Incarto n.
12.2012.86

Lugano

31 gennaio 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nelle cause - inc. n. DI.2009.1850 e 1851 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promosse con istanza 16 dicembre 2009 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare (inc. n. DI.2009.1851), cautelare (inc. n. DI.2009.1850) e nel merito, di far ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di astenersi da ogni atto di concorrenza diretta e/o indiretta nel suo ramo di commercio, astenendosi in particolare dal contattare la sua clientela allo scopo di incitarla a rescindere i contratti con lei in essere e dall’eseguire qualsiasi atto in nome e/o per conto di qualsiasi società concorrente, segnatamente di T__________ SA, __________, e (ii) di restituirle entro 5 giorni il veicolo Volvo __________ (targhe __________) di sua spettanza;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, salvo poi aver riconsegnato il veicolo nelle more della causa, e che il Pretore con “sentenza” 4 maggio 2012 ha respinto ai sensi dei considerandi;

 

appellante l'istante con atto di appello 18 maggio 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto per acquiescenza e in subordine l’annullamento della decisione e il rinvio della causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria ed emanazione di un nuovo giudizio, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con risposta 6 luglio 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   AO 1, dal 16 ottobre 2000 (doc. 2), ha lavorato per AP 1, società attiva nell’offerta di servizi telematici per la gestione d’impianti tecnici, nella consulenza aziendale e nella gestione d’iniziative commerciali (cfr. doc. A), di cui è in seguito pure divenuto azionista in ragione del 20% (cfr. doc. B).

                                         In data 24 settembre 2009, poco dopo aver inoltrato le sue dimissioni con effetto al 30 novembre 2009 (doc. D e E), egli è stato licenziato in tronco dalla sua datrice di lavoro (doc. C).

 

 

                                   2.   Con istanza 16 dicembre 2009, avversata da AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, evidenziando in particolare come costui, tramite T__________ SA, società da lui fondata nel novembre 2009 ed attiva sostanzialmente nel medesimo ambito commerciale (cfr. doc. F), avesse già cercato di sottrarle, talora con successo, dei clienti di vecchia data (ad esempio __________ e __________, cfr. doc. I e L) e avesse indotto il cliente S__________ SA a violare un accordo di esclusiva concluso con lei (doc. M), il tutto in violazione delle norme statutarie che prevedevano un divieto di concorrenza tra gli azionisti (doc. O), dell’art. 321a cpv. 4 CO che impediva al lavoratore di utilizzare e di rivelare a terzi fatti di natura confidenziale conosciuti durante il rapporto di lavoro, rispettivamente delle norme sulla concorrenza sleale (art. 4 lett. a LCSl). Di qui la sua richiesta, in via supercautelare (inc. n. DI.2009.1851), cautelare (inc. n. DI.2009.1850) e nel merito, di fargli ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di astenersi da ogni atto di concorrenza diretta e/o indiretta nel suo ramo di commercio, astenendosi in particolare dal contattare la sua clientela allo scopo di incitarla a rescindere i contratti con lei in essere e dall’eseguire qualsiasi atto in nome e/o per conto di qualsiasi società concorrente, segnatamente di T__________s SA, e (ii) di restituirle entro 5 giorni il veicolo Volvo __________ (targhe __________) di sua spettanza.

                                                                                

 

                                   3.   Nelle more della causa, il 18 agosto 2011, il convenuto ha comunicato la sua rinuncia ad insistere con il suo diritto di ritenzione sul veicolo Volvo __________, che per altro aveva provveduto a riconsegnare già il precedente 1° giugno.      

 

 

                                   4.   Con “sentenza” (correttamente: decreto) 4 maggio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza ai sensi dei considerandi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il giudice di prime cure ha preso atto che a seguito dell’avvenuta riconsegna del veicolo Volvo __________ il convenuto era risultato acquiescente nella relativa richiesta di restituzione. Quanto alla domanda avente per oggetto il divieto di concorrenza, egli ha rilevato che l’istante non aveva provato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da giustificare una tale richiesta: la clausola statutaria che prevedeva un divieto di concorrenza tra gli azionisti dell’istante, oltretutto introdotta posteriormente al licenziamento in tronco del convenuto, non era in effetti applicabile siccome contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale; non risultava che il convenuto avesse violato quanto disposto dall’art. 321a cpv. 4 CO, tanto più che non risultava che nell’ambito lavorativo quest’ultimo avesse sottoscritto una clausola di divieto di concorrenza; e neppure era stato provato che il convenuto, pur essendosi indirizzato a dei clienti dell’istante, li avesse incitati a rescindere quei contratti e si fosse reso colpevole di concorrenza sleale (art. 4 lett. a LCSl).

 

 

                                   5.   Con l’appello 18 maggio 2012 che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto per acquiescenza e in subordine di annullare la decisione e rinviare la causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria (e meglio per l’assunzione di 7 prove non ammesse a suo tempo dal giudice di prime cure) ed emanazione di un nuovo giudizio, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con la domanda principale ritiene di aver sufficientemente dimostrato, sulla base di tutta una serie di prove indiziarie, l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da giustificare l’emanazione dell’ordine di astensione da atti concorrenziali, contrari alle disposizioni statutarie, all’art. 321a cpv. 4 CO e alle norme sulla concorrenza sleale (art. 4 lett. a LCSl). La richiesta subordinata è invece formulata per il caso in cui questa Camera non ritenesse sufficiente il quadro probatorio a sua disposizione.

 

 

                                   6.   Della risposta 6 luglio 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   8.   Ancorché eccepita solo in via subordinata, la censura dell’istante relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del Pretore di parte delle prove da lei offerte (cfr. appello considerandi 7, 7.1, 7.2, 12, 12,1 e 12.2) - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - deve essere trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 30 aprile 2013 inc. n. 12.2012.151, 20 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115).

 

 

                                8.1   Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 30 aprile 2013 inc. n. 12.2012.151, 20 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115). In linea di principio l’autorità giudicante deve quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti. In altre parole essa può porre termine all’assunzione delle prove ove quelle già esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato, in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 184). Una tale decisione deve essere pronunciata solo nel caso in cui la prova offerta sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; II CCA 18 agosto 2004, inc. 12.2004.3). La valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria decisione (art. 182 cpv. 2 CPC/TI), ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che una violazione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 106 ad art. 4 Cost.). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza rispettarlo (Müller, op. cit., n. 100 ad art. 4 Cost.), così come del resto previsto dall’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC/TI, che commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di rispondere (ossia di essere sentita), oppure anche dall’art. 143 CPC/TI, che dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC/TI, quando la violazione arreca alla parte un pregiudizio non altrimenti rimediabile (II CCA 20 ottobre 1997 inc. 12.96.232, 18 agosto 2004 inc. 12.2004.3, 22 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.93).

 

 

                                8.2   Nel caso di specie l’istante ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per il fatto che il Pretore non aveva assunto 7 prove da lei offerte in occasione dell’udienza di discussione del 12 gennaio 2010, e meglio l’ispezione dal sito web www.t__________.ch (n. 2), il richiamo dal __________ dell’intero incarto relativo al rapporto di collaborazione venuto in essere con T__________ SA (corrispondenza, documentazione contrattuale, note interne, ecc., n. 3.3), il richiamo dal __________, dello scritto ricevuto nel dicembre 2009 da S__________ SA con cui la medesima dichiarava di cedere a T__________ SA i rapporti in essere tra S__________ SA ed il __________ (n. 3.4), l’edizione da T__________ SA di tutta la documentazione relativa alle modifiche del sito web www.t__________.ch intervenute posteriormente al 1° dicembre 2009 (n. 5.2), l’edizione da S__________ SA dell’intero incarto relativo ai rapporti tessuti con T__________ SA e/o con il convenuto (corrispondenza, note interne, contratti, scritti indirizzati al __________, ecc., n. 5.3), l’edizione da T__________ SA dell’intero incarto relativo ai rapporti tessuti con S__________ SA, con il __________ e con il __________ (corrispondenza, note interne, contratti, ecc., n. 5.4) ed il teste __________ (n. 6.5). La censura è in realtà irricevibile. Con ordinanza 24 giugno 2010 il Pretore ha in effetti esposto in dettaglio le ragioni che l’avevano indotto a non assumere quelle prove, a suo dire ininfluenti per tutta una serie di motivi (e meglio siccome le questioni oggetto delle prove n. 3.4, 5.3 e 6.5 riguardavano i rapporti tra l’istante e S__________ SA originati dal contratto di cui al doc. M e/o da pretese sue violazioni ed esulavano così dal contesto della causa; in quanto i rapporti oggetto della prova n. 3.3 erano già stati chiariti con l’audizione del teste __________; siccome per la prova n. 5.4 valevano le considerazioni già esposte in precedenza; e, con riferimento alle prove n. 2 e 5.2, per il fatto che il convenuto aveva già pacificamente ammesso di riconoscere che la società T__________ SA era sua e che la stessa svolgeva attività in concorrenza con quelle dell’istante), sennonché in questa sede l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con quelle argomentazioni e in particolare non ha spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise, limitandosi invece a ribadire le finalità delle singole prove da lei richieste.

 

 

                                   9.   Ma nemmeno la domanda principale con cui l’istante ritiene di aver sufficientemente dimostrato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da giustificare l’emanazione dell’ordine di astensione da atti di concorrenza, può trovare accoglimento.

 

 

                                9.1   L’istante ha invero ragione, da un punto di vista metodologico, laddove ritiene che nella particolare fattispecie il Pretore non avrebbe dovuto esigere da lei una prova piena: in effetti, a prescindere dalla questione da lei sollevata a sapere se il tema litigioso avrebbe o meno giustificato un’attenuazione del rigore probatorio richiesto nel senso che il giudice avrebbe dovuto accontentarsi di prove indiziarie e indirette, si osserva che nell’ambito di un procedimento cautelare, qual è pacificamente quello oggetto della decisione qui impugnata, è già di per sé sufficiente la verosimiglianza, e non la prova certa, del fatto che permetta l’adozione della misura cautelare (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 338 ad art. 90 e m. 29 seg. ad art. 376). Sennonché, come si vedrà, ciò non è ancora sufficiente per riformare la decisione pretorile così come auspicato dall’istante.

 

 

                                9.2   In merito ai fatti che dovevano stare alla base dell’adozione del divieto di concorrenza, si osserva che in questa sede l’istante si è sostanzialmente limitata a ricopiare (con solo alcune modifiche stilistiche e aggiunte di merito, di cui si dirà qui di seguito) quanto riportato con il suo allegato conclusionale (cfr. in particolare appello considerandi 1, 2, 2.1, 2.2, 6 primo capoverso, 6.1, 8, 8.1, 8.2 in larghissima misura, 9, 10, 10.1 in larga misura, 10.2, 10.3 in larga misura, 10.4 e 11). In tal modo (tranne per quanto riguarda le aggiunte di cui si è detto) essa non si è di principio confrontata con l’accertamento fattuale contenuto nella decisione pretorile - fondato su tutta una serie di risultanze probatorie dettagliatamente esposte nel decreto - secondo cui l’istante non aveva provato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da giustificare una tale richiesta, quando invece la giurisprudenza ha costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di primo grado oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 giugno 2013 inc. n. 12.2011.165, 17 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.184; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).

                                         Quanto alle aggiunte di merito cui si è accennato in precedenza (già esclusi i considerandi 2.3, 3, 4 e 5, che altro non sono che il riassunto dell’istanza, dell’udienza di discussione, dell’ordinanza sulle prove e della “sentenza”), le stesse non sono a loro volta tali da modificare quanto stabilito dal Pretore: l’aggiunta (di mezza pagina rispettivamente di 5 righe) riportata al secondo capoverso del considerando 6 e al considerando 6.2 d’appello, relativa all’art. 321a cpv. 4 CO e all’art. 4 LCSl, non è di particolare rilievo, trattandosi più che altro dell’esposizione teorica - senza però alcun riferimento a risultanze istruttorie - circa la violazione di quelle norme da parte del convenuto; l’aggiunta (di una pagina) riportata al primo capoverso di p. 12 dell’appello (consid. 8.2), relativa al fatto che il convenuto si sarebbe macchiato del reato di amministrazione infedele aggravata nei suoi confronti quando era alle sue dipendenze per aver percepito a sua insaputa una “provvigione” dal cliente S__________ SA, è irrilevante, da ciò non potendosi dedurre alcunché a favore dell’emanazione di un divieto di concorrenza; l’aggiunta (di mezza pagina) riportata al primo capoverso di p. 14 dell’appello (consid. 8.2), relativa al fatto che non meno di 4 clienti dell’istante erano stati “misteriosamente” traslati sulla nuova società del convenuto, non basta per ritenere infondata la conclusione pretorile circa l’assenza di un’attività sleale di accaparramento dei clienti da parte del convenuto attestata da 5 testimoni, il fatto che uno di questi (il teste __________) fosse la persona con cui il convenuto aveva concordato il ricevimento della “provvigione” di cui si è detto e potesse essere con ciò inattendibile non inficiando in ogni caso quanto riferito dagli altri 3 (dovendosi escludere la valenza della deposizione resa dal convenuto, pure considerata dal Pretore); l’aggiunta (di una pagina) riportata al considerando 8.3 d’appello è ininfluente, trattandosi unicamente del riassunto delle risultanze di cui al considerando 8.2, che però - come detto - altro non era che la ricopiatura dell’allegato conclusionale salvo le irrilevanti aggiunte di cui si è appena detto, con l’ulteriore contestazione del valore probatorio dell’interrogatorio formale del convenuto, pure già considerato in precedenza; l’aggiunta (di 3 righe) riportata al considerando 10.1 d’appello, relativa alla mancata impugnazione da parte del convenuto della modifica statutaria (doc. O) che all’art. 5bis introduceva un divieto di concorrenza tra gli azionisti dell’istante, e alla conseguente perenzione del suo diritto a contestarla, non migliora la posizione dell’istante, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza avendo in effetti stabilito l’inefficacia e con ciò la nullità di una tale clausola (cfr. Kurer, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 7 e 8 ad art. 680 CO; Chenaux, Commentaire Romand, n. 12 segg. e 16 ad art. 680 CO; Bürgi, Zürcher Kommentar, n. 9, 10 e 14 ad art. 680 CO con rif. a DTF 25 II 14 consid. 4), che il convenuto non aveva per altro approvato (cfr. doc. A1 e A4); l’aggiunta (di 5 righe) riportata al quarto capoverso del considerando 10.3 d’appello, con cui l’istante si riserva di avviare le azioni dell’art. 9 cpv. 3 LCSl, è infine ampiamente ininfluente per l’esito della lite in esame.

 

                                9.3   In ogni caso si osserva che l’eventuale violazione dell’art. 321a cpv. 4 CO da parte del convenuto nemmeno avrebbe consentito l’adozione della misura cautelare richiesta dall’istante. L’emanazione di un ordine cautelare di divieto di concorrenza (leale o sleale) sarebbe stata in effetti possibile solo in presenza di una clausola in tal senso contenuta nel contratto di lavoro ai sensi dell’art. 340 segg. CO, in realtà mai stipulata tra le parti (cfr. doc. 2), rispettivamente in caso di violazione da parte del convenuto delle norme sulla concorrenza sleale, ritenuto che nel caso di specie l’istante non ha però reso verosimile che questi avesse violato l’art. 4 lett. a LCSl - l’unica norma della LCSl da lei invocata a sostegno della sua richiesta - ovvero che avesse incitato alcuni suoi clienti a rescindere i contratti con lei per stipularne altri con lui, non bastando - come già indicato dal Pretore - la semplice comprovata presa di contatto con quei clienti (testi __________ p. 2 seg. e __________ p. 5): dall’incarto non risultano in effetti prove indiziarie o piene atte a ritenere verosimile un’attività di incitamento in tal senso o di accaparramento di clienti e con ciò la violazione di tale norma (cfr. anzi testi __________ p. 1 seg. e __________ ad 8).

 

 

                                10.   Ne discende che l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                         Gli oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso, che, a fronte di un’attività concorrenziale annuale di fr. 80/100'000.- (cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 3.2), è ampiamente superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nessuna indennità per ripetibili può per contro essere attribuita al convenuto, che pure ha presentato una risposta al gravame il 6 luglio 2012 con l’assistenza di un patrocinatore legale: visto che a quest’ultimo l’appello era stato notificato il 30 maggio 2012 e, per sua stessa ammissione (risposta all’appello p. 2), era stato da lui ricevuto il successivo 6 giugno, il suo allegato è in effetti ampiamente tardivo e con ciò inammissibile, in quanto a quel momento il termine di 10 giorni era ormai già decorso; poco importa, in proposito, se questa Camera gli ha fornito un’erronea indicazione del termine per la risposta (30 giorni, art. 312 CPC), l’avvocato del convenuto non potendo avere dubbi sul termine corretto, dal momento che in una procedura sommaria quale quella che presiede alla trattazione dei provvedimenti cautelari i termini sono ridotti a 10 giorni, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 314 cpv. 1 CPC (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8).  

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 18 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

                      

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).