Incarto n.
12.2012.9

Lugano

14 novembre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.215 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 6 ottobre 2010 da

 

 

 AP 1 

rappr. da RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

 

 


in materia di contratto di lavoro, con cui l
istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 24'391,65, oltre interessi di mora, a saldo delle indennità di malattia dovute, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;

 

domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2011 ha respinto;

 

appellante l’istante che, con atto di appello 23 gennaio 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande formulate con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta con risposta 24 febbraio 2012 postula la reiezione dellappello, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   AP 1 è stato assunto dal 1° giugno 2001 da AO 1 quale responsabile amministrativo. Il contratto prevedeva inizialmente un salario lordo di fr. 8'000.- mensili per tredici mensilità (doc. 3), stipendio in seguito aumentato, in relazione anche alle ulteriori mansioni assunte dal lavoratore, fino a fr. 8'900.- lordi mensili per tredici mensilità (doc. 8).
A partire dal mese di marzo 2006, tra le parti sono sorte divergenze a seguito della volontà della datrice di lavoro di disdire il rapporto di impiego e del sopraggiunto periodo di malattia del dipendente. La vertenza è stata oggetto di diverse procedure giudiziarie. La prima, promossa con istanza 26 marzo 2007, è sfociata nelle sentenze 27 marzo 2008 del Pretore e del 1° dicembre 2008 di questa Camera (inc. 12.2008.80). La seconda, promossa con petizione 26 novembre 2009, è stata decisa dal Pretore il 15 marzo 2011 e confermata, nell’esito, da questa Camera con giudizio di data odierna (inc. 12.2011.62). Le circostanze alla base di questi giudizi sono qui di seguito riepilogate in grandi linee per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio.

B. Con la summenzionata istanza 26 marzo 2007 AP 1 ha chiesto alla competente Pretura di dichiarare nulla la disdetta 11 aprile 2006 e di accertare la continuazione del rapporto lavorativo, così come, tra l'altro, di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 28'780.70 oltre interessi a vario titolo. Con sentenza 27 marzo 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, dichiarando nulla la disdetta e respingendo le ulteriori richieste del lavoratore. Accogliendo parzialmente l'appello interposto dall'istante, questa Camera, con sentenza 1° dicembre 2008 (inc. n. 12.2008.80), ha confermato la nullità della disdetta dell’11 aprile 2006, condannando la convenuta a versare al dipendente complessivi fr. 17'800.- lordi, oltre interessi, quale salario di dicembre 2006 e gennaio 2007. Accertato che, vista la nullità della disdetta, il rapporto di lavoro ha continuato a sussistere perlomeno durante i due mesi oggetto delle richieste salariali esaminate, la sentenza d'appello ha per contro respinto la domanda volta ad accertare che "il contratto continua ad esplicare i suoi effetti", non potendosi infatti escludere che lo stesso avesse comunque preso termine in un momento successivo al periodo ben determinato oggetto di quel giudizio. Nel contempo è stato respinto l'appello adesivo della convenuta che chiedeva di confermare la validità della disdetta del 30 marzo 2006, ovvero di considerare il rapporto di lavoro validamente rescisso in tale data.

C.  Con petizione 26 novembre 2009 AP 1 si è nuovamente rivolto alla Pretura competente chiedendo di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 51'586,80 lordi, oltre interessi, quale saldo delle pretese salariali per il periodo dal 9 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Invocando il perdurare del contratto di lavoro oltre il periodo coperto da prestazioni assicurative per malattia, e ritenuta una sua capacità lavorativa residua del 40% accertata dalla decisione di riconoscimento di una rendita AI, a mente del dipendente il reddito potenziale ancora conseguibile ammonterebbe a fr. 4'395,75 lordi mensili, che la datrice di lavoro sarebbe tenuta a versargli pur avendolo esonerato dallo svolgere le mansioni contrattualmente pattuite.
Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto la petizione, giudizio confermato da questa Camera con sentenza di data odierna (inc. 12.2011.62).

D. Con istanza 6 ottobre 2010 AP 1 si era nel frattempo nuovamente rivolto alla Pretura chiedendo di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 24'391,65, oltre interessi di mora, quale saldo delle indennità di malattia ancora dovute e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti della convenuta.
Secondo l'istante, le indennità giornaliere a lui versate durante il periodo di malattia sarebbero risultate inferiori a quanto dovuto siccome il datore di lavoro avrebbe cambiato compagnia assicuratrice e quest'ultima non avrebbe erogato prestazioni equivalenti a quelle garantite dal precedente assicuratore. L'istante ha quindi chiesto che il datore di lavoro venisse condannato a versargli tale differenza e in aggiunta a rifondergli il pregiudizio subito in quanto il nuovo assicuratore gli avrebbe indebitamente conteggiato i costi per il cambio di compagnia. L'istante ha infine preteso il pagamento di interessi di mora sulle indennità assicurative pagate con ritardo.

E.   In occasione dell'udienza di discussione del 30 novembre 2010 la convenuta si è opposta alle domande contestando ogni pretesa asserendo, tra l'altro, di aver ampiamente adempiuto agli obblighi contrattuali che gli incombevano avendo stipulato una valida copertura assicurativa a favore del dipendente ai sensi dell'art. 324b cpv. 1 CO. Ogni eventuale pretesa vantata dall'istante avrebbe quindi dovuto essere rivolta direttamente alla compagnia assicurativa alla quale la lite è stata denunciata.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre conclusioni scritte con le quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive domande e allegazioni.

F.   Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto l'istanza, condannando l'istante a rifondere ripetibili alla convenuta.
Il Pretore ha anzitutto riepilogato le fasi della prima vertenza giudiziaria relativa alla nullità della disdetta, sfociata nella sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera (inc. 12.2008.80) e ricordato gli estremi della decisione con cui l'Ufficio di assicurazione invalidità ha accertato un'incapacità lavorativa e il relativo diritto alla rendita. Il Pretore ha altresì rilevato il sopraggiunto cambio di compagnia assicurativa presso la quale i dipendenti della convenuta sono stati collettivamente assicurati ai sensi della LCA, modifica intervenuta a valere dal 1° gennaio 2008 per scelta della datrice di lavoro. Il primo giudice ha infine rilevato come gli importi corrisposti alla convenuta da entrambe le compagnie assicurative in questione per il periodo di malattia dall'11 aprile 2006 all'8 aprile 2008, ovvero per i 730 giorni di copertura assicurativa, siano stati riversati dalla datrice di lavoro al dipendente nel corso del 2009.
Eseguita una comparazione delle prestazioni assicurate dalle due differenti polizze succedutesi, il Pretore ha constatato una corrispondenza e negato l'esistenza di un danno al dipendente causato dal cambio di assicuratore, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che un peggioramento conseguente al cambio di assicuratore non possa essere ravvisato neppure nel fatto che la seconda compagnia abbia messo a carico del dipendente assicurato i premi della polizza individuale di libero passaggio per i mesi da gennaio a aprile 2008 (per totali fr. 4'560.-), ovvero per i mesi durante i quali sono state erogate le indennità. Alla luce della sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro con effetto 31 gennaio 2007, come accertato con precedente giudizio pretorile 15 marzo 2011 (inc. OA.2009.11 confermato con sentenza di data odierna di questa Camera inc. 12.2011.62) l'istante sarebbe obbligatoriamente uscito dalla cerchia degli assicurati della polizza collettiva aziendale. Ne discende che un passaggio ad una copertura individuale, con premi interamente a suo carico, sarebbe stato ineluttabile a prescindere dal cambiamento o meno della compagnia assicurativa per scelta dell'azienda.
Il Pretore ha infine respinto la richiesta di condanna della convenuta al versamento di interessi di mora sulle prestazioni assicurative riversate in ritardo, siccome simili pretese del lavoratore sarebbero, se del caso, da rivolgere direttamente all'assicuratore in virtù del disposto dell'art. 87 LCA che conferisce all'assicurato un diritto proprio verso la compagnia assicurativa debitrice.

G.Con appello 23 gennaio 2012 l'istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande formulate con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili.
Con risposta
24 febbraio 2012 la convenuta postula la reiezione dellappello, pure con protesta di spese e ripetibili, per motivi di cui, se necessario, si dirà in seguito.

 

 

e considerato

 

 

in diritto:

 

 

1.      Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.      L’appellante formula la richiesta di acquisire agli atti nuovi documenti (doc. da A1 a A10 prodotti con l’appello). Si tratterebbe di “alcuni atti dai quali si evincono le condizioni assicurative stipulate tra il convenuto e la CSS e riguardanti le prestazioni che la CSS ha corrisposto a favore del signor AP 1 di cui l’appellante sarebbe venuto in possesso o a conoscenza nel mese di novembre 2011, quando l’istruttoria della procedura in questione sarebbe già stata “chiusa” ai sensi del codice di procedura cantonale applicabile (appello n. 2 pag. 2). L'appellata vi si oppone.
Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
Ne consegue che, sulla base delle stesse indicazioni fornite dall'appellante, che neppure invoca motivi a sostegno di un impedimento in tal senso, questi avrebbe senz'altro potuto produrre tali documenti, rispettivamente richiamarli dall’incarto pendente presso la medesima Pretura, prima dell'emanazione della sentenza pretorile impugnata del 6 dicembre 2011.
La richiesta è pertanto irricevibile.

3.      Preliminarmente appare opportuno descrivere brevemente il contesto giuridico nel quale si inserisce la vertenza, concernente i diritti del lavoratore in caso di impedimento al lavoro per malattia, questione appena accennata nella decisione pretorile.
L'art. 324a cpv. 1 CO prevede che, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO). Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Mueller, Grundlagen der Krankentag-geldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und Versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Si tratta di regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO). Nella pratica, numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, sottoposta alla LCA. Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario e gli subentra l'assicuratore (DTF 120 V 38 consid. 3b e 3c pag. 41 segg.). In questo caso, il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente all'assicurato/lavoratore (art. 87 LCA).
Il datore di lavoro che, in violazione dell'obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta l'art. 97 segg. CO: egli deve pagare al dipendente l'indennità di malattia che l'assicuratore avrebbe versato se il rischio fosse stato assicurato (DTF 131 III 623 consid. 2.5.2 pag. 634 seg.; 127 III 318 consid. 5 pag. 326 seg. con rinvii e riferimenti).

4.      Nel procedimento in questione, a differenza di quello conclusosi con sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera (inc. n. 12.2008.80), non è più controversa l’intervenuta stipulazione di una polizza assicurativa malattia collettiva ai sensi della LCA.

5.      Esposta una breve ricapitolazione dei fatti salienti, l'appellante affronta la decisione pretorile relativa alla questione dell'equivalenza delle due polizze assicurative in esame, riconoscendo anzitutto una loro sostanziale identità per quanto concerne il numero delle indennità giornaliere assicurate (ovvero 730) e la loro quantificazione (in misura del 90% del salario). Rimprovera però al primo giudice di non aver considerato l'importante differenza nelle modalità di conteggio delle prestazioni che ha visto la prima compagnia assicurativa computare come salario anche l'indennizzo per ferie e festività e corrispondere quindi un importo giornaliero superiore a quello della compagnia subentratale, che avrebbe invece proceduto con un calcolo diverso meno favorevole per l’assicurato.
Le censure vanno respinte. Infatti, l
a pretesa dell’istante si fonda su un asserito pregiudizio economico patito a seguito del cambiamento della compagnia assicuratrice e alla conseguente diminuzione delle indennità giornaliere versategli durante il periodo di malattia. Nel giudizio impugnato il Pretore ha respinto tale pretesa dopo aver esaminato e confermato l’equivalenza delle prestazioni erogate dalle due differenti compagnie e constatata l’inesistenza di qualsiasi accordo particolare tra le parti per definire una modalità di calcolo delle prestazioni diverso rispetto a quelle previste nelle condizioni generali d’assicurazione nel concreto applicate. Di conseguenza il primo giudice ha ritenuto che non possa essere rimproverato alla datrice di lavoro di essere venuta meno agli impegni assunti contrattualmente con il dipendente in merito alla copertura assicurativa in caso di perdita di guadagno per malattia. L’appellante non si confronta con queste conclusioni e la censura è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Nelle censure d’appello non si intravvede infatti quale sarebbe il rimprovero mosso alla convenuta, ritenuto come il dipendente stesso dia atto che le polizze da questa stipulate siano uguali. La stessa quantificazione della pretesa esposta con l’appello, siccome supportata da un calcolo non comprensibile, è comunque irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Abbondanzialmente, si rileva che neppure potrebbe essere accolta la richiesta di attribuire alle dichiarazioni di P__________ S__________ una valenza di referto peritale ("che in realtà si è espresso più a titolo peritale che quale teste", appello pag. 4 n. 2), avendo il primo giudice correttamente considerato le sue dichiarazioni tenuto conto del ruolo di teste ai sensi degli art. 227 segg. CPC/TI (sentenza impugnata consid. 2 pag. 5).

Ad ogni modo, anche da un esame del merito della censura, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non emergono elementi che permettano di ritenere le indennità giornaliere versategli durante il periodo di malattia inferiori a quanto contrattualmente dovuto.
Il giudizio pretorile a questo riguardo merita pertanto conferma.

6.      L'appellante rimprovera altresì al Pretore di aver avvalorato la tesi dell'inevitabilità del passaggio da una copertura assicurativa collettiva ad una individuale a seguito della sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro. Non solo non vi sarebbe mai stata la necessaria sottoscrizione di una polizza individuale, ma l'istante mai neppure avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza di una simile polizza, ovvero di una sorta di "artificio convenuto tra la S__________ e la AO 1, unicamente tra di loro, allo scopo di accordare le prestazioni fino a estinzione delle indennità giornaliere massime" (pag. 4 n. 2.1). Avendo la precedente compagnia assicurativa corrisposto le relative indennità fino al 31 dicembre 2007 sulla base della copertura assicurativa collettiva, a mente dell’appellante lo stesso avrebbe dovuto avvenire anche in seguito, "fino ad esaurimento delle prestazioni" (pag. 6 n. 2.1).
Sennonché, limitandosi ad esporre questa sua richiesta, ancora una volta l’appellante non si confronta con la tesi del Pretore che, al proposito, ha ritenuto che l’addebito al dipendente del costo della polizza di libero passaggio per i primi quattro mesi del 2008, corrispondente ad una somma di fr. 4'560.-, non equivalga ad un peggioramento della situazione del dipendente dal punto di vista assicurativo. Tale valutazione pretorile considera che, pure senza un cambio di compagnia assicurativa per scelta del datore di lavoro, in applicazione delle condizioni generali di assicurazione anche la precedente compagnia avrebbe comunque proceduto ad interrompere il contratto in corrispondenza con la data di cessazione del rapporto di impiego, circostanza quest’ultima che comporta l’uscita del dipendente dalla cerchia degli assicurati. Tenuto conto della cessazione del rapporto intervenuto il 31 gennaio 2007, come accertato con giudizio separato (sentenza
15 marzo 2011 inc. OA.2009.113 confermata da questa Camera con sentenza di data odierna inc. 12.2011.62), il Pretore ha quindi negato possa sussistere un pregiudizio da risarcire, il dipendente non avendo subito danno alcuno dalla stipulazione di una nuova polizza assicurativa.
Con la propria censura l’istante si limita a criticare solamente una parte dell’argomentazione pretorile e tralascia di spiegare in che misura l’accoglimento della sua critica comporterebbe l’inadeguatezza del ragionamento pretorile nel suo insieme. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

7.      L’appellante si avvale del preteso ritardo nell’imposizione di una polizza di libero passaggio, che il Pretore ha ritenuto giustificata anche se intervenuta solo il 1° gennaio 2008, sebbene il rapporto di impiego, sempre a mente del Pretore, sarebbe cessato già il 31 gennaio 2007. L’appellante contraddice però gli argomenti alla base di questa sua censura esponendo egli stesso (pag. 5 e 6 dell'appello) le circostanze che confermano come anche la precedente compagnia assicurativa abbia in un primo tempo considerato l’assicurato escluso dalla polizza collettiva, già a valere dal 30 novembre 2006, per poi riconoscere solo in un secondo tempo le indennità adeguandosi all’esito della vertenza giudiziaria (sfociata nella sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera, inc. 12.2008.80) che accertava come il rapporto contrattuale fosse ancora in vigore almeno fino al mese di dicembre 2007 compreso.
Le censure d’appello non indicano, a fronte di tale circostanze, quale sarebbero le violazioni contrattuali o le inadempienze della convenuta in merito alla copertura assicurativa del dipendente, ciò che rende l’appello irricevibile anche su questo punto (art. 311 cpv. 1 CPC).
Non sono in grado di mutare queste conclusioni le confuse e appena accennate contestazioni che ritengono la convenuta "vincolata al 324a del CO, avendo modificato le condizioni assicurative strada facendo" (appello pag. 5 n. 2), senza indicare cosa questo concretamente comporti e in quale misura giustifichi la pretesa dell'appellante.

8.      Infine, l'appellante contesta le conclusioni del Pretore in merito al preteso versamento di interessi di mora sulle somme dovute al dipendente e pagate in ritardo, con relativo pregiudizio economico. A torto il Pretore avrebbe applicato l'art. 87 LCA che si riferirebbe alle prestazioni e non agli interessi di mora.
Questa convinzione è espressa dall’appellante in modo apodittico, senza alcuna indicazione degli elementi che la suffraghino, e quindi con una motivazione irricevibile poiché insufficiente per un atto di appello.
La censura va comunque respinta nel merito. Infatti, qualsiasi possa essere stato il comportamento della datrice di lavoro, la facoltà data all'assicurato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 87 LCA avrebbe comunque permesso all'appellante di far valere senza indugio ogni sua pretesa, senza subire danno alcuno per il ritardo. Avendo rinunciato a procedere in questo modo, il dipendente è venuto meno all'obbligo di ridurre il danno (art. 44 CO61 LCA) e quindi, già solo per questo motivo, non può pretendere di vedersi rifondere dalla datrice di lavoro il pregiudizio subito per aver poi dovuto attendere a lungo il versamento delle indennità assicurative.
Non può avere migliore sorte la tesi dell'appellante, peraltro esposta in modo poco chiaro, laddove invoca vincoli contrattuali della datrice di lavoro in applicazione dell'art. 324a CO in combinazione con l'art. 97 CO (appello pag. 6). L’istante ha infatti formulato le sue richieste di condanna della convenuta con riferimento esplicito agli “interessi di mora sull’indennità di malattia pagata con ritardo” (istanza 6 ottobre 2010 pag. 1 “motivo del credito”), adducendo che “il grave ritardo nel pagamento dell’indennità giornaliera versata dalla C__________” si sarebbe verificato “perché la compagnia assicurativa si è sempre rifiutata di pagare le prestazioni, fino a quando non si fosse chiarita la controversia in relazione alla risoluzione del contratto d’impiego” (istanza 6 ottobre 2010 pag. 4). Ne consegue che il lavoratore non ha mai preteso di essere creditore nei confronti della datrice di lavoro di un salario esigibile al termine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO) con conseguente mora del datore di lavoro senza che si renda necessaria un’interpellazione (art. 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO). Egli ha quindi chiaramente riconosciuto che, in luogo del salario, fosse dovuta l’indennità assicurativa pattuita sulla base dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 324a cpv. 4 CO (cfr. sopra considerando 3). La precedente sentenza di questa Camera (del
1° dicembre 2008, inc. 12.2008.80) è pertanto invocata a torto dall'appellante, l'interesse di mora messo a carico della datrice di lavoro con tale giudizio essendo in relazione ad un versamento in ritardo del salario lordo mensile per i mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 a seguito del perdurare del rapporto di impiego a fronte di una disdetta non valida.

9.      In definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'istante, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 24'391,65, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).



Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide

 

 

                                   1.   L’appello 23 gennaio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere




Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).