Incarto n.
12.2012.63

Lugano

24 settembre 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.31 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 17 aprile 2008 da

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attrice M__________ R__________ Sagl (alla quale è poi subentrata AO 1 quale creditrice cessionaria ex art. 260 LEF delle pretese della Massa fallimentare M__________ R__________ Sagl) ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 72'467,45 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2008, quale mercede per un contratto di subappalto;

 

domande alle quali la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 14 marzo 2012, accogliendo integralmente la petizione e ponendo tassa, spese e ripetibili a carico della convenuta, rigettando in via definitiva per pari somma l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;

 

appellante la convenuta con atto di appello del 30 marzo 2012, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'apppellata, con risposta 11 maggio 2012, postula la reiezione integrale del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 10 novembre 2005 l’impresa di costruzione AP 1 ha stipulato un contratto d'appalto con M__________ e A__________ D__________ per lavori di ristrutturazione di uno stabile a Rovio, pattuendo una mercede a corpo, e meglio “un prezzo globale forfettario dell’importo di fr. 747’000.- IVA compresa” (documento assunto agli atti con ordinanza 29 settembre 2011, atto XVII).
Nel corso del 2005, AP 1 ha subappaltato alla ditta M__________ R__________ Sagl diverse opere da impresario relative alla riattazione dell’immobile in questione. A fronte di fatture della subappaltarice per complessivi fr. 384'719,75, è rimasto un saldo scoperto di fr. 72'467,45 che la committente subappaltante si è rifiutata di pagare, contestando quindi la pretesa residua. Al precetto esecutivo fatto spiccare dall'asserita creditrice, la committente escussa ha quindi interposto opposizione (doc. N).

B.    Con petizione 17 aprile 2008 M__________ R__________ Sagl ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 72'467,45 oltre interessi, quale residuo della mercede per i lavori eseguiti in base al contratto di appalto.
La convenuta, con risposta 10 luglio 2008, si è opposta alla petizione, contestando il credito oggetto di causa.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.

     A seguito del fallimento dell’attrice nel corso di causa, la procedura è stata dapprima sospesa e poi riattivata, con AO 1 subentrata quale creditrice cessionaria, ex art. 260 LEF, delle pretese della Massa fallimentare M__________ R__________ Sagl.
Conclusa l'istruttoria, le parti si sono confermate nelle rispettive domande, la convenuta con un memoriale conclusivo e l’attrice in occasione del dibattimento finale.

C.    Con sentenza 14 marzo 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.
Riassunti gli estremi dell’accordo stipulato tra le parti, il Pretore ha rilevato come l’attrice abbia emesso fatture intermedie quale richieste di acconto a seconda dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti. Delle dodici fatture ricevute, per complessivi fr. 384'719,75 (doc. C), la committente convenuta ne ha onorate buona parte eseguendo versamenti per complessivi fr. 309'643.- (doc. C), con un saldo rimasto scoperto e contestato, riconducibile in sostanza alle ultime tre fatture, di fr. 72'467,45.
Ricordato come l’onere della prova in merito all’esistenza e all’entità del vantato credito incomba all’appaltatore che chiede il pagamento della mercede, il primo giudice ha dedotto dalle contestazioni della convenuta il rifiuto di pagare opere mai eseguite o fornite, rispettivamente da lei mai commissionate, ma non vi ha per contro ravvisato alcuna contestazione in merito alla congruità dei prezzi o dei costi fatturati.
A giudizio del giudice di prime cure, le richieste di pagamento con relativo riepilogo dei costi di costruzione, con specifica di manodopera, materiali, quantitativi e costi unitari, trovano una corrispondenza con i rapporti di cantiere giornalieri allestiti dal capo muratore, da ritenere fedefacenti e peraltro mai contestati.
Ne discende che, a fronte di richieste di pagamento del saldo residuo di fatture riferite a opere ben definite e circoscritte, l’obiezione della convenuta risulta essere stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi questa ad affermare che tali opere non sarebbero state eseguite ed in ogni caso neppure sarebbero state commissionate. In tali circostanze, tenuto conto anche dell’avvenuto pagamento di buona parte delle richieste dell’attrice, formulate con identica ripetitiva modalità, il Pretore ha ritenuto che la convenuta sia venuta meno all’obbligo di specificazione della contestazione, non avendo indicato quali, tra le opere ben circostanziate dall’attrice, non sarebbero state eseguite o commissionate. Così come formulate le contestazioni della committente sono quindi state considerate come non avvenute.
Abbondanzialmente il giudizio pretorile ha quindi esaminato le emergenze istruttorie, in particolare le dichiarazioni del capo muratore alle dipendenze dell’attrice e del direttore della convenuta che ha curato la direzione dei lavori. Queste, a mente del primo giudice, permetterebbero comunque di confutare le generiche contestazioni della convenuta e di concludere che le opere in questione siano state commissionate e eseguite.
In assenza di specifiche obiezioni della convenuta in merito alla quantificazione degli importi fatturati il Pretore ha infine ritenuto ininfluente ai fini del giudizio l’esito della perizia giudiziaria sulla congruità della fatturazione, accogliendo quindi la domanda dell'attrice.

D.    Con appello 30 marzo 2012 la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 11 maggio 2012 l'appellata chiede la reiezione integrale del gravame.

 

considerando

 

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO.
Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della pretesa di parte attrice, ovvero l'ammontare della mercede residua dovuta per il lavoro che questa pretende di aver svolto su richiesta della committente.

3.L’appellante, riproposti integralmente alcuni stralci della sentenza pretorile, rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato gli art. 8 CC e 78 del previgente codice di procedura cantonale (CPC TI) e di aver in particolare valutato in modo erroneo le risultanze istruttorie e documentali, misconoscendo il valore e la portata delle specifiche contestazioni formulate.
L’appellante espone quindi considerazioni in merito all’onere della prova incombente alla parte attrice, per confutare che, sulla base di quanto è agli atti del procedimento, si possa ritenere dimostrato il benfondato della pretesa creditoria. Sottolineata la genericità e l’astrazione delle domande di petizione, l’appellante rileva la mancanza negli atti di causa del contratto stipulato tra le parti e come non sia quindi stata specificata la portata, la natura e la quantità delle opere subappaltate, così come il valore del contratto e i criteri di remunerazione. I documenti prodotti emanerebbero tutti dalla parte attrice e non sarebbero supportati da sottoscrizione o conferma della convenuta, ciò che vale in particolare per i rapporti giornalieri (doc. U, V e Z) non sottoscritti dalla committenza o dalla direzione dei lavori. L’impossibilità di verificare quali opere siano state effettivamente eseguite risulterebbe chiaramente dalle risposte del perito giudiziario, che avrebbe appunto rilevato l’incompletezza dei dati disponibili.
L’appellante si esprime quindi in merito alle contestazioni da essa sollevate già dinanzi al giudice di prime cure in relazione ai disposti del previgente art. 78 CPC TI. Proposte ampie citazioni di giurisprudenza, l’appellante ritiene anzitutto che, viste le circostanze concrete, a fronte di pretese attoree per nulla circostanziate, anche una contestazione generica sarebbe comunque bastata. Tuttavia, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, l’appellante ritiene pure di aver formulato contestazioni “precise e mirate, tese a negare l’esecuzione dei lavori per i quali parte attrice pretendeva di essere remunerata” (appello pag. 8 n. 10.1 in fine), sia con l’allegato di risposta, sia con la duplica (con specifico riferimento all’irrilevanza probatoria della documentazione prodotta dall’attrice con la replica). Pure dalle obiezioni che la convenuta ha formulato ai quesiti peritali proposti dall’attrice sarebbe inoltre emersa la contestazione in merito all’esecuzione dei lavori.

4.Il tema dell’allegazione dei fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale (federale) e il diritto procedurale (cantonale). Il diritto della parte gravata dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate sul diritto federale, la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alla modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto cantonale. Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono anch’esse al diritto processuale cantonale, entro i limiti posti dall’art. 8 CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le conseguenze dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1 con rif. in: RtiD II-2004 pag. 513). Chi contesta una pretesa deve pertanto motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti sono contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero al più giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot” (TF 10 agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 con rif. in: SJ 133/2011 I pag. 12). Sempre in tema di onere di contestazione, si osserva che il codice di procedura civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione (art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI). Ciò implica un certo onere di allegazione dei fatti a suo carico: egli è così tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI), ritenuto che, per la prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente, mentre i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; sulla questione, cfr. TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.2 in: RtiD II-2004 pag. 513).
Esigenze sostanzialmente analoghe sono poste dal nuovo codice di rito (art. 222 cpv. 2 CPC) secondo il quale il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222).

5.Nel caso concreto, con la petizione l'attrice ha limitato l'esposizione dei fatti alla base della sua pretesa a pochi elementi, ovvero sostanzialmente all'asserita esecuzione di una serie di lavori da capomastro in subappalto relativi al cantiere in oggetto, "e meglio tutte le prestazioni dettagliatamente e compiutamente enunciate nella distinta di cui al doc. C, (dalla quale va dedotta la fattura del 7 dicembre 2007, che è stata saldata doc. D) per le quali ha regolarmente e periodicamente emesso le proprie richieste di acconto come risulta dai doc. E, F, G, H" (petizione pag. 2 n. 2). Per il resto, con l'allegato di petizione l'attrice si è limitata a descrivere i tentativi intrapresi, senza esito, per ottenere il pagamento del saldo scoperto. Non si è per contro pronunciata in merito ai dettagli degli accordi presi e alle tariffe pattuite, e non ha in particolare prodotto un eventuale contratto scritto di subappalto a cui neppure ha fatto accenno.
Con la risposta la convenuta ha peraltro confermato l'esistenza del contratto di subappalto e, implicitamente, la conseguente esecuzione di opere da impresario, precisando di aver "corrisposto all'attrice la bellezza di fr. 309'643.-" (risposta pag. 2). Con la replica l'attrice ha rilevato la mancata contestazione dei fatti esposti in petizione e sottolineato come l'ingente somma già versatele dimostrerebbe come la convenuta abbia sempre accettato la tariffa oraria esposta e le ore fatturate nelle varie fatture emesse.

6.Il Pretore ha ritenuto sufficientemente chiara la domanda dell'attrice e l'ha quindi esaminata. A ragione. Infatti, per quanto succinte e poco dettagliate, le indicazioni dell'attrice risultavano sufficienti, avendo addotto la circostanza dell'intervenuto accordo per l'esecuzione in subappalto di una parte dei lavori commissionati alla convenuta dai coniugi M__________ e A__________ D__________ e la fatturazione (o meglio la richiesta di acconti) con una certa regolarità in funzione dell'avanzamento dei lavori. L'istruttoria ha peraltro permesso di trovare riscontri probatori a questo proposito e il primo giudice vi ha ravvisato elementi sufficienti per dedurre che un contratto è stato effettivamente concluso e che i lavori fatturati sono stati conseguentemente eseguiti nell'ambito di tale accordo senza che siano state sollevate specifiche obiezioni.
Le censure dell'appellante a questo proposito non permettono di sovvertire tale conclusione pretorile, che merita pertanto conferma.

7.Le contestazioni dell'appellante sulla pretesa incompletezza dei documenti prodotti dall'attrice potrebbero invero essere rilevanti a supporto della tesi che, una volta riconosciuta dal giudice l’avvenuta esecuzione dei lavori in questione, non risulterebbe comunque possibile verificare la congruità della pretesa, per assenza di riscontri in merito ai parametri pattuiti per la remunerazione e in mancanza di altre informazioni rilevanti per il perito giudiziario chiamato ad esprimersi su questo specifico aspetto. Sennonché, il Pretore ha ritenuto che tale questione neppure si ponesse, o meglio, l’ha comunque affrontata solo a titolo abbondanziale, poiché l’ostacolo principale per l’appellante, rimasto insuperato, è costituito dalla sua mancata contestazione puntuale delle allegazioni di parte attrice.
Ancora in sede di appello la convenuta insiste con la tesi tendente a negare che i lavori fatturati siano stati eseguiti e con l'affermazione di mai neppure averli commissionati. Tale negazione categorica omette però di soffermarsi a distinguere e indicare quali, tra tutti i lavori fatturati dall'attrice, non sarebbero stati fatti o rispettivamente mai sarebbero stati ordinati. Non una parola è inoltre dedicata alla circostanza che ha visto la committenza pagare, senza contestazione alcuna, le prime nove delle dodici fatture nel complesso inviatele in relazione con i lavori in esecuzione. Alla luce dei riscontri probatori rilevati dal Pretore, non può essere contestato con successo che l’attrice sia stata presente e operativa sul cantiere nel periodo da luglio a ottobre 2006 (quello oggetto delle fatture doc. F, G e H), e che anche in quel periodo, come in precedenza, abbia continuato a ricevere indicazioni dal rappresentante della committenza, ovvero dal signor F__________ M__________, direttore della convenuta (doc. B) e persona di riferimento sul cantiere poiché incaricato della direzione dei lavori (audizioni testimoniali 25 gennaio 2011 del teste F__________ G__________ e 21 marzo 2011 del teste P__________ S__________), e che nessuna obiezione o contestazione sia sorta durante tale fase di esecuzione in merito al fatto che i lavori eseguiti non facessero parte di quelli commissionati tramite il contratto di subappalto.
Alla luce di tali circostanze non vi è nulla che permetta di comprendere, e neppure l’appellante tenta di spiegarlo confrontandosi con la conclusione del Pretore, per quali motivi l’attrice avrebbe lavorato per circa otto mesi (ovvero quelli fatturati con le prime nove richieste di acconto secondo lo stato di prosecuzione dei lavori) eseguendo lavori che sono stati sostanzialmente riconosciuti e pagati siccome conformi all’accordo preso (tariffe e costi compresi), per poi inspiegabilmente operare (a partire da fine luglio e fino a novembre 2006), fornendo di sua volontà, una lunga serie di lavori mai richiesti, rispettivamente iniziando ad indicare nei bollettini, e a fatturare di conseguenza (doc. F, G e H), lavori mai eseguiti. E tutto ciò, sempre secondo la tesi della convenuta, su un cantiere diretto da un rappresentante della committenza.
Le obiezioni formulate in appello, peraltro in parte irricevibili poiché nuove, in particolare in merito all’assenza di un capitolato e di un contratto scritto, avrebbero semmai potuto essere di rilievo per il giudizio a condizione che la convenuta avesse sollevato una specifica contestazione in merito alla congruità di una parte delle prestazioni fatturate, o avesse proposto altre obiezioni per eventuali difetti e inadempienze, o ancora avesse formulato censure relative al minor valore dell’opera eseguita. Ma di tutto ciò non vi è traccia nelle sue allegazioni.
Non possono quindi essere di aiuto le tesi proposte in appello dalla convenuta a fronte della scelta da questa adottata nelle comparse processuali ovvero, come in precedenza accennato, di limitarsi ad una contestazione tanto radicale da negare ogni e qualsiasi pretesa, con implicita negazione della circostanza di aver avuto una ditta attiva per circa tre mesi e mezzo (doc. F, G e h) su un proprio cantiere intenta ad eseguire (come peraltro fatto per parecchi mesi in precedenza) i lavori commissionategli. Il Pretore ha giustamente ritenuto una tale tesi, di pregiudiziale, quanto generica contestazione, in contrasto con una serie di elementi emersi dall’istruttoria o con circostanze neppure contestate. Lo sono in particolare le spiegazioni fornite dai testi, in merito ai documenti allestiti dalla segretaria della convenuta (teste P__________ C__________, audizione 25 gennaio 2011 pag. 4) o ai rapporti giornalieri allestiti dal capo muratore (teste P__________ S__________, audizione 21 marzo 2011).

8.Ne consegue che non può neppure essere rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto le contestazioni della convenuta talmente generiche da ritenerle “come non avvenute” (sentenza pag. 4 n. 10.3 in fine), poiché non hanno affrontato quegli aspetti ai quali oggi si riferiscono le obiezioni, sull’impossibilità di determinare con precisione la giusta mercede per quella parte dei lavori eseguiti. Obiezioni, come detto, pertinenti semmai in presenza di un differente approccio alla pretesa dell’attrice, ma superate a fronte di una radicale negazione dell’esistenza stessa di qualsivoglia credito, per lavori di cui è stata negata l’esecuzione e che comunque sono stati ritenuti estranei a quanto commissionato nell’ambito del contratto di subappalto.
Sebbene confrontata con l'allegazione di parte attrice, la convenuta, tenuta ad adempiere agli oneri di specificazione e contestazione, ha ritenuto di poter limitare la sua comparsa di risposta ad una sola e lapidaria frase, riportata in modo pressoché integrale al punto 10 della sentenza impugnata. Medesimo atteggiamento improntato alla negazione totale e categorica è stato mantenuto nelle poche righe di duplica, con le quali la convenuta ha addirittura contestato che i bollettini di lavoro prodotti (doc. U, V e Z) fossero riferibili alle opere commissionate nell’ambito del rapporto contrattuale in questione.
In altre parole la convenuta ha creduto di potersi limitare a tale rifiuto categorico aprioristico, rinunciando ad ogni considerazione ulteriore, foss’anche proponendola solo in subordine.
Nessuno sforzo è stato profuso dalla convenuta per illustrare i motivi di una contestazione relativa a specifiche pretese, siccome queste sono state trattate come del tutto estranee al rapporto contrattuale. Così facendo essa ha assunto il rischio di vedersi precludere l’esame di possibili censure, rimaste inesplorate poiché non prese in considerazione neppure a titolo subordinato, rendendo peraltro superfluo l'accertamento tramite istruttoria di tutti gli elementi che permettano di esaminare puntualmente la quantificazione delle pretese esposte nelle fatture contestate. Anche le censure mosse al Pretore in merito ai pretesi mancati accertamenti istruttori non meritano pertanto di essere accolte.

9.In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza tenuto conto di un valore litigioso di fr. 72'467,45, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale.

 

 

Per i quali motivi

Richiamata la LTG

 

 

decide:                 1.  L'appello 20 marzo 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Gli oneri processuali di appello, di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili d'appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere




Rimedi giuridici                                                                               

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).