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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.215 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 6 ottobre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr.
24'391,65, oltre interessi di mora, a saldo delle
indennità di malattia dovute, e il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al relativo precetto esecutivo;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2011 ha respinto;
appellante l’istante che, con atto di appello 23 gennaio 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande formulate con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con risposta 24 febbraio 2012 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP
1 è stato assunto dal 1° giugno 2001 da AO 1 quale responsabile amministrativo.
Il contratto prevedeva inizialmente un salario lordo di fr. 8'000.- mensili per tredici mensilità (doc. 3), stipendio in seguito
aumentato, in relazione anche alle ulteriori mansioni assunte dal lavoratore,
fino a fr. 8'900.- lordi mensili per tredici mensilità (doc. 8).
A partire dal mese di marzo 2006, tra le parti sono sorte divergenze a seguito
della volontà della datrice di lavoro di disdire il rapporto di impiego e del
sopraggiunto periodo di malattia del dipendente. La vertenza è stata oggetto di
diverse procedure giudiziarie. La prima, promossa con istanza 26 marzo 2007, è
sfociata nelle sentenze 27 marzo 2008 del Pretore e del 1° dicembre 2008 di
questa Camera (inc. 12.2008.80). La seconda, promossa con petizione 26 novembre
2009, è stata decisa dal Pretore il 15 marzo 2011 e confermata, nell’esito, da
questa Camera con giudizio di data odierna (inc. 12.2011.62). Le circostanze
alla base di questi giudizi sono qui di seguito riepilogate in grandi linee per
quanto di rilievo ai fini del presente giudizio.
B. Con la summenzionata istanza 26
marzo 2007 AP 1 ha chiesto alla competente Pretura di dichiarare nulla la disdetta 11 aprile 2006 e di accertare la continuazione del
rapporto lavorativo, così come, tra l'altro, di condannare AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 28'780.70 oltre interessi a vario titolo.
Con sentenza 27 marzo 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza,
dichiarando nulla la disdetta e respingendo le ulteriori richieste del
lavoratore. Accogliendo parzialmente l'appello interposto dall'istante, questa
Camera, con sentenza 1° dicembre 2008 (inc. n. 12.2008.80), ha confermato la
nullità della disdetta dell’11 aprile 2006, condannando la convenuta a versare
al dipendente complessivi fr.
17'800.- lordi, oltre
interessi, quale salario di dicembre 2006 e gennaio 2007. Accertato che, vista
la nullità della disdetta, il rapporto di lavoro ha continuato a sussistere
perlomeno durante i due mesi oggetto delle richieste salariali esaminate, la
sentenza d'appello ha per contro respinto la domanda volta ad accertare che
"il contratto continua ad esplicare i suoi effetti", non
potendosi infatti escludere che lo stesso avesse comunque preso termine in un
momento successivo al periodo ben determinato oggetto di quel giudizio. Nel
contempo è stato respinto l'appello adesivo della convenuta che chiedeva di
confermare la validità della disdetta del 30 marzo 2006, ovvero di considerare
il rapporto di lavoro validamente rescisso in tale data.
C. Con petizione 26 novembre 2009 AP 1
si è nuovamente rivolto alla Pretura competente chiedendo di condannare AO 1 al
pagamento di complessivi fr. 51'586,80 lordi, oltre
interessi, quale saldo delle pretese salariali per il periodo dal 9 aprile 2008
al 31 marzo 2009. Invocando il perdurare del contratto di lavoro oltre il
periodo coperto da prestazioni assicurative per malattia, e ritenuta una sua
capacità lavorativa residua del 40% accertata dalla decisione di riconoscimento
di una rendita AI, a mente del dipendente il reddito potenziale ancora
conseguibile ammonterebbe a fr. 4'395,75 lordi mensili, che la datrice di
lavoro sarebbe tenuta a versargli pur avendolo esonerato dallo svolgere le
mansioni contrattualmente pattuite.
Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto la petizione, giudizio
confermato da questa Camera con sentenza di data odierna (inc. 12.2011.62).
D. Con istanza 6 ottobre 2010 AP 1 si era nel frattempo nuovamente rivolto alla Pretura chiedendo di
condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 24'391,65, oltre interessi di mora, quale saldo delle indennità di malattia
ancora dovute e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al relativo
precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti della convenuta.
Secondo l'istante, le indennità giornaliere a lui versate durante il periodo di
malattia sarebbero risultate inferiori a quanto dovuto siccome il datore di
lavoro avrebbe cambiato compagnia assicuratrice e quest'ultima non avrebbe
erogato prestazioni equivalenti a quelle garantite dal precedente assicuratore.
L'istante ha quindi chiesto che il datore di lavoro venisse condannato a
versargli tale differenza e in aggiunta a rifondergli il pregiudizio subito in
quanto il nuovo assicuratore gli avrebbe indebitamente conteggiato i costi per
il cambio di compagnia. L'istante ha infine preteso il pagamento di interessi
di mora sulle indennità assicurative pagate con ritardo.
E. In occasione dell'udienza di discussione
del 30 novembre 2010 la convenuta si è opposta alle domande contestando ogni
pretesa asserendo, tra l'altro, di aver ampiamente adempiuto agli obblighi
contrattuali che gli incombevano avendo stipulato una valida copertura
assicurativa a favore del dipendente ai sensi dell'art. 324b cpv. 1 CO. Ogni
eventuale pretesa vantata dall'istante avrebbe quindi dovuto essere rivolta
direttamente alla compagnia assicurativa alla quale la lite è stata denunciata.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a produrre conclusioni scritte con le quali si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive domande e allegazioni.
F. Statuendo con sentenza 15 marzo 2011 il Pretore ha respinto
l'istanza, condannando l'istante a rifondere ripetibili alla convenuta.
Il Pretore ha anzitutto riepilogato le fasi della prima vertenza giudiziaria
relativa alla nullità della disdetta, sfociata nella sentenza 1° dicembre 2008
di questa Camera (inc. 12.2008.80) e ricordato gli estremi della decisione con
cui l'Ufficio di assicurazione invalidità ha accertato un'incapacità lavorativa
e il relativo diritto alla rendita. Il Pretore ha altresì rilevato il
sopraggiunto cambio di compagnia assicurativa presso la quale i dipendenti della
convenuta sono stati collettivamente assicurati ai sensi della LCA, modifica
intervenuta a valere dal 1° gennaio 2008 per scelta della datrice di lavoro. Il
primo giudice ha infine rilevato come gli importi corrisposti alla convenuta da
entrambe le compagnie assicurative in questione per il periodo di malattia
dall'11 aprile 2006 all'8 aprile 2008, ovvero per i 730 giorni di copertura
assicurativa, siano stati riversati dalla datrice di lavoro al dipendente nel
corso del 2009.
Eseguita una comparazione delle prestazioni assicurate dalle due differenti
polizze succedutesi, il Pretore ha constatato una corrispondenza e negato
l'esistenza di un danno al dipendente causato dal cambio di assicuratore,
respingendo la richiesta di risarcimento avanzata.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che un peggioramento conseguente al
cambio di assicuratore non possa essere ravvisato neppure nel fatto che la
seconda compagnia abbia messo a carico del dipendente assicurato i premi della
polizza individuale di libero passaggio per i mesi da gennaio a aprile 2008 (per
totali fr. 4'560.-), ovvero per i mesi durante i quali sono state erogate le
indennità. Alla luce della sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro con
effetto 31 gennaio 2007, come accertato con precedente giudizio pretorile 15
marzo 2011 (inc. OA.2009.11 confermato con sentenza di data odierna di questa
Camera inc. 12.2011.62) l'istante sarebbe obbligatoriamente uscito dalla
cerchia degli assicurati della polizza collettiva aziendale. Ne discende che un
passaggio ad una copertura individuale, con premi interamente a suo carico,
sarebbe stato ineluttabile a prescindere dal cambiamento o meno della compagnia
assicurativa per scelta dell'azienda.
Il Pretore ha infine respinto la richiesta di condanna della convenuta al
versamento di interessi di mora sulle prestazioni assicurative riversate in
ritardo, siccome simili pretese del lavoratore sarebbero, se del caso, da
rivolgere direttamente all'assicuratore in virtù del disposto dell'art. 87 LCA
che conferisce all'assicurato un diritto proprio verso la compagnia
assicurativa debitrice.
G.Con appello 23 gennaio 2012 l'istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande formulate
con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili.
Con risposta 24 febbraio 2012 la convenuta postula la
reiezione dell’appello, pure
con protesta di spese e ripetibili, per motivi di cui, se necessario, si dirà
in seguito.
e considerato
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI).
Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a
seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle
nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
L’appellante formula la richiesta di
acquisire agli atti nuovi documenti (doc. da A1 a A10 prodotti con l’appello).
Si tratterebbe di “alcuni atti dai quali si evincono le condizioni
assicurative stipulate tra il convenuto e la CSS e riguardanti le prestazioni
che la CSS ha corrisposto a favore del signor AP 1” di cui l’appellante sarebbe
venuto in possesso o a conoscenza nel mese di novembre 2011, quando
l’istruttoria della procedura in questione sarebbe già stata “chiusa”
ai sensi del codice di procedura cantonale applicabile (appello n. 2 pag. 2). L'appellata
vi si oppone.
Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di
prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze.
Ne consegue che, sulla base delle stesse indicazioni fornite dall'appellante,
che neppure invoca motivi a sostegno di un impedimento in tal senso, questi
avrebbe senz'altro potuto produrre tali documenti, rispettivamente richiamarli
dall’incarto pendente presso la medesima Pretura, prima dell'emanazione della
sentenza pretorile impugnata del 6 dicembre 2011.
La richiesta è pertanto irricevibile.
3.
Preliminarmente appare opportuno descrivere
brevemente il contesto giuridico nel quale si inserisce la vertenza,
concernente i diritti del lavoratore in caso di impedimento al lavoro per
malattia, questione appena accennata nella decisione pretorile.
L'art. 324a cpv. 1 CO prevede che, se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in
natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato
per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata
del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO). Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Mueller,
Grundlagen der Krankentag-geldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeld-versicherung:
Arbeits- und Versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base
legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto
collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Si
tratta di regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del
datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa
questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO). Nella pratica,
numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattia, sottoposta alla LCA. Con la (valida)
conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di
lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario e gli
subentra l'assicuratore (DTF 120 V 38 consid.
3b e 3c pag. 41 segg.). In questo caso, il diritto alle prestazioni
assicurative spetta per legge direttamente all'assicurato/lavoratore (art. 87
LCA).
Il datore di lavoro che, in violazione dell'obbligo contrattuale assunto in
tale senso, ha omesso di assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere
in caso di malattia è tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta l'art.
97 segg. CO: egli deve pagare al dipendente l'indennità di malattia che
l'assicuratore avrebbe versato se il rischio fosse stato assicurato (DTF 131 III 623
consid. 2.5.2 pag. 634 seg.; 127 III 318 consid.
5 pag. 326 seg. con rinvii e riferimenti).
4.
Nel procedimento in questione, a differenza di quello
conclusosi con sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera (inc. n. 12.2008.80),
non è più controversa l’intervenuta stipulazione di una polizza assicurativa malattia
collettiva ai sensi della LCA.
5.
Esposta una breve ricapitolazione dei fatti
salienti, l'appellante affronta la decisione pretorile relativa alla questione
dell'equivalenza delle due polizze assicurative in esame, riconoscendo
anzitutto una loro sostanziale identità per quanto concerne il numero delle
indennità giornaliere assicurate (ovvero 730) e la loro quantificazione (in
misura del 90% del salario). Rimprovera però al primo giudice di non aver
considerato l'importante differenza nelle modalità di conteggio delle
prestazioni che ha visto la prima compagnia assicurativa computare come salario
anche l'indennizzo per ferie e festività e corrispondere quindi un importo
giornaliero superiore a quello della compagnia subentratale, che avrebbe invece
proceduto con un calcolo diverso meno favorevole per l’assicurato.
Le censure vanno respinte. Infatti, la pretesa
dell’istante si fonda su un asserito pregiudizio economico patito a seguito del
cambiamento della compagnia assicuratrice e alla conseguente diminuzione delle
indennità giornaliere versategli durante il periodo di malattia. Nel giudizio
impugnato il Pretore ha respinto tale pretesa dopo aver esaminato e confermato
l’equivalenza delle prestazioni erogate dalle due differenti compagnie e
constatata l’inesistenza di qualsiasi accordo particolare tra le parti per
definire una modalità di calcolo delle prestazioni diverso rispetto a quelle
previste nelle condizioni generali d’assicurazione nel concreto applicate. Di
conseguenza il primo giudice ha ritenuto che non possa essere rimproverato alla
datrice di lavoro di essere venuta meno agli impegni assunti contrattualmente
con il dipendente in merito alla copertura assicurativa in caso di perdita di
guadagno per malattia. L’appellante non si confronta
con queste conclusioni e la censura è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC). Nelle censure d’appello non si intravvede infatti quale sarebbe il
rimprovero mosso alla convenuta, ritenuto come il dipendente stesso dia atto che
le polizze da questa stipulate siano uguali. La stessa quantificazione della
pretesa esposta con l’appello, siccome supportata da un calcolo non
comprensibile, è comunque irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC).
Abbondanzialmente, si rileva che neppure potrebbe essere accolta la richiesta
di attribuire alle dichiarazioni di P__________ S__________ una valenza di referto
peritale ("che in realtà si è espresso più a titolo peritale che quale
teste", appello pag. 4 n. 2), avendo il primo giudice correttamente
considerato le sue dichiarazioni tenuto conto del ruolo di teste ai sensi degli
art. 227 segg. CPC/TI (sentenza impugnata consid. 2 pag. 5).
Ad ogni modo, anche da un esame del merito della
censura, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non emergono elementi
che permettano di ritenere le indennità giornaliere versategli durante il
periodo di malattia inferiori a quanto contrattualmente dovuto.
Il giudizio pretorile a questo riguardo merita pertanto conferma.
6.
L'appellante rimprovera altresì al Pretore
di aver avvalorato la tesi dell'inevitabilità del passaggio da una copertura
assicurativa collettiva ad una individuale a seguito della sopraggiunta
cessazione del rapporto di lavoro. Non solo non vi sarebbe mai stata la necessaria
sottoscrizione di una polizza individuale, ma l'istante mai neppure avrebbe
avuto conoscenza dell'esistenza di una simile polizza, ovvero di una sorta di
"artificio convenuto tra la S__________ e la AO 1, unicamente tra di
loro, allo scopo di accordare le prestazioni fino a estinzione delle indennità
giornaliere massime" (pag. 4 n. 2.1). Avendo la precedente compagnia
assicurativa corrisposto le relative indennità fino al 31 dicembre 2007 sulla
base della copertura assicurativa collettiva, a mente dell’appellante lo stesso
avrebbe dovuto avvenire anche in seguito, "fino ad esaurimento delle
prestazioni" (pag. 6 n. 2.1).
Sennonché, limitandosi ad esporre questa sua richiesta, ancora una volta
l’appellante non si confronta con la tesi del Pretore che, al proposito, ha
ritenuto che l’addebito al dipendente del costo della polizza di libero
passaggio per i primi quattro mesi del 2008, corrispondente ad una somma di fr.
4'560.-, non equivalga ad un peggioramento della situazione del dipendente dal
punto di vista assicurativo. Tale valutazione pretorile considera che, pure senza
un cambio di compagnia assicurativa per scelta del datore di lavoro, in
applicazione delle condizioni generali di assicurazione anche la precedente
compagnia avrebbe comunque proceduto ad interrompere il contratto in
corrispondenza con la data di cessazione del rapporto di impiego, circostanza
quest’ultima che comporta l’uscita del dipendente dalla cerchia degli
assicurati. Tenuto conto della cessazione del rapporto intervenuto il 31 gennaio
2007, come accertato con giudizio separato (sentenza 15
marzo 2011 inc. OA.2009.113 confermata
da questa Camera con sentenza di data odierna inc. 12.2011.62), il Pretore ha quindi negato possa sussistere un pregiudizio da
risarcire, il dipendente non avendo subito danno alcuno dalla stipulazione di
una nuova polizza assicurativa.
Con la propria censura l’istante si limita a criticare solamente una
parte dell’argomentazione pretorile e tralascia di spiegare in che misura
l’accoglimento della sua critica comporterebbe l’inadeguatezza del ragionamento
pretorile nel suo insieme. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
7.
L’appellante si avvale del preteso ritardo
nell’imposizione di una polizza di libero passaggio, che il Pretore ha ritenuto
giustificata anche se intervenuta solo il 1° gennaio 2008, sebbene il rapporto
di impiego, sempre a mente del Pretore, sarebbe cessato già il 31 gennaio 2007.
L’appellante contraddice però gli argomenti alla base di questa sua censura
esponendo egli stesso (pag. 5 e 6 dell'appello) le circostanze che confermano
come anche la precedente compagnia assicurativa abbia in un primo tempo
considerato l’assicurato escluso dalla polizza collettiva, già a valere dal 30
novembre 2006, per poi riconoscere solo in un secondo tempo le indennità
adeguandosi all’esito della vertenza giudiziaria (sfociata nella sentenza 1° dicembre 2008 di questa Camera, inc. 12.2008.80) che accertava come il rapporto contrattuale fosse ancora in vigore
almeno fino al mese di dicembre 2007 compreso.
Le censure d’appello non indicano, a fronte di tale circostanze, quale
sarebbero le violazioni contrattuali o le inadempienze della convenuta in
merito alla copertura assicurativa del dipendente, ciò che rende l’appello
irricevibile anche su questo punto (art. 311 cpv. 1 CPC).
Non sono in grado di mutare queste conclusioni le confuse e appena accennate
contestazioni che ritengono la convenuta "vincolata al 324a del CO,
avendo modificato le condizioni assicurative strada facendo"
(appello pag. 5 n. 2), senza indicare cosa questo concretamente comporti e in
quale misura giustifichi la pretesa dell'appellante.
8.
Infine, l'appellante contesta le conclusioni
del Pretore in merito al preteso versamento di interessi di mora sulle somme
dovute al dipendente e pagate in ritardo, con relativo pregiudizio economico. A
torto il Pretore avrebbe applicato l'art. 87 LCA che si riferirebbe alle
prestazioni e non agli interessi di mora.
Questa convinzione è espressa dall’appellante in modo apodittico, senza alcuna
indicazione degli elementi che la suffraghino, e quindi con una motivazione
irricevibile poiché insufficiente per un atto di appello.
La censura va comunque respinta nel merito. Infatti, qualsiasi possa essere
stato il comportamento della datrice di lavoro, la facoltà data all'assicurato
di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 87 LCA
avrebbe comunque permesso all'appellante di far valere senza indugio ogni sua
pretesa, senza subire danno alcuno per il ritardo. Avendo rinunciato a
procedere in questo modo, il dipendente è venuto meno all'obbligo di ridurre il
danno (art. 44 CO61 LCA) e quindi, già solo per questo motivo, non può
pretendere di vedersi rifondere dalla datrice di lavoro il pregiudizio subito
per aver poi dovuto attendere a lungo il versamento delle indennità
assicurative.
Non può avere migliore sorte la tesi dell'appellante, peraltro esposta in modo
poco chiaro, laddove invoca vincoli contrattuali della datrice di lavoro in
applicazione dell'art. 324a CO in combinazione con l'art. 97 CO (appello pag.
6). L’istante ha infatti formulato le sue richieste di condanna della convenuta
con riferimento esplicito agli “interessi di mora sull’indennità di malattia
pagata con ritardo” (istanza 6 ottobre 2010 pag. 1 “motivo del credito”),
adducendo che “il grave ritardo nel pagamento dell’indennità giornaliera
versata dalla C__________” si sarebbe verificato “perché la compagnia
assicurativa si è sempre rifiutata di pagare le prestazioni, fino a quando non
si fosse chiarita la controversia in relazione alla risoluzione del contratto
d’impiego” (istanza 6 ottobre 2010 pag. 4). Ne consegue che il lavoratore
non ha mai preteso di essere creditore nei confronti della datrice di lavoro di
un salario esigibile al termine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO) con
conseguente mora del datore di lavoro senza che si renda necessaria
un’interpellazione (art. 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO). Egli ha quindi
chiaramente riconosciuto che, in luogo del salario, fosse dovuta l’indennità
assicurativa pattuita sulla base dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 324a
cpv. 4 CO (cfr. sopra considerando 3). La precedente sentenza di questa Camera
(del 1° dicembre 2008, inc. 12.2008.80) è pertanto invocata a torto dall'appellante, l'interesse di mora messo a carico
della datrice di lavoro con tale giudizio essendo in relazione ad un versamento
in ritardo del salario lordo mensile per i mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 a seguito del perdurare del rapporto di impiego a fronte di una disdetta non valida.
9.
In definitiva la sentenza del Pretore regge
alle critiche mosse dall'istante, per cui l'appello, nella misura in cui è
ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 24'391,65, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili
decide
1. L’appello 23 gennaio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).