Incarto n.
12.2012.72

Lugano

4 maggio 2012/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.230 (procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 febbraio 2012 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

 

 

 

 

chiedente l’espulsione della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali, servizi e scantinato nello stabile denominato “__________”, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 18 aprile 2012;

 

appellante la convenuta, che con lettera 24 aprile 2012 si oppone all’espulsione e chiede non le vengano addebitate spese e ripetibili, adducendo di aver sempre pagato l’affitto e di non avere mezzi per sostenere le spese del trasloco e le spese processuali;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che la società AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 dal 1° dicembre 2009 un appartamento di 4 ½ locali, servizi e scantinato nello stabile __________ in via __________, al canone di locazione mensile di fr. 1'100.- oltre acconti per le spese accessorie (doc. A);

 

                                         che il 15 luglio 2010 il legale dell’amministrazione ha notificato alla conduttrice mediante il modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2010 (doc. B);

 

                                         che la procedura di contestazione della disdetta avviata dalla conduttrice è stata stralciata dai ruoli il 6 aprile 2011 (DI.2010.436) in seguito a una transazione giudiziale in forza della quale il contratto di locazione è stato prorogato al 28 febbraio 2012, senza possibilità di ulteriore proroga (decreto di stralcio 6 aprile 2011, doc. C);

 

                                         che la conduttrice non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, motivo per cui la proprietaria l’ha convenuta il 29 febbraio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

 

                                         che all’udienza del 17 aprile 2012 la rappresentante della proprietaria ha confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre la convenuta, anch’essa patrocinata, si è opposta all’espulsione;  

 

                                         che con decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accertato che la conduttrice non aveva riconsegnato i locali alla scadenza della proroga unica a suo tempo concordata e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;

 

                                         che con lettera 24 aprile 2012 AP 1 dichiara di opporsi all’espulsione, affermando di aver sottoscritto la proroga unica fino al 28 febbraio 2012 nell’errata convinzione di poterne chiedere un’altra in seguito e sostenendo di essere stata vittima di soprusi da parte di altri abitanti dello stabile, concludendo che non aveva intenzione di lasciare l’appartamento non avendo un’altra sistemazione ed essendo sprovvista dei mezzi finanziari per sostenere il trasloco e le spese processuali;

 

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

 

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 39’600.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

 

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                         che nella fattispecie AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver fondato erroneamente la sua decisione su un accordo del 6 aprile 2011 da lei sottoscritto nella convinzione di poter poi ridiscutere la sua permanenza nell’appartamento, aggiunge di aver sempre pagato la pigione e di essere vittima di soprusi da parte di altri abitanti dello stabile;

 

                                         che la critica è del tutto infondata, poiché all’udienza del 6 aprile 2011 la conduttrice, accompagnata e rappresentata dall’A__________, ha sottoscritto una proroga unica e definitiva del contratto al 28 febbraio 2012, senza possibilità di ulteriore proroga (doc. C);

 

                                         che pertanto il suo rifiuto di riconsegnare i locali alla scadenza del contratto è del tutto ingiustificato, anche se ella continua a versare la pigione per l’appartamento da lei ancora occupato senza valido titolo giuridico;

 

                                         che di conseguenza non è necessario esaminare i motivi che hanno condotto alla disdetta del contratto di locazione, terminato definitivamente il 28 febbraio 2012, né lo stato di salute dell’appellante o i suoi asseriti problemi economici;

 

                                         che quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha pronunciato l’espulsione dell’appellante dai locali da lei occupati senza titolo giuridico;

 

                                         che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

 

                                         che per quel che concerne le asserite difficoltà economiche evocate dall’appellante, il Pretore aggiunto ne ha già tenuto conto, riducendo ai minimi termini le spese processuali e l’indennità per ripetibili accordate alla controparte;

 

                                         che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, e che anche in questa sede esse possono eccezionalmente essere ridotte al minimo, tenuto conto delle asserite difficoltà economiche addotte dall’interessata.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 24 aprile 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 18 aprile 2012 SO.2012.230 è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell’appellante AP 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).