimento di ricorso pendente in Italia, in via principale di annullare la decisione pretorile 2 febbraio 2012 e, a titolo subordinato, di assoggettarne l'eventuale conferma all'obbligo di prestare una garanzia di fr. 182'000.– da depositare sul conto postale del Tribunale d'appello, rispettivamente una garanzia bancaria di pari valore emessa da un primario istituto bancario svizzero da consegnare alla cancelleria del tribunale, a difetto di cui la stessa sarebbe stata annullata;
richieste queste a cui con osservazioni [recte: risposta al reclamo] 30 marzo 2012 la società istante in via principale si è integralmente opposta e, a titolo subordinato, ha postulato che l'eventuale garanzia bancaria imposta a suo carico fosse limitata a fr. 10'000.–;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con decreto ingiuntivo dell'8 febbraio 2011 il Tribunale __________ ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, la somma di € 143'472,81 oltre interessi di legge, di € 2'614.– (€ 312.– per spese, € 862.– per diritti, € 1'185.– per onorari e € 256.– per spese generali) per i costi del procedimento, oltre IVA, CPA e successive occorrenti (doc. B, pag. 1 e 6). In caso di mancata opposizione, da proporsi davanti al medesimo tribunale entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o di mancato pagamento, il decreto ingiuntivo autorizzava la società creditrice a procedere ad esecuzione forzata (doc. B, pag. 6). Con ordinanza 30 novembre 2011 (n. 2763/2011) al decreto ingiuntivo è stata concessa provvisoria esecuzione (doc. B, pag. 7). Ciò risulta pure dall'attestato previsto dall'art. 54 e allegato V della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]: RS 0.275.12), emesso dallo stesso Tribunale __________ il 17 gennaio 2012 e che dichiara la decisione esecutiva con effetto 1° dicembre 2001 [recte: 2011] (doc. C). I citati documenti sono stati tutti prodotti in copia conforme all'originale 20 gennaio 2012 (doc. B, pag. 7; doc. C).
Il giudice italiano ha in sostanza considerato che la società CO 1, in veste di mandataria della società svizzera RE 1 ovvero di sua rappresentante fiscale, quale responsabile in solido in Italia in materia di imposta sul valore aggiunto aveva versato per suo conto € 143'472,81 e accessori, importo a cui ammontava la sanzione amministrativa pecuniaria (agevolata) emessa a suo carico per omessa fatturazione IVA. Ai solleciti di rimborso che erano seguiti, l'interessata non aveva dato alcun seguito. Con ricorso per decreto d'ingiunzione 28 gennaio 2011 davanti al Tribunale __________, la mandataria aveva fatto valere in giudizio contro RE 1 il suo diritto di regresso, rivendicando la restituzione di € 143'472,81 compresi interessi e spese. Entrambe le parti erano infine vincolate dalla Convenzione di Lugano, mentre l'esecuzione del mandato affidato all'istante era da localizzare in Italia: di modo che la società CO 1 aveva convenuto la società RE 1 alla propria sede (ossia il Tribunale __________) (art. 5 cpv. 1 lett. a CLug).
2. Con istanza 30 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore __________ la società RE 1 chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 (n. 2763/2011) del Tribunale __________. Accertata l'esistenza -in copie conformi agli originali- dei documenti ex art. 53 e 54 CLug, l'istanza è stata accolta con decisione 2 febbraio 2012.
3. Con reclamo del 7 marzo 2012 la convenuta chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la decisione 2 febbraio 2012 sia sospesa fino a definizione della vertenza in corso davanti al Tribunale __________, rispettivamente che sia annullata. In via subordinata, qualora dovesse essere confermata, ha chiesto di condizionarla alla prestazione di una garanzia di fr. 182'000.–, sottoforma di versamento in contanti o di garanzia bancaria.
4. La reclamante allega alla propria impugnazione (pag. 16 in basso) una serie di nuovi documenti (doc. C-H). Dal canto suo, anche la società istante integra le proprie osservazioni (pag. 7 in basso) con materiale nuovo (doc. 1-5). Ora, nonostante non emerga con chiarezza dal testo di legge, deve ritenersi pacifica la facoltà per il debitore di produrre, insieme al suo reclamo, nuova documentazione. La procedura davanti al Pretore è in effetti unilaterale (non soggetta a contraddittorio: art. 41 CLug), di modo che la prima volta in quella sede, egli ha la possibilità di esprimersi in merito all'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione straniera (Hofmann/Kunz, in: Oetiker/Weibel, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 56 ad art. 43; Plutschow, in: Schnyder, Lugano -Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 3 seg. ad art. 41). La facoltà di produrre nuovi documenti va in linea di massima pure riconosciuta al creditore che postula il riconoscimento della decisione straniera, e con particolare riferimento a quelli richiesti giusta l'art. 53 CLug (Hofmann /Kunz, op. cit., n. 57 ad art. 43), che al più tardi dovranno essere agli atti prima che sia emessa la decisione su reclamo (Hofmann /Kunz, op. cit., n. 58 ad art. 43). Di conseguenza, sono in sé ammissibili tanto quelli presentati dalla reclamante quanto quelli prodotti dalla società istante.
5. Pacifica anzitutto la competenza di questa Camera a statuire sul ricorso giusta l'art. 43 CLug, rimedio giuridico che in Svizzera si promuove mediante reclamo all'autorità giudiziaria preposta (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC), la quale si pronuncia sui motivi di diniego con cognizione piena (art. 327a cpv. 1 CPC). Per l'art. 45 CLug, confrontata con una decisione estera da dichiarare esecutiva in Svizzera e oggetto di impugnazione nello Stato d'origine con un rimedio di diritto ordinario rispettivamente qualora il termine per proporlo non fosse ancora scaduto, questa Camera può sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Staehelin, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 8 ad art. 38 CL; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 38 CL; Kropholler, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 1 ad art. 46): ossia sospendere la procedura di exequatur (art. 46 paragrafo 1 CLug), subordinare l'esecuzione della sentenza alla costituzione di una garanzia da parte del creditore (art. 46 paragrafo 3 CLug), o dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni (II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7).
5.1. La società reclamante in applicazione dell'art. 46 paragrafo 1 CLug rivendica la sospensione del procedimento relativo alla domanda di exequatur e di quella imminente di esecuzione LEF “fino all'evasione dell'impugnativa ordinaria pendente innanzi alla __________” (reclamo, pag. 4 seg. n. I) da intendersi -per ammissione della stessa interessata- l'opposizione ex art. 645 CPCit [Codice di procedura civile italiano] (reclamo 5 n. I; doc. G, pag. 1 in alto). Ora, in sé, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 CPCit non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma uno strumento che dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione di merito nell'ambito del quale il giudice accerta la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso ingiuntivo (Carpi/ Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. I/1 ad art. 645; Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 1 ad art. 645). D'altra parte -come peraltro ancora una volta rileva la reclamante medesima (reclamo, pag. 4 ad I)- l'ordinanza con cui il decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 è stato dichiarato esecutivo in via provvisoria (doc. F allegato al reclamo, pag. 4; doc. B, pag. 7), non costituisce un provvedimento impugnabile (art. 648 CPCit) ed ha piena efficacia fino a pronuncia definitiva sull'opposizione (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 648 CPCit).
5.2. Nondimeno, il concetto di “rimedio di diritto ordinario” giusta l'art. 46 paragrafo 1 CLug deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 segg. e 30 ad art. 46; Plutschow, op. cit., nota 6 ad art. 46). Rappresenta in sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a comportare l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da eseguire e che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre dalla sua notifica (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 25 ad art. 46). Di per sé, questo è appunto quanto si verifica a fronte di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo poiché di fatto, esso resta comunque condizionato dall'esito della decisione definitiva che sarà emessa nell'ambito della relativa procedura ordinaria di opposizione (ZG GVP 2007 213 segg. consid. 5e/bb, citata in: Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 ad art. 46). Ciò detto, l'eventualità di una sospensione ai sensi dell'art. 46 CLug -a differenza di quanto reputa la reclamante- non entra tuttavia in linea di conto nel presente caso. La giurisprudenza ha in effetti avuto modo di precisare che la sospensione dell'exequatur, che per altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo per motivi che non sono già stati sottoposti o non potevano esserlo, al giudice straniero che ha emesso la decisione oggetto di exequatur (DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.1; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 8 ad art. 46; ).
5.3. Ora, opponendosi all'istanza di riconoscimento e di exequatur del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011, la reclamante invoca argomenti -ossia l'incompetenza territoriale del Tribunale __________ (reclamo, pag. 6 n. II/1), l'inapplicabilità della Convenzione di Lugano (reclamo, pag. 7 n. II/1.2), il preteso errato accertamento dei fatti a motivo che l'istante non poteva essere qualificata alla stregua di mera esecutrice di direttive della convenuta bensì da sua consulente fiscale e, come tale, quale unica responsabile di eventuali sanzioni pronunciate in quel contesto (reclamo, pag. 10 segg. n. II/2.1) e l'errata applicazione del diritto italiano laddove rimprovera al tribunale italiano di non avere considerato le eccezioni e le domande (fra cui il difetto di giurisdizione) da lei sollevate (reclamo, pag. 12 n. II/2.2)- che nel complesso già aveva proposto nel contesto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Lei medesima precisa di avere invocato con atto di citazione 24 maggio 2011 (che produce contestualmente al reclamo quale doc. E) “tutte le argomentazioni e le prove a sua difesa”, di avere eccepito “l'incompetenza giurisdizionale del tribunale adito per giudicare la tematica in questione” e, nel merito, di essere approdata “alla conclusione che CO 1 fosse l'unica responsabile per l'ammenda il cui rimborso essa reclamava”. L'interessata rileva inoltre che “mediante una succinta motivazione -manoscritta e a malapena leggibile- il Tribunale __________ liquidava lapidariamente le opposizioni sollevate da RE 1 e confermava il decreto provvisionale emesso a febbraio” (reclamo, pag. 3 n. 4), e che la procedura di merito tendente appunto “alla costatazione dell'irricevibilità della domanda e l'inesistenza del debito” (come esposto nella memoria di cui al doc. G al reclamo) proseguiva (reclamo, pag. 3 n. 5). Di modo che la reclamante non può seriamente pretendere di giustificare ora una domanda di sospensione di exequatur riproponendo le stesse motivazioni evocate in quella sede. Sotto questo profilo, la richiesta non può quindi che essere respinta.
6. Giusta l'art. 45 paragrafo 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 paragrafo 2 CLug).
6.1. In concreto, l'unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dalla reclamante è quello definito dall'art. 34 paragrafo 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto (reclamo, pag. 6 n. II). Nel risultato e nel contenuto il decreto ingiuntivo dell'8 febbraio 2011 che “ignora alcuni elementi oggettivi derivanti dalla semplice lettura dei documenti agli atti e dalle opposizioni sollevate da RE 1, è in contrasto con l'ordine pubblico svizzero” (reclamo, pag. 6 n. II).
6.2. Ora, in generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo ad un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga -quand'anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita- dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va quindi interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.2.1, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113 consid. 6). Ciò detto, l'ordine pubblico si manifesta in due forme: quello materiale e quello procedurale (o formale).
7. Per ammettere l'incompatibilità di una decisione con l'ordine pubblico materiale svizzero occorre che quest'ultima -e ciò sia nella motivazione che nell'esito- misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1), rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali dell'ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, in: Oetiker/Weibel, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III 534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto da non risultare più compatibile con l'ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1). Tra i principi fondamen-tali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell'espropriazione senza indennità, la protezione di una persona incapace di discerni-mento, la culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (Walther, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.2.2, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011. 113 consid. 7.1).
7.1. Ma, in concreto, la reclamante non pretende che il giudice italiano abbia violato uno dei principi fondamentali appena citati. Non lo fa, anzitutto, nella misura in cui gli rimprovera l'errata qualifica della pretesa di cui al decreto ingiuntivo da riconoscere -ovvero la richiesta di rimborso della sanzione pronunciata a carico della convenuta e pagata dall'istante- sostenendo che, in applicazione dell'art. 1298 CCit, essa non costituirebbe una pretesa contrattuale bensì legale (e meglio fiscale) (reclamo, pag. 6 n. II/1.1). Così proposta in effetti la censura misconosce il tenore dell'art. 45 cpv. 2 CLug che -come indicato (sopra, consid. 6)- vieta al giudice dell'exequatur un riesame di merito della decisione straniera. Per il resto, basti rilevare che non è dato a vedere -quantomeno il contrario non emerge dal reclamo- come sia possibile dedurre sulla base dell'art. 1298 CCit che si tratti di un'“obbligazione legale” e non già contrattuale (cfr. peraltro Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Tomo I, Milano 1993, n. 3 ad art. 1298; Cian/ Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6a ed., Padova 2002, n. 8 ad art. 1298). Di modo che, nulla indurrebbe a ritenere che il rapporto di solidarietà fra un debitore dell'imposta IVA e il suo “rappresentante fiscale” (reclamo, pag. 7 n. II/1.1), proprio perché attinente a una loro regolamentazione interna, non dovesse considerarsi tale. Il reclamo sarebbe quindi e comunque infondato.
7.2. Alla stessa stregua, e per il medesimo motivo, la reclamante non può nemmeno essere seguita laddove rimprovera al giudice italiano un accertamento inesatto dei fatti ritenuti a fondamento del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 (reclamo, pag. 10 segg. n. II/2.1). Al riguardo l'interessata si limita in effetti a proporre al giudice svizzero dell'exequatur, e quindi a pretendere da lui, una diversa lettura delle conclusioni di fatto -in relazione al ruolo assunto in Italia da un rappresentante fiscale quale era l'istante per conto della convenuta- e di diritto -in particolare con riferimento all'obbligo e al grado di diligenza ex art. 1176 CCit e 1710 CCit che in quel contesto incombeva all'istante- sottoposte al giudice italiano e che lo avevano comunque indotto a conferirgli provvisoria esecutività (reclamo, pag. 11 n. II/2.1 e relativi doc. E e F allegati). Ora, richiamato il divieto di un riesame del merito della decisione straniera (sopra, consid. 6) e in assenza di puntuali circoscritti riferimenti a una precisa lesione dei principi fondamentali citati in precedenza (sopra, consid. 7), giova ricordare che il semplice fatto che un giudice svizzero possa giungere a un diverso esito, in sé non configura ancora gli estremi per ammettere l'esistenza di una situazione urtante il sentimento di giustizia e costituire quindi una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Di modo che, anche da questo punto di vista, il reclamo è destituito di ogni fondamento.
8. D'altro canto, l'ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce invece alle parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (Schuler, op. cit., n. 18, 20 e 21 ad art. 34 CLug; DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L'ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall'art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (Domej/Oberhammer, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2011, n. 22 seg. ad art. 34; cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione dell'ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (Schuler, op. cit., n. 23 ad art. 34 CLug; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.2.3, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113 consid. 8.1).
8.1. La reclamante lamenta anzitutto una violazione del diritto di una parte di essere citata in giudizio davanti al foro del proprio domicilio, principio che nell'ordinamento svizzero è garantito dall'art. 30 Cost. (reclamo, pag. 9 n. II/1.5). A suo dire, il giudice italiano non poteva fondare la sua competenza territoriale sulla Convenzione di Lugano visto che l'obbligazione esistente fra le parti era di tipo legale e meglio fiscale (reclamo, pag. 7 n. II/1.2), motivo per cui lei avrebbe dovuto essere citata davanti al foro generale della sua propria sede (reclamo, pag. 7 n. II/1.3). Il difetto di giurisdizione avrebbe poi dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice italiano (reclamo, pag. 8 n. II/1.4). Quest'ultimo per il resto aveva omesso di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni che la reclamante aveva avuto modo di sottoporgli nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (reclamo, pag. 12 n. II/2.2).
8.2. Ora -come visto (sopra, consid. 8.1)- la reclamante considera inapplicabile alla fattispecie in esame la Convenzione di Lugano in quanto la pretesa di cui al decreto ingiuntivo era attinente la materia fiscale: a torto il giudice italiano aveva quindi fondato la sua competenza territoriale su quella normativa (reclamo, pag. 7 n. II/1.2). Tuttavia, già si è detto (sopra consid. 7.1 e 7.2) che nulla fra gli argomenti invocati dalla reclamante porta a ritenere che il legame fra lei -debitrice dell'imposta IVA- e la società istante -quale sua “rappresentante fiscale”- non fosse di tipo contrattuale. Questo, quand'anche in origine e a titolo pregiudiziale (“vorfrageweise”) fosse in effetti da ricondurre a una questione puramente fiscale quale l'assoggettamento all'imposizione IVA (Acocella, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2011, nota 16 ad art. 1). Di modo che, da questo punto di vista, non vi è legittimo motivo per ritenere che il giudice italiano abbia, a torto, fondato la sua competenza sulla predetta Convenzione.
8.3. Ma, non solo. L'art. 35 paragrafo 3 CLug -cui rinvia l'art. 45 paragrafo 1 CLug- stabilisce che, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine, e precisa altresì che le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34 paragrafo 1 CLug. In concreto, la reclamante non pretende che sia stata lesa una delle norme sulla competenza menzionate al paragrafo 1 dell'art. 35 CLug. In effetti nel decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 si rinvia all'art. 5 paragrafo 1 lett. a e b CLug (doc. B, pag. 3 in basso). E, d'altra parte, lei medesima riconduce questa sua censura a una violazione dell'ordine pubblico svizzero (sopra, consid. 6.1). Di modo che, sotto questo profilo anche a fronte di una chiara ed evidente incompetenza del giudice italiano (Domej/Oberhammer, op. cit., n. 24 ad art. 34 CLug e n. 21 ad art. 35 CLug; Walther, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna 2007, §10 IV 1 pag. 440; Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 34 CLug e n. 5 e 6 ad art. 35 CLug) -censurabile con rimedio di diritto nello Stato di origine (Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 35 CLug)- il decreto ingiuntivo sarebbe comunque da riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera. Pertanto, nella misura in cui si duole del difetto di competenza del Tribunale __________ la critica della reclamante (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.2 e 1.3) è da disattendere. Di conseguenza, anche il rimprovero mosso al giudice italiano per non avere egli rilevato d'ufficio la sua incompetenza (reclamo, pag. 7 segg. n. II/1.4) è altresì da respingere.
8.4. L'insorgente intravede poi la violazione dell'ordine pubblico procedurale svizzero per il fatto che il giudice italiano, contrariamente a quanto disposto dall'art. 112 CPCit, non si era pronunciato su tutte le domande e le eccezioni da lei sollevate, principio questo che ha corrispondenza anche nel diritto svizzero (reclamo, pag. 12 n. II/2.2). L'argomentazione non può tuttavia essere seguita. Il giudice istruttore italiano è in effetti autorizzato a concedere provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo ogni qual volta l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 comma 1 CPCit), come appunto in concreto (doc. F allegato al reclamo, pag. 4). Ciò detto, e come peraltro rileva la stessa reclamante (reclamo, pag. 3 n. I/5), l'emissione del decreto provvisionale non interrompe la procedura di merito cui ha dato avvio l'inoltro della relativa opposizione e che, in concreto, è ancora in corso (cfr. sopra, consid. 5.1 e 5.3). E, appunto in questo contesto le relative domande ed eccezioni avranno modo di essere evase. In merito, non è pertanto dato a vedere in che modo l'ordinanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, possa costituire una violazione ai principi fondamentali garantiti dall'ordinamento svizzero. Per il resto poi, si ricorda che la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame di merito (sopra, consid. 6). Se ne deduce, ancora una volta, che il reclamo è infondato.
9. Respinta con ciò l'opposizione all'exequatur in quanto proposta dalla reclamante fondandosi sulla sola violazione dell'ordine pubblico svizzero, resta da esaminare se l'esecuzione della decisione in questione debba essere subordinata alla costituzione di una garanzia da parte della società istante e creditrice (art. 46 paragrafo 3 CLug).
9.1. Le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed., n. 10 ad art. 46 CLug), in particolare le probabilità di accoglimento di un rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. sopra, consid. 5 segg.; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria del creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi ad un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, Monaco 2004, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/ Schütze, op. cit., ibidem).
9.2. La reclamante, in proposito, considera “incontestabile che in caso di successivo annullamento o modifica del giudizio appellato all'estero, l'opponente potrebbe correre il rischio di non più riottenere le somme riconosciute nella procedura di exequatur e poste nel frattempo in esecuzione” (reclamo, pag. 13 n. III). Accenna in particolare al rischio di non più recuperare la somma di cui al decreto ingiuntivo riconosciuto in Svizzera e nel frattempo posta in esecuzione (reclamo, pag. 13 n. III) oltre al fatto che le probabilità di esito positivo in Italia (ossia di non dovere rimborsare alcunché all'istante) non erano affatto da ritenersi remote (reclamo, pag. 14 n. III). Si è detto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà avvio a una procedura di cognizione di merito finalizzata ad accertare la pretesa al centro della controversia, mentre la relativa dichiarazione di provvisoria esecutività ex art. 648 CPCit ha piena efficacia fino a pronuncia definitiva sull'opposizione e non è impugnabile (sopra, consid. 5.1 con rinvii) né revocabile o modificabile (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 648 CPCit). D'altra parte, si è altresì rilevato che un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo è comunque condizionato all'esito della decisione che sarà emessa al termine della procedura ordinaria della relativa opposizione introdotta ex art. 645 CPCit e che, come tale, la situazione è in sostanza analoga a quella cui condurrebbe l'inoltro di un “rimedio di diritto ordinario” come inteso all'art. 46 paragrafo 1 CLug (sopra, consid. 5.2). In questo contesto occorre in particolare considerare che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo in via provvisoria poiché l’opposizione non era fondata su una prova scritta o di pronta soluzione (sopra, consid. 8.4), il che non consente di escludere a priori che nell'ambito di un procedimento di cognizione di merito e a fronte di una valutazione di tutte le prove offerte, il giudizio finale possa anche essere, per finire, a favore della reclamante.
Tutto ciò considerato, dovendosi in concreto escludere per le ragioni già esposte l'eventualità di una sospensione (sopra, consid. 5.3), e comunque sia ritenere che la prestazione di una garanzia è preferibile in quanto meno invasiva per il creditore (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 115 e 117 ad art. 46 CLug), appare nel complesso giustificato subordinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 -dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice italiano- riconosciuto in Svizzera (sopra, consid. 7 e 8) alla costituzione di una garanzia ex art. 46 paragrafo 3 CLug (cfr. in particolare ZG GVP 2007 213 segg. consid. 5e/bb, citata in: Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 ad art. 46; riguardo a sentenze riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera contro cui nello stato d'origine era pendente un rimedio di diritto ordinario: II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3; 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120 consid. 7 segg.). Tenuto conto che prima dell'avvio in Italia del procedimento di ingiunzione l'istante aveva già tentato di recuperare dalla convenuta il relativo importo di € 143'472.81 per un corrispondente capitale di fr. 181'866.70, promuovendo nei suoi confronti un’esecuzione sfociata nel relativo precetto esecutivo (doc. C al reclamo) fatto spiccare dalla società madre __________ SA con sede a __________ in Svizzera (risposta al reclamo, pag. 3 ad 1), la garanzia può essere stabilita in fr. 182'000.– come richiesto dalla reclamante (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 100 e 125 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 11 ad art. 46 CLug; Rauscher, op. cit., n. 18 ad art. 46 EuGVO). Per i medesimi motivi non può d'altro canto trovare accoglimento la richiesta della controparte di limitare l'importo preteso a titolo di garanzia a fr. 10'000.– (risposta al reclamo, pag. 7 n. III).
9.3. La mancata prestazione della garanzia, che di per sé non è assortita ad alcun termine, avrà come unica conseguenza l'impossibilità per l'istante creditrice di procedere a passi di natura esecutiva, senza che ciò però implichi né l'annullamento della dichiarazione di exequatur né la definitiva sospensione della procedura esecutiva (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 128 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug). Con la crescita in giudicato all'estero del decreto ingiuntivo (beninteso quindi in caso di decisione definitiva che lo conferma), il provvedimento di costituzione della garanzia potrà essere annullato (Hofmann/Kunz, op. cit., 128 e 131 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216 consid. 7.3).
10. Ne discende il parziale accoglimento del reclamo, ritenuto che la prosecuzione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 oggetto di exequatur, va così subordinato alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.– da parte dell'istante.
Le spese di giudizio, costituite dagli oneri processuali (calcolati tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 52 CLug) e dalle ripetibili (che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 52 CLug: Plutschow, op. cit., n. 2 ad art. 52 CLug), seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), che può essere quantificata in 3/4 per la reclamante e in 1/4 per l'istante.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 106 CPC e la LTG
decide: 1. Il reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, __________, è parzialmente accolto.
§. La prosecuzione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo 8 febbraio 2011 del Tribunale civile e penale __________, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 30 novembre 2011, è subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 182'000.–, da prestarsi da parte di CO 1, __________, versando tale importo in contanti a favore del conto postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, Introiti Agiti, 6900 Lugano, oppure consegnando corrispondente garanzia bancaria emessa da primaria banca svizzera alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello a Lugano.
2. Gli oneri processuali, consistenti in fr. 1'000.– e già anticipati dalla reclamante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono posti a carico di CO 1, __________, a cui la reclamante rifonderà altresì fr. 750.– a titolo di indennità parziali.
3. Notificazione:
|
|
–; –.
|
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).