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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.354 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 12 maggio 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2003 - domanda non riproposta nelle conclusioni -, l’accertamento giuridico della validità della convenzione di cessione della Boutique __________ del17 dicembre 2003 stipulata tra l’attore e la convenuta, e quindi del credito di fr. 50'000.- vantato a tale titolo dall’attore contro la convenuta, pagabile in rate mensili di fr. 1'000.- ciascuna a far tempo da 1° gennaio 2004 fino al 1° marzo 2008, e quindi la condanna sulla base di suddetta convenzione della convenuta al pagamento di fr. 17'000.- oltre il 5% di interessi su ogni rata di fr. 1'000.- dal 1° giorno di ogni mese, a far tempo dal 1° gennaio 2004 per le rate scadute nel periodo gennaio 2004 - maggio 2005, protestate spese e ripetibili;
domande avversate dalla convenuta, che ha chiesto a sua volta di mantenere l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, e di accertare che l’attore le deve fr. 5'568,70 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, da mettere in compensazione con eventuali pretese riconosciute dell’attore, protestate tasse, spese e ripetibili;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 20 aprile 2012 accogliendo parzialmente la petizione limitatamente a fr. 15'943,30 oltre interessi al 5% su fr. 943,30 a decorrere dal 1° febbraio 2003 e per il resto su ogni singola rata da fr. 1'000.- a decorrere dalle rispettive scadenze ogni primo del mese, per la prima rata a decorrere dal 1° marzo 2003;
appellante la convenuta che, con appello 15 maggio 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, di porre la tassa di giustizia e le spese del primo giudizio a carico dell’attore e di condannare quest’ultimo a rifonderle congrue ripetibili in base alla vTOA;
mentre AO 1, ora S__________, con osservazioni 14 marzo 2013 postula la reizione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
premesso che con sentenza 13 agosto 2012 questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 costestualmente all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A.
AO 1 e AP 1 si sono sposati il 25 gennaio
1985 e dalla loro unione è nata il 16 aprile 1986 la figlia B__________. La moglie
aveva avuto da una precedente relazione un figlio, M__________. Alla fine del
2003 i coniugi si sono separati di fatto. Durante un’assenza prolungata del
marito, il 2 giugno 2003 la moglie ha prelevato la somma di fr. 15'000.- sul
conto privato di costui presso la Banca__________ di Lugano, somma che ha
condotto, insieme ad altri fatti contestati, alla denuncia della moglie da
parte del marito terminata con un decreto di abbandono da parte del Ministero
pubblico (inc. rich. IV). Sulla base di una convenzione stipulata in data 17
dicembre 2003 (doc. G), relativa alla proprietà del negozio “Boutique __________
di AO 1” sito a __________, dove i coniugi esercitavano da diversi anni le loro
rispettive attività lucrative, il marito ha fatto spiccare in data 23 aprile
2004 dall’UE di Lugano nei confronti della moglie il PE n. __________ per il
pagamento di fr. 4'000.- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2004, delle spese
(fr. 70.-) nonché delle tasse (fr. 20.-) per il precetto, al quale si è opposta
l’escussa.
L’opposizione provvisoria della moglie è stata in seguito confermata dalla
sentenza 24 settembre 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
(inc. rich. EF.2004.1174, doc. T). Precedentemente, con
costituzione in data 16 dicembre 2003, AP 1 e il figlio M__________ avevano
fondato una società a garanzia limitata (Sagl), denominata “__________Sagl”,
che riprendeva di fatto la precedente attività esercitata dai coniugi nello
stesso negozio “Boutique __________ sopracitato (doc. 13, H). Il marito con scritto
5 aprile 2004 ha notificato all’Ufficio del Registro di commercio la cessazione
della sua attività alla fine del 2003, chiedendo la cancellazione della ditta
individuale “Boutique __________ di AO 1” dal RC (doc. I, L). Il 19 maggio 2004, la moglie e la figlia B__________ hanno chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, la condanna del rispettivo marito e padre al pagamento di
un contributo alimentare in loro favore. Tali procedure sono terminate con dei
decreti di stralcio 28 giugno 2004 (inc. rich. DI.2004.531 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, doc. R e S).
B.
Con petizione 12 maggio 2005 AO 1 ha chiesto da un lato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, a titolo di
restituzione di un prelevamento di pari importo da lui considerato illecito da
un suo conto, d’altro lato l’accertamento della validità della convenzione
sottoscritta dai coniugi in data 17 dicembre 2003 (doc. G), ossia
l’accertamento del credito di fr. 50'000.- da lui vantato a tale titolo nei
confronti della convenuta, pagabile in rate mensili da fr. 1'000.- dal 1°
gennaio 2004 al 1° marzo 2008, e la conseguente condanna della convenuta al
versamento di fr. 17'000.- oltre interessi al 5% su ogni rata di fr. 1'000.-
dal 1° giorno di ogni mese, a far tempo dal 1° gennaio 2004, per le rate
scadute nel periodo gennaio 2004-maggio 2005. In merito al doc. G, l’attore ha sostenuto in sunto che con quello scritto egli cedeva alla
moglie il proprio negozio per la somma di fr. 50'000.-. Non ha invece
riconosciuto alcuna portata giuridica alla dichiarazione 12 aprile 2003, da lui
sottoscritta (doc. 3), presentata dalla convenuta la prima volta durante la
procedura di rigetto dell’opposizione, poiché ha asserito di averla firmata
unicamente a seguito della richiesta di sua moglie che ne abbisognava per
gestire il negozio durante una sua assenza all’estero.
Con risposta 14 ottobre 2005 la convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha dapprima
sostenuto che l’attore, intenzionato a trasferirsi definitivamente all’estero,
le aveva ceduto gratuitamente la sua quota parte di attività della__________”
(doc. 3), prelevando poi sia denaro che i suoi attrezzi di lavoro. La convenuta
ha in seguito contestato la validità del documento firmato il 17 dicembre 2003,
che l’attore l’aveva convinta a firmare per asseriti motivi fiscali e
approfittando del suo precario stato di salute: in ogni modo l’attore non
poteva vendere ciò che non gli apparteneva più, senza contare che l’importo di
fr. 50'000.- non trovava riscontro nel valore della merce risultante dalla
contabilità 2002-2003. In merito al prelievo di fr. 15'000.- la convenuta
contesta ogni illecito, come dimostrato in sede penale e riconosciuto da un
decreto di abbandono; prudenzialmente ha comunque sollevato l’intervenuta
prescrizione di una pretesa di indebito arricchimento. Infine la convenuta ha postulato
il riconoscimento di un credito nei confronti del marito di fr. 5'568,70 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 (comprensivi di fr. 836,70 per il canone di
locazione del negozio, di fr. 4'512.- per i versamenti derivanti dall’attività
lucrativa effettuati sul conto di lui e di fr. 220.- a titolo di ripetibili,
cifra stabilita con sentenza 24 settembre 2004, doc. T), da mettere in
compensazione con eventuali pretese riconosciute all’attore.
Con replica 15 novembre 2005, l’attore si è sostanzialmente riconfermato
nelle sue allegazioni e domande di giudizio, alle quali però si sono aggiunte
le richieste di stralciare dagli atti di causa il doc. 1 presentato dalla
convenuta, nonché di respingere il petitum n. 2 della risposta della
convenuta, poiché non conforme all’azione riconvenzionale giusta l’art. 173
CPC-TI. Nel suo allegato di duplica, la parte convenuta ha avvalorato le sue
allegazioni e richieste di giudizio formulate con la risposta.
Durante l’istruttoria è stata presentata una domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria (act. VI) da parte dell’attore alla quale la
convenuta si è opposta, nonché un’istanza di restituzione in intero del 4
gennaio 2007 (act. XIII) per l’ammissione dei doc. Z, AA e BB, in dimostrazione
del fatto nuovo che la Banca __________ avrebbe risarcito l’attore per il
prelevamento di fr. 15'000.- effettuato dalla convenuta sul suo conto.
Contestualmente a quest’ultima istanza è stata ritirata da parte dell’attore la
domanda di assistenza giudiziaria (act. XIV). Con decreto 28 agosto 2008 il
Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero di parte attrice,
ammettendo i documenti presentati DD, EE, FF (act. XXII).
Rinunciando al dibattimento finale, le parti hanno presentato gli allegati
conclusivi, nei quali si sono riconfermate nelle loro richieste di giudizio,
con l’unica variazione apportata dall’attore che ha abbandonato la pretesa di
risarcimento di fr. 15'000.- oltre interessi per il prelevamento asseritamente illecito
della convenuta postulato in petizione.
C. Statuendo con sentenza 20 aprile 2012, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione dell’attore limitatamente a fr.
15'943,30 oltre interessi, poiché ha riconosciuto parzialmente il credito
postulato dalla convenuta per fr. 1'056,70 ponendolo in compensazione. Ha
inoltre posto a carico dell’attore fr. 800.- per gli oneri giudiziari, e i
restanti fr. 2'400.- per tassa e spese di giustizia a carico della convenuta,
che è stata altresì condannata al versamento di fr. 4'000.- all’attore a titolo
di parziali ripetibili.
Il Pretore ha dapprima negato allo scritto 12 aprile 2003 dell’attore (doc. 3)
il carattere di una donazione della __________, o di una parte della stessa, a
favore della convenuta. Il primo giudice ha quindi considerato valido il
documento firmato dalle parti il 17 dicembre 2003 (doc. G) in quanto funzionale
allo scopo di liquidare l’attività fino a quel momento condotta insieme,
pertanto ha respinto la tesi dell’atto similato avanzata dalla convenuta.
Riguardo al doc. G il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva siccome sollevata dalla convenuta solo con le
conclusioni ed ha ritenuto comunque parte all’accordo unicamente i due coniugi.
Da ultimo il primo giudice ha riconosciuto alcune pretese vantate dalla
convenuta nei confronti dell’attore a titolo di arricchimento indebito e le ha
quindi poste in compensazione con quanto da ella dovuto in virtù del doc. G.
D. Con appello 15 maggio 2012 AP 1 è
insorta contro la decisione pretorile, chiedendo in riforma del giudizio
impugnato il respingimento della petizione, l’accollamento delle spese
giudiziarie di fr. 3'200.- all’attore, nonché la rifusione da parte di
quest’ultimo in suo favore di congrue ripetibili.
Con osservazioni 14 marzo 2013 AO 1, ora S__________, ha chiesto la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Delle contrapposte tesi esposte in questa sede si dirà nei considerandi che
seguono.
e considerato
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese
(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso
avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta
dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
La legittimazione delle parti, attiva o
passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il
giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del TF 11 novembre
2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009 pag. 146; DTF 126 III 59
consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114
II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167
consid. 3; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 181, N. 641). Laddove la procedura sia retta dalla massima
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza TF 11 novembre 2008, inc.
4A_165/2008, consid. 7.3, 7.3.3, 7.4; Cocchi/Trezzini,
op. cit., art. 181, N. 642 e riferimenti; W.
Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in
particolare pag. 18, 22, 23: in quest’ultima pagina con esempi relativi
all’esame d’ufficio del giudice e ai suoi limiti).
In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle
parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti
presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite.
Determinare la legittimazione passiva di una parte
significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome,
una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF
2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n.
12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale l’attore procede (Bohnet,
CPC commenté, cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11
gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto
2012 inc. n. 12.2010.221).
3.
Nel presente caso il Pretore ha respinto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla conventua, da
un lato poiché fatta valere solo nelle conclusioni (art. 78 CPC-TI), d’altro
lato poiché “l’accordo 17 dicembre 2003 è stato sottoscritto dalla moglie a
proprio nome ed in esso AO 1 si è impegnato a non vantare pretese future nei
confronti della moglie stessa” (sentenza impugnata, consid. 3.3 in fine).
La convenuta, con l’appello in esame, ribadita la priorità del doc. 3 nei suoi rapporti
con l’attore e la conseguente nullità del doc. G, sostiene che ai sensi di
quest’ultimo il debitore è semmai la W__________ Sagl, ciò che esclude la sua
legittimazione passiva nella causa avviata da AO 1, senza contare che quest’ultimo,
nel citato doc. G, precisava che anche in futuro non avrebbe sollevato pretese
nei confronti della moglie. L’appellante aggiunge che, nella denegata ipotesi
in cui si volesse considerare valido l’accordo del 17 dicembre 2003, e sempre
impregiudicato il contenuto del doc. 3, a beneficiare della, a suo dire fantomatica, cessione della quota del 50% del negozio sarebbe semmai __________ R__________,
dal momento che ella era già proprietaria in egual misura.
L’attore, nelle osservazioni all’appello, considera corretta l’interpretazione
data dal Pretore all’accordo del 17 dicembre 2003, ossia la liquidazione
dell’attività commerciale fino a quel momento condotta insieme dai coniugi AO 1,
e rileva come l’appellante non abbia spiegato per quale motivo la conclusione
del primo giudice sarebbe errata. In merito al tema della legittimazione
passiva l’attore rimprovera all’appellante da un lato di non aver indicato per
quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a considerare tardiva l’eccezione
sollevata solo nelle conclusioni, d’altro lato di sostenere un ragionamento
impossibile pretendendo che solo la nuova società avrebbe potuto acquistare la
ditta individuale, dal momento che ciò contrasta con la modalità di
costituzione della Sagl e con la volontà delle parti.
4.
Ci si potrebbe avantutto chiedere se
l’eccezione di assenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
nelle conclusioni sia effettivamente tardiva oppure se, dal momento che ella
aveva già negato in sede di risposta di dovere alcunché all’attore sulla base
del doc. G, la questione non avrebbe dovuto essere sollevata d’ufficio dal
giudice, dato che a una parte non può derivare pregiudizio per essersi avvalsa
di una norma o di una tesi giuridica errata (v. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessordnung, 3a
ed., pag. 155 e 156). Il quesito può rimanere indeciso ritenuto che, come sopra
esposto, il problema della legittimazione delle parti dev’essere esaminato
d’ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati, ossia in
casu sulla base della documentazione agli atti, e sulla base delle tesi esposte
in questa sede.
5.
Dal momento che la reale volontà delle parti
non può essere stabilita, occorre interpretare l’accordo del 17 dicembre 2003,
riguardo al tema della legittimazione passiva, in base al principio
dell’affidamento: deve cioè essere ricercato il senso che, secondo le regole
della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle
dichiarazioni dell’altra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, quali lo
scopo e gli interessi delle parti. Il principio dell’affidamento permette di
imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo
comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (per
molte: v. DTF 136 III 186 consid. 3.2, 130 III 417 consid. 3.2, 129 III 118
consid. 2.5).
6.
Emerge dagli atti, ed è peraltro
incontestato, che dal 1997 al 2003 gli allora coniugi AO 1 e AP 1 gestivano in
comune la Boutique W__________ sita in __________ a __________ (v. verbale udienza
12 febbraio 2008, I__________, in particolare risposte a domande 2.6, 12.2 e
12.3). Parimenti incontestato che la cessazione della collaborazione ha
coinciso con la separazione dei coniugi avvenuta nell’aprile del 2003 (v. petizione
12 maggio 2005, pt. 1; verbale udienza citata, I__________, risposta a domanda
3.2). AO 1 e AP 1 hanno ancora collaborato nella gestione del negozio da agosto
a novembre 2003, allorquando la separazione è divenuta definitiva (v.
petizione, pt. 2; verbale udienza citata, I__________, risposta a domanda 12).
In data 16 dicembre 2003 AP 1 ed il figlio __________ R__________ hanno
costituito la W__________, con recapito in __________ a __________; entrambi
erano soci e gerenti con firma individuale (v. doc. 13). AO 1 ha chiesto il 5 aprile 2004 all’Ufficio del Registro di commercio la cancellazione della ditta
individuale “Boutique W__________ di AO 1” indicando che quell’attività era cessata alla fine del 2003 (v. doc. I e L); sempre nel 2004 ha aperto con una terza persona un negozio in __________ a __________, occupandosi, come in
precedenza, della posa di piercing e tatuaggi (v. verbale udienza citata, I__________
AO 1, risposte a domande 7, 7.1 e 7.4; doc. 34).
L’accordo del 17 dicembre 2003 (doc. G), che il Segretario assessore della
Pretura di Lugano, sezione 5, nel suo giudizio del 24 settembre 2004, ha giustamente definito confuso (v. inc. rich. EF.2004.1174), si inserisce nel contesto appena
descritto.
In questo documento, che il Pretore ha tradotto al considerando 3.1 del suo
giudizio, AO 1 dichiara avantutto che la Boutique W__________ appartiene alla
Sagl di sua moglie e di suo figlio. Egli aggiunge che a titolo di
liquidazione/indennità è previsto l’importo di fr. 50'000.- da versare in rate
mensili da fr. 1'000.-, la prima il 1° gennaio 2004. L’accordo da atto
dell’esistenza di un consenso comune e AO 1 aggiunge in conclusione che anche
in futuro non avrebbe più sollevato pretese né agito contro la moglie. Il testo
è firmato da AO 1 e AP 1.
Ora, se la Boutique W__________ appartiene alla Sagl di AP 1 e del figlio __________
R__________, non è dato comprendere per quale ragione, e comunque il testo del
doc. G è silente al riguardo, la sola AP 1 sarebbe debitrice a titolo
individuale dell’importo ivi indicato di fr. 50'000.-. Ciò a maggior ragione se
si osserva che la W__________ avrebbe continuato ad operare in __________ a __________,
ossia dove fino a fine 2003 gli allora coniugi AO 1 gestivano insieme la
Boutique W__________. In altri termini, dal momento che non è stata AP 1 a continuare da sola l’attività ivi posta, bensì la neo costituita società, ancora una volta non si
vede per quale motivo ella sarebbe l’unica debitrice dell’importo di
liquidazione. Come rettamente sostenuto dall’appellante ciò si porrebbe poi in
contrasto con il fatto che ella già gestiva l’attività commerciale in un regime
di sostanziale comproprietà. Il fatto che AP 1 abbia firmato l’accordo a proprio
nome, come evidenziato dal primo giudice, non consente di giungere a differente
conclusione. Pretendere da una persona non giurista che indichi accanto alla
firma la ragione sociale e non il proprio nome appare eccessivo alla luce delle
circostanze. Anche il fatto che AO 1 si sia impegnato a non più vantare pretese
e a non più procedere nei confronti della moglie, non permette di sostanziare
la legittimazione passiva di quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto
dal primo giudice, in assenza di migliori indicazioni in merito. Ella non
diventa debitrice dell’importo di fr. 50'000.- dovuto in contropartita di beni
riconosciuti proprietà di una società - così è perlomeno da intendere
l’accordo, impregiudicata la sua validità - per il fatto che il marito non
intendeva vantare altre pretese - a che titolo non è dato sapere - nei suoi
confronti. Il senso oggettivo di quella frase, cui occorre attenersi, è
semplicemente che AO 1, in ragione dell’accordo con la Sagl, non avrebbe
parallelamente richiesto più nulla alla moglie.
In conclusione, l’insieme delle circostanze porta a concludere che AP 1, quale
persona fisica, non è parte all’accordo di cui al doc. G e quindi difetta della
legittimazione passiva per il debito di fr. 50'000.- contenuto nel medesimo.
Ne deriva che l’appello, nella misura in cui sostiene che debitore di AO 1 è
semmai la W__________, ciò che esclude la legittimazione di AP 1 nella causa
contro di lei promossa, dev’essere accolto con conseguente riforma del primo
giudizio nel senso che la petizione dev’essere respinta. Visto quanto precede
non è pertanto possibile esaminare la (contestata) validità del menzionato doc.
G.
7. L’appellante ha chiesto di condannare la controparte a rifonderle
congrue ripetibili in base alla TOA. Questa normativa si applica in effetti
alla fissazione delle ripetibili di primo grado dato che la causa è iniziata
prima del 1° gennaio 2008 (v. art. 16 e 17 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili). L’appellante omette però di quantificare la sua richiesta,
rispettivamente di produrre la sua nota d’onorario, di modo che le ripetibili
devono essere stabilite per apprezzamento da parte di questa Camera (da ultimo
II CCA 26 settembre 2013, inc. 12.2012.3, consid. 14). Valutati i criteri
dell’art. 8 vTOA e le percentuali previste dall’art. 9 vTOA, ritenuto che il
valore di causa in prima sede era pari a fr. 65'000.- (v. sentenza impugnata,
consid. 6), vanno riconosciuti a favore della convenuta fr. 6'000.- per
ripetibili.
Le spese processuali e le ripetibili di appello, calcolate sulla base di un
valore ancora litigioso in questa sede di fr. 50'000.-, importo determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la
soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 15 maggio 2012 di AP 1, è
accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 20 aprile 2012, inc. OA.2005.354, del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
1. La petizione
12 maggio 2005 di AO 1
è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare come di rito, restano a carico della parte attrice, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
3. Invariato
II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1'500.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, ora S__________, il quale verserà all’appellante fr. 1'800.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).