|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.396 (opposizione a precetto esecutivo civile, azione di rendiconto) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con opposizione 21 marzo 2008 da
|
|
AP 1 |
|
|
contro |
|
|
AO 1 |
||
|
|
|
|
|
con cui la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 13 marzo 2008, mediante il quale la procedente aveva formulato una richiesta di rendiconto per avere informazioni, estese al territorio svizzero e alle succursali estere della precettata e inerenti gli ultimi dieci anni, sul conto n. __________ intestato al defunto marito __________ __________ presso AO 1 sulla sussistenza e il contenuto di "tutte le relazioni intestate o cointestate sotto qualsiasi forma, denominazione o cifra, procuratore, detentore di cassette di sicurezza" al de cuius (relazioni dirette fra il de cuius e la precettata) o delle quali era beneficiario economico e, in caso di estinzione di dette relazioni, la relativa data e le generalità delle persone alle quali il patrimonio o gli atti sono stati rimessi, così come sull’esistenza "ed elenco del fiduciario/i, società anonima/e, Fondazioni del Lichtenstein, Anstalt del Liechtenstein, trust di diritto anglosassone o altre entità giuridiche" di cui il de cuius era beneficiario economico e le generalità del fiduciario, società anonima o altra personalità giuridica, e composizione degli organi societari, nonché le generalità della Fondazione di famiglia o Anstalt del Liechtenstein, trust, e composizione del consiglio di fondazione, del protector, dei trustees o membri del consiglio amministrazione (relazioni indirette);
opposizione avversata dalla procedente che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore con sentenza 5 giugno 2008 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla precettata di informare la procedente sul conto n. __________, nella misura in cui intestato o cointestato al defunto __________ __________, di elencare tutte le altre relazioni intestate o cointestate al defunto sotto qualsiasi forma, denominazione o cifra, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza, e, in caso di estinzione di dette relazioni, i documenti attestanti la relativa data, nonché i giustificativi bancari di pagamento rispettivamente di bonifico dei relativi importi in conto fino all’estinzione;
appellante la procedente, che con atto di appello 16 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la precettata a fornirle anche le informazioni da lei richieste in merito alle relazioni da lei definite "indirette" tra il de cuius e la precettata, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la precettata con osservazioni 14 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame e, con atto di appello nel frattempo interposto il 20 giugno 2008, chiede anch’essa la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare integralmente l’opposizione al precetto esecutivo civile, pure con protesta di spese e ripetibili;
e ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A_458/2011 emanata il 22 marzo 2012 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che in accoglimento del ricorso della banca opponente ha riformato il giudizio di appello emanato il 31 maggio 2011 (inc. 12.2010.160) e ha respinto l’appello 16 giugno 2008 della procedente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 26 giugno 2009 (inc. 12.2008.130) questa Camera ha respinto entrambi gli appelli presentati da procedente e opponente contro la sentenza 5 giugno 2008 del Pretore;
che su ricorso della procedente la I Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 26 luglio 2010 ha annullato tale giudizio e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
che con sentenza 31 maggio 2011 (inc. 12.2010.160) questa Camera ha parzialmente accolto l’appello della procedente e ha posto la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese a carico dell’appellante per 1/10 e a carico della banca opponente per 9/10, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla procedente fr. 6'000.- per ripetibili ridotte di appello;
che la I Corte civile del Tribunale federale, con sentenza 22 marzo 2012 4A_458/2011, su ricorso della banca opponente ha annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso di respingere l’appello 16 giugno 2008 della procedente nella misura in cui è ricevibile e ha poi rinviato la causa alla Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali;
che alla procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese;
che la determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI);
che rimangono da decidere solo i costi relativi all’appello 16 giugno 2008 della procedente, poiché la precedente sentenza è passata in giudicato per quel che concerne l’appello 20 giugno 2008 della banca, e visto l’esito della vertenza non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sulle spese;
che la procedente risulta in definitiva essere interamente soccombente sul proprio appello 16 giugno 2008, sicché si possono riprendere per gli oneri processuali di questa sede le considerazioni già esposte nella sentenza 26 giugno 2009 al considerando 10 (inc. 12.2008.130), note alle parti;
che tenuto conto di un valore stimato di fr. 14'250'000.- per l’azione di rendiconto, le spese processuali di appello possono essere fissate in fr. 2'000.-, mentre per le ripetibili si tiene conto delle osservazioni 14 ottobre 2008 (quattro pagine) e 22 ottobre 2010 (1 pagina e mezza), sicché esse possono essere contenute in fr. 18'000.-;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi.
richiamati per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Le spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 2'000.- da anticiparsi dall’appellante AO 1, rimangono a suo carico. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 18'000.- per ripetibili di appello.
II. Notificazione:
|
|
-; -.
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).