Incarto n.
12.2012.98

Lugano

17 marzo 2014/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2004.778 (azione di disconoscimento di debito e azione creditoria) della Pretura __________ – promossa con petizione 25 novembre 2004 da

 

 

AP 1, __________

(patrocinato dall'avv. RA 1 __________ __________)

 

 

contro

 

 

 

AO 1, __________

(patrocinato dall'avv. RA 2)

 

 

 

 

 

 

volta ad accertare la nullità del contratto di compravendita di azioni concluso fra le parti, la conseguente inesistenza del debito di fr. 54'000.– di cui al PE n° __________ del 17 giugno 2004 dell'UE __________ e conferma dell'opposizione sollevata da AP 1, oltre, infine, la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 90'000.– oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2002;

 

domanda alla quale il convenuto si è opposto, e sulla quale il Pretore aggiunto __________, ha statuito con sentenza 7 maggio 2012 respingendo integralmente la petizione;

 

appellante l'attore che con memoriale 13 giugno 2011 [correttamente: 2012] chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  AO 1, azionista unico della società __________ SA di __________ – capitale azionario di fr. 100'000.–, liberato per fr. 50'000.– (50%), suddiviso in 50 azioni nominative del valore di fr. 2'000.– ciascuna – il 17 aprile 2002 ne ha vendute 18 a AP 1 (doc. A). Il prezzo, considerata la situazione economica e finanziaria della società che emergeva dai conti al 31 dicembre 2001 presentati dallo stesso AO 1, è stato pattuito in fr. 144'000.– (ossia fr. 8'000.– per ognuna delle azioni) pagabili in tre rate l'una di fr. 40'000.– entro cinque giorni dalla firma del contratto, l'altra di fr. 48'000.– entro il 31 luglio 2002 e l'ultima di fr. 56'000.– entro il 31 dicembre 2002. Con analoghi contratti di compravendita del medesimo giorno, AO 1 ha altresì venduto le restanti azioni della società a __________ (14 azioni), rispettivamente a __________ (18 azioni). AP 1 ha versato complessivi fr. 90'000.– entro i termini contrattuali previsti per le prime due rate. Non ha invece pagato i restanti fr. 54'000.–. Il 17 giugno 2004 AO 1 ha fatto spiccare dall'UE __________ e per un pari importo, il precetto esecutivo n° __________ indicando quale causale “saldo contratto di compravendita azioni __________ SA 17.04.2002” (doc. G). La relativa opposizione dell'attore è stata provvisoriamente rigettata dal Pretore __________, con decisione 21 ottobre 2004 (rich. inc. EF.2004.1824 della relativa Pretura). Su richiesta di AP 1, il 30 giugno 2004 l'UEF __________ ha dal canto suo emesso a carico di AO 1 il precetto esecutivo n° __________ per un importo di fr. 90'000.– indicando quale titolo di credito “restituzioni azioni __________” (doc. H). Su istanza dell'11 maggio 2004 AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ SA, che è poi stato pronunciato dal Pretore __________ con decreto del 7 giugno 2004 (doc. IV°: inc. EF.2004.322 della relativa Pretura).

 

 

                             2.  Con petizione 25 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 affinché fosse accertata la nullità del contratto di compravendita da loro stipulato, fosse disconosciuto (art. 83 cpv. 2 LEF) il debito di fr. 54'000.– di cui al PE n° __________ e confermata la relativa opposizione, e infine che il convenuto fosse condannato a pagare fr. 90'000.– oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2002. La gestione di __________ SA era restata in mano a AO 1 fino al 31 maggio 2002 allorquando quest'ultimo ebbe modo di lasciare la carica di amministratore unico. L'attore ha quindi precisato di avere avuto libero accesso alla documentazione contabile solo dal 1° giugno 2002, di avere inoltre a fronte delle anomalie e delle incongruenze emerse proprio a bilancio commissionato – insieme agli altri due acquirenti – l'esecuzione di una perizia fiscale e contabile sulla società e sull'intero pacchetto azionario, e nell'attesa di avere sospeso i suoi obblighi contrattuali verso il convenuto. Il relativo referto peritale del 4 giugno 2003 aveva rivelato una situazione economica di __________ SA ben diversa rispetto a quella descritta e garantita da AO 1 nel contratto di compravendita e, in conseguenza di ciò, un valore delle azioni al momento della vendita che in realtà era pari a zero. Per l'attore il contratto così concluso era di fatto nullo ai sensi dell'art. 23, 24 cpv. 1 n. 3 e 4, 28 cpv. 1 CO, o quantomeno andava risolto in applicazione dell'art. 205 CO. Parimenti ha rivendicato la restituzione di quanto da lui già versato, ossia fr. 90'000.–. Data la difficile situazione finanziaria, nel contempo l'attore ha presentato domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. 

 

                                  AO 1 vi si è opposto con risposta 11 febbraio 2005, eccependo la tempestività dell'azione di disconoscimento per il debito di fr. 54'000.–, la competenza del Pretore a pronunciarsi sull'azione di condanna al pagamento di fr. 90'000.– ed infine la prescrizione dell'azione redibitoria, tutte questioni che andavano decise a titolo preliminare. Nel merito, ha precisato che il prezzo delle azioni vendute all'attore era stato liberamente concordato dalle parti e che non dipendeva solo dalla situazione economica e finanziaria di società e conti al 31 dicembre 2001. Il contratto era stato firmato il 17 aprile 2002. Ciò malgrado egli era rimasto in carica quale amministratore unico fino al 31 maggio 2002 a causa dei tempi tecnici necessari per le modifiche a registro di commercio, fermo restando che l'assemblea generale dei nuovi azionisti si era tenuta l'8 maggio 2002. Il convenuto ha altresì contestato che la contabilità di __________ SA presentata in concomitanza alla stipula del contratto di compravendita fosse incompleta e non veritiera, evidenziando per il resto che l'attore avrebbe comunque potuto in ogni tempo chiedere di visionare il dettaglio di ogni singolo dato. In realtà, i problemi finanziari alla società erano sorti in un secondo tempo, ovvero sotto la gestione dei tre nuovi azionisti – fra cui l'attore appunto – che erano quindi i soli responsabili della situazione economica deficitaria poi creatasi e del successivo fallimento. A suo dire infine, la perizia prodotta dall'attore era un documento di parte, senza riscontro oggettivo e costruita ad hoc, al mero scopo di sostenere le sue allegazioni.      

 

                                  Con memoriali di replica – dove l'attore ha fra l'altro avversato le eccezioni del convenuto – rispettivamente duplica, ciascuna delle parti ha in sostanza riproposto il proprio punto di vista. La tempestività dell'azione di disconoscimento di debito, negata in un primo tempo dal Pretore con decisione 9 febbraio 2006 (act. XIV), è per finire stata riconosciuta da questa Camera con giudizio datato 31 maggio 2006 (act. XVI), il relativo ricorso al Tribunale federale essendo stato dichiarato inammissibile il 5 settembre 2006 (act. XVII). Il 13 agosto 2007 il Pretore si è inoltre dichiarato competente a decidere sull'azione redibitoria (act. XVIII). Esperita l'istruttoria, attore e convenuto hanno in sostanza ribadito i rispettivi argomenti con conclusioni scritte del 25 ottobre 2011, notificate l'indomani, cui rinvia in modo esplicito il verbale 31 ottobre 2011 di dibattimento finale.                          

 

 

                             3.  Statuendo il 7 maggio 2012, il Pretore aggiunto __________, ha integralmente respinto la petizione, e ha posto a carico dell'attore – e per esso, in quanto beneficiario dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato – la tassa di giustizia di fr. 4'000.– e le spese. Inoltre all'attore è stato fatto obbligo di rifondere al convenuto fr. 10'000.– a titolo di ripetibili.  

 

 

                             4.  Contro la citata sentenza, con appello 13 giugno 2012, è insorto AP 1 postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e dichiarare quindi risolto in applicazione dell'art. 205 CO il contratto di compravendita delle azioni __________ SA datato 17 aprile 2002, di accertare l'inesistenza del debito di fr. 54'000.– e confermare l'opposizione al relativo precetto esecutivo, e infine di condannare il convenuto a versargli fr. 90'000.– oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2002, tassa di giustizia (fr. 4'000.–) e spese a carico del convenuto obbligato a rifondere fr. 10'000.– di ripetibili. Contestualmente, per la procedura di appello, AP 1 ha chiesto di poter beneficiare del gratuito patrocinio, domanda decisa favorevolmente dalla Camera il 10 dicembre 2012. Nella risposta del 13 marzo 2013, l’appellato propone sostanzialmente di respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima istanza, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC [RS 272]). Per l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, da intendersi quale data di intimazione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag. 129-130). In specie, la decisione pretorile è stata resa il 7 maggio 2012 e intimata lo stesso giorno, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC.

 

                             6.  Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha dapprima esaminato le condizioni di un’invalidazione del contratto per vizio della volontà, ed è giunto alla conclusione che la dichiarazione 12 giugno 2004 (doc. F), con la quale l’attore aveva chiesto la restituzione degli acconti di fr. 90'000.- già versati per l’acquisto delle 18 azioni, non rispettava il termine di un anno dalla scoperta del vizio. Dalle risultanze istruttorie, infatti, l’attore era a conoscenza delle anomalie contabili già nell’ottobre 2002, quando era stata presentata una prima valutazione della società (doc. 15, allegato 9) da parte della fiduciaria incaricata dagli altri soci di allestire un verifica dei conti, sfociata poi nella consulenza di parte contabile 4 giugno 2003 (doc. C). In seguito il Pretore aggiunto ha vagliato le condizioni dell’azione redibitoria invocata in subordine dall’attore, ritenendo che l’acquirente non aveva provato una notifica tempestiva dei difetti. Infine, il giudice di prima istanza ha esaminato se non vi fosse stato dolo del venditore, accertando l’inesistenza di comportamenti ingannevoli di costui. Da qui la reiezione della petizione sia per quel che concerne l’azione di disconoscimento del debito per la quota scoperta di fr. 54'000.- sul prezzo di vendita sia per la restituzione degli acconti già versati in fr. 90'000.-.

 

 

                             7.  Nel suo appello 13 giugno 2012 l’attore rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 203 CO, per aver escluso il dolo del venditore, mentre non contesta gli accertamenti relativi all’invalidazione del contratto per vizi della volontà e alla tardività della notifica dei difetti. L’appellante ribadisce in questa sede che il venditore aveva agito con dolo, in quanto aveva garantito la correttezza della contabilità al 31 dicembre 2011 della ditta __________ pur sapendo che vi era una situazione di eccedenza di debiti della società medesima. I conti presentati agli acquirenti, prosegue l’appellante, non corrispondevano alla realtà economica della ditta, che a quella data non aveva più alcun valore, come provato dalla consulenza di parte del 4 giugno 2003 e dalla perizia giudiziaria. Ne deriva, secondo l’appellante, che le azioni a lui vendute presentavano un difetto occulto e che la garanzia fornita dal venditore era falsa. Il venditore, amministratore unico e unico azionista della __________, sapeva inoltre quali erano le reali circostanze della ditta, che ha sottaciuto agli acquirenti, ciò che configura un dolo. L’appellante afferma di trovarsi in una situazione di “emergenza probatoria dovuta alla natura soggettiva del fatto da dimostrare”, dovendo provare quanto sapeva il venditore e sostiene che in tali circostanze sarebbe stato compito della controparte spiegare perché non era a conoscenza del difetto. Infine, critica il Pretore per aver applicato in modo errato l’art. 203 CO, avendo fatto dipendere l’esistenza del dolo da un agire “ingannevole” del venditore.

 

                             8.  I fatti così come accertati dal Pretore aggiunto non sono contestati. La vertenza tra le parti nasce dal contratto di compravendita di 18 azioni di una società anonima attiva nel settore edile, stipulato il 17 aprile 2002 (doc. A) tra il proprietario unico di tutte le azioni e il capocantiere della medesima società. In questa sede rimane litigiosa la questione di sapere se il comportamento del venditore configura un dolo ai sensi dell’art. 203 CO, ciò che permetterebbe all’acquirente di far valere la garanzia dei difetti e di risolvere il contratto giusta l’art. 205 CO, indipendentemente dalla tardiva notifica dei difetti. Nel contratto di compravendita delle azioni (doc. A), il venditore ha garantito al punto VI che “le informazioni riportate nei libri contabili di cui l’acquirente dichiara di aver preso visione sono complete e veritiere. Salvo le obbligazioni ivi riportate non sono state contratte dalla società altre obbligazioni a termine o no”. L’acquirente, dal canto suo, si è impegnato nel punto VIII a dare scarico al venditore nella sua qualità di amministratore unico della SA. Nel 2001 il venditore era attivo in diverse società del settore edile: presidente con firma individuale della società C__________ SA (doc. B), amministratore unico con firma individuale della Ca__________ e della Impresa generale C__________. I tre acquirenti delle azioni Cas__________ SA, tra cui l’attore, erano dipendenti di quest’ultima società e non avevano nozioni contabili (doc. C, pag. 3). L’attore era da anni capo-cantiere nella società di cui ha acquistato 18 azioni (interrogatorio formale del convenuto, verbale 22 giugno 2010, pag. 7). Il bilancio al 31 dicembre 2011, presentato il 7 maggio 2002 (doc. 8), chiudeva con un utile d’esercizio di fr. 18'149.11, mentre quello al 31 dicembre 2000 (doc. 7) presentava una perdita d’esercizio di fr. 30'622.53. In entrambi i casi il revisore ha dichiarato che la contabilità e il conto annuale erano conformi alle disposizioni legali e statutarie. All’assemblea generale straordinaria dell’8 maggio 2002, i nuovi azionisti, compreso l’attore, hanno preso atto delle dimissioni del venditore dalla carica di amministratore unico e gli hanno dato scarico (doc. 11). Il 22 agosto 2002 Il nuovo Consiglio di amministrazione della Cas__________ ha segnalato al venditore perplessità sorte dopo l’analisi della contabilità e delle fatturazioni dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 (doc. 33). Ne è seguita una consulenza di parte destinata alla verifica del pacchetto azionario, eseguita dalla fiduciaria Ce__________, che il 18 settembre 2002 (doc. 34) ha comunicato al venditore problemi relativi a “una sopravalutazione dei crediti, una sopravalutazione dei lavori in corso, alla mancanza di appropriati accantonamenti e a una serie di fatture fornitori non inerenti all’attività della società”. La consulenza di parte aggiornata redatta da Ce__________ il 4 giugno 2003 attesta che il conto economico 2001 della società non era da considerarsi completo e veritiero e che in realtà presentava una perdita operativa di fr. 295'742.- invece dell’utile operativo indicato in fr. 73'855.- (doc. C, pag. 19). La perizia giudiziaria del 2 maggio 2011 (act. XXXV) conferma sostanzialmente la consulenza di parte doc. C e giunge alla conclusione che il 31 dicembre 2001 la società si trovava in una situazione di eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725 CO e che il valore economico era inferiore al valore nominale delle azioni emesse. Non può dunque essere seguito l’appellato quando afferma che il fallimento della società era dovuto alla gestione incompetente dei nuovi azionisti, poiché già al momento in cui egli ha venduto le azioni la società si trovava in una situazione economica ben diversa da quella risultante dai bilanci al 31 dicembre 2001. L’esistenza di un difetto, in quanto assenza della qualità promessa, è dunque evidente dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria. Accertata in prima sede e non contestata la tardività della dichiarazione di invalidazione del contratto e della notifica dei difetti, rimane da esaminare se il venditore abbia commesso un dolo ai sensi dell’art. 203 CO, vale a dire se abbia intenzionalmente ingannato l’acquirente in merito alla situazione economica della società.

 

                             9.  Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO). Incombe alla parte acquirente l'onere di provare il dolo del venditore (DTF 131 III 145 consid. 8.1 pag. 151; Schmidlin, in Commentaire Romand, CO-I, n. 49 ad art. 28 CO; Venturi, op. cit., n. 3 ad art. 203 CO). La prova dell’elemento soggettivo, ovvero dell’intenzione di ingannare, può essere difficoltosa e a seconda delle circostanze il giudice potrà contentarsi di presunzioni e di indizi (sentenza del Tribunale federale 4A_70/2011 del 12 aprile 2011, consid. 4.4.1). Il dolo del venditore non richiede invece, contrariamente alla truffa, un inganno astuto (sentenza del Tribunale federale 4A_554/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.6).

 

 

                           10.  L’acquirente ha dato atto nel contratto di compravendita di aver preso visione dei libri contabili (doc. A). Le anomalie contabili attestate dalla consulenza di parte e dalla perizia giudiziaria (mancanza di accantonamenti, sopravalutazione di lavori in corso, sopravalutazione di crediti, ecc.) non possono essere considerate un difetto occulto o nascosto, già per il fatto che sono state scoperte in breve tempo a una prima verifica contabile indipendente (doc. 34). Sentito come testimone, l’estensore della consulenza di parte ha spiegato, infatti, di aver impiegato circa due settimane per svolgere l’incarico di verifica e ha riferito che “per la mia esperienza professionale un simile lavoro si fa prima di concludere un contratto di compravendita quale quello in discussione” (verbale C__________, 22 giugno 2010, pag. 3). Come esposto dal fiduciario che teneva la contabilità della società poi fallita, la valutazione dei lavori in corso è una questione delicata, che nel bilancio al 31 dicembre 2001 costituiva una posizione importante (deposizione M__________, 18 novembre 2009, pag. 2 e 3). Il metodo di valutazione dei lavori in corso ha dato luogo a una fitta corrispondenza tra le due fiduciarie, ciascuna avendo un’opinione diversa su come valutare i lavori in corso e altre posizioni litigiose (cfr. doc. C, doc. 35). Il venditore ha riferito, nel proprio interrogatorio formale, di non avere la formazione per occuparsi della valutazioni di cantiere o della contabilità o delle liquidazioni, e di aver rinviato tali incombenze al tecnico, al capocantiere (vale a dire all’attore) o alla ditta che si occupava della contabilità (verbale 22 giugno 2010, pag. 8). Il convenuto si è in sostanza presentato come una persona ignara di contabilità e di valutazioni e che si occupava solo di “andare in giro con il camioncino con il quale servo i cantieri”. Tale descrizione contrasta invero con il fatto che egli era al timone di tre ditte edili e aveva almeno 24 dipendenti, con un giro d’affari di circa 2 milioni. Il fiduciario che si occupava della contabilità ha riferito che le indicazioni sui valori in corso da inserire nella contabilità gli venivano date dal convenuto (deposizione M__________, verbale 18 novembre 2009, pag. 2) e che egli non le verificava. Il fiduciario ha anche raccontato di aver comunicato agli acquirenti delle azioni, “sicuramente prima della firma del contratto”, di essere a disposizione per qualsiasi verifica (verbale 18 novembre 2009, pag. 5) e ha spiegato che la “documentazione operativa” si trovava nella sede della ditta. Gli acquirenti, secondo quanto illustrato dal fiduciario, avevano chiesto chiarimenti sulla composizione dell’inventario, allegato poi al contratto di compravendita delle azioni.

 

                           11.  È pacifico che l’attore, capocantiere della società di cui acquistava 18 azioni, non ha fatto eseguire una revisione della società prima della firma del contratto di compravendita delle azioni (deposizione P__________, verbale 7 luglio 2009, pag. 6, deposizione C__________, 22 giugno 2010). Dall’insieme delle circostanze raccolte in istruttoria è emerso che entrambe le parti contrattuali erano tecnici attivi sui cantieri, senza cognizioni contabili particolari. Non si può dunque seguire l’appellante quando ritiene che il venditore lo ha intenzionalmente ingannato. L’attore ha in sostanza acquistato a “scatola chiusa” le azioni della ditta in cui lavorava, senza far eseguire quella che viene chiamata “due diligence” prima di firmare il contratto e pattuire il prezzo. La leggerezza dell’acquirente non si confonde tuttavia con un inganno intenzionale da parte del venditore (sentenza del Tribunale federale 4A_554/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.6). Il venditore, infatti, non aveva le conoscenze tecniche richieste per poter rendersi conto che la valutazione dei lavori in corso e dei crediti contenuti nel bilancio al 31 dicembre 2001 non era conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti (Swiss Gaap Fer, cfr. doc. C e perizia giudiziaria pag. 3). In tali circostanze non si può concludere all’esistenza di un inganno intenzionale, a maggior ragione se si considera che l’acquirente ha avuto prima di firmare il contratto ampia occasione di accedere ai libri contabili, di chiedere spiegazioni a chi allestiva la contabilità e di far verificare i conti e che inoltre come capocantiere della ditta era a conoscenza dei lavori in corso e della loro importanza. La conclusione del Pretore aggiunto, che non ha ritenuto provato un inganno intenzionale del venditore, resiste dunque alle critiche dell’appellante. Visto quanto si è detto, ne deriva la reiezione dell'appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

 

 

                           12.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi poste a carico dell’appellante e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). 

 

                                  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 144'000.– (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

 

Per i quali motivi,

 

decide:                 1.  L’appello 13 giugno 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 7 maggio 2012 OA.2004.778 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico di AP 1 e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 rifonderà a AO 1 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).