Incarto n.
12.2012.7

Lugano

10 febbraio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nelle cause inc. n. SO.2011.5233 e SO.2011.5235 (tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promosse con istanze 1° dicembre 2011 da

 

 

AO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

  AP 2 

 

 

 

 

 

chiedente lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento di 5 locali al quinto piano, via __________, __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 11 gennaio 2012;

 

appellanti i convenuti, che con atto congiunto 18 gennaio 2012 chiedono di poter posticipare la decisione;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che AO 1, rappresentata da RA 1 ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 dal 1° giugno 2011 un appartamento di 5 locali al quinto piano, via __________, per un canone di locazione mensile di fr. 1'651.- oltre fr. 200.- mensili a titolo di acconto spese accessorie e fr. 85.- mensili a titolo di acconto spese di riscaldamento (doc. A);

 

                                         che il 12 luglio 2011 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato entrambi i coniugi, con lettera separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di giugno e luglio 2011, per un totale scoperto di fr. 3'902.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. B);

 

                                         che analoga diffida di pagamento è stata inviata, sempre a ognuno dei coniugi con plico separato, il 13 settembre 2011, per le pigioni arretrate di giugno, luglio e agosto 2011, per un totale di fr. 7’774.- (doc. B);

 

                                         che il 28 settembre 2011 l’amministrazione ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 30 novembre 2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida del 12 luglio 2011 (doc. C);

 

                                         che i coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome della proprietaria, ha convenuto ognuno di loro con istanza 1° dicembre 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

 

                                         che all’udienza dell’11 gennaio 2012 la rappresentante della proprietaria ha confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva per entrambi i coniugi, e AP 1 ha riconosciuto di non aver pagato le pigioni per difficoltà finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;

 

                                         che gli incarti SO.2011.5235 e SO.2011.5233 sono stati congiunti per un’unica discussione e un’unica decisione;

 

                                         che con decisione 11 gennaio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

 

                                         che con appello 18 gennaio 2012 AP 1 ed AP 2 adducono di non avere nessuna sistemazione per la famiglia e chiedono la possibilità di posticipare la decisione, “onde poter trovare una sistemazione con l’aiuto del Comune”, avendo chiesto prestazioni assistenziali;

 

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

 

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 59’436.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

 

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                         che nella fattispecie i coniugi non muovono critiche alla decisione del Pretore né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto e si limitano a ribadire le loro difficoltà finanziarie e le precarie condizioni di salute del marito, come anche l’assenza di una sistemazione alternativa nell’attesa di una risposta alla loro domanda di prestazioni assistenziali;

 

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

 

                                         che a ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, l’opposizione allo sfratto si rivelerebbe infondata, poiché gli appellanti hanno ammesso la mora nel pagamento delle pigioni e dagli incarti risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, sicché a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha disposto l’esecuzione diretta;

 

                                         che una decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;

                                         che gli oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

                                         che nella determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 18 gennaio 2012 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 11 gennaio 2012 nelle cause SO.2011.5233 e SO.2011.5235 è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

-    

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).