Incarto n.
12.2012.67

Lugano

8 maggio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.95 (provvedimenti cautelari, procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 marzo 2012 da

 

 

 CO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

RE 1 

  RE 2 

 

 

 

 

 

chiedente, già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b CO la nomina di un amministratore pro tempore della Società anonima nella persona di S__________, già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura giudiziaria;   

 

domanda che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 7 marzo 2012, precisando che la decisione era immediatamente esecutiva e convocando le parti per il contraddittorio all’udienza del 20 aprile 2012;

 

mentre l’avv. RE 2, amministratrice unica iscritta a registro di commercio di RE 1, ha chiesto il 30 marzo 2012 al Pretore di ripristinare in via supercautelare la situazione antecedente la decisione 7 marzo 2012;

 

domanda che il Pretore ha respinto con decisione 4 aprile 2012, con la quale ha annullato l’udienza già prevista e ha assegnato a CO 1 un termine per presentare la replica e a S__________ un termine per presentare osservazioni alle istanze; 

 

appellante l’avv. RE 2, che con atto denominato reclamo del 16 aprile 2012 chiede in via cautelare urgente di far ordine al Pretore di revocare la decisione supercautelare 7 marzo 2012 e nel merito postula l’accoglimento del reclamo e l’accertamento della nullità delle decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012, rispettivamente il loro annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che tra l’avv. CO 1, a suo dire azionista di RE 1, e l’avv. RE 2, amministratrice della società anonima, sono in corso da tempo contenziosi relativi alla revoca dell’amministratrice (incarti 12.2011.114 e 12.2011.186 della Seconda camera civile, già terminati) e alla consegna dei certificati azionari (incarto 11.2011.51 della Prima camera civile);

 

                                         che con istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 6 marzo 2012 l’avv. CO 1 ha chiesto al Pretore di nominare, già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b CO un amministratore pro tempore di RE 1 nella persona di S__________, già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura giudiziaria;

 

                                         che con decisione in via supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore ha accolto l’istanza, precisando che il “decreto è immediatamente esecutivo e va eseguito immediatamente” e citando le parti all’udienza;

 

                                         che il Pretore ha poi respinto il 4 aprile 2012 una domanda di provvedimenti supercautelari presentata dall’avv. RE 2 il 30 marzo 2012, ha annullato l’udienza già prevista e l’ha sostituita con l’assegnazione di un termine all’istante per la presentazione di replica, e all’amministratore da lui designato per la presentazione di eventuali osservazioni alle due contrapposte istanze, motivando tale decisione con la corposità dell’allegato 30 marzo 2012 e con la complessità della vertenza;

 

                                         che con reclamo 16 aprile 2012, conformemente ai rimedi giuridici indicati dal Pretore in calce alla decisione 4 aprile 2012, l’avv. RE 2, agendo per sé e per RE 1, chiede in via cautelare urgente di ordinare al Pretore di revocare il proprio decreto supercautelare del 7 marzo 2012 e nel merito di accertare la nullità delle decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012, rispettivamente di annullarle, con protesta di spese e ripetibili;

 

                                         che il rimedio di diritto, corredato da numerosa documentazione, non è stato notificato alla controparte;

 

 

in diritto:                        che, preliminarmente, ci si può chiedere se l’avv. RE 2 sia ancora legittimata ad agire per conto della società RE 1, dopo l’emanazione della citata decisione 7 marzo 2012;

 

                                         che la questione può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio di diritto, come si vedrà in seguito, essendo manifestamente irricevibile;

 

                                         che le “decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili mediante appello nel caso in cui il valore superi fr. 10'000.-;

 

                                         che questa Camera ha già avuto occasione di determinare in fr. 100'000.- il valore della vertenza societaria oggetto di esame, così che l’atto denominato “reclamo” va trattato e deciso alla stregua di un appello;

 

                                         che l'art. 265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;

 

                                         che dopo aver emanato il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), il giudice convoca le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC);

 

                                         che sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull'istanza (art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”);

 

                                         che nella fattispecie l’avv. RE 2 impugna sia la decisione 7 marzo 2012, con la quale il Pretore ha accolto l’istanza 6 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 con la quale ha respinto la sua domanda di provvedimenti supercautelari del 30 marzo 2012;

 

                                         che in entrambi i casi il Pretore si è manifestamente pronunciato su due istanze volte all’ottenimento di provvedimenti cautelari d’urgenza ovvero supercautelari, emanando decisioni supercautelari e disponendo il seguito della procedura come previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC, ovvero convocando dapprima le parti a un’udienza e poi, preso atto della complessità della vertenza e della mole dell’istanza 30 marzo 2012, assegnando alle parti un adeguato termine per prendere posizione in forma scritta;

 

                                         che in una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265), ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2);

 

                                         che quindi, sia la decisione 7 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 non sono impugnabili, di modo che il rimedio di diritto qui proposto sfugge a qualsiasi esame e non è necessario esaminarlo nel merito;

 

                                         che il diritto di essere sentito invocato dall’appellante viene garantito dalla possibilità di partecipare a un’udienza oppure di prendere posizione in forma scritta, come previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC;

 

                                         che le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato;

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 312 CPC e sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 16 aprile 2012 è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell’avv. RE 2. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.