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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.31 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 17 aprile 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice M__________ R__________ Sagl (alla quale è poi subentrata AO 1 quale creditrice cessionaria ex art. 260 LEF delle pretese della Massa fallimentare M__________ R__________ Sagl) ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 72'467,45 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2008, quale mercede per un contratto di subappalto;
domande alle quali la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 14 marzo 2012, accogliendo integralmente la petizione e ponendo tassa, spese e ripetibili a carico della convenuta, rigettando in via definitiva per pari somma l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
appellante la convenuta con atto di appello del 30 marzo 2012, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'apppellata, con risposta 11 maggio 2012, postula la reiezione integrale del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 10 novembre 2005
l’impresa di costruzione AP 1 ha stipulato un contratto d'appalto con M__________
e A__________ D__________ per lavori di ristrutturazione di uno stabile a Rovio,
pattuendo una mercede a corpo, e meglio “un prezzo globale forfettario
dell’importo di fr. 747’000.- IVA compresa” (documento assunto agli atti
con ordinanza 29 settembre 2011, atto XVII).
Nel corso del 2005, AP 1 ha subappaltato alla ditta M__________ R__________
Sagl diverse opere da impresario relative alla riattazione dell’immobile in
questione. A fronte di fatture della subappaltarice per complessivi fr.
384'719,75, è rimasto un saldo scoperto di fr. 72'467,45 che la committente subappaltante
si è rifiutata di pagare, contestando quindi la pretesa residua. Al precetto
esecutivo fatto spiccare dall'asserita creditrice, la committente escussa ha
quindi interposto opposizione (doc. N).
B. Con
petizione 17 aprile 2008 M__________ R__________ Sagl ha chiesto la condanna di
AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 72'467,45 oltre interessi, quale residuo
della mercede per i lavori eseguiti in base al contratto di appalto.
La convenuta, con risposta 10 luglio 2008, si è opposta alla petizione, contestando
il credito oggetto di causa.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e
domande.
A seguito del fallimento
dell’attrice nel corso di causa, la procedura è stata dapprima sospesa e poi
riattivata, con AO 1 subentrata quale creditrice cessionaria, ex art. 260 LEF,
delle pretese della Massa fallimentare M__________ R__________ Sagl.
Conclusa l'istruttoria, le parti si sono confermate nelle rispettive domande,
la convenuta con un memoriale conclusivo e l’attrice in occasione del dibattimento
finale.
C. Con sentenza
14 marzo 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.
Riassunti gli estremi dell’accordo stipulato tra le parti, il Pretore ha
rilevato come l’attrice abbia emesso fatture intermedie quale richieste di acconto
a seconda dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti. Delle dodici fatture
ricevute, per complessivi fr. 384'719,75 (doc. C), la committente convenuta ne
ha onorate buona parte eseguendo versamenti per complessivi fr. 309'643.- (doc.
C), con un saldo rimasto scoperto e contestato, riconducibile in sostanza alle
ultime tre fatture, di fr. 72'467,45.
Ricordato come l’onere della prova in merito all’esistenza e all’entità del
vantato credito incomba all’appaltatore che chiede il pagamento della mercede,
il primo giudice ha dedotto dalle contestazioni della convenuta il rifiuto di
pagare opere mai eseguite o fornite, rispettivamente da lei mai commissionate, ma
non vi ha per contro ravvisato alcuna contestazione in merito alla congruità
dei prezzi o dei costi fatturati.
A giudizio del giudice di prime cure, le richieste di pagamento con relativo
riepilogo dei costi di costruzione, con specifica di manodopera, materiali,
quantitativi e costi unitari, trovano una corrispondenza con i rapporti di
cantiere giornalieri allestiti dal capo muratore, da ritenere fedefacenti e
peraltro mai contestati.
Ne discende che, a fronte di richieste di pagamento del saldo residuo di
fatture riferite a opere ben definite e circoscritte, l’obiezione della
convenuta risulta essere stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi
questa ad affermare che tali opere non sarebbero state eseguite ed in ogni caso
neppure sarebbero state commissionate. In tali circostanze, tenuto conto anche
dell’avvenuto pagamento di buona parte delle richieste dell’attrice, formulate con
identica ripetitiva modalità, il Pretore ha ritenuto che la convenuta sia
venuta meno all’obbligo di specificazione della contestazione, non avendo
indicato quali, tra le opere ben circostanziate dall’attrice, non sarebbero
state eseguite o commissionate. Così come formulate le contestazioni della
committente sono quindi state considerate come non avvenute.
Abbondanzialmente il giudizio pretorile ha quindi esaminato le emergenze
istruttorie, in particolare le dichiarazioni del capo muratore alle dipendenze
dell’attrice e del direttore della convenuta che ha curato la direzione dei
lavori. Queste, a mente del primo giudice, permetterebbero comunque di
confutare le generiche contestazioni della convenuta e di concludere che le
opere in questione siano state commissionate e eseguite.
In assenza di specifiche obiezioni della convenuta in merito alla
quantificazione degli importi fatturati il Pretore ha infine ritenuto
ininfluente ai fini del giudizio l’esito della perizia giudiziaria sulla
congruità della fatturazione, accogliendo quindi la domanda dell'attrice.
D. Con appello 30
marzo 2012 la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione e confermare l’opposizione interposta al precetto
esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 11 maggio 2012 l'appellata chiede la reiezione integrale del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.Non vi è
contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai
sensi degli art. 363 e seg. CO.
Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della pretesa di
parte attrice, ovvero l'ammontare della mercede residua dovuta per il lavoro
che questa pretende di aver svolto su richiesta della committente.
3.L’appellante,
riproposti integralmente alcuni stralci della sentenza pretorile, rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente applicato gli art. 8 CC e 78 del previgente
codice di procedura cantonale (CPC TI) e di aver in particolare valutato in
modo erroneo le risultanze istruttorie e documentali, misconoscendo il valore e
la portata delle specifiche contestazioni formulate.
L’appellante espone quindi considerazioni in merito all’onere della prova
incombente alla parte attrice, per confutare che, sulla base di quanto è agli
atti del procedimento, si possa ritenere dimostrato il benfondato della pretesa
creditoria. Sottolineata la genericità e l’astrazione delle domande di
petizione, l’appellante rileva la mancanza negli atti di causa del contratto
stipulato tra le parti e come non sia quindi stata specificata la portata, la
natura e la quantità delle opere subappaltate, così come il valore del
contratto e i criteri di remunerazione. I documenti prodotti emanerebbero tutti
dalla parte attrice e non sarebbero supportati da sottoscrizione o conferma
della convenuta, ciò che vale in particolare per i rapporti giornalieri (doc. U,
V e Z) non sottoscritti dalla committenza o dalla direzione dei lavori.
L’impossibilità di verificare quali opere siano state effettivamente eseguite
risulterebbe chiaramente dalle risposte del perito giudiziario, che avrebbe appunto
rilevato l’incompletezza dei dati disponibili.
L’appellante si esprime quindi in merito alle contestazioni da essa sollevate
già dinanzi al giudice di prime cure in relazione ai disposti del previgente
art. 78 CPC TI. Proposte ampie citazioni di giurisprudenza, l’appellante ritiene
anzitutto che, viste le circostanze concrete, a fronte di pretese attoree per
nulla circostanziate, anche una contestazione generica sarebbe comunque
bastata. Tuttavia, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, l’appellante
ritiene pure di aver formulato contestazioni “precise e mirate, tese a
negare l’esecuzione dei lavori per i quali parte attrice pretendeva di essere
remunerata” (appello pag. 8 n. 10.1 in fine), sia con l’allegato di risposta, sia con la duplica (con specifico riferimento all’irrilevanza probatoria
della documentazione prodotta dall’attrice con la replica). Pure dalle
obiezioni che la convenuta ha formulato ai quesiti peritali proposti
dall’attrice sarebbe inoltre emersa la contestazione in merito all’esecuzione
dei lavori.
4.Il tema
dell’allegazione dei fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale
(federale) e il diritto procedurale (cantonale). Il diritto della parte gravata
dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si
fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del
giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente.
Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate sul diritto federale,
la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in maniera
sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alla modalità e
ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto
cantonale. Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono
anch’esse al diritto processuale cantonale, entro i limiti posti dall’art. 8
CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le conseguenze
dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003
consid. 2.1 con rif. in: RtiD II-2004 pag. 513). Chi contesta una pretesa deve
pertanto motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire
quali fatti sono contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta
l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza
bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe
a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare,
potrebbero al più giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot”
(TF 10 agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 con rif. in: SJ 133/2011 I pag. 12).
Sempre in tema di onere di contestazione, si osserva che il codice di procedura
civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione
(art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI). Ciò implica un certo onere di allegazione dei
fatti a suo carico: egli è così tenuto a contestare le argomentazioni
dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria
descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI), ritenuto che, per la
prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente, mentre i fatti
non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; sulla
questione, cfr. TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.2 in: RtiD II-2004 pag.
513).
Esigenze sostanzialmente analoghe sono poste dal nuovo codice di rito (art. 222
cpv. 2 CPC) secondo il quale il convenuto deve specificare quali fatti, così
come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o
generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve
spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali
fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in:
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag.
128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile
commenté, n. 20 ad art. 222).
5.Nel caso
concreto, con la petizione l'attrice ha limitato l'esposizione dei fatti alla
base della sua pretesa a pochi elementi, ovvero sostanzialmente all'asserita
esecuzione di una serie di lavori da capomastro in subappalto relativi al
cantiere in oggetto, "e meglio tutte le prestazioni dettagliatamente e
compiutamente enunciate nella distinta di cui al doc. C, (dalla quale va
dedotta la fattura del 7 dicembre 2007, che è stata saldata doc. D) per le
quali ha regolarmente e periodicamente emesso le proprie richieste di acconto
come risulta dai doc. E, F, G, H" (petizione pag. 2 n. 2). Per il
resto, con l'allegato di petizione l'attrice si è limitata a descrivere i
tentativi intrapresi, senza esito, per ottenere il pagamento del saldo
scoperto. Non si è per contro pronunciata in merito ai dettagli degli accordi
presi e alle tariffe pattuite, e non ha in particolare prodotto un eventuale
contratto scritto di subappalto a cui neppure ha fatto accenno.
Con la risposta la convenuta ha peraltro confermato l'esistenza del contratto
di subappalto e, implicitamente, la conseguente esecuzione di opere da
impresario, precisando di aver "corrisposto all'attrice la bellezza di
fr. 309'643.-" (risposta pag. 2). Con la replica l'attrice ha rilevato
la mancata contestazione dei fatti esposti in petizione e sottolineato come
l'ingente somma già versatele dimostrerebbe come la convenuta abbia sempre
accettato la tariffa oraria esposta e le ore fatturate nelle varie fatture
emesse.
6.Il
Pretore ha ritenuto sufficientemente chiara la domanda dell'attrice e l'ha quindi
esaminata. A ragione. Infatti, per quanto succinte e poco dettagliate, le indicazioni
dell'attrice risultavano sufficienti, avendo addotto la circostanza dell'intervenuto
accordo per l'esecuzione in subappalto di una parte dei lavori commissionati
alla convenuta dai coniugi M__________ e A__________ D__________ e la fatturazione
(o meglio la richiesta di acconti) con una certa regolarità in funzione
dell'avanzamento dei lavori. L'istruttoria ha peraltro permesso di trovare
riscontri probatori a questo proposito e il primo giudice vi ha ravvisato
elementi sufficienti per dedurre che un contratto è stato effettivamente concluso
e che i lavori fatturati sono stati conseguentemente eseguiti nell'ambito di
tale accordo senza che siano state sollevate specifiche obiezioni.
Le censure dell'appellante a questo proposito non permettono di sovvertire tale
conclusione pretorile, che merita pertanto conferma.
7.Le contestazioni
dell'appellante sulla pretesa incompletezza dei documenti prodotti dall'attrice
potrebbero invero essere rilevanti a supporto della tesi che, una volta
riconosciuta dal giudice l’avvenuta esecuzione dei lavori in questione, non risulterebbe
comunque possibile verificare la congruità della pretesa, per assenza di
riscontri in merito ai parametri pattuiti per la remunerazione e in mancanza di
altre informazioni rilevanti per il perito giudiziario chiamato ad esprimersi
su questo specifico aspetto. Sennonché, il Pretore ha ritenuto che tale
questione neppure si ponesse, o meglio, l’ha comunque affrontata solo a titolo
abbondanziale, poiché l’ostacolo principale per l’appellante, rimasto
insuperato, è costituito dalla sua mancata contestazione puntuale delle
allegazioni di parte attrice.
Ancora in sede di appello la convenuta insiste con la tesi tendente a negare
che i lavori fatturati siano stati eseguiti e con l'affermazione di mai neppure
averli commissionati. Tale negazione categorica omette però di soffermarsi a distinguere
e indicare quali, tra tutti i lavori fatturati dall'attrice, non sarebbero
stati fatti o rispettivamente mai sarebbero stati ordinati. Non una parola è inoltre
dedicata alla circostanza che ha visto la committenza pagare, senza
contestazione alcuna, le prime nove delle dodici fatture nel complesso inviatele
in relazione con i lavori in esecuzione. Alla luce dei riscontri probatori
rilevati dal Pretore, non può essere contestato con successo che l’attrice sia
stata presente e operativa sul cantiere nel periodo da luglio a ottobre 2006
(quello oggetto delle fatture doc. F, G e H), e che anche in quel periodo, come
in precedenza, abbia continuato a ricevere indicazioni dal rappresentante della
committenza, ovvero dal signor F__________ M__________, direttore della
convenuta (doc. B) e persona di riferimento sul cantiere poiché incaricato della
direzione dei lavori (audizioni testimoniali 25 gennaio 2011 del teste F__________
G__________ e 21 marzo 2011 del teste P__________ S__________), e che nessuna
obiezione o contestazione sia sorta durante tale fase di esecuzione in merito
al fatto che i lavori eseguiti non facessero parte di quelli commissionati
tramite il contratto di subappalto.
Alla luce di tali circostanze non vi è nulla che permetta di comprendere, e
neppure l’appellante tenta di spiegarlo confrontandosi con la conclusione del
Pretore, per quali motivi l’attrice avrebbe lavorato per circa otto mesi
(ovvero quelli fatturati con le prime nove richieste di acconto secondo lo
stato di prosecuzione dei lavori) eseguendo lavori che sono stati
sostanzialmente riconosciuti e pagati siccome conformi all’accordo preso
(tariffe e costi compresi), per poi inspiegabilmente operare (a partire da fine
luglio e fino a novembre 2006), fornendo di sua volontà, una lunga serie di
lavori mai richiesti, rispettivamente iniziando ad indicare nei bollettini, e a
fatturare di conseguenza (doc. F, G e H), lavori mai eseguiti. E tutto ciò,
sempre secondo la tesi della convenuta, su un cantiere diretto da un rappresentante
della committenza.
Le obiezioni formulate in appello, peraltro in parte irricevibili poiché nuove,
in particolare in merito all’assenza di un capitolato e di un contratto scritto,
avrebbero semmai potuto essere di rilievo per il giudizio a condizione che la
convenuta avesse sollevato una specifica contestazione in merito alla congruità
di una parte delle prestazioni fatturate, o avesse proposto altre obiezioni per
eventuali difetti e inadempienze, o ancora avesse formulato censure relative al
minor valore dell’opera eseguita. Ma di tutto ciò non vi è traccia nelle sue
allegazioni.
Non possono quindi essere di aiuto le tesi proposte in appello dalla convenuta a
fronte della scelta da questa adottata nelle comparse processuali ovvero, come
in precedenza accennato, di limitarsi ad una contestazione tanto radicale da
negare ogni e qualsiasi pretesa, con implicita negazione della circostanza di
aver avuto una ditta attiva per circa tre mesi e mezzo (doc. F, G e h) su un
proprio cantiere intenta ad eseguire (come peraltro fatto per parecchi mesi in
precedenza) i lavori commissionategli. Il Pretore ha giustamente ritenuto una
tale tesi, di pregiudiziale, quanto generica contestazione, in contrasto con
una serie di elementi emersi dall’istruttoria o con circostanze neppure
contestate. Lo sono in particolare le spiegazioni fornite dai testi, in merito ai
documenti allestiti dalla segretaria della convenuta (teste P__________ C__________,
audizione 25 gennaio 2011 pag. 4) o ai rapporti giornalieri allestiti dal capo
muratore (teste P__________ S__________, audizione 21 marzo 2011).
8.Ne
consegue che non può neppure essere rimproverato al giudice di prime cure di
aver ritenuto le contestazioni della convenuta talmente generiche da ritenerle
“come non avvenute” (sentenza pag. 4 n. 10.3 in fine), poiché non hanno affrontato quegli aspetti ai quali oggi si riferiscono le obiezioni,
sull’impossibilità di determinare con precisione la giusta mercede per quella
parte dei lavori eseguiti. Obiezioni, come detto, pertinenti semmai in presenza
di un differente approccio alla pretesa dell’attrice, ma superate a fronte di
una radicale negazione dell’esistenza stessa di qualsivoglia credito, per
lavori di cui è stata negata l’esecuzione e che comunque sono stati ritenuti
estranei a quanto commissionato nell’ambito del contratto di subappalto.
Sebbene confrontata con l'allegazione di parte attrice, la convenuta, tenuta ad
adempiere agli oneri di specificazione e contestazione, ha ritenuto di poter
limitare la sua comparsa di risposta ad una sola e lapidaria frase, riportata
in modo pressoché integrale al punto 10 della sentenza impugnata. Medesimo
atteggiamento improntato alla negazione totale e categorica è stato mantenuto
nelle poche righe di duplica, con le quali la convenuta ha addirittura
contestato che i bollettini di lavoro prodotti (doc. U, V e Z) fossero
riferibili alle opere commissionate nell’ambito del rapporto contrattuale in
questione.
In altre parole la convenuta ha creduto di potersi limitare a tale rifiuto
categorico aprioristico, rinunciando ad ogni considerazione ulteriore,
foss’anche proponendola solo in subordine.
Nessuno sforzo è stato profuso dalla convenuta per illustrare i motivi di una
contestazione relativa a specifiche pretese, siccome queste sono state trattate
come del tutto estranee al rapporto contrattuale. Così facendo essa ha assunto
il rischio di vedersi precludere l’esame di possibili censure, rimaste
inesplorate poiché non prese in considerazione neppure a titolo subordinato,
rendendo peraltro superfluo l'accertamento tramite istruttoria di tutti gli
elementi che permettano di esaminare puntualmente la quantificazione delle
pretese esposte nelle fatture contestate. Anche le censure mosse al Pretore in
merito ai pretesi mancati accertamenti istruttori non meritano pertanto di
essere accolte.
9.In
definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante,
per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere
respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza tenuto conto di un
valore litigioso di fr. 72'467,45, importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale Federale.
Per i quali motivi
Richiamata la LTG
decide: 1. L'appello 20 marzo 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di appello, di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).