Incarto n.
12.2013.102

Lugano

26 febbraio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.528 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20 agosto 2004 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 2

 AP 1, e per esso, nel frattempo defunto, la sua comunione ereditaria composta di:

 - AP 2

 - AP 3

 - AP 4

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre interessi al 5% dal 7 luglio 1995 su fr. 113'000.-, dal 30 maggio 1996 su fr. 508'057.70 e dal 20 agosto 2004 su fr. 250'542.30;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 maggio 2013 ha parzialmente accolto, condannando i due convenuti a pagare ognuno fr. 37'500.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2004;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 20 giugno 2013, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni (recte: risposta) 11 settembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                             1.  Nel corso del 1994 l’AO 1, F__________ __________ e i coniugi AP 1 e AP 2 hanno instaurato un rapporto di collaborazione per la realizzazione, tramite la società S__________ __________ (in seguito S__________ __________) di cui erano divenuti azionisti, di un’operazione immobiliare avente per oggetto l’ex Albergo __________ a __________ e consistente nell’acquisto del terreno, nella progettazione e nella costruzione / ristrutturazione di un nuovo complesso alberghiero / residenziale e nella successiva rivendita degli immobili. La ripartizione dei compiti concordata prevedeva tra le altre cose l’assunzione da parte dell’AO 1 dell’attività di progettazione e di direzione dei lavori (da retribuirsi in parte al termine dell’operazione), l’esecuzione dei lavori edili da parte di F__________ __________ mediante la sua ditta __________ (anch’essa da retribuirsi parzialmente al termine dell’operazione) e il reperimento dei necessari finanziamenti da parte dei coniugi AP 1 e AP 2.

                                  Dopo l’acquisto del terreno e l’effettuazione dei lavori di progettazione, che hanno permesso di ottenere la licenza edilizia, i lavori di costruzione non hanno preso avvio.

 

 

                             2.  Con petizione 20 agosto 2004, avversata da AP 1 (e per esso, defunto nelle more della causa, dalla sua comunione ereditaria composta di AP 2, AP 3 e AP 4) e da AP 2, l’AO 1 ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre interessi. Egli, rilevando come costoro, in violazione del contratto di società semplice venuto in essere tra i quattro azionisti di S__________ __________, non avessero fornito i necessari finanziamenti, ha preteso il risarcimento del danno subito, pari al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire (fr. 721'600.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 485'000.- acconti già incassati ./. fr. 150'000.- oggetto di una precedente causa giudiziaria nei confronti dei convenuti), e il rimborso di quanto aveva dovuto pagare alla Banca __________ (fr. 150'000.-) a copertura di una linea di credito in conto corrente concessa a favore di S__________ __________, che era stata a suo tempo garantita da un vaglia cambiario di fr. 400'000.- firmato dalla società ed avallata da lui, da F__________ __________ e da entrambi i convenuti.

 

 

                             3.  Con la sentenza 10 maggio 2013 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i due convenuti a pagare ognuno fr. 37'500.- oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 7'500.- e le spese per 1/12 a carico dei convenuti in solido e per 11/12 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 27'500.- per ripetibili parziali.

                                  Il giudice di prime cure, dopo aver respinto tutte le altre pretese attoree, ha ritenuto, per quanto qui interessa, che l’attore, il quale aveva dovuto pagare alla Banca __________ fr. 150'000.- in qualità di avallante del vaglia cambiario, poteva rivalersi nei confronti degli altri avallanti (art. 1022 cpv. 3 CO) segnatamente, in assenza di diverse pattuizioni interne (qui non date), in base alle norme sulla solidarietà (art. 148 cpv. 1 e 2 CO), e che pertanto quella somma doveva in definitiva essere ripartita sui quattro avallanti, così che a carico dei convenuti doveva per l’appunto rimanere una somma di fr. 37'500.- ciascuno.

 

 

                             4.  Con l’appello 20 giugno 2013 che qui ci occupa, a cui l'attore si è opposto con risposta 11 settembre 2013, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di caricare all’attore gli oneri processuali di fr. 7'500.- e le ripetibili di fr. 30'000.-. Essi ritengono scioccante e contrario alla buona fede che l’attore possa pretendere da loro altri importi in qualità di avallante di un vaglia cambiario, dopo aver già incassato a titolo di onorari - oltretutto utilizzando illecitamente a suo favore la linea di credito garantita dalla cartavalore - ben più di quanto gli spettasse e quando essi stessi avevano già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in qualità di avallanti del medesimo titolo cambiario.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             6.  L’art. 1022 cpv. 3 CO, applicabile anche al vaglia cambiario in forza del rimando di cui all’art. 1098 cpv. 3 CO, stabilisce che l’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. In tale evenienza l’avallante non è surrogato nella posizione dell’avallato, ma acquisisce un diritto proprio e autonomo nei confronti dell’avallato e dei predecessori di quest’ultimo. All’avallante possono essere opposte eventuali eccezioni solo nell’ambito dell’art. 1007 CO, il che significa che le eccezioni che avrebbero potuto essere invocate contro l’avallato sono escluse. In caso di più avallanti valgono di principio le abituali norme sulla solidarietà (Netzle, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 1022 CO; Eigenmann, Commentaire Romand, n. 10 segg. ad art. 1022 CO).

 

 

                             7.  Con la prima censura d’appello i convenuti rimproverano all’attore di aver utilizzato illecitamente a suo favore, nella sua qualità di amministratore unico di S__________ __________, la linea di credito garantita dal vaglia cambiario e soprattutto di aver così già incassato a titolo di onorari fr. 385'000.-, ossia ben più dei fr. 268'500.- che gli sarebbero allora spettati, ciò che a loro dire - dovendosi in tal modo ritenere che fr. 116'500.- dei fr. 150'000.- poi versati alla banca andavano comunque da lui restituiti singolarmente - avrebbe comportato tutt’al più un loro obbligo risarcitorio di soli fr. 8'375.- ciascuno (fr. 33'500.-: 4). Essi ritengono dunque scioccante e contrario alla buona fede che l’attore possa pretendere da loro eventuali altri importi.

                                  L’assunto è infondato. Nell’occasione i convenuti si sono in effetti limitati ad affermare come l’attore non avesse a suo tempo diritto agli onorari da lui fatturati e poi incassati tramite la linea di credito garantita dal vaglia cambiario. Sennonché, a parte il fatto che l’istruttoria ha permesso di accertare che la linea di credito doveva essere utilizzata proprio per il pagamento degli onorari dell’attore (cfr. teste __________ p. 7 seg. nel doc. D) e che gli onorari per i lavori da lui svolti ammontavano a fr. 589'045.- (di cui fr. 268'500.- dovuti già allora e fr. 320'545.- esigibili solo in seguito, cfr. sentenza p. 9) sicché neppure si può affermare che per l’importo eccedente i fr. 268'500.- egli avesse incassato un indebito, essi, né in prima istanza né in questa sede, hanno manifestato la loro intenzione di opporre in compensazione (per giurisprudenza la compensazione costituisce infatti un atto unilaterale che necessita di ricezione, cfr. TF 18 luglio 2012 4A_27/2012 consid. 5.4.1) questo eventuale danno all’importo che sarebbero stati tenuti a rifondere all’attore per aver questi pagato il vaglia cambiario in ragione di fr. 150'000.-. Oltretutto la compensazione nemmeno sarebbe stata possibile in assenza di reciprocità delle pretese, visto che quell’eventuale danno era stato causato alla società S__________ __________ e non ai convenuti.

                               

 

                             8.  Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito all’altra loro obiezione secondo cui essi avevano già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in qualità di avallanti del medesimo titolo cambiario. Anche in questo caso nulla permette in effetti di ritenere che i convenuti avessero manifestato, in prima e seconda istanza, la loro intenzione di porre in compensazione all’eventuale credito dell’attore il credito, nemmeno quantificato (neanche in appello), che essi potevano vantare nei suoi confronti per aver a loro volta onorato la rimanenza della somma garantita con il vaglia cambiario. Del resto in prima istanza nemmeno era chiaro quale fosse stato l’importo da loro corrisposto a quel titolo alla Banca __________, la cifra di fr. 250'000.- essendo stata menzionata per la prima volta, irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nell’appello.

                               

 

                             9.  Ancorché non censurato su questo tema, il giudizio pretorile deve nondimeno essere riformato, in applicazione del principio iura novit curia (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 94 ad art. 311 CPC), nella misura in cui i due convenuti, in qualità di avallanti del vaglia cambiario (di fr. 400'000.-), sono stati obbligati a pagare ciascuno un quarto dei fr. 150'000.- versati alla Banca __________ dall’attore, anch’egli avallante (insieme a F__________ __________) dello stesso (cfr. teste __________ p. 6 nel doc. C, petizione p. 4, risposta p. 6), anziché un terzo di fr. 50'000.-. In effetti, già detto che in caso di azione dell’avallante nei confronti di un altro avallante valgono le abituali regole sulla solidarietà (Dessemontet/Berthoud, Le droit de change - Recueil de jurisprudence, p. 81 n. 146; Netzle, op. cit., ibidem; Eigenmann, op. cit., n. 12 ad art. 1022 CO; JdT 1968 II 95) e incontestabile che giusta l’art. 148 cpv. 2 CO al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte (che in assenza di altri accordi è ritenuta essere uguale per tutti i debitori, cfr. art. 148 cpv. 1 CO) spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più (Schnyder, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 4 ad art. 148 CO; Romy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 1 e 6 ad art. 148 CO), condebitori che tra di loro non rispondono però in solido ma solo per la loro quota (Schnyder, op. cit., n. 5 ad art. 148 CO; Romy, op. cit., n. 6 ad art. 148 CO; DTF 103 II 137 consid. 4d; TF 19 novembre 2002 4C.208/2002 consid. 2.1.2), nel caso di specie, in presenza di quattro avallanti, la soluzione corretta è la seguente: in assenza di accordi particolari sul tema - circostanza ormai pacifica a questo stadio della lite - l’attore deve di principio assumersi personalmente fr. 100'000.-, ossia un quarto dell’importo del vaglia cambiario; per la parte eccedente alla sua quota, ossia per fr. 50'000.-, egli ha invece il diritto di regresso nei confronti degli altri tre avallanti per una somma che per ciascuno di loro ammonta così a fr. 16'666.65.

                                  In questa sede i convenuti hanno invero rilevato di aver a suo tempo pagato, in occasione del già menzionato versamento di fr. 250'000.- a favore della Banca __________, anche parte della quota teorica di F__________ __________ “che, notoriamente, non poteva restituire nulla alla banca”. Ci si potrebbe pertanto chiedere - come poi fatto dall’attore con la risposta all’appello - se in tali circostanze la rimanente quota di fr. 16'666.65, che questi doveva teoricamente all’attore, non debba essere ripartita in applicazione dell’art. 148 cpv. 3 CO tra gli altri tre avallanti (e dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, anche da lui stesso, cfr. Schnyder, op. cit., ibidem; DTF 103 II 137 consid. 4e), con conseguente aumento di fr. 5'555.55 della quota dovuta da ciascun convenuto. La risposta è senz’altro negativa. La circostanza evocata dai convenuti è in effetti irricevibile essendo stata menzionata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, da loro ritenuta “notoria” ancorché notoria non sia, non è inoltre stata dimostrata, tanto più che l’interessato, sentito in sede testimoniale non l’ha confermata, rilevando anzi che non gli sembrava di essere stato richiesto di rimborsare la banca (teste __________ p. 3).

 

 

                           10.  Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che i due convenuti sono tenuti a versare all’attore la somma di fr. 16'666.65 ciascuno (in totale dunque fr. 33'333.30) oltre interessi. Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 75’000.-.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 20 giugno 2013 di AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

                                   1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 - e per esso, ora defunto, la sua comunione ereditaria composta di AP 2, AP 3 e AP 4 - e AP 2 sono condannati a pagare all’AO 1 ognuno la somma di fr. 16'666.65 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2004.

                                         2.     La tassa di giustizia di complessivi fr. 7’500.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dall’attore per 24/25 e a carico dei convenuti in solido per 1/25. L’attore rifonderà ai convenuti fr. 30'000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                        

                             II.  Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 4/9 e per 5/9 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 400.- per parti di ripetibili di appello.

                               

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                        Il vicecancelliere                      

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).